TRIB
Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 5646/2023 R.G. promosso da
, nata a [...] il [...] CF , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. De Stefano Vincenzo
- Ricorrente -
e da nato ad [...] il [...] CF , rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'avv. Russo Teresa
- Resistente - con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
- Interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione di udienza del 16.12.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni depositando il pervenuto accordo.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2023, la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in SO SU in data 12.10.2002, che da predetta unione nascevano due figli e a Napoli in data 11.1.2011, che con sentenza n. Persona_1 Persona_2
1157/2019 del 21.05.2019 il Tribunale di Nola pronunciava la separazione dei coniugi e che erano decorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, perdurando tutt'ora lo stato di separazione, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno regolamentato, oltre ad un contributo per il mantenimento dei minori di euro 400,00 a carico del sig. ed in favore della ricorrente;
chiedeva inoltre l'attribuzione Pt_2
della casa familiare al sig. con riconsegna dei propri beni personali ancora presenti Pt_2 nell'immobile.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.12.2023 si costituiva parte resistente, sig. Pt_2
il quale non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] concordatario e all'affido condiviso dei minori, né alla richiesta di attribuzione della casa familiare al resistente;
in merito al contributo al mantenimento dei figli, chiedeva che il Tribunale prendesse atto delle proprie condizioni economiche e fisiche che impedivano allo stesso di godere di un'adeguata capacità lavorativa, ragion per cui richiedeva non determinarsi alcun assegno di mantenimento in favore dei minori, provvedendo già di fatto alle esigenze degli stessi per il periodo in cui usufruiscono della casa coniugale.
Il 5.2.2024 il Presidente Relatore, esaminate le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data
18.1.2024, preso atto che tali accordi avevano ad oggetto donazioni finalizzate alla definizione dei rapporti di dare-avere ed essendo atti di liberalità non potevano essere trasfusi in previsioni di natura obbligazionarie, nonché ordini di restituzione di beni della casa familiare, fissava ulteriore termine con scadenza al 23.12.2024 per il deposito di precisazioni delle conclusioni con contestuale accordo ridefinito dalle parti.
Esaminate le note di udienza depositate ex art. 127 ter in data 16.12.2024, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta cessazione degli effetti civili.
Inoltre risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè sentenza di separazione n. 1157/2019 del 21.5.2019 emessa dal Tribunale di Nola, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 28.5.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data . Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale prende atto dell'accordo svolto tra le parti da intendersi in questa sede riportato e trascritto e depositato in data 16.12.2024, ritenendo tali pattuizioni non in contrasto con norme di legge e principi di diritto, nonché le relative condizioni congrue nell'interesse delle parti e dei due figli minori.
In particolare con riferimento all'affidamento dei figli appare attuabile il regime di affido condiviso dei figli e , così come concordato dalle parti, con collocazione privilegiata Per_1 Persona_2
presso la madre e diritto di visita paterno regolamentato e trasfuso in accordi e possibilità di collocazione paritetica presso le rispettive dimore dei genitori.
Quanto al contributo al mantenimento dei minori, le parti concordano nel determinare euro 200,00 mensili per ciascun figlio a carico del sig. oltre il 50% delle spese straordinarie. Pt_2
Il Tribunale prende atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi in merito all'attribuzione dell'assegno unico per i minori nella misura del 100% alla sig.ra . Pt_1
Questo Tribunale prende altresì atto dell'impegno a trasferire assunto dai coniugi della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale di cui sono comproprietari in favore dei figli e Per_1
con riserva di usufrutto a favore del sig. entro il 31.12.2025, oltre alla Persona_2 Pt_2
restituzione dei reciproci beni personali entro il 15.03.2025.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Parte_2
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SO SU
(NA) in data 12.10.2002 da nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato ad [...] il [...] (atto n.142, parte II, serie A, anno 2002);
[...]
2) Dispone affido condiviso dei minore e con collocazione prevalente Per_1 Persona_2
presso la madre e diritto di visita paterno da esercitarsi due giorni a settimana ( martedì e giovedì ) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e due fine settimana al mese alternati con pernotto dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, nonché per le altre due settimane nei giorni di sabato e domenica dalle ore 16,00 alle ore 20,00; durante le festività natalizie e pasquali, i minori saranno con il padre per periodi alternati con la madre, con modalità da concordarsi;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, la festa del papà, l'onomastico del padre e il compleanno e comunque secondo le prevalenti esigenze dei figli;
3) Determina in euro 400,00 il contributo al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
[...
(200,00 euro per ciascun figlio) a carico del sig. da corrispondere alla Parte_2
sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese mediante vaglia postale, bonifico bancario o Pt_1
contanti con indicizzazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) Prende atto dell'impegno assunto dai sigg.ri e a Parte_1 Parte_2 trasferire la proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale in favore dei figli e Per_1
entro il 31.12.2025. Per_2
5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt.
125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000( regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
6) Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Nola, 15.1.2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Vincenza Barbalucca