Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7929/2025
EPVBBLICA ITALIAN
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7929/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11 giugno 2025 ad ore 11.06 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente la dott.ssa Dioguardi in sostituzione dell'avv. l'avv. GHIRINGHELLI
ELISA che esibisce l'originale della notifica del provvedimento di mutamento rito;
per parte resistente nessuno
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di Controparte_1
invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa
La dott.ssa Dioguardi conclude come in atti
Il Giudice
dopo breve discussione orale, ad esito della camera di consiglio, ad ore 13.50 pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti presenti.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7929/2025 promossa da:
Parte_1 [C.F. P.IVA 1 ], con l'avv. GHIRINGHELLI ELISA
RICORRENTE
contro
Controparte_1 C.F. C.F. 1 ],
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: CP_1I CONVALIDARE lo sfratto per morosità e, per l'effetto, CONDANNARE il sig.
[...] al rilascio immediato dell'immobile di cui si intima il rilascio e fissare a breve la data per l'esecuzione con salvezza dei danni, anche da ritardato rilascio ex art. 1591 c.c., e con ordinanza di immediato rilascio dell'unità immobiliare per cui è causa libera da persone e cose, provvisoriamente esecutiva anche nel caso in cui il convenuto si opponga alla richiesta di convalida;
CONDANNARE il sig. Controparte_1 al pagamento della somma di € 9.750,00 per i canoni di locazione dovuti da febbraio 2024 ad aprile 2025, oltre ai successivi canoni di locazione sino alla data di convalida dello sfratto ed indennità di occupazione pari al canone di locazione mensile a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile. Il tutto oltre ai compensi legali e alle spese di procedura per contributo unificato e marca da bollo e gli interessi calcolati al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.p.c., dalle singole scadenze al saldo.
CONDANNARE il sig. Controparte_1 al pagamento della somma di € 9.750,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. per danno emergente e lucro cessante, pari quanto meno al canone che la proprietà avrebbe potuto percepito o comunque nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida Pt_1
[...] adiva questo Tribunale esponendo: di avere concesso in locazione all'intimato Controparte_1 l'unità immobiliare sita in
Milano, Via Cavezzali n. 11 con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal 01/06/2022;
che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile e delle spese sin dal febbraio 2024;
che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto a norma dell'art. 3 del contratto e degli artt. 1453 e 1456 c..c convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione id pagamento per il dovuto.
Con provvedimento del 27/02/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria ex art. 420 c.p.c. il ricorrente concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di febbraio 2024, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta condotta integra sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo ( attesa la carenza di prova in ordine alla non imputabilità dell'inadempimento) quanto dedotto nella clausola risolutiva espressa di cui al contratto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione ad
Parte_1 e Controparte_1 si è uso abitativo stipulato in data 01/06/2022 tra risolto per inadempimento del conduttore Controparte_1 ex artt. 1456 e 1453 c.c. Per l'effetto Controparte_1 deve essere condannato a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e cose, con esecuzione immediata attesa la gravità dell'inadempimento.
Il resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di € 7.800,00 per canoni di locazione e spese maturati sino alla data di intimazione, oltre ai canoni maturati successivamente a tale data e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Nulla può invece essere riconosciuto a titolo risarcitorio, attesa l'assoluta carenza di allegazione e prova del lamentato danno.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio,
introduttiva di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate ed attesa la prossimità del valore della lite al minimo al valore minimo di scaglione.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 7929/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: il contratto di locazione 1. dichiara risolto per inadempimento imputabile a Controparte_1
stipulato in data 01/06/2022 tra Parte_1 ed avente ad oggetto e Controparte_1
l'immobile sito in Milano, Via Cavezzali n. 11;
a rilasciare immediatamente l'immobile di cui al punto che 2. condanna Controparte_1
precede libero da persone e cose;
al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 3. condanna Controparte_1
7.800,00 per canoni di locazione e spese maturati sino alla data di intimazione, oltre ai canoni maturati successivamente a tale data e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
4. rigetta nel resto;
5. condanna Controparte_1 alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 175,50 per spese ed € 4.040,00 per compensi professionali(di cui €
1.500,00 per la fase sommaria), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati