TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
4770 del ruolo generale per l'anno 2015,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. MANDARINO GIUSEPPE;
Parte_1
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. GERARDO DE GIROLAMO DEL MAURO e dall'Avv. ANIELLO DE GIROLAMO DEL
MAURO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, parte attrice ha convenuto in giudizio la controparte al fine di dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 27.06.2007 e per vedere condannata la convenuta alla restituzione della caparra confirmatoria e alla restituzione degli acconti, oltre al risarcimento del danno e con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.01.2020, la società convenuta si
è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle avverse domande poiché infondate;
inoltre, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. oltre che al pagamento delle spese di lite.
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda attrice nonché quella proposta da parte convenuta devono essere dichiarate improcedibili.
Il Giudicante ritiene che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010.
Il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III , - 27/03/2019, n. 8473: “(il legislatore) ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo
Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”).
Se tale è lo scopo del legislatore, l'esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all'instaurando o instaurato giudizio. Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Tali considerazioni vanno estese anche all'ipotesi in cui la mediazione sia stata prevista dal
Giudice.
In tale senso, chi intende agire, cioè l'attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però non é sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte (Tribunale di Forlì 02.02.2021; in tema anche Corte
d'Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021).
Diversamente, a chi resiste nel giudizio, cioè al convenuto non é posto l'onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, né deve presenziare fisicamente, a meno che non abbia, a sua volta, formulato una domanda in riconvenzionale.
In occasione del "primo incontro", il mediatore fornirà alle parti le informazioni preliminari riguardo la procedura, i possibili vantaggi rispetto alla soluzione giudiziale, i rischi di un eventuale dissenso, dopodiché superato il momento "filtro", egli esperirà il tentativo di mediazione offrendo ai comparenti un'ipotesi di accordo amichevole che tenga conto di tutti gli interessi manifestati dalle parti stesse, le quali saranno libere di accettarlo o meno.
La soluzione prospettata appare in linea rispettivamente:
1) con l'intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso cui gli strumenti di A.D.R. tendono, evitando cioè che chi agisce in giudizio (l'attore) attribuisca all'istituto della mediazione nulla più che un mero adempimento formale, quasi fosse un ornamento del processo;
tale sua convinzione resterebbe qualora rischiasse semplicemente la sanzione dell'art. 8, co.
4-bis, cit.;
2) con la giurisprudenza costituzionale citata anche da Cass., n. 19596/20, in base alla quale le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché entro certi limiti. Richiedere che l'attore sia presente personalmente al
"primo" incontro destinato anche ad essere "ultimo" qualora non compaia la controparte, appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: "un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria" (cfr. Cass., n. 8473/19, cit.).
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova dell'attivazione della mediazione né da parte attrice né da parte convenuta.
Pertanto, tutte le domande vanno dichiarate improcedibili.
Le spese del presente giudizio si intendono compensate alla luce della declaratoria di improcedibilità delle domande proposte da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore il 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso