Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 65625 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Aondio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Simona Tulli in Roma, Via Pasteur n. 78, giusta procura in calce all'atto introduttivo Ricorrente
E
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1
Beata Vergine del Carmelo n. 178, presso e nello studio dell'Avv. Maria Avella, giusta procura in calce alla memoria di costituzione Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.11.21, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 10.10.2004 Parte_1
contraeva con matrimonio civile in Roma;
che dall'unione erano nati i figli Controparte_1
(2.10.2007) e (22.4.2010); che in data 26.5.2017 il Tribunale di Roma, con Per_1 Per_2
sentenza n. 13369/2017, dichiarava la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso la madre e modalità di frequentazione per il padre, tenuto al versamento di un contributo per il mantenimento degli stessi pari ad euro 1.600,00 mensili e suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre;
che la Corte d'Appello, con pronuncia n. 4333/2019 resa in data 26.5.2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, riduceva ad euro 1.200,00 mensili l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei figli e rideterminava le modalità di frequentazione, con conferma per il resto della pronuncia di primo grado;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con conferma dei provvedimenti separatavi come disciplinati dalla Corte di Appello nel 2019 in punto di assegno di mantenimento nei confronti dei figli, con previsione di un contributo mensile a suo carico di euro
1.200,00, da versare alla ma con modifica della ripartizione delle spese straordinarie, CP_1
da ridursi al 50% per entrambi i genitori e diversa modulazione delle modalità di visita ordinarie
(chiedendo, tra l'altro, che l'incontro mensile con i figli avvenisse a Roma o a Milano, con possibilità per la prole di raggiungere quest'ultima città autonomamente).
Si costituiva in giudizio la resistente, che aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e si opponeva alla ricostruzione svolta dal ricorrente ed alle avverse richieste, chiedendo l'aumento ad euro 1.600,00 mensili del contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre, con versamento da parte dello stesso del 70% delle spese straordinarie, oltre ad una diversa modalità di frequentazione padre-figli.
All'udienza presidenziale del 1.3.22 - trattata cartolarmente ex art. 221 L.77/20 sulla rinuncia delle parti alla comparizione personale - il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni separative, come allo stato vigenti, e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo. Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 26.10.22, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art.183, VI co. c.p.c. e per la sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190
c.p.c., il G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rinunciati dalle parti.
Con sentenza parziale del 30.11.22 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4, comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche, previa concessione dei termini istruttori
Successivamente, disposto ed effettuato l'ascolto dei figli minori, acquisita la relazione psicologica, non ammesse le prove orali, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 17.7.24 (poi,
d'ufficio, al 24.7.24).
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era nuovamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini conclusionali.
Preliminarmente, la causa verte sulle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 30.11.22 sentenza parziale sullo status.
Sempre in via preliminare, l'istruttoria svolta deve ritenersi satisfattiva, in tal senso condividendosi, per le motivazioni già rese, l'ordinanza del G.I. del 17.7.23.
Nel merito, relativamente alle questioni accessorie, ritiene il Tribunale che debba in questa sede confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori (oggi, rispettivamente, di 17 e 14 e mezzo), non sussistendo gravi ragioni ostative al regime di elezione normativa in termini di inidoneità genitoriale in capo all'uno o all'altro genitore ed anche al fine di evitare una non consentita deresponsabilizzazione del ruolo del padre che invece, anche in questa sede, va fermamente richiamato, pur nella lontananza spaziale, a farsi reale partecipe della quotidianità dei figli, non limitando il proprio ruolo a sporadiche apparizioni indubbiamente non oggettivamente adeguate a far ritenere assolta la funzione genitoriale né, a tal fine, può essere ritenuto bastevole il pur apprezzabile percorso di sostegno alla genitorialità effettuato successivamente all'invito rivolto alle parti dal G.I. in data 17.7.23 (analogamente avviato dalla resistente, così come i due figli hanno avviato un percorso di ausilio presso il Municipio di riferimento), dovendosi lo stesso coniugare ad una corretta attuazione della genitorialità, vieppiù necessaria in una fase, quale quella dei figli, di passaggio dall'età infantile a quella adulta. Fermo il collocamento presso la madre nella casa familiare da assegnarsi, quanto ai tempi di frequentazione, di cui ancora in sede conclusionale la resistente ha lamentato la sostanziale inattuazione anche successivamente all'audizione dei figli come effettuata all'udienza del 6.6.23, ritiene il Tribunale che ferma la possibilità per i ragazzi, attesa l'età (la primogenita quasi maggiorenne) d'intesa con il padre e preavvisata la madre, di derogare a quanto disposto, sia necessaria una espressa previsione di tempi minimi di frequentazione, al fine di garantire, senza fraintendimenti e senza che si creino, come in passato avvenuto, incomprensibili stasi, una adeguata frequentazione paterna.
La domanda della resistente, genericamente formulata a tenore dell'art.373bis. 39 c.p.c., da riqualificarsi ai sensi dell'art.709ter c.p.c. (applicabile, ratione temporis, al procedimento de quo poiché iscritto ante 1.2.2023) deve essere accolta in termini di formale ammonimento del ricorrente al rispetto delle condizioni giudizialmente stabilite, con particolare riguardo al rispetto dei tempi di frequentazione con i figli, mentre entrambi i genitori, anche con l'ausilio del percorso di sostegno alfine intrapreso, vanno esortati ad individuare una consono canale comunicativo nell'interesse dei figli.
Relativamente al contributo economico a carico del padre per i figli, la capacità economico- patrimoniale delle parti all'esito del giudizio è stata accertata nei termini di seguito esposti.
, in sede presidenziale aveva dichiarato di prestare attività lavorativa presso una Parte_1
società (cfr. dichiarazione sostitutiva del 18.10.22) con redditi lordi nei sei mesi precedenti per euro
31228,00 e di aver riportato nell'anno 2021 un reddito di euro 43985,00; di essere titolare del diritto di usufrutto di immobile in cui dimorava con la compagna (produttrice di reddito) e la figlia nata dalla loro unione nell'anno 2017; di essere titolare di un c/c con non significative giacenze. I modelli fiscali al tempo prodotti risultano pressoché confermativi di quanto dichiarato.
Successivamente ha documentato i seguenti redditi:
Anno 2022 (cfr. 730/23 per 2022): euro 100.011
Anno 2023 (cfr. 730/24 per 2023): 114628,00
con un reddito mensile, al netto dell'imposizione fiscale e su 12 mensilità, rispettivamente, di euro
5440,00 ed euro 6135,00, ciò che testimonia il recupero da parte del ricorrente di una più che discreta capacità economica dopo le vicende lavorative che lo avevano riguardato al tempo della separazione, come pure dimostrato dai movimenti in entrata sul c/c in titolarità, capacità che deve ritenersi pressoché analoga a quanto accertato dalla Corte d'appello nella pronuncia separativa in data 27.7.19, che fa stato in ordine a quanto accertato relativamente alla capacità reddituale delle parti, perché passata in giudicato.
impiegata, in sede presidenziale aveva dichiarato (cfr. dichiarazione sostitutiva Controparte_1
del 15.2.22) redditi lordi nei sei mesi precedenti per euro 21228,00 e di aver riportato nell'anno 2020 un reddito di euro 32293,00; di essere proprietaria dell'immobile in cui dimora con i figli e di quota di altro immobile in uso al padre e alla sorella;
di essere titolare di un c/c con non significative giacenze. I modelli fiscali al tempo prodotti risultano pressoché confermativi di quanto dichiarato.
Successivamente ha documentato i seguenti redditi:
Anno 2022 (cfr. 730/23 per 2022): euro 43936,00
Anno 2023 (cfr. Cu/24 per 2023): 41945,00
con un reddito mensile, al netto dell'imposizione fiscale e su 12 mensilità, rispettivamente, di euro
2570,00 ed euro 2588,00.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che, considerati i redditi delle parti come ricostruiti, le esigenze dei figli rapportate all'età, indubbiamente accresciute rispetto alla separazione
(resa nell'anno 2019), valutati gli oneri ricadenti sulla madre derivanti dalla continuità abitativa e sul padre quelli derivati dalla costituzione di nuovo nucleo familiare, sia equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 1400,00, a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti in essere, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti nella medesima misura già in essere (70% il padre e 30% la madre) in ragione della disparità reddituale, le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 65625/2021
R.G.A.C., così provvede:
a) affida i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale, separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi, con collocamento preferenziale presso la madre;
b) assegna la casa familiare alla madre;
c) salvo diversi accordi padre-figli da comunicarsi alla madre, il padre vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati (di cui un fine settimana da trascorrere a Milano e l'altro a Roma), dal venerdì alle ore 16,30 fino alla domenica alle ore 21,30; durante le festività natalizie per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal venerdì santo al lunedì di Pasquetta;
durante le vacanze estive, per 30 giorni non consecutivi, di 15 giorni ciascuno, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
d) dispone che provveda al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 1400,00, con rivalutazione annuale secondo i termini di cui alla parte motiva, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
e) ammonisce al rispetto dei provvedimenti giudiziali nell'interesse dei figli;
Parte_1
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 19.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi