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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. EN Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7122/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA TORINO, 95 NICHELINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. SARACCO MARTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da conclusioni rassegnate all'udienza del 20/03/2025): “Il difensore si richiama ai propri scritti introduttivi, rinuncia alle istanze istruttorie formulate e alla richiesta della corresponsione del 50% della rata di mutuo da parte del sig. Si rimette in ordine alla valutazione CP_1 in punto spese, stante la non opposizione di parte convenuta”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 CP_1
24/05/1998.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 28/05/2000 e EN il 16/07/2003. Per_1
Con ricorso depositato il 22/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, nonché la previsione di un contributo al mantenimento della figlia EN da parte del padre. Domandava, infine, disporsi che parte resistente versasse il 50% della rata del muto sino all'estinzione del medesimo.
Veniva ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 20/03/2025, il Giudice dichiarava la contumacia di , non costituito in CP_1 giudizio, sebbene presente personalmente all'udienza. In tale sede, venivano preliminarmente rilevati profili di inammissibilità della domanda avente a oggetto la richiesta di disporre che il resistente versasse il 50% della rata del muto. Sentite le parti, il difensore della ricorrente precisava le conclusioni, richiamandosi ai propri scritti introduttivi, con rinuncia alla richiesta della corresponsione del 50% della rata di mutuo da parte del sig. Non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti CP_1 provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Deve essere disposta l'assegnazione della casa già coniugale in favore della sig.ra in forza della Pt_1 coabitazione con la figlia EN, maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Inoltre, deve disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, versando alla stessa – CP_1 come richiesto dalla ricorrente- un assegno che viene quantificato nella misura di € 300,00 mensili, tenuto pagina 2 di 3 conto che il padre non contribuisce direttamente al sostentamento della figlia, avendo una sporadica frequentazione con la stessa.
Peraltro, può ragionevolmente ritenersi che egli sia dotato di capacità lavorativa piena ed abbia una certa professionalizzazione specifica (all'udienza del 20.03.2025, il sig. ha personalmente dichiarato di CP_1 essere dipendente presso una carrozzeria, con stipendio pari a euro 1.300,00 euro al mese).
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ASSEGNA la casa coniugale alla signora;
Parte_1
DISPONE che il signor versi alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Persona_2 somma mensile pari a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, universitarie, sportive e ricreative) così come previste dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. EN Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. EN Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7122/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA TORINO, 95 NICHELINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. SARACCO MARTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da conclusioni rassegnate all'udienza del 20/03/2025): “Il difensore si richiama ai propri scritti introduttivi, rinuncia alle istanze istruttorie formulate e alla richiesta della corresponsione del 50% della rata di mutuo da parte del sig. Si rimette in ordine alla valutazione CP_1 in punto spese, stante la non opposizione di parte convenuta”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 CP_1
24/05/1998.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 28/05/2000 e EN il 16/07/2003. Per_1
Con ricorso depositato il 22/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, nonché la previsione di un contributo al mantenimento della figlia EN da parte del padre. Domandava, infine, disporsi che parte resistente versasse il 50% della rata del muto sino all'estinzione del medesimo.
Veniva ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 20/03/2025, il Giudice dichiarava la contumacia di , non costituito in CP_1 giudizio, sebbene presente personalmente all'udienza. In tale sede, venivano preliminarmente rilevati profili di inammissibilità della domanda avente a oggetto la richiesta di disporre che il resistente versasse il 50% della rata del muto. Sentite le parti, il difensore della ricorrente precisava le conclusioni, richiamandosi ai propri scritti introduttivi, con rinuncia alla richiesta della corresponsione del 50% della rata di mutuo da parte del sig. Non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti CP_1 provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Deve essere disposta l'assegnazione della casa già coniugale in favore della sig.ra in forza della Pt_1 coabitazione con la figlia EN, maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Inoltre, deve disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, versando alla stessa – CP_1 come richiesto dalla ricorrente- un assegno che viene quantificato nella misura di € 300,00 mensili, tenuto pagina 2 di 3 conto che il padre non contribuisce direttamente al sostentamento della figlia, avendo una sporadica frequentazione con la stessa.
Peraltro, può ragionevolmente ritenersi che egli sia dotato di capacità lavorativa piena ed abbia una certa professionalizzazione specifica (all'udienza del 20.03.2025, il sig. ha personalmente dichiarato di CP_1 essere dipendente presso una carrozzeria, con stipendio pari a euro 1.300,00 euro al mese).
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ASSEGNA la casa coniugale alla signora;
Parte_1
DISPONE che il signor versi alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Persona_2 somma mensile pari a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, universitarie, sportive e ricreative) così come previste dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. EN Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3