Articolo 2 della Legge 15 maggio 2003, n. 107
Articolo 1Articolo 3
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18 maggio 2003
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8 settembre 2004
Art. 2. 1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 agosto 2004, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine previsto dall' articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107 , entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino al termine della XIV legislatura".
Entrata in vigore il 8 settembre 2004
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