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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc
Nella causa civile iscritta al n. 4215/2023 R.G. ( vi è riunito il n. 4217/2023 RG), avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione avverso cartella di pagamento ex art. 615 cpc;
opposizione avverso iscrizione di ipoteca esattoriale ex art. 77 comma 2 bis DPR 602/73.
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Chiaia n.3, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Elio Simone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
RICORRENTE E
in persona del procuratore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in San Giorgio a Cremano, alla Via Picenna n.17, presso lo studio dell'avvocato
Vincenzo Carcarino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del ministro Controparte_2
presso l'Avvocatura dello Stato di, alla Via Diaz n.11, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 05-06-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239004479501000, Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l
[...] Controparte_1
e il , al fine di accertare e dichiarare la nullità,
[...] Controparte_2 illegittimità e/o infondatezza dell'atto di intimazione di pagamento, riguardante la riscossione coattiva di spese di giustizia, e, per l'effetto disporre la cancellazione del debito, con condanna dei convenuti alla refusione delle spese processuali, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
A tal fine premetteva che: in data 29-08-2023, riceveva intimazione di pagamento n.
07120239004479501000, riguardante i presunti crediti riconducibili all'Agenzia dell'Entrate per la somma complessiva pari ad euro 135.717,56. Tale atto, si fondava su spese di giustizia relative all'anno 2006, comprensive di interessi di mora, contenute nella cartella di pagamento n. 02820120018653415001, presuntivamente notificata il 28-08-
2012. In ragione di ciò, l'attrice eccepiva la prescrizione dell'intimazione di pagamento avanzata dall , per non averle notificato, nei Controparte_1 termini e con le modalità previsti dalla legge, l'atto presupposto della procedura esecutiva, eccependo l'inosservanza da parte del dell'obbligo di notificare Controparte_2
l'invito al pagamento, così come previsto dall' art. 212 del TSUG;
in subordine, contestava, altresì, l'omessa notifica della cartella di pagamento. Per questa ragione, chiedeva dichiararsi la prescrizione del diritto vantato in giudizio dalla controparte, nonché dei corrispondenti interessi esattoriali (per prescrizione quinquennale ex art. 1948 c.c.), con contestuale pronuncia di nullità della cartella e cancellazione del debito.
2 Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva regolarmente in giudizio l , in persona del procuratore, la quale dichiarava, in via Controparte_3 preliminare, di essere preposta unicamente alla riscossione dei tributi;
pertanto, precisava che alcun rimprovero poteva esserle mosso circa i presupposti di fatto e di diritto su cui si fondava il titolo che dava origine alla cartella di pagamento (omesso versamento delle spese di giustizia dovute in forza di un giudicato penale di condanna), essendo, a tal proposito, legittimato passivamente unicamente l'Ente impositore. Riguardo all'eccezione di prescrizione dell'intimazione di pagamento proposta dall'attrice, la convenuta dichiarava di aver notificato tempestivamente l'atto in data 29-08-2023; sul punto, precisava che l'intimazione di pagamento riguardava l'omesso versamento del corrispettivo previsto dalla cartella esattoriale n. 02820120018653415001, notificata in data 29-08-2012, mediante consegna in mani proprie della IG.ra (cfr. Parte_1 doc. depositata). Secondo la convenuta il suddetto lasso temporale non comportava prescrizione del diritto, essendo stato interrotto il termine con la prima intimazione di pagamento n. 02820179003653224000, notificata in data 31-12-2017, mediante consegna del plico ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 c.p.c. e 60, comma 4, lett. “e” e lettera “e bis” del Dpr 602/73, per irreperibilità del destinatario. In ogni caso, dichiarava che la cartella di pagamento n. 02820120018653415001 si riferiva al recupero di spese di giustizia dovute alla Corte di Appello di Napoli - dell'anno 2006, e per questo, soggiacendo all'ordinario termine di prescrizione decennale, trattandosi di un'entrata erariale, non poteva considerarsi tardiva, e dunque non potevano considerarsi prescritti gli interessi maturati sulla somma pretesa. Per queste ragioni, chiedeva rigettare l'opposizione spiegata nei confronti dell' perché inammissibile e Controparte_1 improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva, altresì, in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il
[...]
, in persona del ministro pro tempore, eccependo, in via preliminare, il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine alle censure relative ai pretesi vizi riguardanti la notifica della cartella di pagamento e gli atti successivi. Nel merito, in relazione alle pretese concernenti gli atti presupposto della cartella di pagamento, dichiarava di non aver omesso alcuna condotta obbligatoria data l'abolizione del dovere di inviare l'invito al pagamento già previsto dall'art.12 del D.P.R. 115/2002, da parte del D.L.
25/06/2008 n.112, convertito in Legge 06/08/2008 n.113. Per questo, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con condanna al pagamento delle spese legali.
Con memoria integrativa ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c., l Controparte_1
chiedeva riunirsi il presente procedimento con quello iscritto a ruolo al n. di
[...]
RG 4217/2023, assegnato alla Sezione 1 - Giudice Ida Perna, avente ad oggetto la richiesta di cancellazione dell'ipoteca esattoriale ex art. 77, comma 2 bis, DPR N. 602/73, iscritta il
30-07-2014, sull'immobile della ricorrente, per debiti erariali contenuti nella cartella di pagamento n. 02820120018653415001.
Il giudice, all'udienza del 26-11-2024, tenuto conto della sussistenza dei presupposti previsti ex lege, riuniva, ex art.273 c.p.c., al presente procedimento il giudizio con R.G. n.
3 4217/2023, fissando per la discussione e decisione, ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc,
l'udienza del 29-04-2025 (rinviata al 05-06-2025).
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Sul punto, è noto che, secondo recente avviso del giudice di legittimità, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti che incidono sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) verificatisi fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. civ., sez. un., 28/07/2021, n. 21642 - Cass. civ., sez. un., 14/04/2020, n. 7822).
In tal senso, a ben vedere, si è espresso anche il giudice tributario, allorquando ha precisato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario in ordine a questioni relative alla pretesa tributaria, se esse sono successive alla notifica della cartella di pagamento o all'atto esecutivo (v. Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sentenza n.
959/6/2023).
Ciò premesso, venendo al caso che ci occupa, e stando al tenore del ricorso introduttivo, non può non rilevarsi come, inequivocamente, parte ricorrente si sia opposta all'ingiunzione di pagamento n. 07120239004479501000 relativa alla cartella di pagamento n. 02820120018653415001 (portante presunti crediti dovuti per omesso pagamento di spese processuali, comprensive di interessi di mora, per la complessiva somma di euro 135.717,56), deducendo, in primo luogo, la sussistenza di vizi della procedura prodromica alla notifica della cartella medesima.
L'istante, infatti, deduceva di non aver ricevuto l'invito al pagamento previsto dall'art. 212 D.P.R. n. 115; si tratta, in sostanza, di un adempimento di natura pregiudiziale nel procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia, che si pone in una fase antecedente rispetto agli atti di competenza dell Controparte_3
(cartella di pagamento e ingiunzione di pagamento).
Sul punto, va evidenziato come tale obbligo era previsto dall'art. 212 D.P.R. n. 115 del
2002, secondo il quale: “passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto,
l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i
4 termini stabiliti. Il tutto notificato entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, e concedendo il termine di un mese per il pagamento”; tale disposizione è stata abrogata, unitamente agli artt. 211 e 213, dall'art. 1, comma 372 della
L. 24 dicembre 2007, n. 244 a decorrere «dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367», ed analogo avviso fu poi nuovamente previsto dall'art. 227-ter d.p.r. n. 115 del 2002, a seguito dell'art. 52 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva un invito/intimazione da parte non della Cancelleria, ma dell' , peraltro contestuale alla cartella. Controparte_4
La normativa di settore fu poi ulteriormente modificata in quanto l'art. 1, comma 372 della L. 24 dicembre 2007 (con cui si abrogava l'art. 212 del D.P.R. n. 115/2002) fu a sua volta abrogato dall'art. 68 della L. n. 69 del 2009, che, tuttavia, con l'art. 67 co. 3 ebbe altresì a modificare l'art. 227-ter D.P.R. n. 115 del 2002 (Riscossione mediante ruolo), escludendo l'avviso ivi previsto e prevedendo che si procedesse alla riscossione immediatamente tramite ruolo;
nel caso concreto, trattandosi di spese di giustizia relative ad un procedimento penale iscritto prima del 2009 (cfr. doc. depositata in atti), l'eventuale mancanza dell'atto presupposto, antecedente alla notifica della cartella di pagamento, risulta rilevante ai fini della valutazione della regolarità della procedura esecutiva, e dunque pregiudiziale rispetto alle valutazioni di merito concernenti la legittimità del procedimento attivato dall . Controparte_5
Ebbene, in ragione dell'orientamento giurisprudenziale prima menzionato, e in questa sede condiviso, deve concludersi che tali valutazioni antecedenti alla cartella di pagamento debbano essere deferite alla giurisdizione del giudice tributario.
Nello stesso senso deve concludersi con riguardo all'ulteriore motivi di doglianza sollevato dall'opponente, e relativo all'assunta omessa notifica della cartella esattoriale n.
02820120018653415001; trattasi, nuovamente, di questioni, involgenti un caso di notificazione omessa, inesistente o nulla, che attengono a profili della pretesa tributaria temporalmente circoscritti alla procedura impositiva svoltasi fino al momento dell'atto esecutivo, come tali, per quanto sopra detto, rientranti nella giurisdizione del giudice tributario.
Anche con riguardo al ricorso di cui al giudizio riunito n. 4217/2023 RG deve dirsi che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Sul punto, invero, è noto che, secondo la giurisprudenza di merito, in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, la giurisdizione sulle controversie relative all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, ed è perciò devoluta al giudice ordinario solo ove si tratti di crediti non tributari ( v. Corte Appello Napoli sez.
VI, 02/03/2021, n.766); ancora, in materia di crediti tributari, la cognizione sulla legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo un atto
5 strumentale all'iscrizione ipotecaria, spetta al giudice tributario ( v. Comm. Trib. prov.le
Asti sez. II, 08/01/2021, n.7).
3. Riguardo alle spese di lite, la natura meramente processuale della presente pronuncia e la rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario costituiscono motivi che, ad avviso di chi scrive, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente;
b) Fissa in gg. 60, decorrenti dal deposito della presente sentenza, il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
c) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, il 15.6.2025 Il giudice monocratico
Dott. Angelo Scarpati
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