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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Vincenzo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 30766 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Ceresio, 24, presso lo studio dell'avv. ACQUAVIVA CARLO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al decreto ingiuntivo notificato;
-Parte opponente -
E
( C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore ed elettivamente domiciliata in Guidonia alla via Fabio Massimo 56 presso lo studio dell'avv. COLUCCINO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Parte opposta –
Oggetto: Contratti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinnanzi il Tribunale di Roma, la per ivi sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale, sospendere il procedimento e assegnare termine per l'avvio della mediazione obbligatoria;
b) annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 4594/2023 del Tribunale di Roma nel procedimento RG. n. 1802/2023; c) in relazione al contrato di apertura di credito in conto corrente n. 0114-000003407del
25.01.2017 con accertare e dichiarare la Controparte_2
incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, alternativamente, il Tribunale di Ancona, Macerata o Pesaro per i motivi esposti nel suesteso atto;
d) in relazione al contratto del 10.11.2016 con CP_2 CP_2
di prestito chirografario - mutuo n. 646381000, accertare e dichiarare la incompe-
[...]
tenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, alternativamente, il
Tribunale di Ancona, Macerata o Pesaro, per i motivi esposti nel suesteso atto;
e) in relazione al contratto di prestito del 19.10.2017 con – cod. , CP_3 P.IVA_2
accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, il Tribunale di Milano, avendo , che risiede a Milano da data Parte_1
antecedente al deposito del ricorso, sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore;
in linea subordinata, qualora si ritenesse che il contratto non sia stato sottoscritto da nella sua qualità di consumatore, accertare e dichiarare la Parte_1 incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, alternativamente, il Tribunale di Milano o il Tribunale di Civitavecchia per i motivi esposti nel suesteso atto;
f) in relazione al contratto di apertura del conto corrente n.
1537 del 02.05.2016 con , accertare e dichiarare Controparte_4
la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, il Tribunale di Milano, avendo che risiede a Milano da data antecedente al Parte_1
deposito del ricorso, sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore;
g) in linea subordinata, nel merito, rigettare siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto, ogni domanda della nei CP_1 CP_1
confronti di;
h) condannare parte opposta al pagamento delle spese Parte_1
processuali da distrarsi in fa-vore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano, quale foro inderogabile del consumatore, ai sensi dell'art. 33 bis del Codice del Consumo.
Si costituiva la contestando le avverse difese chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al d.i. n. 4594/2023 del Tribunale di Roma, procedimento RG. n. 1802/2023;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente, al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio. .
All'udienza del 25.10.2024 questo giudice ritenuta dirimente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente rinviava per la decisione della causa all'udienza del 13.03.2025 concedendo i termini a ritroso previsti dall'art. 189 c.p.c.
Parte opponente provvedeva a depositare nei termini di legge le memorie conclusive mentre parte opposta nulla depositava salvo poi richiedere (e sembrerebbe anche aderire all'eccezione di incompetenza territoriale), con le note d'udienza ex art. 127 -ter c.p.c. di fissarsi termine per la riassunzione del procedimento dinanzi al giudice competente con compensazione delle spese di giudizio.
Nel giudizio in esame si controverte del decreto ingiuntivo nr.4594/2023 emesso dal
Tribunale di Roma in data 04.03.2023 e notificato all'opponente in data 18/05/2023 col quale l'intestato Tribunale, sul ricorso di e per essa, quale mandataria, Controparte_1
ha ingiunto a il pagamento CP_5 Parte_2 Parte_1 della somma di € 88.426,39 in favore di oltre interessi di mora maturati Controparte_1
e spese della procedura.
L'opponente in particolare ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma in quanto, sulla base dei diversi rapporti posti a fondamento della domanda monitoria, vi sarebbe potuta essere, alternativamente il Tribunale di Milano, di
Ancona, di Macerata o di Pesaro. L'opponente al riguardo ha sostenuto che in relazione al contrato di apertura di credito in conto corrente n. 0114-000003407del 25.01.2017 con competente sarebbe stato, alternativamente, il Controparte_2
Tribunale di Ancona, di Macerata o di Pesaro, così come stabilito all'art.
8.2 del relativo contratto mentre in relazione al contratto del 10.11.2016 con Controparte_2
di prestito chirografario - mutuo n. 646381000, competente sarebbe stato, alter-
[...] nativamente, il Tribunale di Ancona, di Macerata o di Pesaro, così come stabilito all'art. 7, ultimo paragrafo, del relativo contratto e in relazione al contratto di prestito del
19.10.2017 con – cod. , competente sarebbe stato il Tribunale di CP_3 P.IVA_2
Milano, avendo che risiede a Milano da data antecedente al deposito Parte_1
del ricorso, sottoscritto il contratto nella sua qualità di consumatore.
Sostiene la opponente che in ogni caso, qualora si ritenesse che il contratto non sia stato sottoscritto da nella sua qualità di consumatore, vi sarebbe Parte_1
egualmente la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, alternativamente, il Tribunale di Milano o di Tribunale di Civitavecchia, competente per la Filiale di Roma-Cerveteri, così come stabilito all'art. 19 delle Condizioni generali di contratto (“Per qualunque controversia che dovese sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano o, a scelta della quello CP_2
nella cui giurisdizione si trova la Filale della presso la quale è in essere il CP_2
rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.
3 del D. Lgs. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente stesso”); mentre per quanto riguarda il contratto di apertura del conto corrente n. 1537 del 02.05.2016 con
[...]
competente sarebbe stato il Tribunale di Milano, avendo Controparte_4
che risiede a Milano da data antecedente al deposito del ricorso, Parte_1
sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore (v. art. 19.2 delle Condizioni generali di contratto: “Nel caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Correntista stesso”.
Tale eccezione di incompetenza per territorio veniva contestata dall'opposta, la quale ha sostenuto che la signora risulta iscritta presso l'anagrafe del Comune di Parte_1
Milano solo a far data dal 10.12.2022 mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è datato
12.12.2022 ed stato depositato il 12.12.2022. Rilevava comunque che i contratti sottoscritti dall'odierna opponente – negli anni 2016/2017 - riferiscono un indirizzo ben diverso ( via Marche 19 Roma) ed ancora, come si evince chiaramente dalla raccomandata di messa in mora a firma del precedente legale incaricato – la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza - la Signora risultava residente in [...]. Pt_1
Concordano le parti che le norme in tema di foro del consumatore previste dal Codice del consumo (art. 66 bis, art. 33 lett. u) devono essere interpretate nel senso che la residenza del consumatore è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto (Cass. 6333/2015, Cass.
11389/2018).
Ebbene nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso, Parte_1
risulta essere residente a [...]come peraltro riconosciuto dalla stessa
[...]
opposta, che pertanto deve ritenersi competente sulla base del richiamato foro del consumatore il Tribunale di Milano.
Peraltro nelle norme generali allegate in tutti i rapporti contrattuali indicati nel monitorio facenti capo all'opponente (apertura conto corrente - prestito chirografario – mutuo ) risulta che per qualsiasi controversia tra la banca e il cliente la competenza era demandata al foro di Milano, Ancona, di Macerata o di Pesaro, salva l'ipotesi rientrante nella disciplina del D.lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo).
Al riguardo si osserva che deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non
è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente, viceversa, che venga stipulato per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass., 9 novembre 2006, n. 23892).
Va altresì osservato che, come noto, occorre distinguere tra la competenza, funzionale ed inderogabile, dell'adito Tribunale, quale Ufficio Giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la competenza sulla domanda monitoria, azionata dal creditore mediante il ricorso per ingiunzione.
La competenza a decidere sull'opposizione, in quanto competenza inderogabile, non può essere sottratta alla decisione di questo Tribunale il quale – avendo emesso il decreto opposto – è tenuto a pronunciarsi, con sentenza, sulla validità del decreto opposto e sulla richiesta di revoca dello stesso.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo e revocato, essendo fondata l'eccezione di incompetenza, inderogabile, formulata da parte opponente ed alla quale l'opposta nella nota ex art. 127 -ter c.p.c. ha aderito.
