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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/864
TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei, nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COTZA PAOLO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEZZOSI CARLO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
₪₪₪ rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio assegnato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO e HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA';
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = giugno 2024; visto il disposto dell'art. 445-bis, comma 5 c.p.c., secondo cui il giudice, in assenza di contestazione, “omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese”;
1
ritenuto che
nella liquidazione delle spese debbano applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato su G.U. n 77 del 2.4.2014;
ritenuto che
la presente causa sia da ritenere di valore indeterminato, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento del requisito sanitario, costituente presupposto del beneficio richiesto e non la spettanza della prestazione previdenziale, che richiede viepiù l'accertamento della esistenza dei requisiti socio- economici;
osservato che l'art 5 comma 6 del d.m. 55/2014 prevede che “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”; osservato altresì che ai sensi dell'art 4 comma 1 d.m. 55/2014 “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (…) Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'50%.”; ritenuto che, ai fini della liquidazione, il procedimento di cui all'art. 445-bis c.p.c. debba essere considerato un procedimento di istruzione preventiva, con conseguente applicazione dei parametri di cui alla tabella 9 allegata al d.m. 55/2014 e che pertanto il compenso al difensore debba essere liquidato, in considerazione dell'oggetto della causa, vertente in materia assistenziale e della natura seriale delle questioni oggetto di essa, afferenti esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e non agli ulteriori presupposti per la concessione dei benefici, il compenso con riguardo alla metà dei valori previsti nella anzidetta tabella 9, per le cause di valore compreso tra euro 26.000 e euro 52.000; rilevato che l'accertamento del requisito sanitario è successivo alla presentazione della domanda amministrativa ma antecedente alla domanda giudiziale;
ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di legge per disporre una compensazione parziale delle spese di lite, in ragione dell'esito dell'accertamento; compensa le spese del presente procedimento nella misura del trenta per cento e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese non CP_1
2 compensate che liquida ai sensi del d.m. 55/2014, in complessivi euro 1.069,60
(risultante dalla riduzione del 30% della somma complessiva di euro 1528,00 – ottenuta dalla somma di euro 496,00 per la fase di studio, euro 394,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed euro 638,00 per la fase istruttoria), oltre IVA e CPA, e
15% spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente e per la notificazione ad
CP_1
Livorno, 1 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Sara Maffei
3
TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei, nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COTZA PAOLO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEZZOSI CARLO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
₪₪₪ rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio assegnato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO e HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA';
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = giugno 2024; visto il disposto dell'art. 445-bis, comma 5 c.p.c., secondo cui il giudice, in assenza di contestazione, “omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese”;
1
ritenuto che
nella liquidazione delle spese debbano applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato su G.U. n 77 del 2.4.2014;
ritenuto che
la presente causa sia da ritenere di valore indeterminato, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento del requisito sanitario, costituente presupposto del beneficio richiesto e non la spettanza della prestazione previdenziale, che richiede viepiù l'accertamento della esistenza dei requisiti socio- economici;
osservato che l'art 5 comma 6 del d.m. 55/2014 prevede che “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”; osservato altresì che ai sensi dell'art 4 comma 1 d.m. 55/2014 “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (…) Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'50%.”; ritenuto che, ai fini della liquidazione, il procedimento di cui all'art. 445-bis c.p.c. debba essere considerato un procedimento di istruzione preventiva, con conseguente applicazione dei parametri di cui alla tabella 9 allegata al d.m. 55/2014 e che pertanto il compenso al difensore debba essere liquidato, in considerazione dell'oggetto della causa, vertente in materia assistenziale e della natura seriale delle questioni oggetto di essa, afferenti esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e non agli ulteriori presupposti per la concessione dei benefici, il compenso con riguardo alla metà dei valori previsti nella anzidetta tabella 9, per le cause di valore compreso tra euro 26.000 e euro 52.000; rilevato che l'accertamento del requisito sanitario è successivo alla presentazione della domanda amministrativa ma antecedente alla domanda giudiziale;
ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di legge per disporre una compensazione parziale delle spese di lite, in ragione dell'esito dell'accertamento; compensa le spese del presente procedimento nella misura del trenta per cento e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese non CP_1
2 compensate che liquida ai sensi del d.m. 55/2014, in complessivi euro 1.069,60
(risultante dalla riduzione del 30% della somma complessiva di euro 1528,00 – ottenuta dalla somma di euro 496,00 per la fase di studio, euro 394,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed euro 638,00 per la fase istruttoria), oltre IVA e CPA, e
15% spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente e per la notificazione ad
CP_1
Livorno, 1 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Sara Maffei
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