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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2220/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv.to Roberto Bolognesi
- opponente -
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Valeria Cataldi
- opposta -
IN PUNTO: OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE
FATTO
Con ricorso depositato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia il 25.10.2024 l' avvocato ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 11920220019067572501 Parte_1 notificatale il 15.09.2024 dall' nella sua veste di erede dell'avv.to Controparte_2
SS AR Piergiovanni, con ente impositore la , di Controparte_1 importo pari a complessivi € 15.548,52 a titolo, con riferimento alla posizione del medesimo avv.to
Piergiovanni, di conguaglio dei contributi soggettivi e integrativi anno 2015, oltre sanzioni e interessi.
Premesso di essere erede testamentaria dell'avv. SS AR Piergiovanni, deceduto in Padova il
17.11.2016, e di avere accettato l' eredita con atto dell'1.12.2016, ignara all' epoca dell' esistenza di un presunto debito del testatore verso la Cassa Forense, mai comunicato, oppone la cartella in sintesi per :
1. illegittima esazione attraverso ruoli e cartella esattoriale, utilizzabili ex art. 28, comma 5 e 1 del
Regolamento Unico della Previdenza Forense, oggi art. 41, unicamente verso il debitore iscritto alla e non anche verso i suoi eredi, nonche per violazione degli artt. 28 e 74 del medesimo CP_1
Regolamento per omessa notifica, antecedentemente all' emissione della cartella, del previsto avviso bonario, da cui ulteriormente la non debenza in ogni caso di sanzioni e interessi;
2. insussistenza del debito in capo al decuius
3. carenza di legittimazione passiva dell'erede testamentario non superstite.
Con riguardo alla situazione dell'avv. Piergiovanni SS AR quale iscritto alla CP_1 dal 1982 e deceduto nel 2016 senza avere maturato il diritto a pensione, in via riconvenzionale formula domanda di restituzione dei contributi versati dallo stesso Piergiovanni dall' 01.02.1982 in via principale fino al 17.11.2016 e in subordine fino al 31.10.2004, chiedendo al Tribunale di “ In via riconvenzionale: accertato il diritto alla restituzione dei contributi previdenziali, come in premessa, dichiarare il diritto di alla restituzione di tutti i contributi versati dall'avv. Piergiovanni Parte_1
SS AR dal 01.02.1982 al 17.11.2016 o, in subordine, alla data dell'entrata in vigore della modifica dell'art 4 del regolamento Forense avvenuta il 31.10.2004, e condannare quindi al CP_1 pagamento del relativo importo commisurato in € 273.063,56 o in € 28.560,20, oltre interessi nella misura legale, anche da calcolarsi in compensazione, nella denegata ipotesi, venga ritenuta sussistente, anche in parte qua, la richiesta avanzata da ”. CP_1
La si e costituita contestando punto per punto l' opposizione nel merito, con richiesta in via CP_1 riconvenzionale, per l' ipotesi di ritenuta erronea forma di esazione, di pronuncia di accertamento verso la quale erede del defunto avv. Piergiovanni della sussistenza del credito di per Pt_1 CP_1
€ 15.548,52 oltre interessi legali e sanzioni maturate e maturande sino al saldo, dovuti quali II^ rata dei contributi in autoliquidazione da versarsi per l'anno 2015, e condanna della stessa al relativo pagamento, con formazione dunque, rispetto all' importo di cui alla cartella opposta, di un titolo esecutivo giudiziale, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
La causa e stata istruita documentalmente, sono state depositate note finali autorizzate, all' esito di odierna udienza di discussione e stata trattenuta a sentenza
MOTIVI L' opposizione - avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 11920220019067572501 per € 15.548,52 relativi i contributi soggettivi e integrativi riferiti al 2015, alle sanzioni e interessi con riferimento alla posizione dell'avv. Piergiovanni SS AR - va rigettata
Con un primo ordine di doglianze l' opponente lamenta l' illegittima esazione attraverso ruoli e cartella esattoriale assumendo che l'art. 28 del Regolamento Unico della Previdenza Forense non troverebbe applicazione al recupero nei suoi confronti riguardando lo stesso unicamente gli iscritti alla Casas e non anche i loro eredi, come confermato dal comma 5 laddove prevede una postilla di chiusura secondo la quale la riscossione puo avvenire anche con altri strumenti idonei previsti dal codice civile;
e non essendo stato comunque effettuato a suo beneficio, preliminarmente alla notifica della cartella di pagamento, il previsto apposito avviso bonario con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata e dei relativi importi
Lamenta poi di non essere a conoscenza quale erede testamentaria della sussistenza di un debito proprio di Piergiovanni SS AR in ordine ai contributi previdenziali da versarsi a
[...]
per l'anno 2015, in realta insussistente e dalla mai comunicatole. CP_1 CP_1
Rivendica, d' altro canto, la distinzione tra contributi soggettivi e contributi integrativi, sostenendo l' intrasmissibilita all' erede non superstite dei contributi privi di natura solidaristica costituendo, quello tra e avvocato-suoi superstiti, un rapporto personalissimo che non si trasmette CP_1
In via riconvenzionale, chiede la restituzione dei contributi versati dall'avv. Piergiovanni SS
AR a far data dal 2.01.1982 al 17.11.2016 in ragione della conservazione dei diritti quesiti e delle legittime aspettative maturati antecedentemente alla modifica del Regolamento Unico di Previdenza
Forense e, in via subordinata, in ogni caso la restituzione dei contributi versati dal de cuius dal 2.01.1982 al 16.10.2004;
Sostiene non esservi debenza dei contributi richiesti in cartella, in quanto l'avv. Piergiovanni SS
AR e deceduto senza aver maturato diritto alla pensione e senza lasciare alcun superstite, con la conseguenza che i contributi richiesti all'erede non sono utili ad alcun trattamento pensionistico e, neppure al fine solidaristico della prestazione contributiva, considerato che lo stesso e gia stato soddisfatto con la trattenuta di € 273.063,56€.
Si tratta di doglianze e pretese infondate, per i seguenti motivi.
La natura pubblicistica della funzione previdenziale permane anche a seguito della privatizzazione della disposta con il d.lgs. n. 509/1994 di talche ai contributi previdenziali dovuti alla medesima CP_1 CP_1 sono applicabili i principi generali in tema di riscossione che comportano, da un lato, la trasmissibilita dei debiti contributivi dell'avvocato defunto agli eredi, dall'altro, l'applicazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo
La natura privatistica incide, infatti, soltanto sulla forma organizzativa, oltre che sulla dotazione degli strumenti negoziali propri del diritto privato, conclusione che trova conferma nel mantenimento della vigilanza ministeriale e del controllo di legalita della Corte dei Conti, giustificati dalla assoluta rilevanza pubblica generale della attivita previdenziale e assistenziale svolta dagli enti “privatizzati” (cfr Cass.
n.11972/2020).
La violazione degli artt. 28 e 74 del Regolamento Unico della Previdenza vigente sino al 31.12.2024, corrispondenti agli attuali artt. 41 e 92 del Regolamento in vigore a far data dal 1.01.2025, per mancato invio dell' avviso bonario dell'inadempimento va esclusa in quanto l' all 1 alla comparsa di costituzione della comprova che in data 18.05.2022 l'avviso di inadempimento emesso da , CP_1 CP_1 contenente, oltre che l'esatto importo da corrispondere quale II^ rata dei contributi obbligatori relativi l'anno 2015, anche i termini per effettuare il pagamento e l'impugnazione, e stato espressamente rivolto a “ Erede Avvocato PIERGIOVANNI ALESSANDRO MARIA”, e ritualmente allo stesso notificato all' ultimo domicilio conosciuto del debitore, ossia l'indirizzo dello studio legale presso il quale egli esercitava l'attivita professionale.
Lo stesso risulta, infatti, così intestato:
e il relativo seguente avviso di ricevimento : attesta che presso lo studio professionale in via della Giudecca 2 di Mirano, l' avviso in questione e stato, dal destinatario, ovvero dall' erede dell' avvocato Piergiovanni, regolarmente ricevuto.
Dunque l' avvocato , che oltretutto dello studio professionale, come da accettazione dell' eredita Pt_1 doc 2 ric, ha ereditato la quota di partecipazione del medesimo avv Piergiovanni, ne ha evidentemente avuto conoscenza, con debenza dunque a suo carico anche di sanzioni e interessi.
Il mancato saldo da parte del decuius del debito contributivo di cui si discute, a titolo di conguaglio dei contributi soggettivi e integrativi anno 2015, emerge, d' altro canto, dall'estratto contributivo a nome dell'avv. SS AR Piergiovanni doc. 3 ric..
Così disattesi i rilievi di erronea forma di esazione, insussistenza del debito contributivo in capo al decuius e non debenza di sanzioni e interessi per omessa informativa ai sensi del Regolamento Unico della Previdenza (attuali artt. 41 e 92), parimenti infondate risultano l' ulteriore doglianza di carenza di legittimazione passiva quale erede testamentaria non superstite sulla base della distinzione tra contributi soggettivi e integrativi e contributi di natura chiaramente solidaristica, come quelli “minimi”
e di maternita , e la richiesta, svolta in via riconvenzionale, di restituzione dei contributi versati dall'avv.
Piergiovanni, in via principale dalla data di iscrizione alla – 2.01.1982 – sino alla sua morte CP_1 avvenuta nel 2016 e, in via subordinata, sino al 16.10.2004.
Le stesse vanno respinte in ragione dell' autonomia regolamentare attribuita per legge alla
[...]
, come stigmatizzata sia dalla Corte Costituzionale che dalla Cassazione. CP_1 Così , la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 30 marzo 2018 ha affermato che “il sistema della previdenza forense (sia sotto la disciplina della legge n.576/1980 che sotto la successiva normativa sulla privatizzazione della , integrata dalla regolamentazione di quest'ultima) è ispirato ad un criterio CP_1 solidaristico e non già esclusivamente mutualistico. Gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero- professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell'art. 38 Cost. non solo beneficiano – assumendone il relativo onere con
l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n.576/1980) – della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, “siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”, come prescritto dal richiamato parametro costituzionale”.
La trasformazione di in ente di diritto privato e l'apertura all'autonomia regolamentare CP_1 non ha quindi fatto venir meno o indebolito il sistema solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della , di natura privatistica). CP_1
Come ribadito dagli “è tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà CP_3
e l'automaticità ex lege dell'iscrizione alla e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime CP_1 previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi. Pertanto, non può ravvisarsi alcun stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni ed è questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost. Dall'esistenza del principio solidaristico si ricava che l'obbligo contributivo permane anche allorché l'accesso alle prestazioni della sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente CP_1 improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso di specie” (Cass. 27252/2014).
Ne deriva l' infondatezza della pretese restitutoria azionata dall' avv in via riconvenzionale. Pt_1
E infatti l' art 4 del Regolamento di cui si discute (successivamente art. 24 del previgente Regolamento
e ora art. 36 dell'attuale Regolamento vigente dall' 1.01.2025), riconosce la restituibilita dei contributi solo a determinati soggetti, ossia al coniuge superstite, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o ai figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta , escludendo pertanto gli eredi testamentari, ovvero limitala restituibilita ai soggetti cui spetta il diritto alla pensione indiretta o di reversibilita , e non all' erede tout court
Proprio l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 544/2021, richiamata in ricorso, enuncia i principi sopra richiamati, confermando la legittimita della posizione di nel non riconoscere la CP_1 restituzione dei contributi in ragione dell'abrogazione dell'art. 21 della L. n. 576/80 operata dall'art. 4 del previdente Regolamento Unico di Previdenza, giustificata dalla delegificazione prevista dall'art. 3 comma 12 L. 335/95, che nella originaria formulazione attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata
La soppressione dell'articolo 21 della Legge n. 570/1980 e stata, d' altro canto, bilanciata dall'introduzione della pensione contributiva e l' esclusione della facolta di ripetere i contributi versati costituisce logica conseguenza del sistema.
Come puntualizzato dalla a pagina 16 della comparsa di costituzione “ … invero, la previsione
CP_1 nella previgente normativa del diritto dell'iscritto a ripetere i contributi, era determinata dalla circostanza che chi non avesse esercitato la professione per almeno trent'anni non avrebbe avuto in alcun modo la possibilità di percepire il trattamento pensionistico da parte della . Con la previsione, da parte della
CP_1 nuova norma regolamentare, del trattamento previdenziale calcolato con il criterio contributivo, invece, gli iscritti, che abbiano comunque maturato il 65° anno di età ma non abbiano ancora maturato i 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla , purché ne abbiano maturati più di 5, hanno diritto alla
CP_1 pensione contributiva, cosicché, non può più in pratica realizzarsi la fattispecie che darebbe il titolo, secondo la vecchia normativa evocata da controparte, al preteso rimborso dei contributi versati. La norma dell'articolo 21 della Legge n. 576/80 che prevedeva il rimborso dei contributi per coloro che cessavano dalla senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione non può, infatti, in concreto, più
CP_1 operare, giacché non si può più verificare l'ipotesi che qualcuno cessi dall'iscrizione alla senza aver
CP_1 maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione. Conseguentemente, o si ha diritto alla pensione retributiva dopo i trent'anni di contribuzione, ovvero con più di 5 anni di versamento, o si ha diritto alla pensione contributiva”
L' opposizione e le domande svolte dall' opponente in via riconvenzionale vanno, dunque, per le esposte ragioni, integralmente rigettate.
Particolarita e complessita delle questioni dibattute giustificano l' integrale compensazione delle spese di lite.
pqm
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l' opposizione alla cartella e altresì le domande svolte dall' opponente in via riconvenzionale;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Venezia, 5.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Margherita Bortolaso