Versione
18 maggio 2003
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8 settembre 2004
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Art. 2. 1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 agosto 2004, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine previsto dall' articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107 , entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino al termine della XIV legislatura".
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 agosto 2004, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine previsto dall' articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107 , entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino al termine della XIV legislatura".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 12/05/2023Provvedimento: R.G.V.G. 172/2023 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, delegata alla materia con decreto del Presidente della Corte prot. 7261 del 20 ottobre 2017, in composizione monocratica, in persona del consigliere designato, ha emesso il seguente decreto nella causa iscritta al n° R.G.V.G. 172/2023 promossa dalla Parte_1 [...] così scissa da Parte_2 in persona del sig. Parte_3 , in qualità di Procuratore, con domicilio eletto presso l'avv. Laura Pavanello, C.F.: C.F._1 , pec e fax come in atti, che la rappresenta e difende; contro Controparte_1 Con atto depositato in data 04.04.2023, parte ricorrente ha proposto azione ai …Leggi di più...