Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 06/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02018/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FISIOKINESITERAPIA D’ARPA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Gloria Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio sito in Palermo, via Libertà n. 171;
contro
- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituita in giudizio;
nei confronti
della Società KABAT s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del D.A. Salute n. 825 del 19.09.2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 p.I^, del 23/09/2022, avente ad oggetto “Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anni 2020-2023 - per la branca di Medicina Fisica e Riabilitazione”, nella parte in cui ha stabilito i criteri per la determinazione dei budget da assegnare per gli anni 2022 – 2023;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- della delibera del Commissario Straordinario dell’A.S.P. di Palermo n. 2 000296 del 2 marzo 2023, mai notificata, nella parte in cui sono approvati i budget per le branche di Medicina Fisica e Riabilitazione anni 2022 – 2023;
- del contratto sottoscritto dalla ricorrente con l’A.S.P. di Palermo in data 7 marzo 2023 per l’annualità 2022, nella parte in cui determina il budget assegnato alla struttura, nonché nella parte di cui all’art. 10 del contratto medesimo;
- del contratto sottoscritto dalla ricorrente con l’A.S.P. di Palermo in data 7 marzo 2023 per l’annualità 2023, nella parte in cui determina il budget assegnato alla struttura, nonché nella parte di cui all’art. 10 del contratto medesimo;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, e vista la documentazione depositata;
Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie delle parti costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso introduttivo in esame, notificato il 22 novembre 2022 e depositato il 7 dicembre, la società odierna istante ha impugnato il D.A. Salute n. 825 del 19 settembre 2022, avente ad oggetto la “Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anni 2020-2023 - per la branca di Medicina Fisica e Riabilitazione”, nella parte in cui ha stabilito i criteri per la determinazione dei budget da assegnare per gli anni 2022/2023.
Espone in punto di fatto che:
- la ricorrente gestisce a Palermo una struttura sanitaria d’eccellenza nella branca della “Medicina fisica e riabilitativa”, accreditata e contrattualizzata per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del servizio sanitario regionale, con un’attività intensa, tale da realizzare ogni anno prestazioni in extrabudget;
- nel 2019 – dopo una iniziale assegnazione del budget decurtato del 5% rispetto a quello del 2018 coma da D.A. n. 2087/2018 – a seguito dell’annullamento dei relativi criteri da parte del C.G.A. con sentenza n. 970/2021 - con decreto ingiuntivo n. 4366/2022 il Tribunale di Palermo, riconoscendo il diritto della ricorrente all’assegnazione di un budget pari a quello assegnato nel 2018, ha ingiunto all’ASP di Palermo di pagare l’importo risultante dalla differenza tra il budget 2018 (€ 1.068.890,00) e il budget 2019 ( € 1.047.125,00) per un importo complessivo di € 21.765,00;
- per il quadriennio 2020-2023 il decreto impugnato ha stabilito le regole per la ripartizione degli aggregati provinciali di spesa tra le strutture, con indicazione di criteri guida che tengano conto della quantità e qualità delle prestazioni, delle dotazioni materiali e organizzative, poi disattesi per il biennio 2022/2023 attraverso la composizione del budget.
Si duole di tale provvedimento deducendo le censure di:
1) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ED ELEUSIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLE SENTENZE NN. 944 E 970/2021 ;
2 ) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 25 L.R. 5/09. VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLE SENTENZE NN. 944 E 970/2021 SOTTO ULTERIORI PROFILI ;
3) NULLITÀ PER VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 970/2021 SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ;
4) VIOLAZIONE DEI RIFERITI GIUDICATI SOTTO ULTERIORI PROFILI – ULTERIORE CARENZA DI OBBLIGATORIA E ADEGUATA ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DI POTERE E INCOERENZA DEI PRESUNTI CRITERI DI “PROPORZIONALITÀ” NELLA RIDUZIONE DEL BUDGET “STORICO” – DELEGA ILLEGITTIMA DI FUNZIONI ALLE AA.SS.PP. E ULTERIORE TRAVISAMENTO ;
5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.8 QUINQUIES D.LGS. 502/92 E S.M.I. – CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI, NAZIONALI E SOVRANAZIONALI, A TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA. CARENZA DI POTERE .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. – Si è costituito in giudizio l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, depositando documentazione.
C. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 aprile 2023 e depositato il 10 maggio, la società odierna istante ha impugnato la delibera del Commissario Straordinario dell’A.S.P. di Palermo del 2 marzo 2023, nella parte in cui sono approvati i budget per le branche di Medicina Fisica e Riabilitazione anni 2022/2023; nonché, i contratti sottoscritti con l’A.S.P. di Palermo per le annualità 2022 e 2023, nella parte in cui determinano il budget assegnato alla struttura, nonché l’art. 10 del contratto (la clausola di salvaguardia).
Nel ripercorrere la vicenda contenziosa e le censure dedotte con il ricorso introduttivo, l’odierna istante ha censurato la deliberazione dell’ASP sia in quanto riflette i vizi già dedotti avverso il D.A., sia per vizi propri alla stessa stregua dei contratti stipulati.
Deduce pertanto avverso tali atti le censure di:
1) INVALIDITÀ DERIVATA DELLA DELIBERA A.S.P. ;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.A. N. 825/2022 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ MANIFESTA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA ;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.A. N. 825/2022 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO ;
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.A. N. 825/2022. VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLE SENTENZE DEL C.G.A. N. 970/2021 E N. 28/2023 ;
5) INVALIDITÀ DERIVATA DEI CONTRATTI 2022 E 2023 .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
D. – La difesa dell’Assessorato, in vista della trattazione del merito, ha depositato una memoria conclusiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese.
La parte ricorrente, con memoria depositata il 27 dicembre 2024, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per i motivi 1, 2 e 4 del ricorso introduttivo, e per i motivi n. 1, 2 e 3 dei motivi aggiunti, sia per il 2022 che per il 2023; insistendo per il resto per l’accoglimento del ricorso.
C. – All’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025, presenti i difensori delle parti costituite – i quali hanno discusso – la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il complessivo ricorso – un ricorso introduttivo e un ricorso per motivi aggiunti – promosso avverso il D.A. Salute n. 825 del 19 settembre 2022, avente ad oggetto la “Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anni 2020-2023 - per la branca di Medicina Fisica e Riabilitazione”; nonché, avverso la delibera del Commissario Straordinario dell’A.S.P. di Palermo del 2 marzo 2023, nella parte in cui sono approvati i budget per le branche di Medicina Fisica e Riabilitazione anni 2022/2023 e i conseguenti contratti sottoscritti per le annualità 2022 e 2023 sia per la parte in cui si determina il budget assegnato, sia per l’art. 10 del contratto.
B. – Deve preliminarmente darsi atto che la ricorrente, con la memoria da ultimo depositata, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione con riferimento ai motivi 1, 2 e 4 del ricorso introduttivo, e alle censure n. 1, 2 e 3 dei motivi aggiunti, sia per il 2022 che per il 2023; insistendo per il resto per l’accoglimento del ricorso.
Ha, in particolare, reso noto che le risorse assegnate in base al censurato D.A. sono state successivamente integrate per l’anno 2022 con il D.A. n. 516/2023, e che anche per l’anno 2023 dovrebbero essere integrate in base al successivo D.A. n. 1396/2023.
Rileva il Collegio che:
- a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente, di (parziale) sopravvenuta carenza di interesse, non resta che prenderne atto, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2020, n. 3714; Sez. IV, 21 maggio 2020, n. 3216);
- come statuito anche dal giudice di appello, “… nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Consiglio di Stato, sez. IV, 06/07/2023, n.6612) …” (C.G.A., Sez. giurisd., 8 aprile 2024, n. 281);
Ne consegue che, per quanto attiene ai motivi su indicati, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
C. – Persiste, invece, l’interesse di parte istante all’esame del terzo e del quinto motivo del ricorso introduttivo, nonché all’esame del quarto e del quinto motivo aggiunto.
In tale parte, il complessivo ricorso non è fondato.
C.1. – Con il terzo motivo, riprodotto con il quarto motivo aggiunto, parte ricorrente sostiene che, per effetto dell’annullamento statuito dal C.G.A. con la sentenza n. 970/2021, la predetta avrebbe diritto all’assegnazione, per il 2019, di un budget di importo pari a quello assegnato nel 2018: il D.A. impugnato, pertanto, sarebbe illegittimo nella parte in cui, nell’assegnare il 50% del budget annuale in rapporto al budget 2019, non specifica che tale non può che intendersi quello derivante dalla integrazione contrattuale disposta dal C.G.A. con la citata sentenza.
Ne conseguirebbe anche l’illegittimità della deliberazione dell’ASP sotto il profilo della non corretta quantificazione del budget 2019 determinato senza tenere conto della su citata sentenza del C.G.A. n. 970/2021.
La prospettazione va disattesa.
Deve intanto osservarsi in via preliminare come, rispetto a tale censura, non si comprenda quale residuo interesse continui a sorreggere la presunta decurtazione di una parte del budget, atteso che la stessa ricorrente – la cui contestazione muoveva dal nuovo criterio di parziale distribuzione del 50% del budget per il biennio 2022/2023 (il 50% di quello assegnato nel 2019) – ha reso noto che, grazie alla redistribuzione delle economie, è stato appianato completamente il presunto abbattimento di budget rispetto al 2019 (v. memoria del 27 dicembre 2024).
In ogni caso, la doglianza non è fondata.
Deve innanzitutto osservarsi che il criterio contestato presenta un carattere generale e, già solo per tale connotazione, non può essere ritenuto illegittimo in relazione a giudicati afferenti singole specifiche posizioni.
Deve, in particolare, osservarsi che il C.G.A. con la sentenza n. 970/2021 – su ricorso di singole strutture, diverse dalla odierna istante – ha annullato il D.A. n. 2087/2018 nella parte in cui ha introdotto gli “indicatori”, disponendo che “dall’annullamento del decreto assessoriale in parte qua deriva l’annullamento della determinazione del concreto budget assegnato alle strutture in dipendenza dei criteri annullati”.
Ne è conseguito l’annullamento della determinazione concreta dei budget, effettuata sulla base dei criteri inizialmente applicati e successivamente annullati.
Rispetto a tale annullamento, non convince la ricorrente nella parte in cui ne trae la conseguenza diretta della “conseguente automatica assegnazione alle strutture del medesimo budget assegnato per l’anno 2018”, per la semplice ragione che l’annullamento ha riguardato la razionalità dei criteri per la distribuzione del residuo 5% di cui all’art. 2 del citato D.A. n. 2087/2018.
Da tale annullamento avrebbe dovuto conseguirne la determinazione di nuovi criteri secondo le indicazioni del giudice di appello: in tal senso si spiega, ad avviso del Collegio, il chiarimento contenuto nella sentenza del C.G.A. n. 28/2023 – giudizio al quale la ricorrente è, peraltro, estranea – secondo cui “La “quota pari al 50% dei singoli budget assegnati nell’anno 2019” non può che riferirsi al budget rideterminato in ottemperanza alla sentenza n. 970 del 2021”.
Quanto poi al riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente, ad avviso del Collegio tale provvedimento monitorio si muove su un piano diverso, tanto ciò è vero che la predetta ha agito in sede di ottemperanza davanti alla III Sezione di questo Tribunale: tale giudizio civile si muove, pertanto, su un piano parallelo, senza incidere sulla legittimità del D.A. e, pertanto, non può condurre all’annullamento del Decreto nella parte in cui fa in generale riferimento al budget 2019.
Quanto appena rilevato è indirettamente confermato dallo stesso C.G.A. in sede di ottemperanza alla su citata sentenza n. 970/2021, in quanto si chiarisce – con riferimento al criterio di composizione del budget indicato per gli anni 2022/2023 (“quota pari al 50% dei singoli budget assegnati nell’anno 2019”: v. D.A. n. 825/2022) – che “ l’espressione utilizzata dall’Amministrazione regionale non è di per sé lesiva o comunque espressione di una condotta elusiva o violativa del giudicato ” (v. sentenza n. 28/2023), con conseguente reiezione del ricorso per l’ottemperanza (v. sentenza C.G.A. n. 28/2023).
Deve anche aggiungersi per completezza che lo stesso D.A. n. 2087/2018 è stato annullato in parte qua su ricorso dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, ma con efficacia ex nunc sia per il 2018 che per il 2019, a seguito della sentenza del C.G.A. n. 994/2021 e, pertanto, senza potere incidere sui contratti stipulati anche per il 2019; mentre, lo stesso D.A. è stato annullato, come sopra chiarito, su ricorso in appello di alcune strutture – tra le quali non figura l’odierna istante – con la su citata sentenza n. 970/2021.
Va precisato al riguardo che la ricorrente aveva promosso il ricorso in primo grado, ma poi non risulta avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado; sicché gli effetti, che la predetta pretenderebbe derivanti dalla sentenza del C.G.A. n.970/2021, non attengono alla sua specifica sfera giuridica.
Ne consegue che in generale – e fatte salve le specifiche posizioni di singole strutture, diverse dalla ricorrente, che hanno agito anche in appello avverso il D.A. del 2018 – l’effetto conformativo attiene esclusivamente alla determinazione dei criteri, e non all’automatica assegnazione per il 2019 dello stesso budget assegnato per il 2018, con auspicato effetto domino sugli anni successivi.
Non è superfluo, d’altro canto, rilevare che – a seguire tale prospettazione – si finirebbe per vanificare l’effetto conformativo ex nunc di tale annullamento, esteso dal C.G.A. proprio all’annualità 2019 (v. sentenza n. 994/2021 su appello dell’Assessorato avverso la sentenza di questa Sezione n. 2967/2020, resa su ricorso di AGCM).
C.2. – Una volta respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo, va conseguentemente respinto, in quanto infondato, il quarto motivo aggiunto.
Invero, tale censura muove dalla premessa, ritenuta non corretta e non coerente con le statuizioni resa dal C.G.A. nei sensi precisati – per cui il budget 2019 sarebbe automaticamente uguale a quello del 2018.
Osserva, inoltre, il Collegio che la ricorrente si sofferma ancora una volta sull’esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 970/2021, che tuttavia, come già chiarito, non la coinvolge in quanto l’odierna istante non risulta tra le strutture ricorrenti.
C.3. – Anche il quinto motivo, riproposto con il quinto motivo aggiunto in tema di clausola di salvaguardia, non è fondato.
Osserva il Collegio che i più recenti orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di “clausola di salvaguardia” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 agosto 2024, n. 6962; 10 maggio 2023, n. 4715; 21 aprile 2023, n. 4076; 20 aprile 2023, n. 3997; 18 aprile 2023, n. 3917) – che depongono nel senso della legittimità della stessa, e ai quali anche questo Tribunale ha ritenuto di aderire (cfr. le recentissime sentenze 6 novembre 2024, n. 3031; 5 febbraio 2024, n. 415) – sono stati anche recepiti dal C.G.A., il quale, nel confermare l’orientamento già assunto in sede giurisdizionale con la sentenza n. 1145/2022, ha osservato che “… chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. «Agli operatori privati si pone l’alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura) onde permanere nel campo della sanità pubblica; ovvero, se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata. Del resto la parte pubblica sottoscrittrice del contratto, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia de qua da parte dell'altro contraente, non avrebbe interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante la permanenza di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa».
Una volta che si sia preso atto delle esigenze di contenimento e rientro della spesa sanitaria regionale, non occorre alcuna motivazione nell'esternazione dei calcoli posti a base della riduzione del budget, trattandosi dell'applicazione di parametri automatici di riduzione per farli rientrare entro i limiti oggettivi costituiti dalle risorse; «la Regione è tenuta a porre in essere delle scelte di politica sanitaria che vanno a soddisfare l'ineludibile esigenza di contenimento della spesa, rispetto alla quale, l'interesse ad una adeguata redditività delle strutture provate è recessivo».
Quanto sopra è ancora più pregnante per la Regione Siciliana che è notoriamente impegnata fin dall'anno 2007 nell'attuazione del rispettivo Piano di rientro dai disavanzi in ambito sanitario, le cui disposizioni, che si inquadrano nella cosiddetta normativa emergenziale dettata dalle leggi finanziarie dello Stato, sono cogenti e vincolanti per la stessa Regione.
Rebus sic stantibus, la parte pubblica sottoscrittrice del contratto, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia de qua da parte dell'altro contraente, non avrebbe interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante la permanenza di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa …” (cfr. C.G.A., parere n. 151/2024, punto 9.5; idem, Consiglio di Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8676).
Tale consolidato orientamento è stato confermato anche con una ulteriore recentissima decisione della terza Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stato rilevato, in relazione alla presunta violazione del diritto di difesa, che su un piano più generale “… l’attuale formulazione della clausola di salvaguardia non impedisce affatto l’esercizio del diritto di difesa delle strutture sanitarie private in corso di contrattualizzazione, in quanto i provvedimenti di determinazione dei budget sono di regola adottati prima della sottoscrizione del contratto (né potrebbe essere diversamente, poiché il budget costituisce il contenuto economico essenziale del contratto stesso), e sono pertanto perfettamente e/o comunque facilmente conosciuti dalle strutture erogatrici private, essendo peraltro espressamente richiamati anche nel testo del contratto”, sul presupposto che “l’accettazione delle condizioni contrattuali, in alternativa alla rinuncia alla stipulazione, attiene alle valutazioni che qualsiasi contraente formula in vista della conclusione del contratto: ne consegue che essa non integra alcun fattore idoneo ad influire, in termini patologicamente perturbatori, sulla libera formazione della volontà contrattuale”, anche tenuto conto che “la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 238 del 2014), ha sancito il principio che il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacrato dall’art. 24 della Costituzione.” (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 dicembre 2023, n. 10723, che richiama copiosa giurisprudenza della Sezione; sull’irrilevanza di riserva in ordine all’apposizione della clausola di salvaguardia, cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 5 agosto 2024, n. 6962) …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 novembre 2024, n. 8907).
Pertanto, anche il profilo della dedotta violazione del diritto costituzionale di difesa è stato vagliato, e ritenuto recessivo rispetto al preminente interesse pubblico al mantenimento dei livelli essenziali relativi al diritto alla salute e al correlativo contenimento della spesa sanitaria.
Deve quindi ribadirsi che il privato contraente – anche sottoscrivendo il contratto con tale clausola – manterrebbe intatto il proprio diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio non solo in relazione ad eventuali sopravvenienze, ma anche in relazione agli atti generali presupposti, in quanto detta clausola collega solo alla sottoscrizione dell’accordo gli effetti indicati dalla prevalente giurisprudenza come di “acquiescenza” (cfr. Consiglio di Stato n. 3917/2023 cit.; Cons. Stato, n. 8676/2021 cit.).
Dall’applicazione di tali consolidati e condivisi principi al caso di specie, non può che derivare la piena legittimità della clausola di salvaguardia, il cui annullamento d’altro canto – una volta accettata (o ritenuta legittima) l’assegnazione del budget, nel rispetto degli ineludibili vincoli finanziari – non apporterebbe alla parte contraente alcuna concreta utilità.
D. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in esame, come integrato dai motivi aggiunti, in parte va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; per il resto, in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
E. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto della parziale definizione per un profilo in rito e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo alla concreta attività difensiva svolta. Nulla deve, invece, statuirsi con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; per il resto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, che liquida in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO