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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/07/2024, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 12700/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Marisa Attollino Presidente rel.
Gianluca Tarantino Giudice
Lorenzo Mennoia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI 05FO197, data di nascita Parte_1 C.F._1
01/01/1996, Paese di provenienza: COSTA D'AVORIO), parte rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 20/11/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 01/06/2023 e adottato dalla Questura, recante diniego del
Pag. 1 di 4 rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 27/11/2023, è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini e fissata udienza per discutere nel contraddittorio delle parti l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Successivamente, con decreto del 03/07/2024, è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 03/07/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è inammissibile.
Sulla tempestività del ricorso. Il ricorrente ha depositato il ricorso in data 20/11/2023 e, dunque, oltre il termine di trenta giorni previsto ai sensi dell'art. 19 ter comma 3, D. L. n.
150/2011 ed ha proposto contestualmente istanza di rimessione in termini, sostenendo di essersi presentato dal difensore nella medesima data poiché non aveva “ricevuto notizie in merito allo stato della propria pratica”. In tale occasione, il difensore apprendeva della notifica del provvedimento impugnato già perfezionatasi in data 01/06/2023 e il ricorrente veniva reso edotto per la prima volta dallo stesso difensore del contenuto del provvedimento di diniego adottato dalla Questura nei suoi confronti. Il ricorrente ha altresì affermato che il provvedimento non è stato mai impugnato per “mera incomprensione del suo contenuto” e che
“l'atto di per sé non veniva tradotto nella lingua parlata dallo straniero che non aveva, dunque, modo di comprenderne il contenuto tecnico-giuridico”. Nelle note difensive depositate in data 02/07/2024, il difensore ha altresì esposto che “la circostanza che il ricorrente non abbia sottoscritto il decreto del questore, attesta a maggior ragione che il medesimo non era a conoscenza del significato dell'atto di rigetto
– e che non avendone compreso il significato rifiutava di sottoscriverlo”.
Pag. 2 di 4 Le ragioni esposte dal ricorrente alla base dell'istanza di rimessione in termini e relative alla mancata traduzione del provvedimento nella lingua del ricorrente non appaiono convincenti in quanto – nonostante dal verbale di notifica non si evinca la presenza di interpreti e lo stesso verbale non riporti la sottoscrizione del ricorrente – è la stessa relata a dare atto che il ricorrente aveva compreso il contenuto del provvedimento, ossia che specificamente interrogato sul punto, aveva dichiarato al Pubblico Ufficiale di averlo inteso, di talché si sarebbe dovuto prontamente attivare per esperire tutti i rimedi previsti dall'ordinamento per la tutela dei suoi diritti.
Infatti, la prolungata inerzia di parte ricorrente è addebitabile esclusivamente alla sua negligenza a maggior ragione se si considera anche che l'stante – come si evince dal decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale della Commissione
Territoriale di Bari datato 22/06/2021 – era già stato destinatario di una decisione in materia di protezione internazionale in data13/07/2017. Come già affermato con provvedimento del 27/11/2023, da tale ultima circostanza si evince che il ricorrente, non estraneo a questo tipo di impugnazioni, era consapevole dei termini specifici che caratterizzano i procedimenti in materia di immigrazione e, per tale motivo, egli avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente dedurre – a fronte della notifica del decreto della
Questura perfezionatasi mediante consegna di copia nelle mani del ricorrente da parte del pubblico ufficiale – che si trattasse di un provvedimento con effetti nei confronti sulla sua persona e, quindi, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per comprenderne correttamente il contenuto.
Da ultimo, si evidenzia che il lasso di tempo intercorso tra il perfezionamento della notifica avvenuto il 01/06/2023 e il deposito del ricorso, avvenuto il 20/11/2023, risulta di oltre cinque mesi, ossia un tempo troppo lungo per non essere imputabile alla inerzia negligente della parte.
Pertanto, infondata l'istanza di rimessione in termini, non risulta rispettato il termine di impugnazione delladecisioni del Questore previsto dal comma 4 dell'art. 19 ter D.lgs.
150/2011, sicché il ricorso è tardivo e dunque inammissibile.
Pronunce accessorie. Con riferimento alle spese di giudizio e benché il ricorrente sia soccombente, considerato che l'Amministrazione resistente non si è costituita, non vi è pronuncia sulle spese.
Pag. 3 di 4 Va revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al quale il ricorrente era stato preventivamente ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari in data
28/11/2023, in applicazione dell'art. 130 bis DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 15
D.L. 113\2018 convertito con l. 132\2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara INAMMISSIBILE il ricorso depositato in data 20/11/2023 da Pt_1
[...]
2. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato disposta in via anticipata e provvisoria dal locale COA in data 28/11/2023;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/07/2024.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Marisa Attollino Presidente rel.
Gianluca Tarantino Giudice
Lorenzo Mennoia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. Codice CUI 05FO197, data di nascita Parte_1 C.F._1
01/01/1996, Paese di provenienza: COSTA D'AVORIO), parte rappresentata e difesa dall'avv. CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 20/11/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 01/06/2023 e adottato dalla Questura, recante diniego del
Pag. 1 di 4 rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 27/11/2023, è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini e fissata udienza per discutere nel contraddittorio delle parti l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Successivamente, con decreto del 03/07/2024, è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 03/07/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è inammissibile.
Sulla tempestività del ricorso. Il ricorrente ha depositato il ricorso in data 20/11/2023 e, dunque, oltre il termine di trenta giorni previsto ai sensi dell'art. 19 ter comma 3, D. L. n.
150/2011 ed ha proposto contestualmente istanza di rimessione in termini, sostenendo di essersi presentato dal difensore nella medesima data poiché non aveva “ricevuto notizie in merito allo stato della propria pratica”. In tale occasione, il difensore apprendeva della notifica del provvedimento impugnato già perfezionatasi in data 01/06/2023 e il ricorrente veniva reso edotto per la prima volta dallo stesso difensore del contenuto del provvedimento di diniego adottato dalla Questura nei suoi confronti. Il ricorrente ha altresì affermato che il provvedimento non è stato mai impugnato per “mera incomprensione del suo contenuto” e che
“l'atto di per sé non veniva tradotto nella lingua parlata dallo straniero che non aveva, dunque, modo di comprenderne il contenuto tecnico-giuridico”. Nelle note difensive depositate in data 02/07/2024, il difensore ha altresì esposto che “la circostanza che il ricorrente non abbia sottoscritto il decreto del questore, attesta a maggior ragione che il medesimo non era a conoscenza del significato dell'atto di rigetto
– e che non avendone compreso il significato rifiutava di sottoscriverlo”.
Pag. 2 di 4 Le ragioni esposte dal ricorrente alla base dell'istanza di rimessione in termini e relative alla mancata traduzione del provvedimento nella lingua del ricorrente non appaiono convincenti in quanto – nonostante dal verbale di notifica non si evinca la presenza di interpreti e lo stesso verbale non riporti la sottoscrizione del ricorrente – è la stessa relata a dare atto che il ricorrente aveva compreso il contenuto del provvedimento, ossia che specificamente interrogato sul punto, aveva dichiarato al Pubblico Ufficiale di averlo inteso, di talché si sarebbe dovuto prontamente attivare per esperire tutti i rimedi previsti dall'ordinamento per la tutela dei suoi diritti.
Infatti, la prolungata inerzia di parte ricorrente è addebitabile esclusivamente alla sua negligenza a maggior ragione se si considera anche che l'stante – come si evince dal decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale della Commissione
Territoriale di Bari datato 22/06/2021 – era già stato destinatario di una decisione in materia di protezione internazionale in data13/07/2017. Come già affermato con provvedimento del 27/11/2023, da tale ultima circostanza si evince che il ricorrente, non estraneo a questo tipo di impugnazioni, era consapevole dei termini specifici che caratterizzano i procedimenti in materia di immigrazione e, per tale motivo, egli avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente dedurre – a fronte della notifica del decreto della
Questura perfezionatasi mediante consegna di copia nelle mani del ricorrente da parte del pubblico ufficiale – che si trattasse di un provvedimento con effetti nei confronti sulla sua persona e, quindi, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per comprenderne correttamente il contenuto.
Da ultimo, si evidenzia che il lasso di tempo intercorso tra il perfezionamento della notifica avvenuto il 01/06/2023 e il deposito del ricorso, avvenuto il 20/11/2023, risulta di oltre cinque mesi, ossia un tempo troppo lungo per non essere imputabile alla inerzia negligente della parte.
Pertanto, infondata l'istanza di rimessione in termini, non risulta rispettato il termine di impugnazione delladecisioni del Questore previsto dal comma 4 dell'art. 19 ter D.lgs.
150/2011, sicché il ricorso è tardivo e dunque inammissibile.
Pronunce accessorie. Con riferimento alle spese di giudizio e benché il ricorrente sia soccombente, considerato che l'Amministrazione resistente non si è costituita, non vi è pronuncia sulle spese.
Pag. 3 di 4 Va revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al quale il ricorrente era stato preventivamente ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari in data
28/11/2023, in applicazione dell'art. 130 bis DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 15
D.L. 113\2018 convertito con l. 132\2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara INAMMISSIBILE il ricorso depositato in data 20/11/2023 da Pt_1
[...]
2. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato disposta in via anticipata e provvisoria dal locale COA in data 28/11/2023;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/07/2024.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4