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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/07/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. AL DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 3615/23 R.Gen vertente
T R A
(nato a [...] – RM – il 14-12-1945), elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via di Priscilla n. 128 presso lo studio dell'Avv. Fabio
Gravagnuolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo
Corridoni n. 19 presso lo studio dell'Avv. Ines Carpino, che la rappresenta e difenda giusta procura in atti opposta
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 173, rappresentata e difesa dall'Avv. Harald Bonura, in virtù di procura alle liti in atti opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 3.7.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data
1 23.5.2023, con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore della
[...]
della somma di euro 138.987,05 a titolo di omesso versamento di CP_2 contributi per le annualità dal 1988 al 2021.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: l'incomprensibilità dei criteri utilizzati per la quantificazione della somma ingiunta;
l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti oggetto dell'ingiunzione.
Si sono costituite in giudizio la e l CP_2 Controparte_1
(quest'ultima evocata dall'opponente con l'introduzione del
[...]
procedimento a cognizione piena), entrambe chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto del 21.5.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione dell'1.7.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
I procuratori delle parti hanno presentato le note di trattazione scritta e la controversia viene pertanto decisa con la presente sentenza emessa.
II. Preliminarmente, deve ribadirsi, con riferimento all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 415, comma 5, c.p.c. sollevata dall'agente della riscossione, quanto già affermato con il provvedimento reso all'udienza del 23.1.2024, vale a dire che l'opposto, costituendosi in giudizio e svolgendo difese di merito, ha sanato detto vizio della notificazione.
A tale riguardo, giova comunque ricordare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 20604 del 2008, ribadita dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte di legittimità) secondo cui, nel rito del lavoro, l'appello (così come il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo), pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta e ciò in quanto non è consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2), di assegnare all'appellante ex art. 421 c.p.c. un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (principio
2 questo – come detto – ritenuto applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per identità di ratio ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione, con la conseguenza che in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto).
In particolare, secondo tale giurisprudenza, in virtù principio costituzionale della ragionevole durata del processo alla stregua del quale vanno interpretate le disposizioni processuali, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi improcedibile solamente nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. In questa ipotesi, non è possibile fare applicazione dell'art. 291 c.p.c. che appunto si riferisce a vizi che “importi(no) la nullità della citazione”.
Muovendo tale principio, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, nel caso affrontato con la sentenza sopra citata, hanno dichiarato l'improcedibilità di un ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente depositato ma non seguito dalla notifica del ricorso medesimo e del decreto di fissazione, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e
421 c.p.c. trattandosi di un'ipotesi di una notifica materialmente inesistente.
Nel caso di specie, la notifica del ricorso introduttivo, pur tardivamente compiutasi rispetto al termine ex art. 415 comma 5 c.p.c., è stata però materialmente eseguita tanto da perfezionarsi e consentire la costituzione dell'opposto in giudizio, per cui la denunciata violazione del suddetto termine non comporta l'improcedibilità dell'opposizione.
III. Ciò posto, venendo al merito dell'opposizione, va notato che il Pt_1
ha lamentato, in primo luogo, che non sarebbe “allo stato possibile accertare la legittimità dal punto di vista della correttezza del calcolo dei contributi de quibus – si chiede che il Giudice voglia nominare un CTU affinché rediga una relazione tecnico-contabile in risposta al quesito che più oltre viene articolato”.
3 Trattasi di un'eccezione estremamente generica e, per tale ragione, va disattesa.
Ed infatti pare che l'opponente si dolga dell'erronea quantificazione delle pretese previdenziali vantate dalla ma, nell'avanzare tale CP_2 lagnanza, non indica alcun profilo di erroneità nella determinazione di tali pretese.
In questi termini, l'espletamento di una ctu-contabile sarebbe meramente esplorativa e come tale inammissibile.
A ciò si aggiunga che, prima di ricevere il decreto ingiuntivo qui opposto, al sono state notificate plurime cartelle di pagamento concernenti Pt_1
(anche) i crediti in contestazione, le quali non risultano che siano state impugnate dall'odierno opponente al fine di contestare l'errata quantificazione delle pretese.
IV. In secondo luogo, il ha formulato un'eccezione di estinzione Pt_1 per intervenuta prescrizione dei crediti affidando la censura al seguente impianto argomentativo: “sempre nel corso dell'arco temporale tra gli anni
2000/2016 la ha inviato al ricorrente, per Controparte_3
l'esazione del pagamento dei contributi omessi dal alcune cartelle di Pt_1 pagamento in ordine alle quali – non essendo allo stato possibile accertare la regolarità e tempestività della notificazione – si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale per quelle cartelle che, in base alla produzione ex adverso effettuata – eventualmente risultino attinte dalla inefficacia per intervenuta prescrizione e/o decadenza” (pag. 3 ricorso in opposizione).
Dall'esame di tale passaggio argomentativo pare desumersi che l'eccezione di prescrizione sia riferita esclusivamente ai crediti previdenziali riportati alle cartelle di pagamento notificate (regolarmente o meno) nel periodo compreso tra il 2000 al 2016.
Tuttavia, il ricorrente non ha individuato quali sono le cartelle di pagamento cui si riferisce, indicandone gli estremi, in modo tale da identificare i crediti sottostanti a siffatti titoli.
4 In mancanza di tale allegazione, non è dato sapere quali sono gli esatti crediti previdenziali in relazione ai quali è stata eccepita la prescrizione.
In questo modo, l'eccezione si appalesa generica perché non consente al
Giudice e alle parti opposte di comprendere l'entità dei singoli crediti oggetto della censura.
Ad ogni modo, la nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 specificatamente indicato quali sono le cartelle di pagamento che sono state notificate al nel suddetto periodo (pagg. 2 e 3 della memoria difensiva Pt_1
e, successivamente all'esposizione di tale deduzione difensiva, CP_2
l'opponente non ha contestato di aver ricevuto tali cartelle di pagamento (in realtà, l'irregolare notifica di imprecisati titoli è stata solo adombrata nel ricorso in opposizione), per cui deve ritenersi pacifica la ricezione, da parte del Pt_1
delle cartelle di pagamento indicate nella memoria difensiva della
[...]
CP_2
Inoltre, sia quest'ultima sia l' hanno Controparte_1
prodotto copiosa documentazione che comprova la notifica di plurimi atti interruttivi successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento in parola
(vedi in particolare, le intimazioni di pagamento, le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria e gli atti di pignoramenti prodotti nel fascicolo dell'agente della riscossione).
Ne deriva che eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento
“presupposte” avrebbero dovuti essere fatti valere in funzione recuperatoria con la tempestiva impugnazione dell'atto successivamente notificato.
Dal momento che non risulta che il abbia proposto opposizione Pt_1
avverso le cartelle di pagamento e gli atti riscossivi immediatamente successivi ad esse, qualsivoglia eccezione di merito (compresa quella di prescrizione anteriore alla formazione dei titoli) non può essere vagliata in questa sede essendo l'interessato decaduto dalla possibilità di proporre tali censure (vedi art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999).
A ciò si aggiunga che la notifica di siffatti interruttivi riferiti alle cartelle di pagamento “presupposte” ha interrotto il termine quinquennale di
5 prescrizione dei crediti sottostanti a tali atti, termine decorrente dalla data di notifica dei singoli titoli (deve precisarsi che, per le ragioni sopraindicate, le uniche pretese previdenziali in riferimento alle quali può astrattamente ipotizzarsi sollevata l'eccezione di prescrizione sono quelle riferite alle cartelle di pagamento la cui notifica interessa “arco temporale tra gli anni 2000/2016”, ossia quelle riferibili alle annualità a partire dal 2000 per come indicato nella memoria difensiva della . CP_2
Tra l'altro, il non ha minimamente contestato, nel corso del Pt_1
giudizio, la ricezione dei molteplici atti interruttivi indicati nelle memorie difensive delle parti opposte, né ha mosso contestazioni rispetto alle copiose produzioni documentali offerte da queste ultime a sostegno dell'eccezione di interruzione del termine di prescrizione.
In forza di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente va senz'altro disattesa.
V. Per quanto riguarda le contestazioni svolte dall'opponente nel corso del giudizio secondo cui le opposte avrebbero illegittimamente duplicato i titoli esecutivi per aver notificato un'intimazione di pagamento successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, deve rammentarsi che gli enti previdenziali possono agire per la riscossione dei propri crediti tanto con la iscrizione a ruolo seguita da cartella esattoriale (o da avviso di addebito in caso di crediti vantati dall' ex art. 24, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 quanto nelle Pt_2 forme ordinarie. Ed infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all Pt_2 per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando — dunque — anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie…” (Cass. 26395/2013) e che “deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi” (Cass. n. 21768 del 2019). Invero, si è affermato che non esiste, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore;
tuttavia, detta duplicazione deve essere ritenuta ammissibile purché
l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis
6 in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (cfr. Cass n. 13612 del 2025).
Nella specie, il credito azionato non ha formato oggetto di precedenti accertamenti giudiziali (per cui non può predicarsi alcun bis in idem) ed il titolo monitorio è stato ottenuto dalla proprio in ragione del fatto CP_2
pacifico che il ha omesso di pagare le somme intimate con gli atti della Pt_1 riscossione, per cui sussiste l'interesse dell'odierno Ente creditore a munirsi di un titolo giudiziale per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, anche tenuto conto della pluralità di crediti di diversa natura affidati all'agente della riscossione da più Enti per il recupero coattivo, senza che ciò integri una violazione dei principi di buona fede e correttezza.
La circostanza lamentata dal dopo il deposito del ricorso in Pt_1
opposizione secondo cui nei suoi confronti sono stati emessi atti della riscossione successivamente la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto non comporta quindi la caducazione del titolo monitorio previamente ottenuto.
VI. Alla luce delle argomentazioni sinora svolte, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
VII. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 141/2023 (R.G. n. 2692/2023);
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore delle opposte, che liquida, per ciascuno dei predetti enti, in € 6.115,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso il 3.7.2023.
Il Giudice
AL Di IE
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