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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/10/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB LE
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 618/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 marzo 2019 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui l' aveva respinto la domanda di indennità di CP_1 disoccupazione NASpI presentata in data 12 gennaio 2018.
2. Con lettera del 6 febbraio 2018 l' comunicava che, ai fini della definizione della CP_1 domanda, era necessario acquisire la documentazione relativa ai redditi di attività
1 autonoma presunta per l'anno 2018, invitando il ricorrente a trasmetterla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La ricorrente depositava la documentazione richiesta in data 7 marzo 2018. In data 29 marzo 2018 l' respingeva tuttavia la domanda, sul presupposto che la CP_2 produzione fosse avvenuta oltre il termine di 30 giorni.
4. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso amministrativo al Comitato provinciale, il quale confermava la reiezione, ritenendo che la dichiarazione dei redditi fosse pervenuta tardivamente.
5. Si costituiva l' nel presente giudizio, ribadendo la correttezza del provvedimento CP_1 impugnato.
*****
6. La normativa di riferimento in materia di NASpI (art. 10, d.lgs. n. 22/2015) pone a carico del richiedente l'obbligo di comunicare all' i redditi derivanti da attività CP_1 lavorative che incidano sulla misura della prestazione. L' , con proprie circolari CP_1
(circ. n. 94/2015; mess. n. 2884/2015), ha stabilito che tale comunicazione debba avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
7. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i termini perentori, in tema di adempimenti del beneficiario di prestazioni previdenziali, ricorrono soltanto quando siano espressamente previsti dalla legge o quando la ratio della disciplina renda evidente la conseguenza decadenziale (Cass. n. 4583/2017; Cass. n. 1230/2021).
8. Nel caso della NASpI, la normativa primaria non prevede una decadenza automatica dal diritto in caso di ritardo, sicché il termine di 30 giorni deve essere inteso come funzionale alla corretta definizione del procedimento amministrativo, ma non tale da determinare la perdita integrale della prestazione.
9. Ne consegue che, laddove l' richieda documentazione integrativa, il termine CP_2 decorre dalla data della richiesta stessa e non già dalla presentazione originaria della domanda. Diversamente opinando, il beneficiario sarebbe onerato di un adempimento di cui non aveva ancora conoscenza.
2 10. Nel caso in esame la comunicazione dell' è del 6 febbraio 2018 e il ricorrente ha CP_1 trasmesso la documentazione il 7 marzo 2018, entro i 30 giorni successivi.
11. Pertanto, l'onere è stato assolto tempestivamente e non si è verificata alcuna decadenza dal diritto alla NASpI. La reiezione della domanda deve quindi ritenersi illegittima.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2
contro l' , così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie il ricorso;
2. Annulla il provvedimento impugnato di reiezione della domanda di NASpI;
3. Dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI per l'anno 2018, con decorrenza e misura secondo legge, salvo conguagli;
4. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 03/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 618/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 marzo 2019 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui l' aveva respinto la domanda di indennità di CP_1 disoccupazione NASpI presentata in data 12 gennaio 2018.
2. Con lettera del 6 febbraio 2018 l' comunicava che, ai fini della definizione della CP_1 domanda, era necessario acquisire la documentazione relativa ai redditi di attività
1 autonoma presunta per l'anno 2018, invitando il ricorrente a trasmetterla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La ricorrente depositava la documentazione richiesta in data 7 marzo 2018. In data 29 marzo 2018 l' respingeva tuttavia la domanda, sul presupposto che la CP_2 produzione fosse avvenuta oltre il termine di 30 giorni.
4. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso amministrativo al Comitato provinciale, il quale confermava la reiezione, ritenendo che la dichiarazione dei redditi fosse pervenuta tardivamente.
5. Si costituiva l' nel presente giudizio, ribadendo la correttezza del provvedimento CP_1 impugnato.
*****
6. La normativa di riferimento in materia di NASpI (art. 10, d.lgs. n. 22/2015) pone a carico del richiedente l'obbligo di comunicare all' i redditi derivanti da attività CP_1 lavorative che incidano sulla misura della prestazione. L' , con proprie circolari CP_1
(circ. n. 94/2015; mess. n. 2884/2015), ha stabilito che tale comunicazione debba avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
7. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i termini perentori, in tema di adempimenti del beneficiario di prestazioni previdenziali, ricorrono soltanto quando siano espressamente previsti dalla legge o quando la ratio della disciplina renda evidente la conseguenza decadenziale (Cass. n. 4583/2017; Cass. n. 1230/2021).
8. Nel caso della NASpI, la normativa primaria non prevede una decadenza automatica dal diritto in caso di ritardo, sicché il termine di 30 giorni deve essere inteso come funzionale alla corretta definizione del procedimento amministrativo, ma non tale da determinare la perdita integrale della prestazione.
9. Ne consegue che, laddove l' richieda documentazione integrativa, il termine CP_2 decorre dalla data della richiesta stessa e non già dalla presentazione originaria della domanda. Diversamente opinando, il beneficiario sarebbe onerato di un adempimento di cui non aveva ancora conoscenza.
2 10. Nel caso in esame la comunicazione dell' è del 6 febbraio 2018 e il ricorrente ha CP_1 trasmesso la documentazione il 7 marzo 2018, entro i 30 giorni successivi.
11. Pertanto, l'onere è stato assolto tempestivamente e non si è verificata alcuna decadenza dal diritto alla NASpI. La reiezione della domanda deve quindi ritenersi illegittima.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2
contro l' , così provvede:
[...] CP_1
1. Accoglie il ricorso;
2. Annulla il provvedimento impugnato di reiezione della domanda di NASpI;
3. Dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI per l'anno 2018, con decorrenza e misura secondo legge, salvo conguagli;
4. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 03/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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