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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1639/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], l'[...], con l'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Maria Carfora
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Rosa Maria CP_1 C.F._2
Carfora
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 2.8.2024.
Conclusioni congiunte: “1) In punto status: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in epigrafe, come da certificato del comune di Ploaghe (SS) in cui fu trascritto al n°5
Parte II, Anno 2012, Serie C Uff 1, chiedendo fin da oggi la pronuncia di sentenza non definitiva.
1 2) Previamente confermata l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi alla ricorrente, collocare i due figli minori presso la stessa, confermando l'affido condiviso ad entrambi i genitori.
3) Stabilire che il padre possa tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati ed anche infrasettimanalmente previo accordo con la madre, come sta già avvenendo;
le principali festività e le vacanze saranno godute dai figli con i genitori secondo gli accordi che questi ultimi prenderanno tra loro, cercando, ove possibile, di seguire il principio dell'alternanza e, comunque, salvaguardando la continuità del rapporto con ciascuno dei genitori. 4) previamente dato atto dell'accordo delle parti per cui l'assegno unico viene integralmente percepito dalla moglie collocataria dei figli, stabilire che il Sig. corrisponda mensilmente alla Sig.ra CP_1 Parte_2
un contributo di euro 300 (150 cd) per il mantenimento dei figli, da rivalutare con ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di codesto Tribunale. 5)
Disporre altresì che il sig. corrisponda mensilmente alla moglie a titolo di concorso al CP_1 mantenimento di quest'ultima la somma di 150 euro mensili, somma anch'essa rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 14.5.2024, la Sig.ra ha rappresentato: che, in data 3.8.2012, Parte_1 ha contratto matrimonio civile col Sig. ; che, dall'unione dei coniugi, sono nati i CP_1
figli, (18.9.2013) e (13.9.2020); che, con decreto in data Persona_1 Persona_2
25.5.2023, il Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni di separazione concordate e che “dalla separazione ad oggi il sig. nulla ha corrisposto per i figli e neppure per la CP_1 moglie”.
2. All'udienza del 6.11.2024, il Sig. , comparso personalmente, ha conferito CP_1 procura all'Avv. Rosa Maria Carfora, rappresentando di concordare quanto alle conclusioni assunte dalla moglie. La Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via 4 Parte_1
novembre, n. 18, sono in affitto, pago Euro 200,00 mensili, oltre le spese, circa Euro 460,00 mensili con le spese. Non sono proprietaria di case o terreni. Non lavoro, mi prendo cura dei bambini. In regola, non ricordo di aver mai lavorato in Italia. Negli ultimi tre anni, non ho mai lavorato in regola. Non ho mai lavorato neanche non in regola. Vivo solo coi miei figli e
i miei genitori, motivo per cui non ho il patrocinio a spese dello Stato. Mi mantengo con
Per_ l'assegno di inclusione e l'assegno unico. Il padre, quando può, vede e , circa Per_1
una volta ogni quindici giorni, a volte sta anche un mese senza vederli. Non so perché, deve chiedere al Sig. . Io lo chiamo sempre. Circa due settimane fa ha pranzato con CP_1
loro. Dalla sentenza di separazione fino a oggi, non ho mai ricevuto nessun contributo del
2 padre al mantenimento dei figli”. Il Sig. ha dichiarato: “vivo a Pozzolo CP_1
Formigaro, vicolo Sant'Antonio, n. 1, vivo da solo, non ho avuto altri figli. Sono in affitto, pago Euro 250,00 mensili, oltre Euro 1.500,00 annuali di condominio. Non ho case o terreni di mia proprietà. Faccio il muratore, sono lavoratore autonomo dal 20.1.2024. Prima, lavoravo in nero. All'anno guadagnavo circa Euro 16.000,00, lavoravo per conto mio. Ho fatto così dal 2022 fino al 20.1.2024, quando ho aperto la partita IVA. Prima del 2022, avevamo, con mia moglie, un negozio di frutta e verdura, a Novi Ligure. Non abbiamo ricavato niente da questa attività, abbiamo chiuso dopo quattro mesi. Non ho mai dato nulla Per_ a mia moglie per e , perché non ce la faccio economicamente. Non ho mai avuto Per_1
problemi di salute, grazie a Dio. Non ho un conto corrente, non ho risparmi. Ho la Poste Pay con qualche centesimo. Non ho investimenti. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro”.
3. All'udienza del 29.1.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 25.5.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 17.7.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
5. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, nessuno dei genitori ha neppure allegato l'inidoneità dell'altro, anzi entrambi i genitori hanno concordemente chiesto l'affidamento condiviso dei figli.
6. La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento allo scioglimento del matrimonio, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un
3 distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, i minori devono essere collocati presso la madre, come da richiesta congiunta, ove da tempo hanno stabilito il loro habitat.
7. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie, le parti sono concordi nel domandare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Novi Ligure, via IV Novembre, n.
18, nell'interesse dei minori, che ivi vivono, insieme alla madre.
8. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano
4 particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, LI c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, EE e EL c. Italia).
Nel caso di specie, le parti chiedono concordemente il regime di frequentazione, trascritto nel dispositivo, cha appare rispondente all'interesse dei figli minori.
9. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover disporre quanto concordato tra le parti.
10. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'art. 5, L. 898/1970, ha affermato il principio di diritto, secondo cui: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (così Cass., Sez.Un., 11.7.2018, n. 18287). Nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover disporre quanto concordato tra le parti.
5 11. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito pianamente concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig.ri e in CP_1 Parte_1
Albania, il 3.8.2012 (atti di matrimonio del Comune di Ploaghe “Anno 2012 Numero 5 Parte
II Serie C Ufficio 1”);
- affida i figli minori, e , in modo condiviso, a entrambi i genitori i Per_1 Persona_2
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, Sig.ra presso la quale avranno residenza anagrafica;
Parte_1
- assegna alla madre, Sig.ra la casa coniugale sita in Novi Ligure, via IV Parte_1
Novembre, n. 18, con ogni arredo e pertinenza;
- dispone che il padre, Sig. , tenga con sé i figli minori, e CP_1 Per_1 Persona_2
, secondo il seguente regime concordato: “stabilire che il padre possa tenere con sé i
[...]
figli minori a fine settimana alternati ed anche infrasettimanalmente previo accordo con la madre, come sta già avvenendo;
le principali festività e le vacanze saranno godute dai figli con i genitori secondo gli accordi che questi ultimi prenderanno tra loro, cercando, ove possibile, di seguire il principio dell'alternanza e, comunque, salvaguardando la continuità del rapporto con ciascuno dei genitori”;
- pone, a carico del padre, Sig. , l'obbligo di corrispondere alla madre, Sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio del 2024, fermo Parte_1
quanto stabilito per il pregresso in sede di separazione, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, e , la somma di Euro 300,00 (Euro 150,00 Per_1 Persona_2
ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- pone a carico del marito, Sig. , l'obbligo di corrispondere alla moglie, Sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio del 2024, fermo Parte_1
quanto stabilito per il pregresso in sede di separazione, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6 - dà atto “dell'accordo delle parti per cui l'assegno unico viene integralmente percepito dalla moglie collocataria dei figli”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1639/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], l'[...], con l'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Maria Carfora
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Rosa Maria CP_1 C.F._2
Carfora
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 2.8.2024.
Conclusioni congiunte: “1) In punto status: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in epigrafe, come da certificato del comune di Ploaghe (SS) in cui fu trascritto al n°5
Parte II, Anno 2012, Serie C Uff 1, chiedendo fin da oggi la pronuncia di sentenza non definitiva.
1 2) Previamente confermata l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi alla ricorrente, collocare i due figli minori presso la stessa, confermando l'affido condiviso ad entrambi i genitori.
3) Stabilire che il padre possa tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati ed anche infrasettimanalmente previo accordo con la madre, come sta già avvenendo;
le principali festività e le vacanze saranno godute dai figli con i genitori secondo gli accordi che questi ultimi prenderanno tra loro, cercando, ove possibile, di seguire il principio dell'alternanza e, comunque, salvaguardando la continuità del rapporto con ciascuno dei genitori. 4) previamente dato atto dell'accordo delle parti per cui l'assegno unico viene integralmente percepito dalla moglie collocataria dei figli, stabilire che il Sig. corrisponda mensilmente alla Sig.ra CP_1 Parte_2
un contributo di euro 300 (150 cd) per il mantenimento dei figli, da rivalutare con ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di codesto Tribunale. 5)
Disporre altresì che il sig. corrisponda mensilmente alla moglie a titolo di concorso al CP_1 mantenimento di quest'ultima la somma di 150 euro mensili, somma anch'essa rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 14.5.2024, la Sig.ra ha rappresentato: che, in data 3.8.2012, Parte_1 ha contratto matrimonio civile col Sig. ; che, dall'unione dei coniugi, sono nati i CP_1
figli, (18.9.2013) e (13.9.2020); che, con decreto in data Persona_1 Persona_2
25.5.2023, il Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni di separazione concordate e che “dalla separazione ad oggi il sig. nulla ha corrisposto per i figli e neppure per la CP_1 moglie”.
2. All'udienza del 6.11.2024, il Sig. , comparso personalmente, ha conferito CP_1 procura all'Avv. Rosa Maria Carfora, rappresentando di concordare quanto alle conclusioni assunte dalla moglie. La Sig.ra ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via 4 Parte_1
novembre, n. 18, sono in affitto, pago Euro 200,00 mensili, oltre le spese, circa Euro 460,00 mensili con le spese. Non sono proprietaria di case o terreni. Non lavoro, mi prendo cura dei bambini. In regola, non ricordo di aver mai lavorato in Italia. Negli ultimi tre anni, non ho mai lavorato in regola. Non ho mai lavorato neanche non in regola. Vivo solo coi miei figli e
i miei genitori, motivo per cui non ho il patrocinio a spese dello Stato. Mi mantengo con
Per_ l'assegno di inclusione e l'assegno unico. Il padre, quando può, vede e , circa Per_1
una volta ogni quindici giorni, a volte sta anche un mese senza vederli. Non so perché, deve chiedere al Sig. . Io lo chiamo sempre. Circa due settimane fa ha pranzato con CP_1
loro. Dalla sentenza di separazione fino a oggi, non ho mai ricevuto nessun contributo del
2 padre al mantenimento dei figli”. Il Sig. ha dichiarato: “vivo a Pozzolo CP_1
Formigaro, vicolo Sant'Antonio, n. 1, vivo da solo, non ho avuto altri figli. Sono in affitto, pago Euro 250,00 mensili, oltre Euro 1.500,00 annuali di condominio. Non ho case o terreni di mia proprietà. Faccio il muratore, sono lavoratore autonomo dal 20.1.2024. Prima, lavoravo in nero. All'anno guadagnavo circa Euro 16.000,00, lavoravo per conto mio. Ho fatto così dal 2022 fino al 20.1.2024, quando ho aperto la partita IVA. Prima del 2022, avevamo, con mia moglie, un negozio di frutta e verdura, a Novi Ligure. Non abbiamo ricavato niente da questa attività, abbiamo chiuso dopo quattro mesi. Non ho mai dato nulla Per_ a mia moglie per e , perché non ce la faccio economicamente. Non ho mai avuto Per_1
problemi di salute, grazie a Dio. Non ho un conto corrente, non ho risparmi. Ho la Poste Pay con qualche centesimo. Non ho investimenti. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro”.
3. All'udienza del 29.1.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 25.5.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 17.7.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
5. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, nessuno dei genitori ha neppure allegato l'inidoneità dell'altro, anzi entrambi i genitori hanno concordemente chiesto l'affidamento condiviso dei figli.
6. La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento allo scioglimento del matrimonio, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un
3 distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, i minori devono essere collocati presso la madre, come da richiesta congiunta, ove da tempo hanno stabilito il loro habitat.
7. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie, le parti sono concordi nel domandare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Novi Ligure, via IV Novembre, n.
18, nell'interesse dei minori, che ivi vivono, insieme alla madre.
8. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano
4 particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, LI c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, EE e EL c. Italia).
Nel caso di specie, le parti chiedono concordemente il regime di frequentazione, trascritto nel dispositivo, cha appare rispondente all'interesse dei figli minori.
9. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover disporre quanto concordato tra le parti.
10. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'art. 5, L. 898/1970, ha affermato il principio di diritto, secondo cui: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (così Cass., Sez.Un., 11.7.2018, n. 18287). Nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover disporre quanto concordato tra le parti.
5 11. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito pianamente concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig.ri e in CP_1 Parte_1
Albania, il 3.8.2012 (atti di matrimonio del Comune di Ploaghe “Anno 2012 Numero 5 Parte
II Serie C Ufficio 1”);
- affida i figli minori, e , in modo condiviso, a entrambi i genitori i Per_1 Persona_2
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, Sig.ra presso la quale avranno residenza anagrafica;
Parte_1
- assegna alla madre, Sig.ra la casa coniugale sita in Novi Ligure, via IV Parte_1
Novembre, n. 18, con ogni arredo e pertinenza;
- dispone che il padre, Sig. , tenga con sé i figli minori, e CP_1 Per_1 Persona_2
, secondo il seguente regime concordato: “stabilire che il padre possa tenere con sé i
[...]
figli minori a fine settimana alternati ed anche infrasettimanalmente previo accordo con la madre, come sta già avvenendo;
le principali festività e le vacanze saranno godute dai figli con i genitori secondo gli accordi che questi ultimi prenderanno tra loro, cercando, ove possibile, di seguire il principio dell'alternanza e, comunque, salvaguardando la continuità del rapporto con ciascuno dei genitori”;
- pone, a carico del padre, Sig. , l'obbligo di corrispondere alla madre, Sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio del 2024, fermo Parte_1
quanto stabilito per il pregresso in sede di separazione, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, e , la somma di Euro 300,00 (Euro 150,00 Per_1 Persona_2
ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- pone a carico del marito, Sig. , l'obbligo di corrispondere alla moglie, Sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio del 2024, fermo Parte_1
quanto stabilito per il pregresso in sede di separazione, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6 - dà atto “dell'accordo delle parti per cui l'assegno unico viene integralmente percepito dalla moglie collocataria dei figli”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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