TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2684/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
9.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11.11.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DE ANGELIS IDA, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
D'AMBROGIO FERNANDA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in SAN NICOLA LA STRADA (CE) in data ER_ 04.06.2011 dal quale è nata la figlia (il 6.12.2018); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. Affidare la minore ad entrambi i genitori;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la ER OL . ER
3. La minore avrà collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, sita in
San Nicola la Strada (CE) alla via IV Novembre n. 17.
4. La casa coniugale, sita in San Nicola La Strada (CE) alla via IV Novembre n. 17, verrà assegnata alla sig.ra . Parte_1
1 5. Stante la delicata condizione di salute del sig. , al solo fine di preservare Parte_2
ER il benessere psico-fisico della minore, la OL incontrerà il padre secondo il seguente calendario:
− due pomeriggi a settimana, in specie il mercoledì ed il sabato, dalle ore 17:00 alle ore
19:30, presso la casa coniugale ed alla presenza della sig.ra e dei nonni paterni. Pt_1
La sig.ra si rende disponibile a che detti incontri padre/figlia Parte_1 avvengano presso l'abitazione dei nonni paterni, qualora per ragioni di salute della madre del sig. , quest'ultimi non riescano a recarsi presso la residenza della Pt_2 minore.
− Il sig. avrà l'obbligo di informare, periodicamente, la sig.ra delle Pt_2 Pt_1 proprie condizioni di salute, anche attraverso l'invio della documentazione rilasciata dal
Ser.D, territorialmente competente. In assenza di tanto, la madre, nell'esclusivo interesse ER della OL , avrà la facoltà di sospendere gli incontri padre/figlia; la sig.ra avrà altresì la facoltà di valutare l'opportunità che gli incontri padre Pt_1
− figlia non avvengano. Detta valutazione sarà subordinata alle condizioni di salute del sig.
al momento dell'esercizio del di lui diritto di visita Pt_2
− La rideterminazione del diritto di visita del sig. , con rinvio alla tradizionale Pt_2 prassi del Tribunale di S. AR C. V., sarà subordinata all'esaurimento di tutti i percorsi da quest'ultimo intrapresi, per superare le proprie dipendenze. Resta inteso che il sig.
avrà l'obbligo di produrre documentazione medica attestante detta circostanza. Pt_2
Sino al verificarsi della menzionata condizione, il padre incontrerà la minore solo secondo le modalità sopra descritte.
6. Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento in favore della figlia minore € 350,00 mensile, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, preventivamente concordate, saranno ripartite, tra i coniugi, nella misura del 50%; si rinvia al Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati in vigore presso il Tribunale di S.
AR C.V.
7. L'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 100%. dalla sig.ra . Parte_1
8. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
si impegnano, altresì a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
2 9. I coniugi chiedono di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte e dichiarano espressamente di non volersi riconciliare. A tal fine depositano i documenti di cui all'art. 473 bis 12, comma 3, c.p. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e ato Parte_1 Parte_2 il 14.03.1978 in CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n.10, parte II, serie A, anno 2011);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. AR C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3