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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 19/12/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 566/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. David MICHELI elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Trento Via paradisi 15/5 presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_2
STATO DI TRENTO elettivamente domiciliato in Trento Largo Porta Nuova 9 presso il difensore
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea GIRARDI e dell'avv. CP_2 P.IVA_3
NC EN elettivamente domiciliata in Milano Via Fabio Filzi 2 presso lo studio Itas
Law Tech s.t.a.p.a.
ER IA
OGGETTO: CONTRATTI AT
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Conclusioni l'attrice:
nel merito: - accertare e dichiarare per le causali di cui all'atto di citazione e alla I° memoria ex art.171 ter cpc, l'inadempimento contrattuale del e comunque la sua condotta Controparte_1 omissiva in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare che l'attrice ha subito i danni patrimoniali come risultanti dal documento
9 allegato all'atto di citazione e conseguentemente condannare il in via Controparte_1 esclusiva, in subordine in via esclusiva rispettivamente in via solidale o concorrente CP_2 con il se ed in quanto si ritenga operativa la polizza assicurativa, al Controparte_1 risarcimento del danno quantificato in Euro 2.719.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di mora o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà anche a seguito di assumenda c.t.u., fino al saldo effettivo. in via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie formulate nella II° memoria ex art.171 ter cpc
(c.t.u., istanza ex art. 210 cpc ed in subordine prove testimoniali).
Con rifusione delle spese processuali, oltre 15% spese generali, IVA e CNPA.
Conclusioni per il convenuto:
“Contrariis reiectis, in via pregiudiziale, in rito, dichiararsi il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario e sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo;
in via subordinata nel merito, rigettare la domanda risarcitoria perché infondata per insussistenza della lesione del legittimo affidamento e, comunque, per impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione posta a carico del CP_1 in via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, liquidare a titolo risarcitorio una somma nettamente inferiore a quella ex adverso richiesta in funzione del e in proporzione al prevalente concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento di danno ex art. 1227 c.c. e, in ogni caso, dichiarare che è obbligata a tenere indenne l'assicurato Controparte_3
in forza della polizza assicurativa n. 6E/M10610288 con lo stesso stipulata e, Controparte_1 per l'effetto, condannare a manlevare e rendere Controparte_3 indenne il dalle somme che dovesse essere condannato a pagare quale Controparte_1 civilmente responsabile.
Spese e compensi di causa integralmente rifusi”. pagina 2 di 10 Conclusioni per la terza chiamata:
Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata: accertare l'esistenza di altra polizza a copertura del medesimo rischio oggetto del contratto assicurativo M10610288 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1910 co. 2 c.c., dichiarare che non è tenuta ad erogare alcun indennizzo nei confronti del CP_2 [...]
; CP_1
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice e della domanda di manleva spiegata nei confronti di contenere CP_2
l'accoglimento delle stesse nei limiti della prova del danno raggiunta, tenuto conto altresì, dell'eventuale concorso di colpa di nella causazione del danno stesso ed anche nei Parte_1 limiti della polizza con applicazione delle franchigie, dei massimali e dello scoperto, senza alcun vincolo solidale con ulteriori responsabili, fatto salvo in ogni caso il diritto di regresso della scrivente Compagnia ex art. 1910 co. 4 c.p.c.;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Controparte_1
Euro 2.719.000,00, conseguente all'inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni di cui al contratto di programma sottoscritto in data 30.03.2004 ed avente ad oggetto il rilancio turistico-sportivo della località “Monte Tremalzo”.
Deduceva in particolare la società attrice che il 30.3.2004 i Comuni di Tiarno di Sopra, Parte_2
, e avevano sottoscritto con la società un
[...] Pt_3 Parte_4 Parte_5 CP_4 accordo denominato “contratto di programma” mediante il quale sia la parte pubblica che quella privata si impegnavano ai fini del “rilancio turistico-sportivo della località “Monte Tremalzo” attraverso investimenti che prevedono la realizzazione di impianti ed infrastrutture atti allo sport e dotate di tutti i servizi connessi, comprese la ricettività alberghiera e la ristorazione”
(cfr. doc. 1); che il punto 9 del contratto specificava che le parti si dovevano attivare agli adempimenti ricompresi nell'ambito delle rispettive competenze funzionali;
che gli enti pubblici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, erano entrati nella compagine sociale di con CP_4 capitale pari al 45% (cfr. doc. 2); che le quote originariamente appartenenti alla parte privata pagina 3 di 10 erano confluite nella Finanziaria RO che, nel 2004 e nel 2007, le aveva cedute ad Parte_1
(cfr. docc. 2a e 2 b), in tal modo divenuta socio privato di maggioranza;
che nel 2011 Finanziaria
RO veniva incorporata in (cfr. doc. 3); che, in attuazione dei propri obblighi, i Parte_1 soggetti privati e pubblici avevano intrapreso le rispettive attività, pertanto, i Comuni firmatari si erano adoperati per l'attuazione della variante al PRG concernente le aree in cui ricadeva la località Tremalzo mentre aveva compiuto le proprie attività tra cui versamenti di somme Pt_1 in conto capitale;
che la variante al PRG era stata approvata con delibera della Giunta della PAT
n. 2188 di data 29.8.2018, ma era stata impugnata;
che, con sentenza n. 280/2013 pubblicata il
27.7.2013, il TRGA di Trento aveva annullato gli atti impugnati, con conseguente applicazione della disciplina urbanistica previgente;
che, il 01.01.2010, i Comuni originari firmatari erano confluiti nel neocostituito;
che, nelle more del giudizio amministrativo, il Controparte_1 socio privato di aveva sollecitato l'ente pubblico all'adempimento dei propri obblighi CP_4
(doc, 6); che, in data 13.8.2013, la società era stata messa in liquidazione in attesa dei CP_4 citati adempimenti, ovvero dell'adozione di una nuova variante al PRG;
che tuttavia, il
[...]
era rimasto totalmente inerte. CP_1
Precisava pertanto che con pec del 27.7.2018 aveva contestato la condotta dell'ente Parte_1 pubblico e quantificato il danno patito in 2.000.000,00 di Euro (cfr. doc. 7) ma il aveva CP_1 negato gli addebiti (cfr. doc. 8) e in data 11.7.2019, veniva cancellata dal registro delle CP_4 imprese.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto le pretese Controparte_1 avversarie, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel merito, negava la sussistenza di un inadempimento ad esso imputabile anche sotto il profilo della lamentata lesione del legittimo affidamento ipotizzato dalla controparte, in quanto privo di qualsivoglia fondamento.
In ogni caso, l'Ente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa al Controparte_5 fine di essere tenuto indenne da ogni pretesa risarcitoria, in forza della polizza assicurativa n.
M10610288.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio aderendo Controparte_5 integralmente alle difese svolte dal proprio assicurato in punto di giurisdizione e di merito;
inoltre, eccepiva in via principale l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata, attesa la vigenza di successiva polizza stipulata dal con altra compagnia per il medesimo rischio;
CP_1 in via subordinata, evidenziava i limiti contrattuali della garanzia, quali massimale e franchigia.
pagina 4 di 10 La causa veniva istruita mediante il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e il Giudice, non ammettendo le istanze istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione invitando le parti a trattare specificamente la questione “dell'estensione delle obbligazioni poste in capo a parte convenuta sulla base dell'art. 9 della scrittura di data 30/03/2004 e della riconducibilità a tale titolo dell'obbligazione di adottare la variante al PRG”.
Tanto premesso, va osservato che, in via preliminare, le parti disquisiscono in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario atteso che convenuto e terza chiamata eccepiscono che ogni questione relativa all'accordo dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte del giudice amministrativo.
Da un lato, contrariamente al nomen iuris, deve escludersi che la pattuizione rientri tra i contratti di programma, tenuto conto che la fattispecie è disciplinata dall'art. 2, comma 203, lett. e) L.
662/1996, che specifica trattarsi di contratti stipulati tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata.
Per contro, è evidente che l'accordo di cui si tratta è stato sottoscritto tra soggetti diversi da quelli indicati dalla norma, ovvero un Comune e un soggetto privato che non è una grande impresa, né un consorzio né una rappresentanza di distretti industriali.
Ma detto contratto non pare neppure inquadrabile, come vorrebbero la convenuta e la terza chiamata, tra gli accordi amministrativi di cui all'art. 28 L.P 23/1992, nella specie gli accordi integrativi o procedimentali ex art. 11 L 241/1990 - in quanto avente ad oggetto le modalità di esercizio del potere unilaterale e discrezionale di pianificazione urbanistica - per le ragioni che si vedranno relativamente al contenuto dell'obbligazione assunta dall'ente locale.
Pertanto, allo stato, il giudizio ben può essere condotto sulla base della prospettazione attorea che qualifica il c.d. “contratto di programma” come un negozio di diritto privato avendo l'ente pubblico operato in forma privatistica, anche perchè l'invito del giudice a meglio specificare l'estensione delle obbligazioni a carico dell'ente locale sulla base dell'art. 9 della scrittura ha comportato, nella sostanza, la riproposizione delle argomentazioni precedenti.
Eppure, proprio l'individuazione dell'oggetto dell'obbligazione assunta dai Comuni, ora
, ha rilevanza tanto nel merito quanto ai fini del riparto di giurisdizione. Controparte_1
Anche per tale ragione, il giudicante ritiene di fare applicazione del principio della ragione più liquida e pronunziarsi nel merito, superando la questione pregiudiziale.
Come è noto, infatti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo pagina 5 di 10 di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014); in particolare, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 5 -
, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).
Come sopra evidenziato, l'accordo stipulato tra le parti impropriamente denominato “accordo di programma” prevedeva una serie di “reciproci obblighi” tra i soci e la società “al fine di assicurare autonomia gestionale per il raggiungimento degli obiettivi comuni” (cfr. art. 1).
Nelle premesse veniva chiarito che “è volontà comune il rilancio turistico-sportivo della località
Monte Tremalzo attraverso investimenti che prevedono la realizzazione di impianti ed infrastrutture atti allo sport e dotate di tutti i servizi connessi, comprese la ricettività alberghiera e la ristorazione” (cfr. punto primo delle premesse).
Quanto all'ente pubblico, era espressamente indicato che “intende aderire all'iniziativa con apporto nella società di mezzi finanziari al fine di diventarne socio a tutti gli CP_4 effetti con lo scopo di promuovere anche uno sviluppo turistico-sportivo sostenibile di Tremalzo nell'arco di tutto l'anno valorizzandone le sue risorse ambientali e naturalistiche” (cfr. punto 3 delle premesse).
Dopo una serie di diposizioni di carattere prevalentemente operativo, l'art. 9, stabiliva che “i
Soci, Enti Pubblici, per quanto di competenza, al fine di agevolare l'attività della società,
s'impegnano ad attivare gli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Si faranno inoltre carico di tempestiva informazione alla società in materia di sviluppo turistico per gli aspetti connessi con la gestione dei servizi”.
Le disposizioni successive contenevano ulteriori indicazioni e prescrizioni di carattere prettamente contabile ed economico.
La parte attrice sostiene che, in base all'art. 9 del contratto, il Comune aveva assunto l'obbligo di approvare la variante al PRG della zona di Tremalzo.
Il convenuto non nega che l'approvazione della citata variante fosse funzionale al raggiungimento degli obiettivi condivisi ma evidenzia che mai il avrebbe potuto CP_1
pagina 6 di 10 assumere un'obbligazione di risultato rispetto ad un'attività che costituisce estrinsecazione del potere amministrativo e soggiace ai limiti dell'azione pubblica.
Evidenzia, peraltro, che l'ente locale si era attivato per l'approvazione della variante al PRG e il provvedimento era stato formalizzato con la deliberazione n. 2188 del 29.8.2008, mentre, ai fini del corretto adempimento, irrilevanti sarebbero la successiva impugnazione da parte del WWF e l'annullamento della variante stessa con sentenza del 27.7.2013 del TRGA di Trento.
Ciò posto, va evidenziato che, nell'ambito del c.d. “contratto di programma”, non vi è alcun esplicito riferimento all'approvazione della variante al PRG.
Invero, il tenore dell'art. 9, che individua il contenuto delle condotte doverose, è assolutamente generico ed obbliga i contraenti “ad attivare gli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali”.
Anche se le parti erano verosimilmente concordi in ordine alla necessità che venisse approvata una variante al PRG della zona di Tremalzo, certamente il contratto non prevedeva uno specifico obbligo in capo all'ente locale.
Vi è peraltro da chiedersi se l'approvazione di tale atto avrebbe potuto, in ipotesi, costituire l'oggetto di un'obbligazione nel senso indicato dall'attrice trattandosi di un provvedimento di chiaro interesse pubblicistico, destinato ad avere effetti sulla collettività e soggetto ai limiti dell'azione pubblica.
Pertanto, in primo luogo, già testualmente, deve escludersi la sussistenza di un obbligo contrattualizzato che imponesse alla parte pubblica di garantire l'approvazione della variante al
PRG.
Ma anche dal punto di vista sostanziale il non avrebbe potuto obbligarsi all'effettiva CP_1 attuazione della variante, in quanto atto di natura amministrativa, soggetto al vaglio dei controinteressati e, in ultima analisi, possibile oggetto di ricorsi.
In secondo luogo, il quella variante l'aveva effettivamente approvata ed era stata CP_1 annullata dal dopo quasi cinque anni, in quanto ritenuta non sostenibile sotto il profilo CP_6 ambientale, aspetto che, peraltro, era oggetto di considerazione anche nell'ambito dello stesso
“contratto di programma”.
Dunque, se anche si volesse ritenere che tra “gli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze funzionali” vi fosse il dovere per l'ente locale di attivarsi per l'approvazione della variante, non può oggi negarsi che il avesse adempiuto, non potendo, ovviamente, CP_1 garantirne la definitiva attuazione, condizionata, come già evidenziato, dai limiti dell'azione pubblica e dalle possibili impugnazioni. pagina 7 di 10 La variante, d'altro canto, era stata approvata sulla base del programma di rilancio e riqualificazione che le parti avevano concordato (né vengono evidenziate specifiche lacune, criticità o carenze dell'atto in sé) salvo non passare indenne al mutamento di sensibilità intervenuto medio tempore rispetto alla sostenibilità ambientale.
Nel contesto descritto appare evidente come l'ente pubblico non sia incorso in alcun inadempimento rispetto alla generica obbligazione contrattuale, tenuto peraltro conto che l'attrice si duole esclusivamente della mancata adozione della variante al PRG.
Premesso che l'insussistenza dell'obbligo di approvazione della variante assorbe ogni altra argomentazione, per mera completezza va evidenziato anche quanto segue.
da un lato, sostiene che il avrebbe violato il dovere di buona fede Parte_1 Controparte_1 avendole ingenerato un affidamento incolpevole e, dall'altro, lamenta che, successivamente alla sentenza del TRGA, il predetto ente era rimasto inerte.
Anzitutto, non è dato comprendere di quale affidamento discuta l'attrice atteso che non è individuabile alcuna aspettativa giuridicamente rilevante in capo ad rispetto alla Parte_1 futura approvazione di un atto di natura pubblicistica e considerato che, in ogni caso, la società era pienamente consapevole dell'avvenuta impugnazione della delibera.
D'altro canto, una volta annullata la variante, il non avrebbe certamente potuto CP_1 riproporla in termini analoghi, avendo preso contezza della mutata sensibilità rispetto alla sostenibilità ambientale.
Un cenno, peraltro, meritano le condotte della stessa parte privata nell'ambito dell'accordo.
Infatti, sostiene che era stata posta in liquidazione il 13 agosto 2013, a fronte Pt_1 CP_4 dell'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale, in attesa che l'ente pubblico si attivasse nuovamente, per poi venire cancellata l'11.7.2019, lasciando intendere che il progetto fosse fallito per responsabilità esclusiva della convenuta.
Tuttavia, come evidenziato dalla controparte, sei mesi dopo il ricorso del WWF contro la variante al PRG, il Cda di aveva approvato un aumento di capitale fino a quasi CP_4
11.000.000,00 correlato all'approvazione di un nuovo piano di investimenti (cfr. doc. 7 di parte convenuta); per la copertura degli interventi, era stato previsto un cospicuo intervento pubblico e, il 03.12.2009, aveva consegnato alla PAT una proposta di finanziamento formulata CP_4 dall'azionista di maggioranza di dunque (il cui legale rappresentante era il Dott. CP_4 Parte_1
, prima dell'approvazione da parte del Cda di (il cui Persona_1 CP_4 presidente era sempre il Dott. . Persona_1
pagina 8 di 10 Eppure già il 01.12.2009 lo stesso soggetto privato aveva manifestato la chiara volontà di svincolarsi dal progetto di riqualificazione di Tremalzo perché ritenuto “irrealizzabile” (cfr. missiva Dott. al Dirigente del Dipartimento del Turismo della PAT doc. Persona_1
9 di parte convenuta); e il 09.11.2010, 21.01.2011 e 16.5.2011 La Finanziaria aveva CP_1 proposto pubblicamente la cessione delle quote (cfr. docc. 10, 11, 12).
Per contro, il 11.8.2011 aveva sollecitato la PAT per la concessione per una linea CP_4 funiviaria e l'assenso per la realizzazione di una nuova pista da sci (cfr. docc. 13 e 14).
In sostanza, malgrado le richieste, i programmi e i finanziamenti, la compagine privata di CP_4 aveva iniziato a mettere in dubbio la realizzabilità del progetto di riqualificazione della
[...] località Tremalzo ancora in pendenza di ricorso contro la variante e, quindi, per cause indipendenti dall'esito della decisione del TRGA.
E' dunque possibile che avesse rivalutato la convenienza economica Parte_1 dell'operazione avviata ma detta valutazione si fondava evidentemente su elementi non riconducibili all'inadempimento che viene oggi imputato all'ente locale.
Trattasi di ulteriore riscontro della palese infondatezza delle domande formulate da Parte_1 nei confronti del . Controparte_1
Per concludere può infine osservarsi che anche la cifra indicata come corrispondente al presunto pregiudizio patito da è del tutta priva di giustificazione. Parte_1
Il totale azionato, € 2.719.000,00, costituisce la sommatoria tra il prezzo rivalutato di acquisto delle quote di al momento della sottoscrizione dell'accordo e i successivi CP_4 finanziamenti, al netto di quanto recuperato all'esito della liquidazione.
Ma una perizia del dicembre 2010 - ovvero in un'epoca in cui il progetto era ancora realizzabile ma la parte privata intendeva cedere le quote - aveva quantificato il valore complessivo di CP_4 in 2.974.000,00 euro (cfr. doc. 20); dunque la quota del 50,2 % appartenente ad
[...] Pt_1 era pari a € 1.487.000,00.
[...]
Ed è appena il caso di evidenziare che detto valore è inferiore a quanto ha potuto Parte_1 recuperare all'esito della liquidazione di ovvero € 1.566.778,00. CP_4
Dunque, certamente non ha subito alcun pregiudizio economico dalle vicende Parte_1 successive al 2010.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza nella misura ritenuta congrua indicata in dispositivo, tenuto conto della media complessità della controversia e del mancato svolgimento dell'attività istruttoria;
la condanna alla rifusione delle spese anche nei confronti consegue al fatto che l'infondata azione di ha reso Controparte_7 Parte_1
pagina 9 di 10 necessaria la chiamata in garanzia e la costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice del convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge le domande formulate da nei confronti del con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione iscritto a ruolo in data 26.7.2023.
Condanna a rifondere alle controparti le spese di lite che si liquidano in Euro Parte_1
[... 18.000,00 per compensi ed € 1.686,00 per anticipazioni a favore del convenuto CP_1
e in Euro 15.000,00 per compensi a favore della terza chiamata oltre, CP_1 Controparte_5 per entrambi, 15% rimborso spese generali, iva e cnpa come per legge.
Rovereto, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Monica Izzo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 566/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. David MICHELI elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Trento Via paradisi 15/5 presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_2
STATO DI TRENTO elettivamente domiciliato in Trento Largo Porta Nuova 9 presso il difensore
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea GIRARDI e dell'avv. CP_2 P.IVA_3
NC EN elettivamente domiciliata in Milano Via Fabio Filzi 2 presso lo studio Itas
Law Tech s.t.a.p.a.
ER IA
OGGETTO: CONTRATTI AT
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Conclusioni l'attrice:
nel merito: - accertare e dichiarare per le causali di cui all'atto di citazione e alla I° memoria ex art.171 ter cpc, l'inadempimento contrattuale del e comunque la sua condotta Controparte_1 omissiva in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare che l'attrice ha subito i danni patrimoniali come risultanti dal documento
9 allegato all'atto di citazione e conseguentemente condannare il in via Controparte_1 esclusiva, in subordine in via esclusiva rispettivamente in via solidale o concorrente CP_2 con il se ed in quanto si ritenga operativa la polizza assicurativa, al Controparte_1 risarcimento del danno quantificato in Euro 2.719.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di mora o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà anche a seguito di assumenda c.t.u., fino al saldo effettivo. in via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie formulate nella II° memoria ex art.171 ter cpc
(c.t.u., istanza ex art. 210 cpc ed in subordine prove testimoniali).
Con rifusione delle spese processuali, oltre 15% spese generali, IVA e CNPA.
Conclusioni per il convenuto:
“Contrariis reiectis, in via pregiudiziale, in rito, dichiararsi il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario e sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo;
in via subordinata nel merito, rigettare la domanda risarcitoria perché infondata per insussistenza della lesione del legittimo affidamento e, comunque, per impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione posta a carico del CP_1 in via ulteriormente subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, liquidare a titolo risarcitorio una somma nettamente inferiore a quella ex adverso richiesta in funzione del e in proporzione al prevalente concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento di danno ex art. 1227 c.c. e, in ogni caso, dichiarare che è obbligata a tenere indenne l'assicurato Controparte_3
in forza della polizza assicurativa n. 6E/M10610288 con lo stesso stipulata e, Controparte_1 per l'effetto, condannare a manlevare e rendere Controparte_3 indenne il dalle somme che dovesse essere condannato a pagare quale Controparte_1 civilmente responsabile.
Spese e compensi di causa integralmente rifusi”. pagina 2 di 10 Conclusioni per la terza chiamata:
Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata: accertare l'esistenza di altra polizza a copertura del medesimo rischio oggetto del contratto assicurativo M10610288 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1910 co. 2 c.c., dichiarare che non è tenuta ad erogare alcun indennizzo nei confronti del CP_2 [...]
; CP_1
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice e della domanda di manleva spiegata nei confronti di contenere CP_2
l'accoglimento delle stesse nei limiti della prova del danno raggiunta, tenuto conto altresì, dell'eventuale concorso di colpa di nella causazione del danno stesso ed anche nei Parte_1 limiti della polizza con applicazione delle franchigie, dei massimali e dello scoperto, senza alcun vincolo solidale con ulteriori responsabili, fatto salvo in ogni caso il diritto di regresso della scrivente Compagnia ex art. 1910 co. 4 c.p.c.;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Controparte_1
Euro 2.719.000,00, conseguente all'inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni di cui al contratto di programma sottoscritto in data 30.03.2004 ed avente ad oggetto il rilancio turistico-sportivo della località “Monte Tremalzo”.
Deduceva in particolare la società attrice che il 30.3.2004 i Comuni di Tiarno di Sopra, Parte_2
, e avevano sottoscritto con la società un
[...] Pt_3 Parte_4 Parte_5 CP_4 accordo denominato “contratto di programma” mediante il quale sia la parte pubblica che quella privata si impegnavano ai fini del “rilancio turistico-sportivo della località “Monte Tremalzo” attraverso investimenti che prevedono la realizzazione di impianti ed infrastrutture atti allo sport e dotate di tutti i servizi connessi, comprese la ricettività alberghiera e la ristorazione”
(cfr. doc. 1); che il punto 9 del contratto specificava che le parti si dovevano attivare agli adempimenti ricompresi nell'ambito delle rispettive competenze funzionali;
che gli enti pubblici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, erano entrati nella compagine sociale di con CP_4 capitale pari al 45% (cfr. doc. 2); che le quote originariamente appartenenti alla parte privata pagina 3 di 10 erano confluite nella Finanziaria RO che, nel 2004 e nel 2007, le aveva cedute ad Parte_1
(cfr. docc. 2a e 2 b), in tal modo divenuta socio privato di maggioranza;
che nel 2011 Finanziaria
RO veniva incorporata in (cfr. doc. 3); che, in attuazione dei propri obblighi, i Parte_1 soggetti privati e pubblici avevano intrapreso le rispettive attività, pertanto, i Comuni firmatari si erano adoperati per l'attuazione della variante al PRG concernente le aree in cui ricadeva la località Tremalzo mentre aveva compiuto le proprie attività tra cui versamenti di somme Pt_1 in conto capitale;
che la variante al PRG era stata approvata con delibera della Giunta della PAT
n. 2188 di data 29.8.2018, ma era stata impugnata;
che, con sentenza n. 280/2013 pubblicata il
27.7.2013, il TRGA di Trento aveva annullato gli atti impugnati, con conseguente applicazione della disciplina urbanistica previgente;
che, il 01.01.2010, i Comuni originari firmatari erano confluiti nel neocostituito;
che, nelle more del giudizio amministrativo, il Controparte_1 socio privato di aveva sollecitato l'ente pubblico all'adempimento dei propri obblighi CP_4
(doc, 6); che, in data 13.8.2013, la società era stata messa in liquidazione in attesa dei CP_4 citati adempimenti, ovvero dell'adozione di una nuova variante al PRG;
che tuttavia, il
[...]
era rimasto totalmente inerte. CP_1
Precisava pertanto che con pec del 27.7.2018 aveva contestato la condotta dell'ente Parte_1 pubblico e quantificato il danno patito in 2.000.000,00 di Euro (cfr. doc. 7) ma il aveva CP_1 negato gli addebiti (cfr. doc. 8) e in data 11.7.2019, veniva cancellata dal registro delle CP_4 imprese.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto le pretese Controparte_1 avversarie, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel merito, negava la sussistenza di un inadempimento ad esso imputabile anche sotto il profilo della lamentata lesione del legittimo affidamento ipotizzato dalla controparte, in quanto privo di qualsivoglia fondamento.
In ogni caso, l'Ente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa al Controparte_5 fine di essere tenuto indenne da ogni pretesa risarcitoria, in forza della polizza assicurativa n.
M10610288.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio aderendo Controparte_5 integralmente alle difese svolte dal proprio assicurato in punto di giurisdizione e di merito;
inoltre, eccepiva in via principale l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata, attesa la vigenza di successiva polizza stipulata dal con altra compagnia per il medesimo rischio;
CP_1 in via subordinata, evidenziava i limiti contrattuali della garanzia, quali massimale e franchigia.
pagina 4 di 10 La causa veniva istruita mediante il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e il Giudice, non ammettendo le istanze istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione invitando le parti a trattare specificamente la questione “dell'estensione delle obbligazioni poste in capo a parte convenuta sulla base dell'art. 9 della scrittura di data 30/03/2004 e della riconducibilità a tale titolo dell'obbligazione di adottare la variante al PRG”.
Tanto premesso, va osservato che, in via preliminare, le parti disquisiscono in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario atteso che convenuto e terza chiamata eccepiscono che ogni questione relativa all'accordo dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte del giudice amministrativo.
Da un lato, contrariamente al nomen iuris, deve escludersi che la pattuizione rientri tra i contratti di programma, tenuto conto che la fattispecie è disciplinata dall'art. 2, comma 203, lett. e) L.
662/1996, che specifica trattarsi di contratti stipulati tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata.
Per contro, è evidente che l'accordo di cui si tratta è stato sottoscritto tra soggetti diversi da quelli indicati dalla norma, ovvero un Comune e un soggetto privato che non è una grande impresa, né un consorzio né una rappresentanza di distretti industriali.
Ma detto contratto non pare neppure inquadrabile, come vorrebbero la convenuta e la terza chiamata, tra gli accordi amministrativi di cui all'art. 28 L.P 23/1992, nella specie gli accordi integrativi o procedimentali ex art. 11 L 241/1990 - in quanto avente ad oggetto le modalità di esercizio del potere unilaterale e discrezionale di pianificazione urbanistica - per le ragioni che si vedranno relativamente al contenuto dell'obbligazione assunta dall'ente locale.
Pertanto, allo stato, il giudizio ben può essere condotto sulla base della prospettazione attorea che qualifica il c.d. “contratto di programma” come un negozio di diritto privato avendo l'ente pubblico operato in forma privatistica, anche perchè l'invito del giudice a meglio specificare l'estensione delle obbligazioni a carico dell'ente locale sulla base dell'art. 9 della scrittura ha comportato, nella sostanza, la riproposizione delle argomentazioni precedenti.
Eppure, proprio l'individuazione dell'oggetto dell'obbligazione assunta dai Comuni, ora
, ha rilevanza tanto nel merito quanto ai fini del riparto di giurisdizione. Controparte_1
Anche per tale ragione, il giudicante ritiene di fare applicazione del principio della ragione più liquida e pronunziarsi nel merito, superando la questione pregiudiziale.
Come è noto, infatti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo pagina 5 di 10 di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014); in particolare, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 5 -
, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).
Come sopra evidenziato, l'accordo stipulato tra le parti impropriamente denominato “accordo di programma” prevedeva una serie di “reciproci obblighi” tra i soci e la società “al fine di assicurare autonomia gestionale per il raggiungimento degli obiettivi comuni” (cfr. art. 1).
Nelle premesse veniva chiarito che “è volontà comune il rilancio turistico-sportivo della località
Monte Tremalzo attraverso investimenti che prevedono la realizzazione di impianti ed infrastrutture atti allo sport e dotate di tutti i servizi connessi, comprese la ricettività alberghiera e la ristorazione” (cfr. punto primo delle premesse).
Quanto all'ente pubblico, era espressamente indicato che “intende aderire all'iniziativa con apporto nella società di mezzi finanziari al fine di diventarne socio a tutti gli CP_4 effetti con lo scopo di promuovere anche uno sviluppo turistico-sportivo sostenibile di Tremalzo nell'arco di tutto l'anno valorizzandone le sue risorse ambientali e naturalistiche” (cfr. punto 3 delle premesse).
Dopo una serie di diposizioni di carattere prevalentemente operativo, l'art. 9, stabiliva che “i
Soci, Enti Pubblici, per quanto di competenza, al fine di agevolare l'attività della società,
s'impegnano ad attivare gli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Si faranno inoltre carico di tempestiva informazione alla società in materia di sviluppo turistico per gli aspetti connessi con la gestione dei servizi”.
Le disposizioni successive contenevano ulteriori indicazioni e prescrizioni di carattere prettamente contabile ed economico.
La parte attrice sostiene che, in base all'art. 9 del contratto, il Comune aveva assunto l'obbligo di approvare la variante al PRG della zona di Tremalzo.
Il convenuto non nega che l'approvazione della citata variante fosse funzionale al raggiungimento degli obiettivi condivisi ma evidenzia che mai il avrebbe potuto CP_1
pagina 6 di 10 assumere un'obbligazione di risultato rispetto ad un'attività che costituisce estrinsecazione del potere amministrativo e soggiace ai limiti dell'azione pubblica.
Evidenzia, peraltro, che l'ente locale si era attivato per l'approvazione della variante al PRG e il provvedimento era stato formalizzato con la deliberazione n. 2188 del 29.8.2008, mentre, ai fini del corretto adempimento, irrilevanti sarebbero la successiva impugnazione da parte del WWF e l'annullamento della variante stessa con sentenza del 27.7.2013 del TRGA di Trento.
Ciò posto, va evidenziato che, nell'ambito del c.d. “contratto di programma”, non vi è alcun esplicito riferimento all'approvazione della variante al PRG.
Invero, il tenore dell'art. 9, che individua il contenuto delle condotte doverose, è assolutamente generico ed obbliga i contraenti “ad attivare gli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali”.
Anche se le parti erano verosimilmente concordi in ordine alla necessità che venisse approvata una variante al PRG della zona di Tremalzo, certamente il contratto non prevedeva uno specifico obbligo in capo all'ente locale.
Vi è peraltro da chiedersi se l'approvazione di tale atto avrebbe potuto, in ipotesi, costituire l'oggetto di un'obbligazione nel senso indicato dall'attrice trattandosi di un provvedimento di chiaro interesse pubblicistico, destinato ad avere effetti sulla collettività e soggetto ai limiti dell'azione pubblica.
Pertanto, in primo luogo, già testualmente, deve escludersi la sussistenza di un obbligo contrattualizzato che imponesse alla parte pubblica di garantire l'approvazione della variante al
PRG.
Ma anche dal punto di vista sostanziale il non avrebbe potuto obbligarsi all'effettiva CP_1 attuazione della variante, in quanto atto di natura amministrativa, soggetto al vaglio dei controinteressati e, in ultima analisi, possibile oggetto di ricorsi.
In secondo luogo, il quella variante l'aveva effettivamente approvata ed era stata CP_1 annullata dal dopo quasi cinque anni, in quanto ritenuta non sostenibile sotto il profilo CP_6 ambientale, aspetto che, peraltro, era oggetto di considerazione anche nell'ambito dello stesso
“contratto di programma”.
Dunque, se anche si volesse ritenere che tra “gli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze funzionali” vi fosse il dovere per l'ente locale di attivarsi per l'approvazione della variante, non può oggi negarsi che il avesse adempiuto, non potendo, ovviamente, CP_1 garantirne la definitiva attuazione, condizionata, come già evidenziato, dai limiti dell'azione pubblica e dalle possibili impugnazioni. pagina 7 di 10 La variante, d'altro canto, era stata approvata sulla base del programma di rilancio e riqualificazione che le parti avevano concordato (né vengono evidenziate specifiche lacune, criticità o carenze dell'atto in sé) salvo non passare indenne al mutamento di sensibilità intervenuto medio tempore rispetto alla sostenibilità ambientale.
Nel contesto descritto appare evidente come l'ente pubblico non sia incorso in alcun inadempimento rispetto alla generica obbligazione contrattuale, tenuto peraltro conto che l'attrice si duole esclusivamente della mancata adozione della variante al PRG.
Premesso che l'insussistenza dell'obbligo di approvazione della variante assorbe ogni altra argomentazione, per mera completezza va evidenziato anche quanto segue.
da un lato, sostiene che il avrebbe violato il dovere di buona fede Parte_1 Controparte_1 avendole ingenerato un affidamento incolpevole e, dall'altro, lamenta che, successivamente alla sentenza del TRGA, il predetto ente era rimasto inerte.
Anzitutto, non è dato comprendere di quale affidamento discuta l'attrice atteso che non è individuabile alcuna aspettativa giuridicamente rilevante in capo ad rispetto alla Parte_1 futura approvazione di un atto di natura pubblicistica e considerato che, in ogni caso, la società era pienamente consapevole dell'avvenuta impugnazione della delibera.
D'altro canto, una volta annullata la variante, il non avrebbe certamente potuto CP_1 riproporla in termini analoghi, avendo preso contezza della mutata sensibilità rispetto alla sostenibilità ambientale.
Un cenno, peraltro, meritano le condotte della stessa parte privata nell'ambito dell'accordo.
Infatti, sostiene che era stata posta in liquidazione il 13 agosto 2013, a fronte Pt_1 CP_4 dell'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale, in attesa che l'ente pubblico si attivasse nuovamente, per poi venire cancellata l'11.7.2019, lasciando intendere che il progetto fosse fallito per responsabilità esclusiva della convenuta.
Tuttavia, come evidenziato dalla controparte, sei mesi dopo il ricorso del WWF contro la variante al PRG, il Cda di aveva approvato un aumento di capitale fino a quasi CP_4
11.000.000,00 correlato all'approvazione di un nuovo piano di investimenti (cfr. doc. 7 di parte convenuta); per la copertura degli interventi, era stato previsto un cospicuo intervento pubblico e, il 03.12.2009, aveva consegnato alla PAT una proposta di finanziamento formulata CP_4 dall'azionista di maggioranza di dunque (il cui legale rappresentante era il Dott. CP_4 Parte_1
, prima dell'approvazione da parte del Cda di (il cui Persona_1 CP_4 presidente era sempre il Dott. . Persona_1
pagina 8 di 10 Eppure già il 01.12.2009 lo stesso soggetto privato aveva manifestato la chiara volontà di svincolarsi dal progetto di riqualificazione di Tremalzo perché ritenuto “irrealizzabile” (cfr. missiva Dott. al Dirigente del Dipartimento del Turismo della PAT doc. Persona_1
9 di parte convenuta); e il 09.11.2010, 21.01.2011 e 16.5.2011 La Finanziaria aveva CP_1 proposto pubblicamente la cessione delle quote (cfr. docc. 10, 11, 12).
Per contro, il 11.8.2011 aveva sollecitato la PAT per la concessione per una linea CP_4 funiviaria e l'assenso per la realizzazione di una nuova pista da sci (cfr. docc. 13 e 14).
In sostanza, malgrado le richieste, i programmi e i finanziamenti, la compagine privata di CP_4 aveva iniziato a mettere in dubbio la realizzabilità del progetto di riqualificazione della
[...] località Tremalzo ancora in pendenza di ricorso contro la variante e, quindi, per cause indipendenti dall'esito della decisione del TRGA.
E' dunque possibile che avesse rivalutato la convenienza economica Parte_1 dell'operazione avviata ma detta valutazione si fondava evidentemente su elementi non riconducibili all'inadempimento che viene oggi imputato all'ente locale.
Trattasi di ulteriore riscontro della palese infondatezza delle domande formulate da Parte_1 nei confronti del . Controparte_1
Per concludere può infine osservarsi che anche la cifra indicata come corrispondente al presunto pregiudizio patito da è del tutta priva di giustificazione. Parte_1
Il totale azionato, € 2.719.000,00, costituisce la sommatoria tra il prezzo rivalutato di acquisto delle quote di al momento della sottoscrizione dell'accordo e i successivi CP_4 finanziamenti, al netto di quanto recuperato all'esito della liquidazione.
Ma una perizia del dicembre 2010 - ovvero in un'epoca in cui il progetto era ancora realizzabile ma la parte privata intendeva cedere le quote - aveva quantificato il valore complessivo di CP_4 in 2.974.000,00 euro (cfr. doc. 20); dunque la quota del 50,2 % appartenente ad
[...] Pt_1 era pari a € 1.487.000,00.
[...]
Ed è appena il caso di evidenziare che detto valore è inferiore a quanto ha potuto Parte_1 recuperare all'esito della liquidazione di ovvero € 1.566.778,00. CP_4
Dunque, certamente non ha subito alcun pregiudizio economico dalle vicende Parte_1 successive al 2010.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza nella misura ritenuta congrua indicata in dispositivo, tenuto conto della media complessità della controversia e del mancato svolgimento dell'attività istruttoria;
la condanna alla rifusione delle spese anche nei confronti consegue al fatto che l'infondata azione di ha reso Controparte_7 Parte_1
pagina 9 di 10 necessaria la chiamata in garanzia e la costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice del convenuto . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge le domande formulate da nei confronti del con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione iscritto a ruolo in data 26.7.2023.
Condanna a rifondere alle controparti le spese di lite che si liquidano in Euro Parte_1
[... 18.000,00 per compensi ed € 1.686,00 per anticipazioni a favore del convenuto CP_1
e in Euro 15.000,00 per compensi a favore della terza chiamata oltre, CP_1 Controparte_5 per entrambi, 15% rimborso spese generali, iva e cnpa come per legge.
Rovereto, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Monica Izzo
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