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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6947 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42616/2024 promossa da rappresentato e difeso, in forza di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Raffaele Boianelli ed elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Casilina
Nord 93, presso lo studio del proprio difensore
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai propri funzionari, Avv.ti
[...]
ES OL ed EM PE e domiciliato presso la sede dell'Avvocatura dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12
Parte resistente
OGGETTO: compenso individuale accessorio personale ATA
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 21.11.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti del
[...]
fossero accolte le seguenti domande: “A) Accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione del Compenso Individuale Accessorio, previsto dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
indicati in premessa nella misura di € 1.096,22 s.e.o. o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta spettante e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
B) Per l'effetto, condannare il al Controparte_1
relativo pagamento, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, nella misura di
€ 1.096,22 s.e.o. o in quella maggiore o minore, che sarà ritenuta spettante e/o di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
A fondamento delle suddette domande, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/22, come personale CP_1
ATA, in forza di incarichi a tempo determinato brevi e saltuari, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità da ottobre a giugno, per un totale, rispettivamente, di
240 giorni e di 222 giorni. Tanto premesso, ha lamentato di non aver percepito per tali periodi il 'compenso individuale accessorio', corrisposto dal convenuto solo CP_1
al personale ATA di ruolo ed a quello con contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto). Ha censurato il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dal personale ATA di ruolo (e da quello con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità. Contr Costituitosi in giudizio, il ha contestato la domanda avanzata dal ricorrente e ne ha chiesto il rigetto.
pagina 2 di 8 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la presente sentenza, all'esito della scadenza, in data 26.5.2025, del termine ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti.
***
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica
Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e 456/2009; la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005; la sentenza
8.9.2011 nella causa 177/2010).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che il ricorrente, nel corso dell'a.s.
2020/2021 e dell'a.s. 2021/2022, abbia lavorato in forza di contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, che si sono susseguite per lunghi periodi da ottobre sino al mese di giugno dell'anno successivo, senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi giorni, coincidenti con la chiusura scolastica per festività, fornendo sempre la propria prestazione presso la medesima sede. I rapporti di lavoro in questione, pur costituiti in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risultano in concreto continui e in essere dal data anteriore al 31
pagina 3 di 8 dicembre e sostanzialmente fino al termine delle attività didattiche (con durata complessiva, rispettivamente, di 243 e 222 giorni).
E' altrettanto pacifico e documentato (v. cedolini stipendiali) che, con riferimento a tali periodi lavorativi, al ricorrente non è stato corrisposto il cd. compenso individuale accessorio (CIA), previsto dall'art. 82 CCNL Comparto Scuola 2007, a mente del quale, per quel che qui rileva:
“
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il Compenso incentivante accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore del Compenso incentivante accessorio effettivamente corrisposto in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera
pagina 4 di 8 durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
6. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione di cui all'art. 56.
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avesse diritto il personale ATA con contratto a tempo indeterminato e quello con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”: commi 4 e 5).
In tema di retribuzione professionale docenti, ma con argomenti applicabili anche all'odierno istituto retributivo (disciplinato unitariamente alla RPD nell'art. 25 cit.), la
Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei pagina 5 di 8 lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass.,
1773/2017, Cass., 20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
La Suprema Corte, sempre in tema di RPD, ma con argomentazioni del tutto applicabili al CIA spettante al personale ATA, ha ulteriormente argomentato che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere […] che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (Cass., 220015/2018 in motivazione).
pagina 6 di 8 E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione professionale del personale ATA sia attuato anche attraverso lo svolgimento della relativa attività con contratti di supplenza breve (con le tempistiche e modalità sopra descritte) e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal della propria memoria difensiva. CP_1
In conclusione, il ricorrente ha diritto alla erogazione del CIA, al pari del personale ATA
a tempo indeterminato e del personale ATA a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, il ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Tanto premesso, deve aggiungersi poi che l'importo spettante è pari ad € 2,64 al giorno
(tenendo conto di un importo di € 79,40 mensili : 30), poi proporzionalmente ridotto a
2,23, a fronte di contratti di supplenza non stipulati per un posto ad orario completo (36 ore), ma ad orario ridotto (v. importi indicati in ricorso e non specificamente contestati).
Moltiplicando detto importo per i giorni di lavoro svolti per ciascun anno scolastico, deve concludersi che spetta al ricorrente per l'a.s. 2020/201 la somma € 541,89 e per l'a.s. 2021/2021 la somma di € 554,33, per un totale quindi di € 1.096,22, non specificamente contestata dal resistente. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che il ricorrente ha diritto alla percezione del compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 CCNL 2007 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato stipulato per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento delle differenze dovute in CP_1
pagina 7 di 8 ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e, quindi, la somma di € 1.096,22, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Roma, 16.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42616/2024 promossa da rappresentato e difeso, in forza di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Raffaele Boianelli ed elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Casilina
Nord 93, presso lo studio del proprio difensore
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai propri funzionari, Avv.ti
[...]
ES OL ed EM PE e domiciliato presso la sede dell'Avvocatura dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12
Parte resistente
OGGETTO: compenso individuale accessorio personale ATA
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 21.11.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti del
[...]
fossero accolte le seguenti domande: “A) Accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione del Compenso Individuale Accessorio, previsto dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
indicati in premessa nella misura di € 1.096,22 s.e.o. o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta spettante e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
B) Per l'effetto, condannare il al Controparte_1
relativo pagamento, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, nella misura di
€ 1.096,22 s.e.o. o in quella maggiore o minore, che sarà ritenuta spettante e/o di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
A fondamento delle suddette domande, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/22, come personale CP_1
ATA, in forza di incarichi a tempo determinato brevi e saltuari, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità da ottobre a giugno, per un totale, rispettivamente, di
240 giorni e di 222 giorni. Tanto premesso, ha lamentato di non aver percepito per tali periodi il 'compenso individuale accessorio', corrisposto dal convenuto solo CP_1
al personale ATA di ruolo ed a quello con contratti a tempo determinato di durata annuale (con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto). Ha censurato il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dal personale ATA di ruolo (e da quello con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità. Contr Costituitosi in giudizio, il ha contestato la domanda avanzata dal ricorrente e ne ha chiesto il rigetto.
pagina 2 di 8 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la presente sentenza, all'esito della scadenza, in data 26.5.2025, del termine ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti.
***
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica
Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e 456/2009; la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005; la sentenza
8.9.2011 nella causa 177/2010).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che il ricorrente, nel corso dell'a.s.
2020/2021 e dell'a.s. 2021/2022, abbia lavorato in forza di contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, che si sono susseguite per lunghi periodi da ottobre sino al mese di giugno dell'anno successivo, senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi giorni, coincidenti con la chiusura scolastica per festività, fornendo sempre la propria prestazione presso la medesima sede. I rapporti di lavoro in questione, pur costituiti in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risultano in concreto continui e in essere dal data anteriore al 31
pagina 3 di 8 dicembre e sostanzialmente fino al termine delle attività didattiche (con durata complessiva, rispettivamente, di 243 e 222 giorni).
E' altrettanto pacifico e documentato (v. cedolini stipendiali) che, con riferimento a tali periodi lavorativi, al ricorrente non è stato corrisposto il cd. compenso individuale accessorio (CIA), previsto dall'art. 82 CCNL Comparto Scuola 2007, a mente del quale, per quel che qui rileva:
“
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il Compenso incentivante accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore del Compenso incentivante accessorio effettivamente corrisposto in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera
pagina 4 di 8 durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
6. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione di cui all'art. 56.
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avesse diritto il personale ATA con contratto a tempo indeterminato e quello con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”: commi 4 e 5).
In tema di retribuzione professionale docenti, ma con argomenti applicabili anche all'odierno istituto retributivo (disciplinato unitariamente alla RPD nell'art. 25 cit.), la
Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei pagina 5 di 8 lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass.,
1773/2017, Cass., 20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
La Suprema Corte, sempre in tema di RPD, ma con argomentazioni del tutto applicabili al CIA spettante al personale ATA, ha ulteriormente argomentato che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere […] che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (Cass., 220015/2018 in motivazione).
pagina 6 di 8 E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione professionale del personale ATA sia attuato anche attraverso lo svolgimento della relativa attività con contratti di supplenza breve (con le tempistiche e modalità sopra descritte) e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal della propria memoria difensiva. CP_1
In conclusione, il ricorrente ha diritto alla erogazione del CIA, al pari del personale ATA
a tempo indeterminato e del personale ATA a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, il ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Tanto premesso, deve aggiungersi poi che l'importo spettante è pari ad € 2,64 al giorno
(tenendo conto di un importo di € 79,40 mensili : 30), poi proporzionalmente ridotto a
2,23, a fronte di contratti di supplenza non stipulati per un posto ad orario completo (36 ore), ma ad orario ridotto (v. importi indicati in ricorso e non specificamente contestati).
Moltiplicando detto importo per i giorni di lavoro svolti per ciascun anno scolastico, deve concludersi che spetta al ricorrente per l'a.s. 2020/201 la somma € 541,89 e per l'a.s. 2021/2021 la somma di € 554,33, per un totale quindi di € 1.096,22, non specificamente contestata dal resistente. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che il ricorrente ha diritto alla percezione del compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 CCNL 2007 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato stipulato per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento delle differenze dovute in CP_1
pagina 7 di 8 ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e, quindi, la somma di € 1.096,22, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Roma, 16.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 8 di 8