Ai sensi dell'art. 33 cd. Codice del consumo ( d.lgs. 206/2005). infatti, tutte le controversie inerenti a qualsivoglia contratto concluso da un professionista con un consumatore appartengono alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
La disciplina è applicabile alla presente fattispecie trattandosi di contratto stipulato tra una società professionista nel settore del credito e una persona fisica, la quale non ha contratto per scopi professionali.
Parte opponente, in allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha prodotto certificato di residenza rilasciato dal Comune di Milano dal quale si evince che alla data del 24.10.2023 la medesima risulta residente nel medesimo Comune sin dal 10-
12-2022, ossia da data antecedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
È dunque certa l'incompetenza del Tribunale di Roma sulla domanda monitoria e il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato.
Va altresì osservato che trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”.
Infatti, come precisato più volte in giurisprudenza, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare, con sentenza, l'incompetenza del
Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo.
Pertanto, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. in tal senso: Trib. Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194; Trib. Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010, n. 32568/09; Trib. Torino, 22 febbraio 2007, n. 1182/07).
Inoltre, secondo l'indirizzo ormai prevalente in giurisprudenza, il Giudice deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa d avanti al giudice competente.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che dev'essere revocato;
- dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma , SEDICESIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.30766 2023 R.G. promossa dalla contro Parte_1
così provvede: Controparte_1
a) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore di quello di
Milano;
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto nr. 4594/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 04.03.2023;
c) Condanna a rifondere a parte attrice le spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 389,60, per spese e € 2.532,00 per compensi , oltre iva e cassa avvocati, come per legge da distrarsi a favore dell'avv.
ACQUAVIVA CARLO , dichiaratasi antistatario
Così deciso in Roma in data 15/03/2025.
IL Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Vincenzo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 30766 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Ceresio, 24, presso lo studio dell'avv. ACQUAVIVA CARLO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al decreto ingiuntivo notificato;
-Parte opponente -
E
( C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore ed elettivamente domiciliata in Guidonia alla via Fabio Massimo 56 presso lo studio dell'avv. COLUCCINO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Parte opposta –
Oggetto: Contratti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinnanzi il Tribunale di Roma, la per ivi sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale, sospendere il procedimento e assegnare termine per l'avvio della mediazione obbligatoria;
b) annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 4594/2023 del Tribunale di Roma nel procedimento RG. n. 1802/2023; c) in relazione al contrato di apertura di credito in conto corrente n. 0114-000003407del
25.01.2017 con accertare e dichiarare la Controparte_2
incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, alternativamente, il Tribunale di Ancona, Macerata o Pesaro per i motivi esposti nel suesteso atto;
d) in relazione al contratto del 10.11.2016 con CP_2 CP_2
di prestito chirografario - mutuo n. 646381000, accertare e dichiarare la incompe-
[...]
tenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, alternativamente, il
Tribunale di Ancona, Macerata o Pesaro, per i motivi esposti nel suesteso atto;
e) in relazione al contratto di prestito del 19.10.2017 con – cod. , CP_3 P.IVA_2
accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, il Tribunale di Milano, avendo , che risiede a Milano da data Parte_1
antecedente al deposito del ricorso, sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore;
in linea subordinata, qualora si ritenesse che il contratto non sia stato sottoscritto da nella sua qualità di consumatore, accertare e dichiarare la Parte_1 incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, alternativamente, il Tribunale di Milano o il Tribunale di Civitavecchia per i motivi esposti nel suesteso atto;
f) in relazione al contratto di apertura del conto corrente n.
1537 del 02.05.2016 con , accertare e dichiarare Controparte_4
la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, il Tribunale di Milano, avendo che risiede a Milano da data antecedente al Parte_1
deposito del ricorso, sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore;
g) in linea subordinata, nel merito, rigettare siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto, ogni domanda della nei CP_1 CP_1
confronti di;
h) condannare parte opposta al pagamento delle spese Parte_1
processuali da distrarsi in fa-vore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano, quale foro inderogabile del consumatore, ai sensi dell'art. 33 bis del Codice del Consumo.
Si costituiva la contestando le avverse difese chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al d.i. n. 4594/2023 del Tribunale di Roma, procedimento RG. n. 1802/2023;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente, al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio. .
All'udienza del 25.10.2024 questo giudice ritenuta dirimente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente rinviava per la decisione della causa all'udienza del 13.03.2025 concedendo i termini a ritroso previsti dall'art. 189 c.p.c.
Parte opponente provvedeva a depositare nei termini di legge le memorie conclusive mentre parte opposta nulla depositava salvo poi richiedere (e sembrerebbe anche aderire all'eccezione di incompetenza territoriale), con le note d'udienza ex art. 127 -ter c.p.c. di fissarsi termine per la riassunzione del procedimento dinanzi al giudice competente con compensazione delle spese di giudizio.
Nel giudizio in esame si controverte del decreto ingiuntivo nr.4594/2023 emesso dal
Tribunale di Roma in data 04.03.2023 e notificato all'opponente in data 18/05/2023 col quale l'intestato Tribunale, sul ricorso di e per essa, quale mandataria, Controparte_1
ha ingiunto a il pagamento CP_5 Parte_2 Parte_1 della somma di € 88.426,39 in favore di oltre interessi di mora maturati Controparte_1
e spese della procedura.
L'opponente in particolare ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma in quanto, sulla base dei diversi rapporti posti a fondamento della domanda monitoria, vi sarebbe potuta essere, alternativamente il Tribunale di Milano, di
Ancona, di Macerata o di Pesaro. L'opponente al riguardo ha sostenuto che in relazione al contrato di apertura di credito in conto corrente n. 0114-000003407del 25.01.2017 con competente sarebbe stato, alternativamente, il Controparte_2
Tribunale di Ancona, di Macerata o di Pesaro, così come stabilito all'art.
8.2 del relativo contratto mentre in relazione al contratto del 10.11.2016 con Controparte_2
di prestito chirografario - mutuo n. 646381000, competente sarebbe stato, alter-
[...] nativamente, il Tribunale di Ancona, di Macerata o di Pesaro, così come stabilito all'art. 7, ultimo paragrafo, del relativo contratto e in relazione al contratto di prestito del
19.10.2017 con – cod. , competente sarebbe stato il Tribunale di CP_3 P.IVA_2
Milano, avendo che risiede a Milano da data antecedente al deposito Parte_1
del ricorso, sottoscritto il contratto nella sua qualità di consumatore.
Sostiene la opponente che in ogni caso, qualora si ritenesse che il contratto non sia stato sottoscritto da nella sua qualità di consumatore, vi sarebbe Parte_1
egualmente la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, competente essendo, alternativamente, il Tribunale di Milano o di Tribunale di Civitavecchia, competente per la Filiale di Roma-Cerveteri, così come stabilito all'art. 19 delle Condizioni generali di contratto (“Per qualunque controversia che dovese sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano o, a scelta della quello CP_2
nella cui giurisdizione si trova la Filale della presso la quale è in essere il CP_2
rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.
3 del D. Lgs. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente stesso”); mentre per quanto riguarda il contratto di apertura del conto corrente n. 1537 del 02.05.2016 con
[...]
competente sarebbe stato il Tribunale di Milano, avendo Controparte_4
che risiede a Milano da data antecedente al deposito del ricorso, Parte_1
sottoscritto il contratto nella qualità di consumatore (v. art. 19.2 delle Condizioni generali di contratto: “Nel caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Correntista stesso”.
Tale eccezione di incompetenza per territorio veniva contestata dall'opposta, la quale ha sostenuto che la signora risulta iscritta presso l'anagrafe del Comune di Parte_1
Milano solo a far data dal 10.12.2022 mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è datato
12.12.2022 ed stato depositato il 12.12.2022. Rilevava comunque che i contratti sottoscritti dall'odierna opponente – negli anni 2016/2017 - riferiscono un indirizzo ben diverso ( via Marche 19 Roma) ed ancora, come si evince chiaramente dalla raccomandata di messa in mora a firma del precedente legale incaricato – la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza - la Signora risultava residente in [...]. Pt_1
Concordano le parti che le norme in tema di foro del consumatore previste dal Codice del consumo (art. 66 bis, art. 33 lett. u) devono essere interpretate nel senso che la residenza del consumatore è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto (Cass. 6333/2015, Cass.
11389/2018).
Ebbene nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso, Parte_1
risulta essere residente a [...]come peraltro riconosciuto dalla stessa
[...]
opposta, che pertanto deve ritenersi competente sulla base del richiamato foro del consumatore il Tribunale di Milano.
Peraltro nelle norme generali allegate in tutti i rapporti contrattuali indicati nel monitorio facenti capo all'opponente (apertura conto corrente - prestito chirografario – mutuo ) risulta che per qualsiasi controversia tra la banca e il cliente la competenza era demandata al foro di Milano, Ancona, di Macerata o di Pesaro, salva l'ipotesi rientrante nella disciplina del D.lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo).
Al riguardo si osserva che deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non
è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente, viceversa, che venga stipulato per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass., 9 novembre 2006, n. 23892).
Va altresì osservato che, come noto, occorre distinguere tra la competenza, funzionale ed inderogabile, dell'adito Tribunale, quale Ufficio Giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la competenza sulla domanda monitoria, azionata dal creditore mediante il ricorso per ingiunzione.
La competenza a decidere sull'opposizione, in quanto competenza inderogabile, non può essere sottratta alla decisione di questo Tribunale il quale – avendo emesso il decreto opposto – è tenuto a pronunciarsi, con sentenza, sulla validità del decreto opposto e sulla richiesta di revoca dello stesso.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo e revocato, essendo fondata l'eccezione di incompetenza, inderogabile, formulata da parte opponente ed alla quale l'opposta nella nota ex art. 127 -ter c.p.c. ha aderito.
Ai sensi dell'art. 33 cd. Codice del consumo ( d.lgs. 206/2005). infatti, tutte le controversie inerenti a qualsivoglia contratto concluso da un professionista con un consumatore appartengono alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
La disciplina è applicabile alla presente fattispecie trattandosi di contratto stipulato tra una società professionista nel settore del credito e una persona fisica, la quale non ha contratto per scopi professionali.
Parte opponente, in allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha prodotto certificato di residenza rilasciato dal Comune di Milano dal quale si evince che alla data del 24.10.2023 la medesima risulta residente nel medesimo Comune sin dal 10-
12-2022, ossia da data antecedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
È dunque certa l'incompetenza del Tribunale di Roma sulla domanda monitoria e il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato.
Va altresì osservato che trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”.
Infatti, come precisato più volte in giurisprudenza, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare, con sentenza, l'incompetenza del
Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo.
Pertanto, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. in tal senso: Trib. Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194; Trib. Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010, n. 32568/09; Trib. Torino, 22 febbraio 2007, n. 1182/07).
Inoltre, secondo l'indirizzo ormai prevalente in giurisprudenza, il Giudice deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa d avanti al giudice competente.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che dev'essere revocato;
- dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma , SEDICESIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.30766 2023 R.G. promossa dalla contro Parte_1
così provvede: Controparte_1
a) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore di quello di
Milano;
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto nr. 4594/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 04.03.2023;
c) Condanna a rifondere a parte attrice le spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 389,60, per spese e € 2.532,00 per compensi , oltre iva e cassa avvocati, come per legge da distrarsi a favore dell'avv.
ACQUAVIVA CARLO , dichiaratasi antistatario
Così deciso in Roma in data 15/03/2025.
IL Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano