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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. dr.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dr.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia in grado di appello iscritta al n. 3314/2022 del Ruolo generale Civile
– Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Elia e Parte_1
Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma,
Largo Toniolo 6;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Michele Sordillo e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
5832/2022, pubblicata in data 20 giugno 2022, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: a) nel merito: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari ad € CP_ 5.386,87 preteso dall' nei confronti della ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa.; b) in subordine: in riforma della sentenza impugnata, disporre la compensazione delle spese di lite di primo grado, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare il gravame proposto dalla IG.ra , in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 27766/2022 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione
Lavoro, in data 20 giugno 2022. Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali.
Fatto e diritto
1. proponeva, in data 22 ottobre 2021, ricorso al giudice del Parte_1
CP_ lavoro del Tribunale di Roma contro l' per l'accertamento dell'inesistenza o irripetibilità dell'indebito, pari ad € 5.386,87, preteso dall' convenuto nei suoi CP_1
confronti.
La ricorrente premetteva:
. di essere nata in [...], ma di essere residente in Italia e di prestare la propria attività lavorativa dipendente in territorio italiano;
. di essere titolare del trattamento di assegni familiari n. 00143902;
. di avere uno stato di famiglia composto dalle figlie, fiscalmente a carico,
[...]
, nata il [...], nata il 21 marzo Persona_1 Per_2 Parte_2
2015 e nata il [...], oltre che da Parte_3 [...]
tutti residenti in Italia;
Persona_3
. che con nota del 29 luglio 2021, avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione assegni familiari della IG.ra n. Parte_1
CP_ 00143902”, l' comunicava l'avvenuta emersione, a seguito di verifiche, di un pagamento non dovuto, per importi non spettanti, a favore della ricorrente relativamente al periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, per un ammontare complessivo di €
5.386,87;
. che in tale periodo la ricorrente era di stato civile nubile, come risultante dalla certificazione del consolato di Bolivia dell'ottobre 2020;
. di non aver ricevuto alcuna ulteriore comunicazione precedente alla nota del 29 luglio
2021 e che, nonostante i colloqui con il responsabile del procedimento, l' CP_1
convenuto non aveva proceduto all'autoannullamento del debito, nemmeno in misura parziale.
2 In diritto, deduceva la violazione dell'obbligo del clare loqui, mancando totalmente, CP_ nella nota comunicata dall' le ragioni poste a fondamento della richiesta di restituzione dell'indebito. Richiamava, a sostegno della propria tesi, la sentenza della
Corte di Cassazione n. 198/2011 che afferma la necessità, da parte dell' , CP_1 dell'indicazione precisa “delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa”.
Deduceva, inoltre, sull'irripetibilità quale regola generale relativamente agli indebiti previdenziali e assistenziali, in deroga all'art. 2033 c.c. Richiamava, al riguardo, le pronunce n. 28771/2018 e n. 13223/2020 con cui la Suprema Corte ha affermato la ripetibilità dell'indebito in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria solamente dal momento dell'accertamento del venir meno delle condizioni di legge, anche relativamente al requisito reddituale, tranne che nei casi in cui si debba escludere qualsivoglia affidamento dell'accipiens, nonché in quelli di incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Nel merito, infine, deduceva sulla sussistenza del proprio diritto agli assegni per il nucleo familiare.
CP_ 2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso.
L'istituto, preliminarmente, sosteneva l'improcedibilità della domanda giudiziale in quanto la ricorrente aveva omesso di presentare ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
Nel merito, deduceva sulla legittimità del provvedimento del 29 luglio 2021 recante la comunicazione di indebito. Nella nota suddetta, infatti, risultavano specificamente indicati tutti gli elementi necessari al chiarimento della richiesta, ossia la prestazione indebitamente erogata, l'ammontare e i motivi dell'indebito.
Deduceva, nel merito, che la ricorrente non aveva adempiuto all'obbligo, previsto dalla normativa di riferimento per gli assegni familiari – rispettivamente il d.l. n. 69/1988 convertito dalla legge n. 153/1988 e il DPR n. 797/1995 –, di allegare alla domanda la dichiarazione di rinuncia a percepire gli stessi da parte dell'altro genitore convivente, unitamente ad un documento di riconoscimento dello stesso. La , infatti, risultava Pt_1
convivente con il padre di due dei tre figli beneficiari della prestazione.
3 Deduceva, infine, sulla natura oggettiva dell'indebito poiché derivante da una prestazione avente natura assistenziale e non pensionistica, con conseguente applicabilità dell'art. 2033 c.c. ed irrilevanza dell'elemento soggettivo dell'accipiens.
3. Il Tribunale di Roma, all'esito dell'udienza del 14 aprile 2022, ordinava alla ricorrente di produrre la domanda di assegni per il nucleo familiare prot.
7013.23/05/2019.0064411.
La ricorrente ottemperava all'ordine al cui esito, sulla base dei documenti acquisiti agli atti del processo, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava nella somma di € 1.500,00.
Il giudice a quo motivava la decisione preliminarmente rigettando l'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata proposizione del ricorso amministrativo.
Passando al merito, poi, respingeva la domanda della ricorrente ritenendola inondata CP_ sulla base della seguente motivazione: “come correttamente evidenziato dall' e come risultante dalla domanda presentata dalla ricorrente in data 23-5-2019, non risulta allegata alla stessa la rinuncia a percepire gli assegni da parte del convivente e padre di due dei tre figli beneficiari, . Persona_3
4. Avverso tale decisione propone l'odierno appello la sulla base di tre motivi Pt_1
d'impugnazione.
4.1.Con il primo motivo d'appello la lamenta l'erroneità della sentenza per Pt_1
violazione della regola generale di irripetibilità degli indebiti previdenziali e assistenziali per motivo reddituali.
Richiama a sostegno l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
13223/2020, come dedotto nel ricorso introduttivo, e sottolinea che il dolo del percipiente, fatto impeditivo del diritto alla irripetibilità, deve essere provato dall'asserito CP_ creditore, mentre l' nulla ha allegato e provato in tal senso.
4.2. Con il secondo motivo di appello deduce sulla sussistenza del proprio diritto alla percezione degli assegni, perché corrispondente a quanto richiesto dall'art. 1 del DPR n.
797/1995, e sottolinea come controparte non abbia nemmeno allegato che l'altro genitore abbia fatto richiesta o percepito gli assegni per il nucleo familiare nel periodo di interesse.
4.3. Con l'ultimo motivo di doglianza, infine, la censura la sentenza nel capo che Pt_1
l'ha condannata al pagamento delle spese di lite. Rileva, al riguardo, che il Tribunale di
4 Roma avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 152 delle disposizioni attuative del codice di rito, trattandosi di giudizio in materia assistenziale/previdenziale ed avendo ella dichiarato il proprio reddito familiare inferiore ai limiti di legge, come riscontrabile dall'autocertificazione allegata agli atti.
CP_ 5. Si costituisce nel presente appello l' chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Istituto appellato, preliminarmente, sottolinea come la non avesse allegato, alla Pt_1
propria domanda di assegni familiari, la dichiarazione di rinuncia agli assegni da parte dell'altro genitore con il quale risulta convivente ed avesse indicato, come evidenziato nella domanda prodotta nel corso del giudizio, un indirizzo di residenza diverso da quello effettivo.
Deduce che la dichiarazione di rinuncia è necessaria e obbligatoria anche nelle ipotesi in cui l'altro genitore non risulti beneficiario della prestazione poiché la stessa, secondo CP_ circolare n. 110 del 17 aprile 1992, può essere richiesta entro il termine di cinque anni dalla maturazione. Aggiunge, poi, che la dichiarazione è dovuta anche laddove il genitore non rientri nel nucleo familiare dell'istante.
Deduce, infine, che, in riferimento agli assegni per il nucleo familiare, si debba applicare la disciplina dell'art. 2033 c.c. che prevede la ripetibilità dell'indebito senza tener conto dell'aspetto soggettivo.
Sottolinea, da ultimo, come l'indebito, nel caso di specie, sia derivato da un'inosservanza da parte dell'odierna appellante di uno specifico obbligo di comunicazione.
6. L'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
6.1. L'istituto appellato sostiene la legittimità della richiesta di restituzione in quanto l'indebito di cui è causa deriva dall'omessa trasmissione da parte della della Pt_1
necessaria dichiarazione di rinuncia agli assegni per il nucleo familiare da parte del genitore convivente.
Evidenzia che l'omissione di comunicazione da parte dell'odierna appellante deve essere equiparata al dolo, come più volte affermato dalla Corte Suprema. In ogni caso, nella domanda amministrativa di richiesta degli assegni per il nucleo familiare, la ha Pt_1
dichiarato anche un indirizzo di residenza diverso da quello effettivo.
La tesi è destituita di fondamento.
6.2. Giova preliminarmente evidenziare come il recente, ma ormai costante orientamento della Suprema Corte, relativamente all'indebito assistenziale, afferma che: <L'indebito
5 assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.>> (Cass. 28771/2018).
E' stato altresì affermato che <L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato>>; che <In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'
“accipiens>> (Cass. 31372/2019); che <In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere>> (Cass. 13223/2020).
6 Nel caso di specie, la ha usufruito del trattamento familiare per il periodo Pt_1
decorrente dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, con domanda presentata in data 23 maggio 2019. La prestazione è stata liquidata in data 14 febbraio 2020, per complessivi €
5.386,87.
CP_ L' comunicava, poi, alla ricorrente la sussistenza dell'indebito con provvedimento e comunicazione del 29 luglio 2021, successiva alla fruizione della prestazione.
Secondo il principio generale delineato dalla Suprema Corte, dunque, l'indebito è irripetibile, riguardando un trattamento assistenziale anteriore al provvedimento di accertamento dell' e non riguardando emissioni successive allo stesso. CP_1
La Corte Suprema specifica che tale principio non vale, con conseguente applicazione della disciplina codicistica dell'art. 2033 c.c., nei casi di esclusione di qualsivoglia affidamento da parte dell'accipiens (come, ad esempio, nel caso di erogazione della prestazione a chi non ne abbia mai fatto richiesta), di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ed infine in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Trattandosi, in quest'ultimo caso, di un “coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”, l'onere di provare il dolo grava in capo all'ente creditore. CP_ Ebbene, nel caso di specie, l' nulla ha dimostrato in proposito.
7.Tuttavia, l' appellato sostiene, al riguardo, che l'omissione della comunicazione CP_1
della dichiarazione di rinuncia agli assegni per il nucleo familiare, da parte dell'altro genitore convivente, debba essere equiparata al dolo che, quindi, escluderebbe una situazione di irripetibilità dell'indebito.
A tal fine richiama diversi precedenti della Corte Suprema: tuttavia, valutando solo quelli coevi o successivi all'avvenuta instaurazione dell'orientamento in precedenza richiamato riguardo all'indebito assistenziale, non sono conferenti al caso di specie.
Il primo precedente richiamato, Cass. 1919/2018, attiene alla diversa fattispecie di un indebito previdenziale in cui il pensionato aveva omesso la comunicazione di variazioni reddituali;
anche il secondo precedente, Cass. 18615/2021, attiene alla differente situazione di un indebito previdenziale derivante dalla mancata comunicazione dei redditi rilevanti da parte del pensionato.
Il terzo precedente richiamato, Cass. 32940/2021, attiene invece ad indebito assistenziale. La Corte Suprema richiama, innanzitutto, il principio affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale l'indebito assistenziale <in
7 mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito>>.
Nel caso di specie, però, il giudice di legittimità dà conto che la Corte di merito ha accertato che il ricorrente aveva omesso di comunicare, dal 2005 al 2010, i dati reddituali per beneficiare della prestazione assistenziale in godimento, quale cieco ventesimista;
da ciò trae la conclusione, in diritto, che non possa <nel caso di specie, ritenersi la correttezza della condotta dell'odierno ricorrente, in ragione dell'accertata (e non rivedibile in questa sede, in mancanza di uno specifico motivo di gravame secondo il paradigma del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) violazione degli obblighi di comunicazione all' delle situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della CP_1
prestazione assistenziale in godimento>> e, quindi, <correttamente la Corte territoriale, uniformandosi ai principi evidenziati, ha escluso la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito>>.
7.1. I precedenti richiamati dall' attengono, quindi, sempre alla mancanza di CP_1
buona fede dell'accipiens consistente nell'omessa comunicazione, successivamente al riconoscimento della prestazione, di dati reddituali rilevanti per la percezione della stessa.
Diversa è la situazione odierna in cui la ha presentato la domanda per fruire del Pt_1
trattamento familiare in data 23 maggio 2019, relativamente al periodo dal 1° luglio
2018, al 30 giugno 2019, e la prestazione le è stata liquidata in data 14 febbraio 2020.
Ebbene, era precipuo compito dell' avvedersi della mancata allegazione della CP_1
dichiarazione di rinuncia agli assegni per il nucleo familiare da parte dell'altro genitore e chiedere alla ricorrente l'integrazione della domanda.
In difetto di un tale doveroso adempimento da parte dell' , non si vede quale possa CP_1
essere la mancanza di buona fede da parte della ricorrente nella percezione della prestazione.
8 7.2. L'Istituto evidenzia anche l'avvenuta indicazione, nella domanda, di un indirizzo diverso da quello risultante dal certificato di residenza, ove la risulta convivere Pt_1
con il padre di due dei tre figli per cui ha richiesto il trattamento familiare.
Tuttavia, la circostanza dell'omessa comunicazione di rinuncia alla prestazione da parte dell'altro genitore convivente e dell'erronea indicazione dell'indirizzo di residenza, non possono ritenersi elementi sufficienti per comprovare la sussistenza di dolo da parte della
. Pt_1
L'istituto appellato, infatti, non ha dimostrato che il padre di due dei tre figli beneficiari del trattamento familiare, convivente con la , avesse fatto anche lui domanda per Pt_1
fruire degli assegni per il medesimo periodo, né che ne avesse in concreto fruito, nonostante siano circostanze conosciute dall'ente in quanto gestore della prestazione.
La prova della fruizione del trattamento familiare anche da parte dell'altro genitore avrebbe permesso di apprezzare la domanda irregolare avanzata dalla in termini Pt_1
di maliziose omissioni o comunicazioni infedeli, finalizzate a lucrare un trattamento familiare non dovuto.
Tuttavia, nulla avendo allegato e provato in merito l' , non si può ritenere provato CP_1 il dolo da parte dell'appellante.
La domanda deve, quindi, essere accolta e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito.
8. L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe gli altri due, ivi compreso anche il terzo motivo relativo alle spese di lite che, comunque, se esaminato sarebbe stato
CP_ palesemente fondato, come dimostrato anche dalle difese dell' in sede di costituzione in appello, ove argomenta che la modifica della sentenza relativamente alle spese avrebbe dovuto essere apportata tramite un procedimento di correzione di errore materiale.
9. In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, dichiarata l'irripetibilità
CP_ dell'indebito di € 5.386,87 richiesto dall' nei confronti di . Parte_1
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento delle spese CP_1
di lite di entrambi i gradi di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, che si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia (scaglione da €
5.200,00 a 26.000,00) e dell'attività processuale effettivamente svolta (in entrambi i gradi non è stata svolta attività istruttoria, sicché non si deve procedere alla liquidazione della relativa fase).
9
P.q.m.
Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'irripetibilità CP_ dell'indebito di € 5.386,87 richiesto dall' a con lettera del 29 Parte_1
luglio 2021 relativo alla prestazione assegni familiari n. 00143902. CP_ Condanna l' a rimborsare a parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per ciascuno, nella somma di € 3.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre ai difensori antistatari.
Così deciso all'udienza del 12 marzo 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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