Decreto cautelare 13 giugno 2024
Ordinanza cautelare 8 luglio 2024
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 07/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00998/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Luisa Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della ordinanza emessa dal Comune di GI (a firma del Responsabile della Polizia Locale e del Responsabile dell’Ufficio SUAP comunale) n. -OMISSIS-, notificata a mezzo pec in pari data avente ad oggetto “ Revoca della licenza amministrativa dell’intero stabilimento balneare per abuso nella conduzione da parte del titolare, ai sensi dell’art. 10 del R.D. 773/1931 (TULPS) ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche successivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ordinanza n.-OMISSIS-, il Comune di GI ha disposto, nei confronti della società ricorrente, la “ revoca della licenza amministrativa dell’intero stabilimento balneare per abuso della conduzione ”, ai sensi dell’art.10 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
2. Avverso tale ordinanza insorge la ricorrente, chiedendone l’annullamento.
3. L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
4. Con ordinanza collegiale dell’-OMISSIS-, questo Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza di tutela interinale, sospendendo l’atto impugnato “ con riferimento all’attività di conduzione dello stabilimento balneare, del bar e del ristorante e rigettandola per la residua parte, mantenendo cioè il divieto all’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento musicale e danzante, ferme le altre normali attività ricreative legate allo stabilimento balneare ”.
5. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, occorre rappresentare in punto di fatto che lo stabilimento balneare in concessione alla ricorrente e dalla stessa esercitato - comprensivo pure delle licenze amministrative del bar e del ristorante - ricade in zona S.I.C. (sito di interesse comunitario) e rientra nei siti della rete “ -OMISSIS- ”, parte della Z.S.C. (zona speciale di conservazione) “ -OMISSIS- ” ricadente nel territorio del Comune di GI (CZ), in ragione della “ elevata eterogeneità di habitat che caratterizza questo sito ” ove è presente un “ complesso vegetazionale […] estremamente sensibile all’azione dell’uomo ”. L’area, inoltre, “ costituisce un’importante fascia ecotonale sia per le diverse specie ornitologiche di elevatissimo valore […] che per le specie di fauna selvatica ” (parere della Struttura tecnica di valutazione VIA-AIA-VI del -OMISSIS-).
In ragione di tali rilevanti interessi di natura ambientale, la ricorrente, onde poter realizzare eventi di pubblico spettacolo all’interno dello stabilimento balneare, ha presentato alla Regione Calabria un progetto, ai fini del rilascio della Valutazione di incidenza ambientale (NC).
La Regione Calabria, all’esito della procedura di valutazione di incidenza, con decreto dirigenziale del -OMISSIS-, ha recepito e fatto proprio il parere della Struttura tecnica di valutazione VIA-AIA-VI del -OMISSIS-, di “ esclusione dall’ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ” ivi specificamente indicate.
7. In tale contesto, il provvedimento impugnato nel presente giudizio prende le mosse dalle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza, la quale ha accertato che nel pomeriggio del -OMISSIS-, all’interno dello stabilimento balneare denominato “ -OMISSIS- ” oggetto di concessione demaniale marittima, si stava svolgendo un “ evento di pubblico intrattenimento musicale e danzante ”, in violazione delle prescrizioni dettate dal citato decreto dirigenziale del -OMISSIS-, e, in particolare, quelle che impongono:
- l’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo solo nel periodo estivo, da giugno a settembre;
- l’uso di una specifica zona di parcheggio temporaneo, con divieto di ingresso delle vetture nell’area ZSC.
Nel verbale redatto in occasione di tale accertamento, la Guardia di Finanza ha constatato, altresì, la presenza di oltre 2.000 persone all’evento e che, inoltre, analoga manifestazione musicale e di pubblico spettacolo si era tenuta presso lo stabilimento l’-OMISSIS- e che, infine, un ulteriore evento risultava programmato per l’-OMISSIS-.
8. Con il provvedimento qui impugnato, il Comune di GI, avviato il procedimento sulla base della segnalazione della Guardia di Finanza, ha contestato alla ricorrente, in relazione all’evento di pubblico spettacolo:
- la presenza di oltre 2.000 avventori, superiore al limite dei 1.356 indicato nel certificato prevenzione incendi;
- la mancanza autorizzazione di cui all’art.68 TULPS per lo svolgimento di pubblici spettacoli;
- il mancato rispetto delle prescrizioni ambientali di cui alla citata procedura di NC;
- la realizzazione dell’evento al di fuori del periodo in cui può utilizzarsi lo stabilimento, e quindi in violazione sia della concessione che della NC;
- la violazione dell’art. 47 lettera d) e f) codice della navigazione, in ragione dell’omesso pagamento dei canoni demaniali per gli anni -OMISSIS-
Con il provvedimento, inoltre, il Comune resistente ha rappresentato che l’autorità giudiziaria, in seguito al verbale redatto dalla polizia giudiziaria, ha iscritto nel registro degli indagati il -OMISSIS-della società ricorrente per le violazioni dell’art. 681 c.p. in relazione all’art. 80 del Tulps e art. 16‐20 del D.lgs 139/2006, anche per utilizzo di cucina mobile alimentata a gas non prevista nel certificato di prevenzione incendi.
Da ultimo, nel provvedimento, il Comune ha rilevato come la società ricorrente fosse già stata oggetto di due precedenti ordinanze interdittive (e di sospensione), nn. -OMISSIS-, relative ad eventi, della medesima natura di quello del -OMISSIS-, svoltisi nelle date del-OMISSIS-, -OMISSIS-.
9. Così ricostruita la vicenda nei suoi tratti essenziali, può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “ Violazione ed errata applicazione dell’art.10 del T.U.L.P.S. (r.d. 771/1931). Carenza di potere nell’emissione del provvedimento. Incompetenza ”, lamentando la carenza di potere e l’incompetenza del Comune, sostenendo che il provvedimento, emesso in applicazione dell’art.10 del TULPS, in quanto fondato su rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza, sarebbe di esclusiva competenza della Questura.
Al riguardo, deve, tuttavia, osservarsi che a venire in rilievo nella fattispecie è l’autorizzazione per pubblici spettacoli disciplinata dall’art.68 del TULPS che, come previsto dall’art.19, co.1, n.5), D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, è oggi di competenza dei comuni, non più del Questore.
Deve, quindi, ritenersi che il potere di revoca della detta autorizzazione competa anch’esso al comune, quale autorità titolare del potere, a monte, di rilasciarla e, quindi, di controllarne l’esercizio e sanzionarne, eventualmente, l’abuso.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt.68 ed 80 del TULPS. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.7 comma 5 del decreto milleproproghe n.215 del 30.12.2023. Violazione e/o falsa applicazione del decreto n.-OMISSIS- (NC) del dipartimento territorio e tutela dell’ambiente della Regione Calabria. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.97 Cost. Contraddittorietà. Illogicità manifesta. Erroneità dei presupposti ”, sostenendo di essere in possesso di tutti i titoli abilitativi per la realizzazione degli eventi quali quelli contestati, e, segnatamente, la SCIA per pubblici spettacoli, la SCIA antincendio, il parere positivo di agibilità rilasciato dalla Commissione provinciale di pubblico spettacolo, il certificato di prevenzione incendi, la NC rilasciata dalla Regione.
Anche il presente motivo è infondato.
3.1. Sul punto, occorre, preliminarmente e in via generale, rilevare che ogni attività svolta sull’arenile oggetto di concessione demaniale marittima, che sia relativa alle attività di stabilimento balneare, bar e ristorante, o ad ulteriori attività, quali la realizzazione di eventi di pubblico spettacolo, può effettuarsi esclusivamente nei limiti della concessione stessa e, segnatamente, nel periodo in cui il concessionaria ha la disponibilità del bene demaniale, ovvero quello compreso nei mesi da giugno a settembre, relativi alla stagione estiva.
Ogni attività che, di contro, sia realizzata in un periodo diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione, è svolta in violazione di essa e degli stessi ulteriori titoli abilitativi, eventualmente ottenuti, che presuppongono la disponibilità dell’area demaniale e non valgono ad incidere, in senso ampliativo, sui limiti temporali della concessione.
3.2. Anche al netto di tale superiore considerazione, in ordine al titolo abilitativo per l’attività di pubblico spettacolo, deve osservarsi che, per il caso di specie, si rivelava necessaria una specifica autorizzazione, non essendo sufficiente la SCIA, che, come correttamente rilevato dalla difesa dell’ente locale, è prevista dall’art.68 citato per “ eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti ”, limite abbondantemente superato nell’evento oggetto di contestazione.
Sul punto, la ricorrente invoca l’applicazione dell’art.7, co.5, d.l. 30 dicembre 2023, n.2155 – che ha modificato l’art.38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – sostenendo che, per mezzo di essa, si è previsto l’uso della SCIA, in luogo della autorizzazione, per spettacoli quali quello da essa organizzato, con “ un massimo di 2.000 partecipanti ”.
La riferita disposizione ha, in particolare, previsto che, “ All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti» ”.
A sua volta, l’art.38-bis, co.1, d.l. 16 luglio 2020, n.76, dispone che “ Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto ”.
Ebbene, evidenzia il Collegio che la norma da ultimo richiamata, come modificata, esclude i “ casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto ”, non potendo, pertanto, trovare applicazione nel caso di specie, ove, come rappresentato nel parere della Struttura tecnica di valutazione VIA-AIA-VI del -OMISSIS-, lo stabilimento insiste “ in zona S.I.C. (sito di interesse comunitario) e rientra nei siti della rete “-OMISSIS-”, parte della Z.S.C. (zona speciale di conservazione) “-OMISSIS- ”.
3.3. In ordine al parere positivo di agibilità rilasciato dalla Commissione provinciale di pubblico spettacolo del Comune di GI in esito alla seduta del-OMISSIS-, deve evidenziarsi che anche tale parere è subordinato al rispetto di alcune condizioni, fra le quali, per quel che qui rileva, quelle di “ non superare l’affollamento massimo autorizzato pari a -OMISSIS-persone ” e di “ evitare l’ingresso delle vetture nell’area Zona di Conservazione Speciale per il parcheggio delle autovetture degli avventori ”.
Per quanto accertato dalla Guardia di Finanza, in occasione dell’evento svoltosi presso lo stabilimento -OMISSIS- del -OMISSIS-, la società ricorrente ha violato entrambe le citate prescrizioni, organizzando un pubblico spettacolo che risulta, quindi, privo, quanto a numero di partecipanti e modalità organizzative, dell’assenso della citata Commissione, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione comunale.
3.4. Non vale, da ultimo, il richiamo, contenuto nel ricorso, alla “ NC rilasciata dalla Regione ”, in quanto risulta evidente la violazione delle prescrizioni dettate dalla Struttura tecnica di valutazione VIA-AIA-VI (STV) il -OMISSIS-, recepite dalla Regione Calabria, all’esito della procedura di valutazione di incidenza, con decreto dirigenziale del -OMISSIS-.
In particolare, deve ricordarsi che l’autorizzazione ambientale in argomento era limitata ad eventi di pubblico spettacolo da svolgersi nel solo periodo estivo (da giugno a settembre) e purché fossero rispettate specifiche prescrizioni, fra le quali, in particolare, quella relativa al divieto di ingresso delle autovetture all’interno dell’area ZSC (zona speciale di conservazione), con la condizione, connessa a tale divieto, che i partecipanti all’evento utilizzassero, per il parcheggio, un’area specificamente individuata, della quale la ricorrente aveva riferito avere la disponibilità.
3.4.1. In ordine alla limitazione temporale, secondo la tesi difensiva, l’atto endoprocedimentale, di cui alla seduta del -OMISSIS- della Struttura Tecnica di Valutazione, avrebbe posto una limitazione da giugno a settembre esclusivamente per gli eventi organizzati nella “ fascia notturna ”, sicché la ricorrente sarebbe stata libera di organizzazione tali eventi durante gli ulteriori mesi dell’anno, purché essi si svolgessero nelle ore diurne, come, per l’appunto, avvenuto in occasione dell’evento del -OMISSIS-.
L’argomentazione difensiva è palesemente irragionevole e infondata.
Si consideri, innanzitutto, che il parere della STV e la determinazione regionale sono state rese nell’ambito del procedimento avviato su richiesta di NC formulata dalla ricorrente, la quale ha presentato, a tal fine, apposito progetto, relativo, per l’appunto, ad eventi da organizzare “ all’interno delle normali attività ricreative legate allo stabilimento balneare, […] esclusivamente nel periodo estivo, nei mesi da giugno a settembre, nella fascia oraria che va dalle ore 24:00 alle ore 4:00 circa ” (cfr. parere STV).
Il progetto presentato dalla ricorrente, nei limiti del quale si sono espresse le autorità regionali, era, quindi, limitato ad attività da svolgersi esclusivamente nei mesi da giugno a settembre.
Ma, è bene evidenziarlo, non avrebbe potuto essere altrimenti, giacché la concessione demaniale marittima è relativa all’attività dello stabilimento balneare, ed è quindi limitata al solo periodo estivo (1 giugno – 30 settembre), non consentendo al concessionario uno sfruttamento del bene demaniale al di fuori di tale fascia temporale.
Sicché, da un lato, il progetto presentato dalla ricorrente non avrebbe potuto riguardare un periodo diverso, rispetto al quale non aveva la libera disponibilità del bene oggetto di concessione, dall’altro, la NC – in quanto avente la “ esclusiva finalità di valutare gli effetti che un piano/ programma /progetto/ intervento/ attività può generare sui siti della rete -OMISSIS- ” (cfr. nota Regione Calabria, Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente, prot.n.-OMISSIS-) – non sarebbe in ogni caso valsa a fini autorizzatori ed a superare i limiti propri della concessione demaniale marittima.
4. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt.10 del TULP. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.10-bis della L.n.241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.97 Cost. Contraddittorietà. Illogicità manifesta. ”.
4.1. Occorre, preliminarmente, rilevare l’erroneo richiamo, da parte della ricorrente, all’art.10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, che, come noto, disciplina il c.d. “ preavviso di rigetto ” nell’ambito dei “ procedimenti ad istanza di parte ”, e, pertanto, non trova applicazione nei casi di avvio del procedimento d’ufficio, quale quello che viene in rilievo nel presente giudizio.
4.2. Ciò premesso, la ricorrente lamenta di aver trasmesso, nel corso del procedimento, “ memorie ex art. 10-bis della l.n.241/90 a tutti gli organi competenti, ma nessun esame, riferimento e /o valutazione emerge dal percorso motivazionale dell’ordinanza n.-OMISSIS- ”.
Al riguardo, tuttavia, si rileva che l’amministrazione, nel provvedimento impugnato, riferisce della presentazione di memorie da parte della società ricorrente e, al contempo, di averle ritenute non sufficienti a giustificare le plurime ragioni sulle quali ha fondato la determinazione di revoca.
L’amministrazione, peraltro, nel provvedimento finale, non è tenuta ad una disamina e confutazione di ogni singola argomentazione contenuta nelle memorie difensive presentate dall’interessato nel corso del procedimento, dovendosi ritenere sufficiente, agli stessi fini, che il provvedimento contenga una motivazione completa, che, laddove renda esplicite le ragioni dell’amministrazione anche in relazione alle circostanze addotte dall’interessato, deve ritenersi immune da censure.
4.2.1. Ad ogni modo, fra le difese svolte in sede procedimentale delle quali l’amministrazione non avrebbe tenuto conto, vi sarebbe quella secondo cui i precedenti eventi di pubblico spettacolo sulla base dei quali sono state emanate le due precedenti ordinanze comunali contro la ricorrente, la n.-OMISSIS- e la n.-OMISSIS-, “ si riferiscono unicamente alla presunta inottemperanza delle prescrizioni dettate in tema di parcheggio dal parere rilasciato, nella seduta del -OMISSIS-, dalla struttura tecnica di valutazione del Dipartimento Territorio e tutela dell’Ambiente della Regione Calabria. E non ad un’assenza del titolo ex art.68 del TULPS ”.
E ciò, secondo la tesi difensiva, avrebbe comportato, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative, nella misura in cui di tale argomentazione non si è offerto riscontro nel provvedimento gravato, in secondo luogo, la violazione dell’art.10 TULPS da parte del provvedimento impugnato, per assenza dei presupposti del provvedimento di revoca.
La censura è infondata sotto entrambi i profili, giacché, oltre a dover ribadire quanto già osservato al precedente §4.2., in ordine al contenuto della motivazione del provvedimento amministrativo, ciò che rileva, in ogni caso, è che, anche nella realizzazione degli eventi oggetto delle riferite ordinanze nn.-OMISSIS-, la ricorrente è incorsa in violazioni gravi delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità amministrative, a nulla rilevando che, nelle circostanze, essa fosse dotata o meno del “ titolo ex art. 68 del TULPS” .
E deve, sul punto precisarsi, che, nonostante i tentativi di minimizzazione e banalizzazione della violazione in materia ambientale commessa in quelle occasioni – violazione che, identica, è stata reiterata in occasione dell’evento ultimo del -OMISSIS-, id est , l’uso come parcheggio dell’area ZSC sottoposta a tutela ambientale da parte degli partecipanti all’evento – quella che viene riferita nel ricorso quale mera “ inottemperanza delle prescrizioni dettate in tema di parcheggio ” risulta una violazione grave di una delle principali prescrizioni dettate dall’autorità regionale preposta alla NC, volta alla conservazione dell’area e dell’habitat naturale che la caratterizza, che sarebbe inevitabilmente compromessa dal transito e dalla sosta di autovetture.
4.2.2. Ulteriore difesa svolta in sede procedimentale della quale l’amministrazione non avrebbe tenuto conto nella emissione del provvedimento, è quella secondo cui il verbale della Guardia di Finanza relativo alle violazioni oggetto della ordinanza sindacale n.-OMISSIS- sarebbe stato oggetto di provvedimento di sospensione da parte dell’Autorità giudiziaria.
In realtà, come pure rilevato dal comune resistente, il documento depositato dalla ricorrente a riprova di tale allegazione, id est , il provvedimento di sospensione che il Giudice di Pace di -OMISSIS- avrebbe adottato in data -OMISSIS-nell’ambito del giudizio che la odierna ricorrente ha introdotto avverso il citato verbale, non contiene alcuna indicazione che consenta di riferire lo stesso al ricorso presentato avverso il citato verbale della Guardia di Finanza (nome delle parti, numero di R.G., oggetto, etc.), rivelandosi, pertanto, insufficiente in punto di prova del fatto storico.
Di contro, la difesa dell’ente locale ha prodotto documentazione relativa al procedimento n.-OMISSIS-promosso dalla ricorrente avverso il verbale della Guardia di Finanza riferito dalla ricorrente, dalla quale è dato evincere che il Giudice di Pace di -OMISSIS-, dopo aver rigettato la domanda di sospensione, ha dichiarato con sentenza la propria incompetenza per valore, in favore del Tribunale ordinario di -OMISSIS-. La medesima difesa ha, peraltro, riferito – e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente – che il procedimento non è stato ulteriormente coltivato dalla società ricorrente.
4.3. Quest’ultima lamenta, poi, che il provvedimento contiene contestazioni non presenti nella comunicazione di avvio del procedimento; specificamente: a) l’utilizzo di cucina mobile con fornelli e bombola di Gas non prevista nel C.P.I.; b) indisponibilità contrattuale – per assoluta assenza di contratto di comodato comprovante effettiva disponibilità in favore della ditta delle aree da destinare a parcheggio per gli avventori e per la manifestazione di pubblico spettacolo svolta il -OMISSIS-; c) la sistematica reiterata violazione dell’art. 47 lettera d) e f) codice navigazione (omesso pagamento canoni demaniali); circostanze sulle quali la ricorrente avrebbe potuto controdedurre, smentendole.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il provvedimento impugnato, come evidenziato nelle premesse in fatto, è plurimotivato. Ed è evidente, peraltro, che le “ nuove ” contestazioni indicate dal ricorrente si rivelano affatto secondarie rispetto alle violazioni principali, consistenti nell’assenza di licenza per lo svolgimento del pubblico spettacolo, nella violazione delle licenze inerenti lo stabilimento balneare e nella violazione delle prescrizioni rese nel procedimento di NC.
Sotto questo profilo, deve, altresì, ritenersi trovi applicazione l’art.21- octies , co. 2, secondo alinea, legge n.241/90, secondo cui il provvedimento non può essere in ogni caso annullato laddove “ l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Oltre a risultare evidente, per l’appunto, che il provvedimento impugnato si regge soprattutto sulle ulteriori e più rilevanti violazioni contestate alla ricorrente, l’ente locale, nel corso del giudizio, ha condivisibilmente osservato, quanto al contratto di comodato depositato dalla ricorrente a riprova della infondatezza della contestazione contenuta (per la prima volta) nel provvedimento impugnato, come esso non possa costituire alcuna prova, mancando dei “ requisiti minimi per assumere una qualche efficacia (data certa, registrazione, ecc…) ” (memoria 30 giugno 2024, p.7).
Rispetto al mancato pagamento dei canoni, l’amministrazione resistente ha riferito in giudizio della pendenza di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, nell’ambito del quale l’area demaniale oggetto di concessione è stata dissequestrata in accoglimento dell’istanza presenta dalla ricorrente, in quanto corredata dalla “ richiesta di rateizzazione dei canoni demaniali arretrati non versati degli anni -OMISSIS- ” (cfr. memoria comune del 19.12.2024, p.9). Fatto, anche in questo caso, non specificamente contestato dalla ricorrente.
Nel quadro così rappresentato, nessuna rilevanza può, infine, avere la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio, della presenza o meno della cucina, del tutto marginale nell’economia del provvedimento impugnato.
4.4. Quale ulteriore profilo di censura, la ricorrente lamenta che il provvedimento avrebbe illegittimamente disposto la revoca della licenza amministrativa dell’intero stabilimento balneare mentre la comunicazione di avvio avrebbe riguardato la revoca della sola licenza per pubblico spettacolo.
La circostanza, tuttavia, è smentita dall’esame degli atti indicati – la comunicazione di avvio del procedimento ed il provvedimento conclusivo – i quali risultano avere il medesimo oggetto.
4.5. La ricorrente contesta, inoltre, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sostenendo che l’ente locale avrebbe potuto disporre una misura meno afflittiva, quale la sospensione delle licenze, in luogo della revoca.
Ciò in quanto, secondo la tesi difensiva, i precedenti provvedimenti di sospensione di cui alle ordinanze nn.-OMISSIS-, hanno avuto ad oggetto la sola attività di pubblico spettacolo, giammai la conduzione ordinaria dello stabilimento, del bar o del ristorante, ed avrebbero riguardato la sola violazione delle prescrizioni sulle modalità di parcheggio nella organizzazione dell’evento.
La censura è priva di fondamento.
In primo luogo – richiamando quanto già supra esposto in ordine alla gravità della violazione delle prescrizioni della NC in tema di parcheggio, a fronte dei reiterati tentativi di banalizzazione da parte della ricorrente – occorre osservare che, sebbene le violazioni contestate con le ordinanze nn.-OMISSIS- non abbiano riguardato la mancanza della licenza ex art.68 TULPS, ciò non esclude che, in sé, costituiscano esse stesse abuso delle licenze, nella misura in cui i contestati pubblici spettacoli sono stati realizzati all’interno dei beni demaniali e nel contesto delle attività dello stabilimento per l’esercizio del quale le licenze revocate erano state rilasciate.
In secondo luogo, è infondata la censura relativa alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Al riguardo, basti richiamare il provvedimento ablatorio gravato, laddove il Comune, dopo aver evidenziato come la concessionaria si sia più volte, in passato, resa responsabile di identiche violazioni, riferisce della evidente insufficienza delle sanzioni già applicate in passato e della conseguente necessità di provvedere con una misura maggiormente efficace, ritenendo, per l’appunto, “ che gli abusi perpetuati nella conduzione e nella gestione amministrativa della Licenza, giustifichi la revoca della Licenza stessa, visto che tutte le precedenti sanzioni amministrative inflitte non hanno sortito effetti positivi e benefici , tant’è che sono stati riproposti gli stessi comportamenti delittuosi reiterando l’organizzazione di ulteriori pubblici spettacoli non autorizzati ”.
4.6. Da ultimo, la ricorrente esclude la sussistenza della reiterazione delle condotte posta a fondamento del provvedimento di revoca e la violazione del principio del ne bis in idem .
Ebbene, sotto il primo profilo, è indiscutibile che la ricorrente sia stata destinataria di due ulteriori ordinanze, nn.-OMISSIS-, più volte citate, aventi ad oggetto eventi di pubblico spettacolo in tutto e per tutto simili a quello oggetto del provvedimento qui gravato, contenenti contestazioni per la gran parte sovrapponibili a quelle di cui al provvedimento gravato.
Sotto il secondo profilo, la considerazione della reiterazione della medesima condotta già sanzionata in precedenza con un provvedimento meno afflittivo (la sospensione), non costituisce violazione del principio del ne bis in idem , giacché, attraverso essa, l’amministrazione non ha punito nuovamente condotte passate e già sanzionate, bensì, proprio in applicazione di quel principio di proporzionalità la cui violazione è stata eccepita dalla ricorrente, consente di contestualizzare correttamente le nuove condotte, parametrandone il loro effettivo portato, ed individuando la sanzione che meglio (e, per l’appunto, proporzionalmente e ragionevolmente) assicuri la tutela dell’interesse pubblico.
Detto altrimenti, l’amministrazione comunale non ha richiamato i precedenti sanzionatori al fine di irrogare una nuova sanzione per i medesimi fatti o di fondare l’emanando provvedimento sanzionatorio, bensì al fine di individuare la sanzione più corretta per le nuove violazioni.
5. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 Legge n.241/90. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria. Carenza dei presupposti. Violazione di ogni norma e principio in tema di trasparenza amministrativa. Violazione del principio di legittimo affidamento ”.
5.1. La ricorrente lamenta, in primo luogo, che la motivazione del provvedimento di revoca si basi su eventi riguardanti l’attività di pubblico spettacolo senza spiegare per quali ragioni ciò abbia portato anche alla revoca delle ulteriori licenze per lo stabilimento, il ristorante ed il bar.
In merito, devono richiamarsi le considerazioni già svolte al §4.5., ribadendo che le stesse violazioni commesse nello svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo costituiscono esse stesse abuso delle licenze rilasciate, nella misura in cui i contestati pubblici spettacoli sono stati realizzati all’interno dei beni demaniali e nel contesto delle attività dello stabilimento.
5.2. Da ultimo, la ricorrente lamenta la violazione dell’affidamento “ sia con riguardo al Decreto c.d. GH (citato in precedenza) per gli eventi diurni, sia con riguardo alla costante interpretazione data al NC in tutti questi anni ”.
La censura è infondata.
Quanto all’art.7, co.5, d.l. 30 dicembre 2023, n.2155, che ha modificato, già si è rilevato (§3.1.) come la norma da esso modificata, l’art.38-bis, co.1, d.l. 16 luglio 2020, n.76, non possa trovare applicazione nella fattispecie qui in esame, per la presenza di un vincolo ambientale.
Quanto, poi, alla “costante interpretazione data al NC”, deve osservarsi che manca nel ricorso qualsivoglia riferimento a tale costante interpretazione e sul suo contenuto.
6. In considerazione di tutto quanto sin qui evidenziato, il ricorso va rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese dell’ente locale resistente, nella misura di € 4.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO