Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 719
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Sentenza 20 dicembre 2025

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    Diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. 104/1992

    Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni addotte dal datore di lavoro (rispetto di procedure contrattuali e disponibilità di posti) non fossero sufficienti a giustificare il diniego del trasferimento, considerando la legge 104/1992 prevalente su norme di rango inferiore o contrattuali. La Corte di Appello ha confermato, ritenendo che il datore di lavoro non abbia dimostrato un onere sproporzionato nel concedere il trasferimento e che il diniego costituisca discriminazione per disabilità.

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La Corte di Appello di Firenze, presieduta dalla dr.ssa Maria Lorena Papait, ha esaminato un appello contro una sentenza del Tribunale di Arezzo riguardante il diritto di un lavoratore di essere trasferito in una sede più vicina al domicilio della madre disabile, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L. 104/1992. Il lavoratore, appellante, sosteneva di non poter assistere adeguatamente la madre a causa della distanza dalla sede di lavoro attuale, richiedendo un trasferimento definitivo a Foligno. La controparte, datore di lavoro, contestava la richiesta, affermando che il diritto al trasferimento non fosse assoluto e che vi fossero esigenze tecnico-organizzative che giustificavano il diniego.

La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il datore di lavoro non avesse dimostrato l'esistenza di ostacoli insormontabili al trasferimento. Ha sottolineato che il diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare disabile deve prevalere, a meno che non vi siano prove di oneri sproporzionati per l'azienda. La Corte ha evidenziato che, nonostante le esigenze organizzative, vi erano posti disponibili a Foligno e che il datore di lavoro non aveva dimostrato che il trasferimento avrebbe comportato difficoltà insormontabili. Pertanto, il giudice ha ritenuto che il rifiuto del trasferimento costituisse una discriminazione, confermando il diritto del lavoratore e condannando la parte appellante al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 719
    Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
    Numero : 719
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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