Articolo 5 della Legge 16 giugno 1927, n. 1170
Articolo 4Articolo 6
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31 luglio 1927
Art. 5.

I cittadini attualmente investiti, senza autorizzazione del Regio Governo, d'impiego o di carica di carattere pubblico, come dalle disposizioni che precedono, sono tenuti a fare la notificazione prescritta dall'art. 1, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alle Regie autorita' diplomatiche e consolari del luogo ove risiedono all'estero o al Regio Ministero degli affari esteri e ad ottemperare alle decisioni che loro fossero notificate.

Ai medesimi sono applicabili le sanzioni stabilite nell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 31 luglio 1927