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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4037/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4037 R.G. dell'anno 2014 tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, per mandato a margine dell'atto di C.F._2
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, dall'Avv.
Simona Ristori, elettivamente domiciliati nel suo studio in Sinalunga (SI), Viale
Trieste n. 89
OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. ), già (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di P.IVA_2
costituzione e risposta, dall'Avv. Simone Pistelli, elettivamente domiciliata in Siena,
Strada Massetana Romana n. 64/5
OPPOSTA avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.10.2024, N. 4037/2014 R.G. 2 / 15
per e l'Avv. Simona Ristori precisa le proprie Parte_1 Parte_2
conclusioni come da memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., depositata in data
11.03.2016; precisa le conclusioni anche in via istruttoria, insistendo per l'ammissione della consulenza tecnico contabile d'ufficio, atta ad accertare l'esatto ammontare delle somme dovute nel corso del rapporto di conto corrente: “Piaccia all'On.le Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In tesi - IN VIA PRELIMINARE, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., stante l'esistenza di gravi motivi, rappresentati dalla fondatezza della proposta opposizione e della grave incertezza probatoria sui fatti costitutivi del diritto azionato. - NEL MERITO, stante la carenza di prova scritta e l'insussistenza dei presupposti per la relativa emissione e conseguente indeterminatezza della pretesa azionata in sede monitoria, dichiarare inesistente, nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento;
In ipotesi - SEMPRE IN
VIA PRELIMINARE, previa sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, sospendere l'odierno procedimento ex art. 295 c.p.c., sino all'esito del giudizio preventivamente promosso innanzi a Codesto Tribunale, iscritto al RGNR
2427/13, stante la rilevanza del rapporto di dipendenza tra i due giudizi ed il carattere pregiudiziale della causa preventivamente promossa in ordine agli indebiti rilevati sul c/c n. 10579, sul quale sono confluite le somme mutuate di cui all'odierna ingiunzione;
- nel merito, stante l'infondatezza e l'indeterminatezza della pretesa oggi azionata, dichiarare in ogni caso nullo o comunque privo di efficacia e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento;
- in via riconvenzionale e nel merito, all'esito della decisione sulla questione pregiudiziale da parte del Giudice preventivamente adito, dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 004/041807/0 del 03.05.2011 per illiceità della causa, perché stipulato in frode alla legge, in violazione della previsione di cui all'art. 1344 c.c.; dichiarando altresì la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca convenuta in relazione al contratto medesimo, con conseguente condanna della alla restituzione agli opponenti delle somme già corrisposte a CP_1 N. 4037/2014 R.G. 3 / 15
titolo di capitale ed interessi, per l'importo complessivo di Euro 80.891,40, comprensivo dell'importo di Euro 10.197,96, relativo al pegno escusso di cui in narrativa;
il tutto oltre agli interessi legali creditori;
- ancora in via riconvenzionale
e nel merito, accertare e dichiarare, previa determinazione del Tasso Effettivo
Globale, la nullità e/o l'inefficacia parziale del contratto di conto corrente n.
46083/08 del 23.01.1998 e segnatamente la nullità dell'originaria pattuizione di clausole contrattuali contrarie al disposto di cui L. 108/96 e all'art. 644 c.p.; - ritenere e dichiarare illegittime e, dunque non dovute, le somme corrisposte a titolo di interessi anatocistici pattuiti nel contratto di conto corrente di cui è causa, stante la rilevata illegittimità dell'operata capitalizzazione degli interessi passivi;
- conseguentemente, rideterminare il saldo effettivo del rapporto n. 46083/08, al netto di ogni e qualsivoglia interesse ai sensi dell'art. 1815 c.c., nonché al netto di tutti gli oneri, spese, commissioni e competenze che verranno dichiarate nulle e/o inefficaci per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/96 e all'art. 644 c.p.; rideterminando in ogni caso il saldo, per tutta la durata e sin dall'apertura, al netto di somme illegittimamente addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di illecite commissioni di massimo scoperto, nulle per indeterminatezza, indeterminabilità e perché prive di valida causa;
- conseguentemente, condannare la convenuta al ristorno e/o restituzione in favore della Sig.ra delle CP_1 Parte_2
somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, che risulteranno all'esito dell'espletanda CTU, oltre agli interessi legali creditori. Con vittoria di spese e competenze”; per Controparte_1
già l'Avv. Simone Pistelli precisa le Controparte_2
proprie conclusioni nei termini seguenti: “voglia il Tribunale di Siena (a) in tesi, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto,
e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, (b) in ipotesi, condannare, comunque, a pagare in favore di Parte_2 [...]
la complessiva somma di € 94.443,55, oltre Controparte_1
interessi moratori dal 12/08/2014 al saldo effettivo o quella somma che risulterà di N. 4037/2014 R.G. 4 / 15
giustizia; condannare a pagare in favore di Parte_1 [...] la somma di €. 89.743,61, oltre interessi moratori Controparte_1 dal 12/08/2014 al saldo effettivo, o quella somma che risulterà di giustizia.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1253/2014, il Tribunale Ordinario di Siena ingiungeva a ed a di pagare a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
la somma di € 89.743,61, oltre interessi, a titolo di mancata restituzione di
[...]
somme date a mutuo ed alla sola di pagare alla medesima Parte_2 [...]
l'ulteriore somma di € 4.699,94, oltre interessi, quale Controparte_2
saldo debitore di conto corrente, e ancora ad entrambi di pagare le spese della procedura monitoria.
Avverso tale decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo nei soli confronti di notificato il 28.10.2014, e proponevano Parte_1 Parte_1 Parte_2
opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 5.12.2014, iscrivendo la causa a ruolo il 10.12.2014, e convenivano Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Siena;
a fondamento dell'opposizione, eccepivano A)
[...]
l'indeterminatezza della domanda, in quanto fondata sui meri saldaconto e non sull'estratto conto certificato di cui all'art. 50 TUB, B) la nullità del contratto di mutuo chirografario, in quanto stipulato al solo fine di ripianare una scopertura sul conto corrente intestato alla società di cui era Controparte_3 Parte_1
legale rappresentante e socia, a sua volta determinata dalla medesima Parte_2
mutuataria con l'applicazione di clausole contrarie a norme imperative, per CP_1
come lamentato nel procedimento n. 2427/2013 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di
Siena, ove gli odierni opponenti avevano eccepito la presenza di interessi usurari, C)
l'infondatezza e l'indeterminatezza della domanda relativa al contratto di conto corrente, per mancanza degli estratti conto e per applicazione dell'anatocismo con capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto;
concludevano chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e, in riconvenzionale, l'accertamento della nullità del contratto di mutuo e N. 4037/2014 R.G. 5 / 15
la rideterminazione del saldo del conto corrente, con vittoria di spese.
L'opposta si costituiva il 20.3.2015, in Controparte_2
vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 9.4.2015; evidenziava preliminarmente che la propria pretesa si fondava sul contratto di mutuo chirografario n. 004/401807/0 stipulato da entrambi gli opponenti il 3.5.2011 e sul saldo debitore del contratto di conto corrente n.
46083/08 stipulato dal solo il 23.1.1998; in fatto, confermava che le Parte_1
somme mutuate erano state versate ai mutuatari e da essi accreditate sul conto corrente della ma negava l'applicazione di interessi usurari su Controparte_3
tale conto e sosteneva di avere effettuato gli adempimenti di cui alla delibera CICR
9.2.2000 ed applicato pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi;
in diritto, sosteneva di avere prodotto in sede monitoria la documentazione necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, salva la necessità di produrre in sede di opposizione gli estratti conto completi;
contestava la sussistenza di un collegamento negoziale tra il mutuo ed il conto corrente e, comunque, evidenziava la validità dell'utilizzo del retratto del mutuo per l'estinzione dell'esposizione debitoria sul contratto di conto corrente;
contestava l'applicazione di interessi usurari nel rapporto con pur ritenendo tale questione irrilevante in questa sede;
Controparte_3
sosteneva infine la correttezza e legittimità del calcolo del saldo del conto corrente intestato alla concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione Pt_2
anche nei confronti della per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Pt_2
decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 13.4.2015 ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.
28, il Giudice, con ordinanza all'esito dell'udienza del 2.11.2015, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e quella di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta N. 4037/2014 R.G. 6 / 15
dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 23.9.2016 ed espletata all'udienza del 30.1.2017.
All'udienza dell'11.5.2018, le parti precisavano una prima volta le conclusioni ed il
Giudice, con ordinanza all'esito di tale udienza, sospendeva il procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto alla causa n. 2427/2013 R.G..
Con ricorso depositato il 21.4.2023, e riassumevano il Parte_1 Parte_2
processo; evidenziavano in proposito che il procedimento pregiudiziale n. 2427/2013 era stato definito dal Tribunale di Siena con sentenza n. 522/2019 del 14.5.2019, con la quale il saldo passivo del conto corrente n. 10579 su cui era confluito il retratto del mutuo, era stato epurato da illegittimi oneri e interessi per € 424.590,27 e rideterminato nella minor somma di € 320.093,52, a fronte di un saldo passivo apparente di € 710.595,98, che, a seguito di appello, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1322/2022 del 22.6.2022, a parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato indebiti per € 183.591,53 e rideterminato il saldo passivo in
€ 518.538,47 e che tale sentenza era divenuta definitiva;
sosteneva che, fermo il collegamento negoziale tra il mutuo e il rapporto di conto corrente intestato alla risultava provata la dedotta nullità del contratto di mutuo Controparte_3
chirografario in quanto stipulato in frode alla legge ex art. 1344 c.c., per essere stato concesso al solo scopo di ripianare scoperture di conto corrente risultate in via definitiva del tutto inesistenti, perché derivanti da condotte illecite della medesima
Banca mutuante.
Ritualmente notificato il ricorso in riassunzione, si costituiva anche
[...]
già Controparte_1 Controparte_2
[...]
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.10.2024, le parti precisavano nuovamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 4037/2014 R.G. 7 / 15
L'odierna opposta ha proposto, con Controparte_2
l'originario ricorso monitorio, una domanda di pagamento di somme derivanti da un contratto di mutuo chirografario e dal saldo passivo di un contratto di conto corrente.
Preliminarmente, la domanda è procedibile, in quanto in corso di causa è stato regolarmente esperito, seppure con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia di contratti bancari dall'art. 5 comma 1-bis Decreto
Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (doc. note 18.9.2015 fasc.opposta).
Passando dunque al merito della controversia, sub A) dell'opposizione, gli opponenti hanno sollevato preliminarmente eccezione di indeterminatezza della domanda, in quanto fondata sui meri saldaconto e non sull'estratto conto certificato di cui all'art. 50 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 costituente il Testo Unico Bancario (T.U.B.).
A tal proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno, questione su cui si avrà modo di tornare infra.
Nel caso di specie, peraltro, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e
634 c.p.c., costituiti dal contratto di mutuo (doc. 1 fasc.monitorio) e dal contratto di apertura di conto corrente (docc. 5, 6 e 7 fasc.monitorio) e dalla certificazione ai sensi N. 4037/2014 R.G. 8 / 15
dell'art. 50 T.U.B. (docc. 4 e 10 fasc.monitorio). In effetti, è proprio l'art. 50 T.U.B. che prevede che “le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.”. E tale norma è generalmente interpretata nel senso che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., riguardante l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (cfr. Cassazione civile, sez. III, 3 maggio 2011 n. 9695).
È poi noto che tale certificato di cui all'art. 50 T.U.B. ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ciò detto, dal punto di vista fattuale, è pacifico e documentalmente provato che ha stipulato con la sola in Controparte_2 Parte_2
data 23.1.1998 il contratto di conto corrente n. 46083/08 (doc. 5 fasc.monitorio) e, quindi, in data 3.5.2011 con entrambi gli opponenti e il Parte_1 Parte_2
contratto di mutuo chirografario n. 004/401807/0 (doc. 1 fasc.monitorio); è altrettanto pacifico e documentalmente provato (doc. 4 fasc.opponente) che le somme oggetto di tale contratto di mutuo sono state dapprima accreditate sul conto corrente di Parte_1
e n. 11470 e che, da tale conto, l'importo di € 143.000,00 è stato
[...] Parte_2
accreditato sul conto corrente n. 10579 intestato alla società Controparte_3
di cui era legale rappresentante e . Parte_1 Parte_3
In questo quadro, gli opponenti, al punto B) dell'opposizione, hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo chirografario, in quanto stipulato al solo fine di ripianare una scopertura sul conto corrente intestato alla a sua Controparte_3
volta determinata dalla medesima Banca mutuataria con l'applicazione di clausole N. 4037/2014 R.G. 9 / 15
contrarie a norme imperative, per come lamentato nel procedimento n. 2427/2013
R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Siena ove gli odierni opponenti avevano eccepito la presenza di interessi usurari;
ed in riconvenzionale, hanno proposto domanda di accertamento della nullità di tale contratto di mutuo e, conseguentemente, di restituzione delle somme versate in relazione a tale contratto.
A tal proposito, si deve escludere che il contratto di mutuo c.d. solutorio, ovvero il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, sia di per sé affetto da nullità per mancanza di causa.
Come evidenziato in giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez.unite, 5 marzo 2025, n. 5841), il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna
(traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante: in tal senso, non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella
“disponibilità giuridica” del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, ferma restando l'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione di restituire il tantundem. In questa prospettiva, in linea di principio, l'operazione consistente nell'utilizzo di somme, oggetto di mutuo, da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista o di un terzo ad esso legato, anche con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia, non costituisce un'operazione vietata dall'ordinamento, in quanto l'accredito della somma mutuata mediante una annotazione contabile nell'ambito di un rapporto in conto corrente comporta che l'importo mutuato sia concretamente messo a disposizione del mutuatario - ovvero una disponibilità giuridica della somma - e, quindi, equivale a materiale trasferimento del denaro, anche nel caso in cui il rapporto su cui viene N. 4037/2014 R.G. 10 / 15
effettuato l'accredito sia passivo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 2012, n.
4792 in tema di mutuo fondiario, ma con principio estensibile anche all'ipotesi in cui il mutuo non sia assistito da garanzia ipotecaria ma da garanzia personale); del resto,
l'effettività della traditio è, in tal caso, dimostrata dal fatto che l'impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario (o di un soggetto ad esso collegato, come nel caso di specie) di una posta negativa;
ed il ripianamento delle passività costituisce, in effetti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata. Né un tale impiego può considerarsi di per sé illecito, in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez.
I, Ordinanza 22 febbraio 2021 n. 4694). Nella stessa prospettiva, l'espressione
“mutuo solutorio” non definisca una figura contrattuale atipica né diversa dal contratto tipico di mutuo, ma ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
D'altro canto, il c.d. mutuo solutorio non è neanche un mutuo di scopo, in quanto nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché
l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma si colloca su un piano ulteriore e distinto, successivo sotto il profilo logico e giuridico (e talvolta anche cronologico), dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle somme mutuate consente la loro imputazione per l'estinzione della precedente esposizione debitoria.
Ciò detto in linea generale, con specifico riferimento alla problematica oggetto della causa, la soluzione può essere diversa allorquando il contratto di mutuo sia stato erogato al solo fine di azzerare l'apparente saldo debitore esistente sul conto corrente, N. 4037/2014 R.G. 11 / 15
derivante dall'illegittimo addebito di competenze in presenza di clausole nulle per violazione della legge 108/1996, applicazione di commissioni non previste, interessi anatocistici o non convenuti, o applicati in misura diversa da quella pattuita in violazione dell'art. 118 TUB. In tal caso, però, è necessario dimostrare l'esistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra il rapporto di conto corrente e quello di mutuo, in quanto un tale collegamento impone la considerazione unitaria della fattispecie anche ai fini della nullità dell'intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ai sensi degli artt. 1344 e 1345 c.c.; a tal fine, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore;
e per tale ragione, ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, è necessario verificare l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 7 agosto 2018, n. 20634).
In questa prospettiva, nel caso di specie, alla luce della contestualità delle operazioni - sia l'erogazione del mutuo che l'accredito sul conto corrente della Controparte_3
sono infatti della stessa data 3.5.2011 - e delle dichiarazioni testimoniali, può
[...]
dirsi raggiunta la prova del fatto che entrambe le parti - i mutuatari e la - hanno CP_1
stipulato il contratto di mutuo per ripianare l'esposizione debitoria esistente sul citato conto della tuttavia non vi è prova alcuna del fatto che tale Controparte_3
accordo sia stato raggiunto al fine, voluto da entrambe le parti, di aggirare il divieto legislativo di applicazione di interessi usurari e, quindi, di “sanare” la nullità derivante dall'illegittima applicazione di interessi e competenze su tale conto.
Del resto, tenuto conto della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1322/2022 del 22.6.2022, che ha parzialmente riformato la sentenza n. 522/2019 del Tribunale di
Siena del 14.5.2019, emessa all'esito del procedimento pregiudiziale n. 2427/2013
R.G., ed ha stabilito che il saldo passivo del conto corrente della Controparte_3
dovesse essere epurato da illegittimi oneri e interessi per € 183.591,53 e
[...] N. 4037/2014 R.G. 12 / 15
rideterminato nella minor somma di € 518.538,47, a fronte di un saldo passivo apparente di € 710.595,98, sentenza ormai divenuta definitiva, dovendosi ritenere provato che l'esposizione debitoria sul conto corrente fosse solo in parte il frutto dell'applicazione di clausole negoziali illegittime e che, anche a seguito dell'erogazione del mutuo e dell'accredito dello stesso sul conto corrente della permaneva comunque un'esposizione debitoria a carico di Controparte_3
quest'ultima di importo ingente e superiore a quello di € 143.000,00 ripianato con la concessione del mutuo, si deve ulteriormente ribadire che, sotto il profilo oggettivo, non vi è prova del fatto che le parti abbiano inteso stipulare il contratto per una finalità vietata dall'ordinamento.
In senso contrario, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti nella memoria di replica, non vale richiamare l'estratto conto al 30.6.2011 in atti (doc. 4 fasc.opponente), posto che tale documento riguarda il conto corrente n. 11470 intestato ai su cui è stato inizialmente accreditato l'importo del mutuo in data Pt_2
3.5.2011, e non il conto corrente n. 10579 intestato alla su cui Controparte_3
è stato contestualmente accreditato l'importo di € 143.000,00, ottenuto dall'accredito del mutuo;
tale estratto conto, dunque, mostra l'esposizione debitoria dei Noli e non quella della oggetto del procedimento già definito dal Controparte_3
Tribunale di Siena e poi dalla Corte d'Appello di Firenze con l'accertamento di un'esposizione debitoria pari - come detto - ad € 518.538,47, ovvero ad un importo ben maggiore di quello accreditato grazie alla stipulazione del mutuo.
Dunque, in mancanza di un vero e proprio collegamento negoziale, la parziale nullità del contratto di conto corrente su cui è stato versato (in parte) l'importo dato a mutuo non determina affatto la nullità del mutuo medesimo. Quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta risulta, sotto tale profilo, infondata.
E d'altro canto, la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del mutuo deve essere rigettata. E conseguentemente anche la domanda di condanna della CP_1
alla restituzione agli opponenti delle somme già corrisposte sulla base del contratto di mutuo risulta ugualmente infondata.
Infine, al punto C) dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito l'infondatezza e N. 4037/2014 R.G. 13 / 15
l'indeterminatezza della domanda relativa al contratto di conto corrente, per mancanza degli estratti conto e per l'illegittimo addebito di interessi per l'applicazione dell'anatocismo con capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c. e della commissione di massimo scoperto.
Sul punto, tuttavia, si deve prendere atto del fatto che la difesa della Banca, già con la comparsa conclusionale depositata in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione dell'11.5.2018 e poi integralmente riprodotta nella comparsa conclusionale depositata successivamente alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni del 16.10.2024, ha dichiarato che
“pur di evitare ulteriore spreco di attività processuale, è stata autorizzata a rinunziare a detto importo”.
Conseguentemente, la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di conto corrente per applicazione di interessi usurari ed anatocistici e di rideterminazione del saldo risulta assorbita, in quanto, essendo venuta meno la domanda di pagamento del saldo di conto corrente, risulta superfluo accertare se tale saldo ammonti effettivamente a quanto inizialmente richiesto dalla o debba CP_1
essere decurtato di competenze illegittimamente addebitate.
E d'altro canto, sotto il profilo istruttorio, la consulenza tecnica d'ufficio contabile, finalizzata ad accertare l'esatto ammontare delle somme dovute nel corso del rapporto di conto corrente, richiesta dagli opponenti risulta ugualmente superflua. Pt_2
In conclusione, quindi, l'opposizione deve essere ritenuta infondata con riferimento all'importo di € 89.743,61 oltre interessi relativo al contratto di mutuo stipulato da entrambi gli opponenti.
Tuttavia, considerato che l'opposta ha comunque rinunciato al credito relativo al conto corrente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Gli opponenti e devono essere pertanto condannati a Parte_1 Parte_2
pagare a già Controparte_1
la minor somma di € 89.743,61 oltre Controparte_2
interessi moratori dal 12.8.2014 al saldo effettivo, al tasso di mora di 5 punti in più del tasso corrispettivo vigente al momento della costituzione in mora, per come già N. 4037/2014 R.G. 14 / 15
stabilito in decreto ingiuntivo.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dovendosi considerare che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 settembre
2009), con la conseguente possibilità - in caso di compensazione totale o parziale delle spese del giudizio di opposizione - che le spese relative al procedimento ingiuntivo (ricorso e decreto ingiuntivo) rientrino interamente tra le spese processuali poste a carico della parte ingiunta (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 1983, n.
4234).
In tal senso, tenuto conto del riconoscimento di un credito inferiore a quello ingiunto, seppure di poco ed in conseguenza alla rinuncia alla domanda relativa al contratto di conto corrente, le spese di lite devono essere compensate nella misura di 1/5, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Pertanto, e in solido tra loro, devono essere condannati a Parte_1 Parte_2
rimborsare a già Controparte_1
4/5 delle spese di lite da essa sostenute, Controparte_2
spese che vengono liquidate - per l'intero - come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo oggetto di condanna di €
89.743,61, rientrante nello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando gli importi medi dello scaglione di riferimento -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, N. 4037/2014 R.G. 15 / 15
rigetta la domanda riconvenzionale di nullità del contratto di mutuo;
revoca il decreto ingiuntivo;
condanna e in solido tra loro, a pagare a Parte_1 Parte_2 [...]
già Controparte_1 Controparte_2
la somma di € 89.743,61, oltre interessi moratori dal 12.8.2014 al saldo
[...]
effettivo, al tasso di mora di 5 punti in più del tasso corrispettivo vigente al momento della costituzione in mora;
compensa per 1/5 le spese di lite e, per l'effetto, condanna altresì e Parte_1
in solido tra loro, a rimborsare a Parte_2 Controparte_1
già 4/5 delle
[...] Controparte_2
spese di lite, che liquida in € 406,50 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Siena, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4037 R.G. dell'anno 2014 tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, per mandato a margine dell'atto di C.F._2
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, dall'Avv.
Simona Ristori, elettivamente domiciliati nel suo studio in Sinalunga (SI), Viale
Trieste n. 89
OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. ), già (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di P.IVA_2
costituzione e risposta, dall'Avv. Simone Pistelli, elettivamente domiciliata in Siena,
Strada Massetana Romana n. 64/5
OPPOSTA avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.10.2024, N. 4037/2014 R.G. 2 / 15
per e l'Avv. Simona Ristori precisa le proprie Parte_1 Parte_2
conclusioni come da memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., depositata in data
11.03.2016; precisa le conclusioni anche in via istruttoria, insistendo per l'ammissione della consulenza tecnico contabile d'ufficio, atta ad accertare l'esatto ammontare delle somme dovute nel corso del rapporto di conto corrente: “Piaccia all'On.le Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In tesi - IN VIA PRELIMINARE, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., stante l'esistenza di gravi motivi, rappresentati dalla fondatezza della proposta opposizione e della grave incertezza probatoria sui fatti costitutivi del diritto azionato. - NEL MERITO, stante la carenza di prova scritta e l'insussistenza dei presupposti per la relativa emissione e conseguente indeterminatezza della pretesa azionata in sede monitoria, dichiarare inesistente, nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento;
In ipotesi - SEMPRE IN
VIA PRELIMINARE, previa sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, sospendere l'odierno procedimento ex art. 295 c.p.c., sino all'esito del giudizio preventivamente promosso innanzi a Codesto Tribunale, iscritto al RGNR
2427/13, stante la rilevanza del rapporto di dipendenza tra i due giudizi ed il carattere pregiudiziale della causa preventivamente promossa in ordine agli indebiti rilevati sul c/c n. 10579, sul quale sono confluite le somme mutuate di cui all'odierna ingiunzione;
- nel merito, stante l'infondatezza e l'indeterminatezza della pretesa oggi azionata, dichiarare in ogni caso nullo o comunque privo di efficacia e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento;
- in via riconvenzionale e nel merito, all'esito della decisione sulla questione pregiudiziale da parte del Giudice preventivamente adito, dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 004/041807/0 del 03.05.2011 per illiceità della causa, perché stipulato in frode alla legge, in violazione della previsione di cui all'art. 1344 c.c.; dichiarando altresì la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca convenuta in relazione al contratto medesimo, con conseguente condanna della alla restituzione agli opponenti delle somme già corrisposte a CP_1 N. 4037/2014 R.G. 3 / 15
titolo di capitale ed interessi, per l'importo complessivo di Euro 80.891,40, comprensivo dell'importo di Euro 10.197,96, relativo al pegno escusso di cui in narrativa;
il tutto oltre agli interessi legali creditori;
- ancora in via riconvenzionale
e nel merito, accertare e dichiarare, previa determinazione del Tasso Effettivo
Globale, la nullità e/o l'inefficacia parziale del contratto di conto corrente n.
46083/08 del 23.01.1998 e segnatamente la nullità dell'originaria pattuizione di clausole contrattuali contrarie al disposto di cui L. 108/96 e all'art. 644 c.p.; - ritenere e dichiarare illegittime e, dunque non dovute, le somme corrisposte a titolo di interessi anatocistici pattuiti nel contratto di conto corrente di cui è causa, stante la rilevata illegittimità dell'operata capitalizzazione degli interessi passivi;
- conseguentemente, rideterminare il saldo effettivo del rapporto n. 46083/08, al netto di ogni e qualsivoglia interesse ai sensi dell'art. 1815 c.c., nonché al netto di tutti gli oneri, spese, commissioni e competenze che verranno dichiarate nulle e/o inefficaci per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/96 e all'art. 644 c.p.; rideterminando in ogni caso il saldo, per tutta la durata e sin dall'apertura, al netto di somme illegittimamente addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di illecite commissioni di massimo scoperto, nulle per indeterminatezza, indeterminabilità e perché prive di valida causa;
- conseguentemente, condannare la convenuta al ristorno e/o restituzione in favore della Sig.ra delle CP_1 Parte_2
somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, che risulteranno all'esito dell'espletanda CTU, oltre agli interessi legali creditori. Con vittoria di spese e competenze”; per Controparte_1
già l'Avv. Simone Pistelli precisa le Controparte_2
proprie conclusioni nei termini seguenti: “voglia il Tribunale di Siena (a) in tesi, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto,
e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, (b) in ipotesi, condannare, comunque, a pagare in favore di Parte_2 [...]
la complessiva somma di € 94.443,55, oltre Controparte_1
interessi moratori dal 12/08/2014 al saldo effettivo o quella somma che risulterà di N. 4037/2014 R.G. 4 / 15
giustizia; condannare a pagare in favore di Parte_1 [...] la somma di €. 89.743,61, oltre interessi moratori Controparte_1 dal 12/08/2014 al saldo effettivo, o quella somma che risulterà di giustizia.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1253/2014, il Tribunale Ordinario di Siena ingiungeva a ed a di pagare a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
la somma di € 89.743,61, oltre interessi, a titolo di mancata restituzione di
[...]
somme date a mutuo ed alla sola di pagare alla medesima Parte_2 [...]
l'ulteriore somma di € 4.699,94, oltre interessi, quale Controparte_2
saldo debitore di conto corrente, e ancora ad entrambi di pagare le spese della procedura monitoria.
Avverso tale decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo nei soli confronti di notificato il 28.10.2014, e proponevano Parte_1 Parte_1 Parte_2
opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 5.12.2014, iscrivendo la causa a ruolo il 10.12.2014, e convenivano Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Siena;
a fondamento dell'opposizione, eccepivano A)
[...]
l'indeterminatezza della domanda, in quanto fondata sui meri saldaconto e non sull'estratto conto certificato di cui all'art. 50 TUB, B) la nullità del contratto di mutuo chirografario, in quanto stipulato al solo fine di ripianare una scopertura sul conto corrente intestato alla società di cui era Controparte_3 Parte_1
legale rappresentante e socia, a sua volta determinata dalla medesima Parte_2
mutuataria con l'applicazione di clausole contrarie a norme imperative, per CP_1
come lamentato nel procedimento n. 2427/2013 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di
Siena, ove gli odierni opponenti avevano eccepito la presenza di interessi usurari, C)
l'infondatezza e l'indeterminatezza della domanda relativa al contratto di conto corrente, per mancanza degli estratti conto e per applicazione dell'anatocismo con capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto;
concludevano chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e, in riconvenzionale, l'accertamento della nullità del contratto di mutuo e N. 4037/2014 R.G. 5 / 15
la rideterminazione del saldo del conto corrente, con vittoria di spese.
L'opposta si costituiva il 20.3.2015, in Controparte_2
vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 9.4.2015; evidenziava preliminarmente che la propria pretesa si fondava sul contratto di mutuo chirografario n. 004/401807/0 stipulato da entrambi gli opponenti il 3.5.2011 e sul saldo debitore del contratto di conto corrente n.
46083/08 stipulato dal solo il 23.1.1998; in fatto, confermava che le Parte_1
somme mutuate erano state versate ai mutuatari e da essi accreditate sul conto corrente della ma negava l'applicazione di interessi usurari su Controparte_3
tale conto e sosteneva di avere effettuato gli adempimenti di cui alla delibera CICR
9.2.2000 ed applicato pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi;
in diritto, sosteneva di avere prodotto in sede monitoria la documentazione necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, salva la necessità di produrre in sede di opposizione gli estratti conto completi;
contestava la sussistenza di un collegamento negoziale tra il mutuo ed il conto corrente e, comunque, evidenziava la validità dell'utilizzo del retratto del mutuo per l'estinzione dell'esposizione debitoria sul contratto di conto corrente;
contestava l'applicazione di interessi usurari nel rapporto con pur ritenendo tale questione irrilevante in questa sede;
Controparte_3
sosteneva infine la correttezza e legittimità del calcolo del saldo del conto corrente intestato alla concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione Pt_2
anche nei confronti della per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Pt_2
decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 13.4.2015 ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.
28, il Giudice, con ordinanza all'esito dell'udienza del 2.11.2015, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e quella di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta N. 4037/2014 R.G. 6 / 15
dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 23.9.2016 ed espletata all'udienza del 30.1.2017.
All'udienza dell'11.5.2018, le parti precisavano una prima volta le conclusioni ed il
Giudice, con ordinanza all'esito di tale udienza, sospendeva il procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto alla causa n. 2427/2013 R.G..
Con ricorso depositato il 21.4.2023, e riassumevano il Parte_1 Parte_2
processo; evidenziavano in proposito che il procedimento pregiudiziale n. 2427/2013 era stato definito dal Tribunale di Siena con sentenza n. 522/2019 del 14.5.2019, con la quale il saldo passivo del conto corrente n. 10579 su cui era confluito il retratto del mutuo, era stato epurato da illegittimi oneri e interessi per € 424.590,27 e rideterminato nella minor somma di € 320.093,52, a fronte di un saldo passivo apparente di € 710.595,98, che, a seguito di appello, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1322/2022 del 22.6.2022, a parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato indebiti per € 183.591,53 e rideterminato il saldo passivo in
€ 518.538,47 e che tale sentenza era divenuta definitiva;
sosteneva che, fermo il collegamento negoziale tra il mutuo e il rapporto di conto corrente intestato alla risultava provata la dedotta nullità del contratto di mutuo Controparte_3
chirografario in quanto stipulato in frode alla legge ex art. 1344 c.c., per essere stato concesso al solo scopo di ripianare scoperture di conto corrente risultate in via definitiva del tutto inesistenti, perché derivanti da condotte illecite della medesima
Banca mutuante.
Ritualmente notificato il ricorso in riassunzione, si costituiva anche
[...]
già Controparte_1 Controparte_2
[...]
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.10.2024, le parti precisavano nuovamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 4037/2014 R.G. 7 / 15
L'odierna opposta ha proposto, con Controparte_2
l'originario ricorso monitorio, una domanda di pagamento di somme derivanti da un contratto di mutuo chirografario e dal saldo passivo di un contratto di conto corrente.
Preliminarmente, la domanda è procedibile, in quanto in corso di causa è stato regolarmente esperito, seppure con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia di contratti bancari dall'art. 5 comma 1-bis Decreto
Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (doc. note 18.9.2015 fasc.opposta).
Passando dunque al merito della controversia, sub A) dell'opposizione, gli opponenti hanno sollevato preliminarmente eccezione di indeterminatezza della domanda, in quanto fondata sui meri saldaconto e non sull'estratto conto certificato di cui all'art. 50 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 costituente il Testo Unico Bancario (T.U.B.).
A tal proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno, questione su cui si avrà modo di tornare infra.
Nel caso di specie, peraltro, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso in forza di un complesso di documenti costituenti prova scritta ai sensi degli artt. 633 e
634 c.p.c., costituiti dal contratto di mutuo (doc. 1 fasc.monitorio) e dal contratto di apertura di conto corrente (docc. 5, 6 e 7 fasc.monitorio) e dalla certificazione ai sensi N. 4037/2014 R.G. 8 / 15
dell'art. 50 T.U.B. (docc. 4 e 10 fasc.monitorio). In effetti, è proprio l'art. 50 T.U.B. che prevede che “le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.”. E tale norma è generalmente interpretata nel senso che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., riguardante l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale, vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (cfr. Cassazione civile, sez. III, 3 maggio 2011 n. 9695).
È poi noto che tale certificato di cui all'art. 50 T.U.B. ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ciò detto, dal punto di vista fattuale, è pacifico e documentalmente provato che ha stipulato con la sola in Controparte_2 Parte_2
data 23.1.1998 il contratto di conto corrente n. 46083/08 (doc. 5 fasc.monitorio) e, quindi, in data 3.5.2011 con entrambi gli opponenti e il Parte_1 Parte_2
contratto di mutuo chirografario n. 004/401807/0 (doc. 1 fasc.monitorio); è altrettanto pacifico e documentalmente provato (doc. 4 fasc.opponente) che le somme oggetto di tale contratto di mutuo sono state dapprima accreditate sul conto corrente di Parte_1
e n. 11470 e che, da tale conto, l'importo di € 143.000,00 è stato
[...] Parte_2
accreditato sul conto corrente n. 10579 intestato alla società Controparte_3
di cui era legale rappresentante e . Parte_1 Parte_3
In questo quadro, gli opponenti, al punto B) dell'opposizione, hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo chirografario, in quanto stipulato al solo fine di ripianare una scopertura sul conto corrente intestato alla a sua Controparte_3
volta determinata dalla medesima Banca mutuataria con l'applicazione di clausole N. 4037/2014 R.G. 9 / 15
contrarie a norme imperative, per come lamentato nel procedimento n. 2427/2013
R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Siena ove gli odierni opponenti avevano eccepito la presenza di interessi usurari;
ed in riconvenzionale, hanno proposto domanda di accertamento della nullità di tale contratto di mutuo e, conseguentemente, di restituzione delle somme versate in relazione a tale contratto.
A tal proposito, si deve escludere che il contratto di mutuo c.d. solutorio, ovvero il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, sia di per sé affetto da nullità per mancanza di causa.
Come evidenziato in giurisprudenza (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez.unite, 5 marzo 2025, n. 5841), il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna
(traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante: in tal senso, non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella
“disponibilità giuridica” del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, ferma restando l'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione di restituire il tantundem. In questa prospettiva, in linea di principio, l'operazione consistente nell'utilizzo di somme, oggetto di mutuo, da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista o di un terzo ad esso legato, anche con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia, non costituisce un'operazione vietata dall'ordinamento, in quanto l'accredito della somma mutuata mediante una annotazione contabile nell'ambito di un rapporto in conto corrente comporta che l'importo mutuato sia concretamente messo a disposizione del mutuatario - ovvero una disponibilità giuridica della somma - e, quindi, equivale a materiale trasferimento del denaro, anche nel caso in cui il rapporto su cui viene N. 4037/2014 R.G. 10 / 15
effettuato l'accredito sia passivo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 2012, n.
4792 in tema di mutuo fondiario, ma con principio estensibile anche all'ipotesi in cui il mutuo non sia assistito da garanzia ipotecaria ma da garanzia personale); del resto,
l'effettività della traditio è, in tal caso, dimostrata dal fatto che l'impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario (o di un soggetto ad esso collegato, come nel caso di specie) di una posta negativa;
ed il ripianamento delle passività costituisce, in effetti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata. Né un tale impiego può considerarsi di per sé illecito, in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez.
I, Ordinanza 22 febbraio 2021 n. 4694). Nella stessa prospettiva, l'espressione
“mutuo solutorio” non definisca una figura contrattuale atipica né diversa dal contratto tipico di mutuo, ma ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
D'altro canto, il c.d. mutuo solutorio non è neanche un mutuo di scopo, in quanto nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché
l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma si colloca su un piano ulteriore e distinto, successivo sotto il profilo logico e giuridico (e talvolta anche cronologico), dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle somme mutuate consente la loro imputazione per l'estinzione della precedente esposizione debitoria.
Ciò detto in linea generale, con specifico riferimento alla problematica oggetto della causa, la soluzione può essere diversa allorquando il contratto di mutuo sia stato erogato al solo fine di azzerare l'apparente saldo debitore esistente sul conto corrente, N. 4037/2014 R.G. 11 / 15
derivante dall'illegittimo addebito di competenze in presenza di clausole nulle per violazione della legge 108/1996, applicazione di commissioni non previste, interessi anatocistici o non convenuti, o applicati in misura diversa da quella pattuita in violazione dell'art. 118 TUB. In tal caso, però, è necessario dimostrare l'esistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra il rapporto di conto corrente e quello di mutuo, in quanto un tale collegamento impone la considerazione unitaria della fattispecie anche ai fini della nullità dell'intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ai sensi degli artt. 1344 e 1345 c.c.; a tal fine, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore;
e per tale ragione, ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, è necessario verificare l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 7 agosto 2018, n. 20634).
In questa prospettiva, nel caso di specie, alla luce della contestualità delle operazioni - sia l'erogazione del mutuo che l'accredito sul conto corrente della Controparte_3
sono infatti della stessa data 3.5.2011 - e delle dichiarazioni testimoniali, può
[...]
dirsi raggiunta la prova del fatto che entrambe le parti - i mutuatari e la - hanno CP_1
stipulato il contratto di mutuo per ripianare l'esposizione debitoria esistente sul citato conto della tuttavia non vi è prova alcuna del fatto che tale Controparte_3
accordo sia stato raggiunto al fine, voluto da entrambe le parti, di aggirare il divieto legislativo di applicazione di interessi usurari e, quindi, di “sanare” la nullità derivante dall'illegittima applicazione di interessi e competenze su tale conto.
Del resto, tenuto conto della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1322/2022 del 22.6.2022, che ha parzialmente riformato la sentenza n. 522/2019 del Tribunale di
Siena del 14.5.2019, emessa all'esito del procedimento pregiudiziale n. 2427/2013
R.G., ed ha stabilito che il saldo passivo del conto corrente della Controparte_3
dovesse essere epurato da illegittimi oneri e interessi per € 183.591,53 e
[...] N. 4037/2014 R.G. 12 / 15
rideterminato nella minor somma di € 518.538,47, a fronte di un saldo passivo apparente di € 710.595,98, sentenza ormai divenuta definitiva, dovendosi ritenere provato che l'esposizione debitoria sul conto corrente fosse solo in parte il frutto dell'applicazione di clausole negoziali illegittime e che, anche a seguito dell'erogazione del mutuo e dell'accredito dello stesso sul conto corrente della permaneva comunque un'esposizione debitoria a carico di Controparte_3
quest'ultima di importo ingente e superiore a quello di € 143.000,00 ripianato con la concessione del mutuo, si deve ulteriormente ribadire che, sotto il profilo oggettivo, non vi è prova del fatto che le parti abbiano inteso stipulare il contratto per una finalità vietata dall'ordinamento.
In senso contrario, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti nella memoria di replica, non vale richiamare l'estratto conto al 30.6.2011 in atti (doc. 4 fasc.opponente), posto che tale documento riguarda il conto corrente n. 11470 intestato ai su cui è stato inizialmente accreditato l'importo del mutuo in data Pt_2
3.5.2011, e non il conto corrente n. 10579 intestato alla su cui Controparte_3
è stato contestualmente accreditato l'importo di € 143.000,00, ottenuto dall'accredito del mutuo;
tale estratto conto, dunque, mostra l'esposizione debitoria dei Noli e non quella della oggetto del procedimento già definito dal Controparte_3
Tribunale di Siena e poi dalla Corte d'Appello di Firenze con l'accertamento di un'esposizione debitoria pari - come detto - ad € 518.538,47, ovvero ad un importo ben maggiore di quello accreditato grazie alla stipulazione del mutuo.
Dunque, in mancanza di un vero e proprio collegamento negoziale, la parziale nullità del contratto di conto corrente su cui è stato versato (in parte) l'importo dato a mutuo non determina affatto la nullità del mutuo medesimo. Quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta risulta, sotto tale profilo, infondata.
E d'altro canto, la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del mutuo deve essere rigettata. E conseguentemente anche la domanda di condanna della CP_1
alla restituzione agli opponenti delle somme già corrisposte sulla base del contratto di mutuo risulta ugualmente infondata.
Infine, al punto C) dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito l'infondatezza e N. 4037/2014 R.G. 13 / 15
l'indeterminatezza della domanda relativa al contratto di conto corrente, per mancanza degli estratti conto e per l'illegittimo addebito di interessi per l'applicazione dell'anatocismo con capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c. e della commissione di massimo scoperto.
Sul punto, tuttavia, si deve prendere atto del fatto che la difesa della Banca, già con la comparsa conclusionale depositata in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione dell'11.5.2018 e poi integralmente riprodotta nella comparsa conclusionale depositata successivamente alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni del 16.10.2024, ha dichiarato che
“pur di evitare ulteriore spreco di attività processuale, è stata autorizzata a rinunziare a detto importo”.
Conseguentemente, la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di conto corrente per applicazione di interessi usurari ed anatocistici e di rideterminazione del saldo risulta assorbita, in quanto, essendo venuta meno la domanda di pagamento del saldo di conto corrente, risulta superfluo accertare se tale saldo ammonti effettivamente a quanto inizialmente richiesto dalla o debba CP_1
essere decurtato di competenze illegittimamente addebitate.
E d'altro canto, sotto il profilo istruttorio, la consulenza tecnica d'ufficio contabile, finalizzata ad accertare l'esatto ammontare delle somme dovute nel corso del rapporto di conto corrente, richiesta dagli opponenti risulta ugualmente superflua. Pt_2
In conclusione, quindi, l'opposizione deve essere ritenuta infondata con riferimento all'importo di € 89.743,61 oltre interessi relativo al contratto di mutuo stipulato da entrambi gli opponenti.
Tuttavia, considerato che l'opposta ha comunque rinunciato al credito relativo al conto corrente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Gli opponenti e devono essere pertanto condannati a Parte_1 Parte_2
pagare a già Controparte_1
la minor somma di € 89.743,61 oltre Controparte_2
interessi moratori dal 12.8.2014 al saldo effettivo, al tasso di mora di 5 punti in più del tasso corrispettivo vigente al momento della costituzione in mora, per come già N. 4037/2014 R.G. 14 / 15
stabilito in decreto ingiuntivo.
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La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dovendosi considerare che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 settembre
2009), con la conseguente possibilità - in caso di compensazione totale o parziale delle spese del giudizio di opposizione - che le spese relative al procedimento ingiuntivo (ricorso e decreto ingiuntivo) rientrino interamente tra le spese processuali poste a carico della parte ingiunta (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 1983, n.
4234).
In tal senso, tenuto conto del riconoscimento di un credito inferiore a quello ingiunto, seppure di poco ed in conseguenza alla rinuncia alla domanda relativa al contratto di conto corrente, le spese di lite devono essere compensate nella misura di 1/5, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Pertanto, e in solido tra loro, devono essere condannati a Parte_1 Parte_2
rimborsare a già Controparte_1
4/5 delle spese di lite da essa sostenute, Controparte_2
spese che vengono liquidate - per l'intero - come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo oggetto di condanna di €
89.743,61, rientrante nello scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando gli importi medi dello scaglione di riferimento -.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, N. 4037/2014 R.G. 15 / 15
rigetta la domanda riconvenzionale di nullità del contratto di mutuo;
revoca il decreto ingiuntivo;
condanna e in solido tra loro, a pagare a Parte_1 Parte_2 [...]
già Controparte_1 Controparte_2
la somma di € 89.743,61, oltre interessi moratori dal 12.8.2014 al saldo
[...]
effettivo, al tasso di mora di 5 punti in più del tasso corrispettivo vigente al momento della costituzione in mora;
compensa per 1/5 le spese di lite e, per l'effetto, condanna altresì e Parte_1
in solido tra loro, a rimborsare a Parte_2 Controparte_1
già 4/5 delle
[...] Controparte_2
spese di lite, che liquida in € 406,50 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Siena, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi