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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/12/2024, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 484/2022 del R.G.A.C.
TRA
, nata a [...] il [...], cf: Parte_1
Res.te in via Battisti n.40, Castel Di Lama, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Saveria Tarquini del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Vittorio Emanuele, 21, Ascoli Piceno
RICORRENTE
Contro
nato ad [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
di Lama (AP) Via Arno n. 44 (C.F.: ) rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Rosalinda Paolini del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato nel suo studio della stessa in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele 44/a RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE:
“Si insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo e si precisano le conclusioni come meglio riportate nel ricorso per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, tenuto conto del raggiungimento della maggiore età del figlio nato dal matrimonio, si chiede che il Tribunale adito voglia disporre il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio ” PE
CONCLUSIONI PER LA PARTE RESISTENTE:
“L'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno voglia:
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.Disporre che versi a Parte_1 CP_1
l'importo di euro 400,00 mensili per il contributo al mantenimento del figlio
[...]
convivente con il padre e non ancora economicamente autosufficiente e che PE partecipi al pagamento delle spese straordinarie mediante ripartizione delle stesse nella misura del 50%. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di giudizio o in subordine con compensazione delle spese di lite”.
CONCLUSIONI PER IL PM:
In data 12/12/2023, il PM dichiarava di nulla opporre
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/3/2022, , premesso che: Parte_1
- in data 31/8/2002 aveva contratto matrimonio in Appignano del Tronto con CP_1
[...]
- il matrimonio era stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune, parte II, serie A, n.5;
- dal matrimonio era nato, in data 15/10/2005, il figlio Persona_2
- su ricorso della medesima veniva avviata la procedura per la separazione Parte_1 giudiziale dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, poi convertita in consensuale ed omologata dal predetto Tribunale in data 8/11/2019; - negli accordi di separazione, si stabiliva l'affidamento condiviso del figlio , PE con collocazione prevalente presso il padre, al quale, pertanto, veniva assegnata la casa coniugale sita a Castel di Lama via Arno n.44;
- veniva posto a carico della a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio, la somma di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dopo la comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, i coniugi essi non si erano riconciliati ed erano pertanto ormai trascorsi i termini previsti ex art. 3, n. 2 lett. B) L. 898/1970;
- prima del deposito del ricorso, la aveva comunicato all la Parte_1 CP_1 volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio, con conferma del contributo al mantenimento del figlio;
- il rapporto con il figlio, dopo la separazione, non poteva dirsi soddisfacente, anche perché le occasioni d'incontro tra la madre e il figlio minorenne erano rare, a causa del comportamento del padre, agevolato dal fatto che, nelle condizioni di separazione, non si erano stabiliti con precisione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori;
normalmente, la madre veniva coinvolta dal padre del minore in occasione delle frequenti liti, dovute, secondo la ricorrente, alle problematiche caratteriali di tipo adolescenziale del figlio;
- il minore aveva manifestato irregolarità comportamentali anche presso l'Istituto scolastico che egli frequentava, al punto che i docenti e il preside avevano deciso di ricorrere al sostegno di uno psicologo;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni economiche riguardo al mantenimento del figlio e con disciplina della permanenza del figlio presso di lei;
chiedeva, inoltre, di disporre approfondimenti psicologici non solo sul minore, ma anche sul padre, oltre ad attività di sostegno al minore.
, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le affermazioni della riguardo al fatto che egli avrebbe ostacolato i rapporti Parte_1 della con il figlio, rammentando che la medesima, in data 26 luglio del Parte_1
2018, aveva scelto di abbandonarli e trasferirsi altrove e che, di conseguenza, il figlio aveva scelto di rimanere presso il padre nella casa coniugale.
Tutto ciò premesso, si opponeva unicamente alla richiesta CTU per accertare le condizioni psicologiche di entrambi.
All'udienza del giorno 08/06/2022, davanti al Presidente del Tribunale, le parti ribadivano i loro giudizi in merito ai problematici rapporti con il minore;
con ordinanza del 10/6/22, venivano confermate le condizioni della separazione sotto il profilo dell'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, dell'assegnazione della casa coniugale all del contributo da porre a carico della per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio (determinato il complessivi euro 400 mensili con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat a decorrere dal mese luglio del 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie); si disponeva, inoltre, che gli incontri fra la madre e il figlio minorenne avvenissero in forma protetta presso i Servizi Sociali del Comune di Castel di Lama in collaborazione con il personale del Consultorio presso la competente Asur, con predisposizione di un programma da adeguare all'evolversi della situazione e con il coinvolgimento, laddove possibile, anche della figura paterna.
Nella successiva fase davanti al Giudice istruttore, si prendeva atto delle difficoltà incontrate dal Servizio Sociale negli interventi in favore di che Persona_2 interrompeva il programma di incontri presso i Servizi predetti, affermando di non avere tempo per tale tipo di attività; con ordinanza in data 4/8/2023, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, osservando che le disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale erano state attuate;
che agli atti erano sono disponibili le relazioni dei Servizi sociali in merito ai rapporti fra il figlio e i genitori;
che da tali relazioni, emergeva che, pur dopo la ripresa dei rapporti fra la madre e il figlio , PE permanevano delle difficoltà. Si osserva, inoltre, che la decisione della di Parte_1 chiedere la separazione dal marito era stata vissuta dal figlio come un vero e PE proprio tradimento, ovvero come una manifestazione di scarso interesse nei suoi confronti e che, probabilmente, tale convincimento era derivato anche dall'atteggiamento del padre che, verosimilmente, aveva “veicolato” tale giudizio al figlio, creando le condizioni affinché i rapporti fra quest'ultimo e sua madre fossero oggettivamente difficili.
Tutto ciò premesso, si osservava, tuttavia, che la richiesta CTU sulle condizioni psicologiche sul minore, tesa anche a valutare le dinamiche familiari, oltre ad essere, in larga parte, inutile, dal momento che tali dinamiche risultavano sufficientemente tratteggiate e descritte dalle relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio in atti, non avrebbe nemmeno potuto essere tempestivamente disposta in quanto era imminente il raggiungimento della maggiore età da parte di . Persona_2
All'udienza del 5/12/2023, tenutasi in trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Osserva il Collegio che deve essere sicuramente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto, dopo la comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale del giudizio di separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione;
sono ormai decorsi i termini di legge per la richiesta pronuncia e inoltre, dal contegno delle parti e dalla lettura degli atti, emerge che, sicuramente, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno che essa non può essere di ricostituita.
La problematica situazione del giovane non può più essere presa in Persona_2 considerazione in questo giudizio per interventi di sostegno in suo favore, in quanto, come detto, egli ha ormai raggiunto la maggiore età; per il resto, si ritiene che debbano essere confermate le condizioni della separazione sotto il profilo economico e quanto all'assegnazione dell'ex casa coniugale all con il quale il figlio , CP_1 PE maggiorenne, ma non autonomo economicamente, tuttora convive.
La domanda di versamento diretto della somma dovuta dalla madre per il mantenimento del figlio non può essere accolta;
la Corte di Cassazione sez. I PE ha stabilito, nella sentenza n 25.300 del'11/11/2013, che, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato; nello specifico, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante.
Considerata la natura necessitata della controversia e considerato, altresì, che non vi è una parte soccombente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale, tra le parti, delle spese nel giudizio punto
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa sopra introdotta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
31/8/2002 in Appignano del Tronto e dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Appignano del Tronto, parte II, serie A, n.5;
- assegna la casa coniugale ad affinché continui ad abitarvi insieme Controparte_1 al figlio maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente;
Persona_2
- pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio la somma di 400 € mensili, con rivalutazione annuale Persona_2 secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2023, da versarsi al padre,
, entro i primi 5 giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese Controparte_1 straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse del figlio, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello di Ancona e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
- rigetta la domanda di versamento diretto al figlio del mantenimento;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 23/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 484/2022 del R.G.A.C.
TRA
, nata a [...] il [...], cf: Parte_1
Res.te in via Battisti n.40, Castel Di Lama, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Saveria Tarquini del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Vittorio Emanuele, 21, Ascoli Piceno
RICORRENTE
Contro
nato ad [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
di Lama (AP) Via Arno n. 44 (C.F.: ) rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Rosalinda Paolini del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato nel suo studio della stessa in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele 44/a RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE:
“Si insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo e si precisano le conclusioni come meglio riportate nel ricorso per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, tenuto conto del raggiungimento della maggiore età del figlio nato dal matrimonio, si chiede che il Tribunale adito voglia disporre il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio ” PE
CONCLUSIONI PER LA PARTE RESISTENTE:
“L'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno voglia:
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.Disporre che versi a Parte_1 CP_1
l'importo di euro 400,00 mensili per il contributo al mantenimento del figlio
[...]
convivente con il padre e non ancora economicamente autosufficiente e che PE partecipi al pagamento delle spese straordinarie mediante ripartizione delle stesse nella misura del 50%. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di giudizio o in subordine con compensazione delle spese di lite”.
CONCLUSIONI PER IL PM:
In data 12/12/2023, il PM dichiarava di nulla opporre
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/3/2022, , premesso che: Parte_1
- in data 31/8/2002 aveva contratto matrimonio in Appignano del Tronto con CP_1
[...]
- il matrimonio era stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune, parte II, serie A, n.5;
- dal matrimonio era nato, in data 15/10/2005, il figlio Persona_2
- su ricorso della medesima veniva avviata la procedura per la separazione Parte_1 giudiziale dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, poi convertita in consensuale ed omologata dal predetto Tribunale in data 8/11/2019; - negli accordi di separazione, si stabiliva l'affidamento condiviso del figlio , PE con collocazione prevalente presso il padre, al quale, pertanto, veniva assegnata la casa coniugale sita a Castel di Lama via Arno n.44;
- veniva posto a carico della a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio, la somma di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dopo la comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, i coniugi essi non si erano riconciliati ed erano pertanto ormai trascorsi i termini previsti ex art. 3, n. 2 lett. B) L. 898/1970;
- prima del deposito del ricorso, la aveva comunicato all la Parte_1 CP_1 volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio, con conferma del contributo al mantenimento del figlio;
- il rapporto con il figlio, dopo la separazione, non poteva dirsi soddisfacente, anche perché le occasioni d'incontro tra la madre e il figlio minorenne erano rare, a causa del comportamento del padre, agevolato dal fatto che, nelle condizioni di separazione, non si erano stabiliti con precisione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori;
normalmente, la madre veniva coinvolta dal padre del minore in occasione delle frequenti liti, dovute, secondo la ricorrente, alle problematiche caratteriali di tipo adolescenziale del figlio;
- il minore aveva manifestato irregolarità comportamentali anche presso l'Istituto scolastico che egli frequentava, al punto che i docenti e il preside avevano deciso di ricorrere al sostegno di uno psicologo;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni economiche riguardo al mantenimento del figlio e con disciplina della permanenza del figlio presso di lei;
chiedeva, inoltre, di disporre approfondimenti psicologici non solo sul minore, ma anche sul padre, oltre ad attività di sostegno al minore.
, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le affermazioni della riguardo al fatto che egli avrebbe ostacolato i rapporti Parte_1 della con il figlio, rammentando che la medesima, in data 26 luglio del Parte_1
2018, aveva scelto di abbandonarli e trasferirsi altrove e che, di conseguenza, il figlio aveva scelto di rimanere presso il padre nella casa coniugale.
Tutto ciò premesso, si opponeva unicamente alla richiesta CTU per accertare le condizioni psicologiche di entrambi.
All'udienza del giorno 08/06/2022, davanti al Presidente del Tribunale, le parti ribadivano i loro giudizi in merito ai problematici rapporti con il minore;
con ordinanza del 10/6/22, venivano confermate le condizioni della separazione sotto il profilo dell'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, dell'assegnazione della casa coniugale all del contributo da porre a carico della per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio (determinato il complessivi euro 400 mensili con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat a decorrere dal mese luglio del 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie); si disponeva, inoltre, che gli incontri fra la madre e il figlio minorenne avvenissero in forma protetta presso i Servizi Sociali del Comune di Castel di Lama in collaborazione con il personale del Consultorio presso la competente Asur, con predisposizione di un programma da adeguare all'evolversi della situazione e con il coinvolgimento, laddove possibile, anche della figura paterna.
Nella successiva fase davanti al Giudice istruttore, si prendeva atto delle difficoltà incontrate dal Servizio Sociale negli interventi in favore di che Persona_2 interrompeva il programma di incontri presso i Servizi predetti, affermando di non avere tempo per tale tipo di attività; con ordinanza in data 4/8/2023, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, osservando che le disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale erano state attuate;
che agli atti erano sono disponibili le relazioni dei Servizi sociali in merito ai rapporti fra il figlio e i genitori;
che da tali relazioni, emergeva che, pur dopo la ripresa dei rapporti fra la madre e il figlio , PE permanevano delle difficoltà. Si osserva, inoltre, che la decisione della di Parte_1 chiedere la separazione dal marito era stata vissuta dal figlio come un vero e PE proprio tradimento, ovvero come una manifestazione di scarso interesse nei suoi confronti e che, probabilmente, tale convincimento era derivato anche dall'atteggiamento del padre che, verosimilmente, aveva “veicolato” tale giudizio al figlio, creando le condizioni affinché i rapporti fra quest'ultimo e sua madre fossero oggettivamente difficili.
Tutto ciò premesso, si osservava, tuttavia, che la richiesta CTU sulle condizioni psicologiche sul minore, tesa anche a valutare le dinamiche familiari, oltre ad essere, in larga parte, inutile, dal momento che tali dinamiche risultavano sufficientemente tratteggiate e descritte dalle relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio in atti, non avrebbe nemmeno potuto essere tempestivamente disposta in quanto era imminente il raggiungimento della maggiore età da parte di . Persona_2
All'udienza del 5/12/2023, tenutasi in trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Osserva il Collegio che deve essere sicuramente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto, dopo la comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale del giudizio di separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione;
sono ormai decorsi i termini di legge per la richiesta pronuncia e inoltre, dal contegno delle parti e dalla lettura degli atti, emerge che, sicuramente, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno che essa non può essere di ricostituita.
La problematica situazione del giovane non può più essere presa in Persona_2 considerazione in questo giudizio per interventi di sostegno in suo favore, in quanto, come detto, egli ha ormai raggiunto la maggiore età; per il resto, si ritiene che debbano essere confermate le condizioni della separazione sotto il profilo economico e quanto all'assegnazione dell'ex casa coniugale all con il quale il figlio , CP_1 PE maggiorenne, ma non autonomo economicamente, tuttora convive.
La domanda di versamento diretto della somma dovuta dalla madre per il mantenimento del figlio non può essere accolta;
la Corte di Cassazione sez. I PE ha stabilito, nella sentenza n 25.300 del'11/11/2013, che, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato; nello specifico, il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante.
Considerata la natura necessitata della controversia e considerato, altresì, che non vi è una parte soccombente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale, tra le parti, delle spese nel giudizio punto
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa sopra introdotta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
31/8/2002 in Appignano del Tronto e dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Appignano del Tronto, parte II, serie A, n.5;
- assegna la casa coniugale ad affinché continui ad abitarvi insieme Controparte_1 al figlio maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente;
Persona_2
- pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio la somma di 400 € mensili, con rivalutazione annuale Persona_2 secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2023, da versarsi al padre,
, entro i primi 5 giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese Controparte_1 straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse del figlio, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello di Ancona e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
- rigetta la domanda di versamento diretto al figlio del mantenimento;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 23/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo