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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11671 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. RI Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 10/12/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
RI Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26377/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione del contratto alla scadenza, uso abitativo, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Polito e dall'avv. Francesco Parte_1
Puglisi, Email_1
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Jossa, Controparte_1
Email_2
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/12/2014, ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 affermando di essere proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Porta Capuana n. 4, concesso nel
1966 in locazione alla convenuta, “con contratto scritto e regolarmente registrato”, a partire dal 4/2/1988, per un canone mensile di euro 70.00. Ha dedotto che il canone mensile è stato pagato fino a febbraio 2022, ma non più corrisposto successivamente, con una morosità complessiva di euro
2.100,00. Tanto premesso “ha intimato lo sfratto per morosità” alla “con relativa finita CP_1 locazione” e ha chiesto la condanna al pagamento dei canoni non versati.
Si è costituita premettendo di essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a Controparte_1 spese dello Stato. Ha eccepito la nullità della domanda e l'inammissibilità della stessa per l'assoluta genericità e confusione dell'atto introduttivo. Nel merito, qualora si trattasse di un'azione di risoluzione del contratto per morosità, ha eccepito di aver sempre pagato il canone di euro 70,00 mensili, come documentalmente provato, con riferimento al contratto di locazione la cui esistenza è stata accertata dal Tribunale di Napoli con sentenza 3359/2017, che ha contestualmente rigettato la domanda di occupazione senza titolo originariamente formulata dal . Parte_1
La causa è stata rinvita per la discussione e decisione al 10 dicembre 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, circa l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, di nullità dell'atto introduttivo, va detto che a norma del n. 3) dell'art. 414 c.p.c., l'atto introduttivo deve contenere “la determinazione dell'oggetto della domanda” e, a norma del n. 4 della stessa disposizione, deve contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con le relative conclusioni”. Ora, l'atto introduttivo, come eccepito dalla , appare estremamente CP_1 generico e poco chiaro, in quanto : 1) nell'oggetto indica la domanda di rilascio dell'immobile, ma nelle conclusioni non vi è la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna al rilascio, ma solo la domanda di condanna al pagamento dei canoni non corrisposti;
2) nella parte espositiva il ricorrente afferma di intimare “lo sfratto per morosità dell'immobile in questione”, ma poi aggiunge “con relativa finita locazione”; 3) senza alcun riferimento nella parte motivazionale, chiede accertarsi “la nullità delle norme e dei patti contrattuali tutti ed in particolare del contratto di locazione”, richiamando sia le disposizioni della legge 392/78, che quelle della legge 431/98, e senza accennare al fatto, emerso in seguito alla costituzione della resistente, che il contratto di locazione – che il ricorrente afferma in premessa essere in forma scritta e registrato – è stato riconosciuto esistente solo con sentenza 3359/2017 del Tribunale di Napoli, su domanda riconvenzionale proposta da a fronte del rigetto della originaria domanda di rilascio per occupazione senza titolo Controparte_1 proposta dal;
4) come accennato, le conclusioni non contengono la domanda di risoluzione Parte_1 del contratto e di condanna al rilascio dell'immobile, ma solo “alla restituzione di € 2.100,00 per i canoni scaduti e a scadere”. Vi è, dunque, totale confusione nella esposizione dei fatti, in quanto non si indica che l'esistenza del contratto di locazione è stata accertata dal Tribunale di Napoli con sentenza 3359/2017, ma si indica un contratto scritto e registrato, che non viene prodotto. Non è determinato l'oggetto della domanda e non sono specificate le conclusioni, in quanto – avendo scelto non il procedimento per convalida, ma il giudizio speciale locatizio ordinario – non vi è domanda di accertamento della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e non vi è domanda di condanna al rilascio dell'immobile.
Il ricorso, quindi, è nullo.
Va detto anche, circa l'indicazione “degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”, che la asserita morosità dedotta in giudizio è stata smentita dalla resistente, che ha documentato di aver eseguito i vaglia postali con il pagamento dei 70,00 euro mensili a titolo di canone di locazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con liquidazione in favore dello Stato, in quanto è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) dichiara nullo il ricorso introduttivo;
2) condanna a pagare le spese di lite in favore dell'Erario dello Stato, Parte_2 liquidandole in euro 1.100,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli l'11 dicembre 2025.
Il giudice
dott. RI Ardituro
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. RI Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 10/12/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
RI Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26377/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione del contratto alla scadenza, uso abitativo, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Polito e dall'avv. Francesco Parte_1
Puglisi, Email_1
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Jossa, Controparte_1
Email_2
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/12/2014, ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 affermando di essere proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Porta Capuana n. 4, concesso nel
1966 in locazione alla convenuta, “con contratto scritto e regolarmente registrato”, a partire dal 4/2/1988, per un canone mensile di euro 70.00. Ha dedotto che il canone mensile è stato pagato fino a febbraio 2022, ma non più corrisposto successivamente, con una morosità complessiva di euro
2.100,00. Tanto premesso “ha intimato lo sfratto per morosità” alla “con relativa finita CP_1 locazione” e ha chiesto la condanna al pagamento dei canoni non versati.
Si è costituita premettendo di essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a Controparte_1 spese dello Stato. Ha eccepito la nullità della domanda e l'inammissibilità della stessa per l'assoluta genericità e confusione dell'atto introduttivo. Nel merito, qualora si trattasse di un'azione di risoluzione del contratto per morosità, ha eccepito di aver sempre pagato il canone di euro 70,00 mensili, come documentalmente provato, con riferimento al contratto di locazione la cui esistenza è stata accertata dal Tribunale di Napoli con sentenza 3359/2017, che ha contestualmente rigettato la domanda di occupazione senza titolo originariamente formulata dal . Parte_1
La causa è stata rinvita per la discussione e decisione al 10 dicembre 2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, circa l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, di nullità dell'atto introduttivo, va detto che a norma del n. 3) dell'art. 414 c.p.c., l'atto introduttivo deve contenere “la determinazione dell'oggetto della domanda” e, a norma del n. 4 della stessa disposizione, deve contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con le relative conclusioni”. Ora, l'atto introduttivo, come eccepito dalla , appare estremamente CP_1 generico e poco chiaro, in quanto : 1) nell'oggetto indica la domanda di rilascio dell'immobile, ma nelle conclusioni non vi è la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna al rilascio, ma solo la domanda di condanna al pagamento dei canoni non corrisposti;
2) nella parte espositiva il ricorrente afferma di intimare “lo sfratto per morosità dell'immobile in questione”, ma poi aggiunge “con relativa finita locazione”; 3) senza alcun riferimento nella parte motivazionale, chiede accertarsi “la nullità delle norme e dei patti contrattuali tutti ed in particolare del contratto di locazione”, richiamando sia le disposizioni della legge 392/78, che quelle della legge 431/98, e senza accennare al fatto, emerso in seguito alla costituzione della resistente, che il contratto di locazione – che il ricorrente afferma in premessa essere in forma scritta e registrato – è stato riconosciuto esistente solo con sentenza 3359/2017 del Tribunale di Napoli, su domanda riconvenzionale proposta da a fronte del rigetto della originaria domanda di rilascio per occupazione senza titolo Controparte_1 proposta dal;
4) come accennato, le conclusioni non contengono la domanda di risoluzione Parte_1 del contratto e di condanna al rilascio dell'immobile, ma solo “alla restituzione di € 2.100,00 per i canoni scaduti e a scadere”. Vi è, dunque, totale confusione nella esposizione dei fatti, in quanto non si indica che l'esistenza del contratto di locazione è stata accertata dal Tribunale di Napoli con sentenza 3359/2017, ma si indica un contratto scritto e registrato, che non viene prodotto. Non è determinato l'oggetto della domanda e non sono specificate le conclusioni, in quanto – avendo scelto non il procedimento per convalida, ma il giudizio speciale locatizio ordinario – non vi è domanda di accertamento della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e non vi è domanda di condanna al rilascio dell'immobile.
Il ricorso, quindi, è nullo.
Va detto anche, circa l'indicazione “degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”, che la asserita morosità dedotta in giudizio è stata smentita dalla resistente, che ha documentato di aver eseguito i vaglia postali con il pagamento dei 70,00 euro mensili a titolo di canone di locazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con liquidazione in favore dello Stato, in quanto è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) dichiara nullo il ricorso introduttivo;
2) condanna a pagare le spese di lite in favore dell'Erario dello Stato, Parte_2 liquidandole in euro 1.100,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli l'11 dicembre 2025.
Il giudice
dott. RI Ardituro