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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 8404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8404 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza - in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ha emesso, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.13962 del 2024 RG, avente ad OGGETTO: risarcimento danno, vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE
E in persona del Presidente pro tempore rappresentato e Controparte_1 difeso, dall'Avv. Saverio Marrone
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14 giugno del 2024 il ricorrente in epigrafe indicato, agiva nei confronti dell'ente resistente affinché fossero accolte le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno da maggio 2014 a maggio 2024, della somma di € 6728,72 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. 3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese ed il compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al sottoscritto avvocato che ne è creditore.”. Rilevava di essere dipendente dell' a decorrere dal 01.01.2013 per Controparte_1 effetto dell'atto di fusione del 27.12.2012 con cui la aveva incorporato in sé le CP_2 [...]
e per l'esercizio di Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 pubblici servizi. Deduceva, altresì, di essere inquadrato nell'aera operativa manutenzione impianti ed officine, di cui al CCNL applicato in azienda con le mansioni di Operatore Tecnico (parametro Controparte_5
170), di cui al CCNL svolgendo, quindi, attività pratico-operative di installazione, Controparte_5 manutenzione (ordinaria e straordinaria), verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sulla sede e sull'armamento. Dichiarava, inoltre, che all'atto dell'assunzione, riceveva dalla convenuta i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) composti da: scarpe antinfortunistiche;
caschetto; cinta anti caduta;
otoprotettore; maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione;
guanti di protezione anti-taglio; tuta monouso (tuta ad uso limitato). Affermava, poi, che, soltanto occasionalmente, nell'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti, utilizzava una sottile tuta monouso messa a disposizione dall'azienda da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro (Tuta da lavoro;
Pantaloni; Camicie estive;
Camicie invernali;
Polo estive;
Felpe invernali;
Giacca; Giubbotto;
Giubbino ad alta visibilità) che era inidonea a garantire il mancato contatto tra le sostanze nocive e gli indumenti lavorativi sottostanti. Aggiungeva, inoltre, che la stessa era isolante e non traspirante, determinava un progressivo innalzamento della temperatura corporea, soprattutto nel periodo estivo tant'è che poteva essere usata solo per brevi periodi. In diritto richiamava l'art. 2087 c.c., il Decreto Legislativo n. 626/94, la Circolare del Ministero del Lavoro 26/04/99, n. 34, il successivo D.LGS. N. 81/2008 e, infine, l'art. 1218 c.c. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto della domanda attorea attesa la sua infondatezza rilevandone, altresì, quella della quantificazione delle avverse richieste e così concludendo: “1) Dichiarare la nullità del ricorso;
2) Rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
3) Dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto;
4) In via meramente subordinata, riconoscere, in via equitativa, una indennità risarcitoria pari ad € 10,00 mensili per n. 11 mensilità, tenuto conto del periodo di ferie annuali”. Escussi i testi indicati, all'esito del deposito di note telematiche, la causa è stata decisa. Preliminare all'esame del merito è l'eccezione di nullità sollevata. La resistente afferma la contraddittorietà della domanda proposta atteso che viene richiesto il risarcimento per il lavaggio domestico degli abiti e non dei dispositivi individuali di protezione, pur ritenendo non consone tale modalità di pulizia. Ritiene chi scrive che le deduzioni considerate contraddittorie afferiscono il merito del ricorso essendo possibile dall'esame complessivo dell'atto individuare sia la causa petendi che il petitum e che pertanto nessun vizio inficia l'atto introduttivo. Il ricorrente allega di svolgere mansioni di operatore nell'ambito dell'Unità operativa manutenzione infrastruttura e supervisione esercizio, presso la sede di servizio di Napoli, con attività CP_6 di manutenzione impianti sulla linea Parte_2
In particolare, ha precisato tutte le attività svolte come manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di segnalamento e, quindi, controllo sul funzionamento dei varchi di accesso, dei sistemi di bigliettazione, delle cabine elettriche, dei motori dei cancelli e di tutti gli impianti elettrici presenti in stazione, manutenzione delle linee aeree ferroviarie anche in galleria, lubrificazione dei sezionatori, controllo e verifica del binario con lubrificazione degli organi di attacco e dei cuscinetti dei deviatoi;
controllo delle condizioni della massicciata e sede ferroviaria;
sorveglianza linea;
manutenzione ordinaria e straordinaria dei treni, in particolare interventi sull'imperiale e di interventi in sostituzione o riparazione del pantografo nonché verifiche, sostituzione e riparazione degli isolatori;
interventi all'interno della cassa del treno ovvero interventi di riparazione della carrozzeria e degli impianti elettrici;
interventi verifiche e controlli al di sotto della cassa del treno ovvero interventi sull'impianto frenante. Ha, poi, affermato di venire in contatto nell'esercizio delle proprie mansioni con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri. Come precisato egli ha ricevuto dalla convenuta i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) oltre ad indumenti che, sebbene ordinari, assumono la funzione di DPI perché destinati a proteggerlo dai rischi da contatto con agenti chimici (olii, grassi, polveri, materiale ferroso, solventi) e biologici (batteri e virus), nonché, dal rischio di esposizione agli agenti atmosferici (caldo rovente, pioggia, vento) e agli agenti fisici (esposizione dai campi elettromagnetici). Contrariamente parte resistente nega la natura di tali indumenti specificando che, in ragione del documento di valutazione dei rischi effettuato, sono stati forniti i DPI per le attività per cui necessitavano e normali abiti da lavoro per le restanti attività che sono state analiticamente indicate. L'art 74 del dlgs 81 del 2008 stabilisce che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo 2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2) a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.”. L'articolo 77, del medesimo dlgs stabilisce che: “
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione”. Tanto premesso, nel caso di specie, non sono in contestazione le mansioni svolte dal ricorrente costitute da attività manutentiva ordinaria e straordinaria sugli impianti telefonici ed, in particolare, degli organi meccanici, elettrici, elettromeccanici ed elettronici interni alle suddette apparecchiature. Cont Tali lavorazioni sono effettuate sull'intera rete , non prevedono interazione con l'esercizio ferroviario e vengono eseguite internamente ai locali aziendali. Del pari gli indumenti pacificamente forniti ai ricorrenti sono i seguenti: due pantaloni;
due camicie estive;
due camicie invernali;
due polo estive;
due felpe invernali;
una giacca;
un giubbotto;
inoltre, ai ricorrenti sono forniti i seguenti dispositivi di protezione individuale: scarpe antinfortunistiche;
caschetto; cinta anti caduta;
auto protettore;
maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione;
tuta monouso. La fornitura dei predetti DPI avviene sulla base di un DVR – Documento di Valutazione dei rischi di Cont cui si è dotata che, per l'Officina di Ponticelli, per quelli di tipo ambientale ovvero da agenti biologici e sostanze chimiche prevede l'utilizzo dei DPI costituiti dalle scarpe antinfortunistiche, nonché, dalla maschera, guanti e occhiali protettivi, mentre, per le attività specialistiche anche le tute monouso. La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (Confermato il risarcimento in favore di un operaio dipendente di un'azienda ferroviaria, il quale aveva lamentato il mancato lavaggio di gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, atteso che vanno catalogati come dispositivi di protezione individuale quegli indumenti che l'azienda fornisce al lavoratore e che quest'ultimo indossa sopra i propri abiti durante il turno di lavoro. Ciò significa che il lavoratore ha diritto ad essere risarcito se l'azienda non ha provveduto a sobbarcarsi il lavaggio degli indumenti da lavoro utilizzati quotidianamente). (Cass. n. 32865 del 2021). Va, quindi, effettuato, secondo i Giudici di legittimità, l'accertamento in sede di merito che l'indumento sia in concreto una barriera di protezione rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore Il principio di diritto -del tutto condivisibile- è, dunque, che sussiste l'obbligo di lavaggio per il datore anche se gli indumenti forniti al lavoratore servono a proteggere i suoi abiti civili da un fattore di rischio per la salute e/o per la sicurezza. Come affermato dalla Corte di Appello nella sentenza n. (2915 del 2025) con argomentazioni condivise: “l'incidenza del rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura…….i della tuta Cont monouso, che la stessa riconosce di aver consegnato per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive” e per la protezione da rischio fisico (attività insudicianti e Attività con rischio chimico medio-basso). La fornitura della tuta monouso non appare, tuttavia, utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame, inoltre, può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi”. In relazione a quanto emerso, e analizzato il documento di valutazione dei rischi, chi scrive ritiene che gli abiti forniti dalla società al ricorrente debbano qualificarsi DPI. Il documento di valutazione dei rischi prodotto consente di individuare gli specifici rischi cui il lavoratore può essere esposto anche in considerazione delle specifiche mansioni cui è addetto e, pertanto, in relazione ad essi viene condotta l'analisi. In particolare, poi, in relazione alla tuta mono uso, considerato il documento in atti di parte ricorrente, per le mansioni svolte dall'istante viene indicato quale DPI anche un “Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”, rendendo evidente che per la mansione svolta vi sia il rischio fisico derivante da un'attività insudiciante. Alla luce del DVR, emerge che all'interno dell'officina venivano utilizzate, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sostanze tali da determinare un rischio chimico, sia pur basso, nonché il rischio di esposizione ad agenti biologici come confermato proprio nella fornitura della tuta monouso. Occorre, pertanto, verificare se la tuta monouso fosse sufficiente a preservare dal rischio indicato o invece gli abiti da lavoro svolgessero la funzione protettiva dal rischio suddetto. Si riportano per una migliore comprensione della decisione le dichiarazioni dei testi escussi. Cont
ha dichiarato: “Sono dipendente di dal 2012 e dal 2018 sono il responsabile del Testimone_1
SP (servizio responsabile prevenzione e protezione). Conosco il ricorrente poiché lavoriamo nella stessa struttura e conosco anche il tipo di attività che egli svolge perché nelle mie competenze rientra quella di effettuare la valutazione del rischio per ciascuna mansione. Il ricorrente esegue la manutenzione degli impianti telefonici. In dotazione hanno una tuta, intesa come abbigliamento e non come dispositivo di protezione individuale, mentre per l'utilizzo di sostanze chimici, come ad esempio, lo svitol, hanno in dotazione le tute monouso che servono a proteggere. Svolgono tali attività lungo le linee o nelle stazioni dove si trovano i treni, possono cambiare cavi nell'ambito di un cavidotto;
normalmente, quindi, vanno lungo la linea ferroviaria e, pertanto, sono muniti di DPI quali scarpe, giubbino ad alta visibilità, elmetto, se del caso, e guanti nonché mascherina ed occhiali. Nello specifico, o aprono il cavidotto e sfilano il cavo o deve essere infilato o sfilato a seconda dell'impianto che trovano, possono entrare in una centralina e cambiare uno spinotto. Nello svolgimento di tale mansione potrebbero venire in contatto con polveri e anche eccezionalmente con residui biologi (ad esempio nel caso di morte di animale) ma per questo sono dati dall'azienda tuta, guanti, occhiali e mascherina ed anche la tuta in tevex normata. Le tute vengono fornite a loro domanda e consumo poiché, appunto, monouso e può essere che ne servano di più nell'arco di una giornata. L'esposizione ai rischi dipende, in concreto, dall'attività da lui compiuta. L'azienda nel valutare i rischi considera anche quelli residui e proprio in ragione degli stessi fornisce i DPI. La tuta blu non rientra tra i DPI normati e previsti. Quanto alla sua composizione essa è costituita in parte da cotone ed in parte da acrilico. Nello svolgimento delle sue mansioni il ricorrente non è esposto al rischio incendio che comunque è normato. Non svolgono lavori in tensione e, pertanto, non corrono il rischio di prendere la corrente”.
ha affermato: “Attualmente sono pensionato dal 01.12.2023 e precedentemente Testimone_2 Cont lavoravo presso l' con mansione di capoperaio nell'ultimo periodo. Fino al luglio del 2011 ho lavorato con il ricorrente che si occupava oltre che della manutenzione leggera dell'istallazione di videocamere di sorveglianza e di cavi di fibra ottica che venivano sempre da noi messi in servizio Lavoravamo nell'ambito delle ferrovie, anche all'aperto ed anche in galleria. In particolare, nel fare queste attività, utilizzavamo telecamere, cavi e materiale specifico. Poteva capitare che venissimo in contatto con sostanze come quelle che uscivano dai cavi che erano gelatinose e per le quali, quindi, ci venivano date delle tovagliette per pulirci. Mi ricordo che se ci fossimo macchiati non si sarebbe tolto più dagli indumenti. Avevamo delle tute monouso che però tenevamo per 10 minuti perché faceva caldo. La tuta era necessaria solo in occasioni particolari ed in relazioni agli ambienti in cui dovevamo svolgere l'attività. Non era, quindi, necessario l'utilizzo delle tute bianche giornalmente. Successivamente il ricorrente è passato ad un diverso reparto ossia quello di manutenzione ed installazioni di cavi telefonici. Per chi svolgeva la sua stessa attività era possibile che si dovesse scavare nel caso di cavo danneggiato dopo si metteva la muffola e questo poteva capitare una volta alla settimana. Non so dire se il ricorrente abbia in dotazione la tuta bianca perché negli ultimi 14 anni ho lavorato altrove. Le tute monouso ci venivano fornite all'occorrenza e vi è stata carenza solo nel periodo covid. Le tute non le puoi indossare per più di un paio d'ore perché generano eccessivo calore. Durante lo svolgimento delle mansioni è possibile entrare in contatto con residui biologici per la presenza di animali morti. Io non ho mai avuto la mascherina nel periodo in cui ho lavorato con lui”. Gli esiti della prova testimoniale esperita hanno consentito di accertare che la tuta monouso ha una funzione coprente degli abiti civili e preserva dal contatto con sostanze imbrattanti e relativamente nocive così come previsto dal DVR. Trattasi di una dotazione non soggetta a lavaggio che è messa a disposizione e per la quale è prevista sostituzione in caso di usura anche più volte nella stessa giornata, tuttavia, essa non viene sempre utilizzata. Ed infatti l'uso è limitato alle lavorazioni particolarmente insudicianti e, seppur le altre lavorazioni in relazione all'individuazione delle regole per la gestione del rischio chimico e da insudiciamento ne comporterebbero l'utilizzo, non sempre ciò avviene. Di certo sussiste l'obbligo datoriale di vigilare sull'uso del DPI e, se del caso, anche sanzionare il dipendente che a tale uso si sottragga;
in caso contrario, il datore diventa responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato uso del DPI. Cont Nel caso specifico, l'insudiciamento degli indumenti di lavoro non esime da responsabilità l' in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato utilizzo del predetto DPI. In proposito, è stata costantemente affermata dai Giudici di legittimità la responsabilità del datore di lavoro per non aver vigilato sul rispetto delle norme di prevenzione e sul corretto uso dei DPI (cfr. tra le altre Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015; in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 22818 del 28/10/2009 e Cass. Sez. Lav. n. 4656 del 25/2/2011). I principi elaborati in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. in caso di danni da infortunio sul lavoro e malattia professionale, possono essere estesi anche ai danni di natura patrimoniale derivanti. Seppur la società ha demandato alla richiesta dei lavoratori l'uso della tuta mono uso, la scelta degli stessi di non indossarla ha determinato l'imbrattamento degli indumenti di lavoro. Ne consegue, quindi, in ragione della specifica lavorazione cui è addetto il ricorrente, che gli indumenti hanno assunto la funzione di protezione e sono da qualificare DPI con conseguente obbligo della società di manutenere gli stessi anche mediante il lavaggio. In relazione alla quantificazione del danno si ritiene di dover aderire a quanto espresso da altro Giudice di questa sezione cui integralmente ci si riporta ex art 118 dip.att.c.p.c. (30.05.2023 causa
). Parte_3
In particolare: “Venendo, dunque alla quantificazione del danno patrimoniale patito, avendo dovuto l'istante provvedere personalmente e con proprie risorse economiche alla 'manutenzione' dei DPI, il pregiudizio sofferto può essere parametrato al costo sopportato per provvedere ad un lavaggio. La frequenza di una volta alla settimana costituisce il livello sufficiente di garanzia del mantenimento delle condizioni di igiene di cui alla legge 81/08. Non si reputa, invece, congruo il criterio di liquidazione prescelto dal ricorrente, atteso che l'attività in questione, quand'anche la si volesse considerare accessoria rispetto a quella lavorativa, sarebbe posta in essere in ambito domestico, al di fuori di ogni controllo datoriale e compatibile con attività ulteriori”. Va richiamata una pronuncia della Suprema Corte, n.16715 del 23/7/2014, che ha pronunciato su caso analogo, motivatamente indicando i parametri (voci e valori di costo, numero e frequenza dei lavaggi) presi a riferimento per la valutazione ai sensi dell'articolo 432 c.p.c., ragionevole appare, quindi, il riferimento ad una parametrazione del danno riferito al costo indicato in ricorso (ovvero €. 1,20 a lavaggio), assumendo una cadenza di lavaggio di una volta la settimana, in ragione della attività svolte certamente meno insudicianti degli altri lavoratori che espletano manutenzione dei rotabili e non elettriche considerando che per i lavori più insudicianti l'istante fa richiesta e riceve una tuta monouso. Il danno mensile va pertanto, forfettariamente, quantificato in € 5,00 mensili. Ne consegue, quindi, che al ricorrente va riconosciuto l'importo complessivo di € 600,00 da maggio 2014 al maggio 2024, al cui importo va aggiunta la maggiorazione per rivalutazione ed interessi legali. La decorrenza degli interessi legali va calcolata sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti. Le spese di giudizio vanno riconosciute in ragione del minore importo liquidato a carico della parte soccombente.
PQM
Così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la resistente al pagamento di € 600,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 320,00 oltre Iva CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Si Comunichi. Napoli, 13 novembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
, rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE
E in persona del Presidente pro tempore rappresentato e Controparte_1 difeso, dall'Avv. Saverio Marrone
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14 giugno del 2024 il ricorrente in epigrafe indicato, agiva nei confronti dell'ente resistente affinché fossero accolte le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno da maggio 2014 a maggio 2024, della somma di € 6728,72 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. 3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese ed il compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al sottoscritto avvocato che ne è creditore.”. Rilevava di essere dipendente dell' a decorrere dal 01.01.2013 per Controparte_1 effetto dell'atto di fusione del 27.12.2012 con cui la aveva incorporato in sé le CP_2 [...]
e per l'esercizio di Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 pubblici servizi. Deduceva, altresì, di essere inquadrato nell'aera operativa manutenzione impianti ed officine, di cui al CCNL applicato in azienda con le mansioni di Operatore Tecnico (parametro Controparte_5
170), di cui al CCNL svolgendo, quindi, attività pratico-operative di installazione, Controparte_5 manutenzione (ordinaria e straordinaria), verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sulla sede e sull'armamento. Dichiarava, inoltre, che all'atto dell'assunzione, riceveva dalla convenuta i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) composti da: scarpe antinfortunistiche;
caschetto; cinta anti caduta;
otoprotettore; maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione;
guanti di protezione anti-taglio; tuta monouso (tuta ad uso limitato). Affermava, poi, che, soltanto occasionalmente, nell'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti, utilizzava una sottile tuta monouso messa a disposizione dall'azienda da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro (Tuta da lavoro;
Pantaloni; Camicie estive;
Camicie invernali;
Polo estive;
Felpe invernali;
Giacca; Giubbotto;
Giubbino ad alta visibilità) che era inidonea a garantire il mancato contatto tra le sostanze nocive e gli indumenti lavorativi sottostanti. Aggiungeva, inoltre, che la stessa era isolante e non traspirante, determinava un progressivo innalzamento della temperatura corporea, soprattutto nel periodo estivo tant'è che poteva essere usata solo per brevi periodi. In diritto richiamava l'art. 2087 c.c., il Decreto Legislativo n. 626/94, la Circolare del Ministero del Lavoro 26/04/99, n. 34, il successivo D.LGS. N. 81/2008 e, infine, l'art. 1218 c.c. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che chiedeva il rigetto della domanda attorea attesa la sua infondatezza rilevandone, altresì, quella della quantificazione delle avverse richieste e così concludendo: “1) Dichiarare la nullità del ricorso;
2) Rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
3) Dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto;
4) In via meramente subordinata, riconoscere, in via equitativa, una indennità risarcitoria pari ad € 10,00 mensili per n. 11 mensilità, tenuto conto del periodo di ferie annuali”. Escussi i testi indicati, all'esito del deposito di note telematiche, la causa è stata decisa. Preliminare all'esame del merito è l'eccezione di nullità sollevata. La resistente afferma la contraddittorietà della domanda proposta atteso che viene richiesto il risarcimento per il lavaggio domestico degli abiti e non dei dispositivi individuali di protezione, pur ritenendo non consone tale modalità di pulizia. Ritiene chi scrive che le deduzioni considerate contraddittorie afferiscono il merito del ricorso essendo possibile dall'esame complessivo dell'atto individuare sia la causa petendi che il petitum e che pertanto nessun vizio inficia l'atto introduttivo. Il ricorrente allega di svolgere mansioni di operatore nell'ambito dell'Unità operativa manutenzione infrastruttura e supervisione esercizio, presso la sede di servizio di Napoli, con attività CP_6 di manutenzione impianti sulla linea Parte_2
In particolare, ha precisato tutte le attività svolte come manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di segnalamento e, quindi, controllo sul funzionamento dei varchi di accesso, dei sistemi di bigliettazione, delle cabine elettriche, dei motori dei cancelli e di tutti gli impianti elettrici presenti in stazione, manutenzione delle linee aeree ferroviarie anche in galleria, lubrificazione dei sezionatori, controllo e verifica del binario con lubrificazione degli organi di attacco e dei cuscinetti dei deviatoi;
controllo delle condizioni della massicciata e sede ferroviaria;
sorveglianza linea;
manutenzione ordinaria e straordinaria dei treni, in particolare interventi sull'imperiale e di interventi in sostituzione o riparazione del pantografo nonché verifiche, sostituzione e riparazione degli isolatori;
interventi all'interno della cassa del treno ovvero interventi di riparazione della carrozzeria e degli impianti elettrici;
interventi verifiche e controlli al di sotto della cassa del treno ovvero interventi sull'impianto frenante. Ha, poi, affermato di venire in contatto nell'esercizio delle proprie mansioni con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri. Come precisato egli ha ricevuto dalla convenuta i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) oltre ad indumenti che, sebbene ordinari, assumono la funzione di DPI perché destinati a proteggerlo dai rischi da contatto con agenti chimici (olii, grassi, polveri, materiale ferroso, solventi) e biologici (batteri e virus), nonché, dal rischio di esposizione agli agenti atmosferici (caldo rovente, pioggia, vento) e agli agenti fisici (esposizione dai campi elettromagnetici). Contrariamente parte resistente nega la natura di tali indumenti specificando che, in ragione del documento di valutazione dei rischi effettuato, sono stati forniti i DPI per le attività per cui necessitavano e normali abiti da lavoro per le restanti attività che sono state analiticamente indicate. L'art 74 del dlgs 81 del 2008 stabilisce che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo 2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2) a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.”. L'articolo 77, del medesimo dlgs stabilisce che: “
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione”. Tanto premesso, nel caso di specie, non sono in contestazione le mansioni svolte dal ricorrente costitute da attività manutentiva ordinaria e straordinaria sugli impianti telefonici ed, in particolare, degli organi meccanici, elettrici, elettromeccanici ed elettronici interni alle suddette apparecchiature. Cont Tali lavorazioni sono effettuate sull'intera rete , non prevedono interazione con l'esercizio ferroviario e vengono eseguite internamente ai locali aziendali. Del pari gli indumenti pacificamente forniti ai ricorrenti sono i seguenti: due pantaloni;
due camicie estive;
due camicie invernali;
due polo estive;
due felpe invernali;
una giacca;
un giubbotto;
inoltre, ai ricorrenti sono forniti i seguenti dispositivi di protezione individuale: scarpe antinfortunistiche;
caschetto; cinta anti caduta;
auto protettore;
maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione;
tuta monouso. La fornitura dei predetti DPI avviene sulla base di un DVR – Documento di Valutazione dei rischi di Cont cui si è dotata che, per l'Officina di Ponticelli, per quelli di tipo ambientale ovvero da agenti biologici e sostanze chimiche prevede l'utilizzo dei DPI costituiti dalle scarpe antinfortunistiche, nonché, dalla maschera, guanti e occhiali protettivi, mentre, per le attività specialistiche anche le tute monouso. La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (Confermato il risarcimento in favore di un operaio dipendente di un'azienda ferroviaria, il quale aveva lamentato il mancato lavaggio di gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, atteso che vanno catalogati come dispositivi di protezione individuale quegli indumenti che l'azienda fornisce al lavoratore e che quest'ultimo indossa sopra i propri abiti durante il turno di lavoro. Ciò significa che il lavoratore ha diritto ad essere risarcito se l'azienda non ha provveduto a sobbarcarsi il lavaggio degli indumenti da lavoro utilizzati quotidianamente). (Cass. n. 32865 del 2021). Va, quindi, effettuato, secondo i Giudici di legittimità, l'accertamento in sede di merito che l'indumento sia in concreto una barriera di protezione rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore Il principio di diritto -del tutto condivisibile- è, dunque, che sussiste l'obbligo di lavaggio per il datore anche se gli indumenti forniti al lavoratore servono a proteggere i suoi abiti civili da un fattore di rischio per la salute e/o per la sicurezza. Come affermato dalla Corte di Appello nella sentenza n. (2915 del 2025) con argomentazioni condivise: “l'incidenza del rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura…….i della tuta Cont monouso, che la stessa riconosce di aver consegnato per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive” e per la protezione da rischio fisico (attività insudicianti e Attività con rischio chimico medio-basso). La fornitura della tuta monouso non appare, tuttavia, utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame, inoltre, può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi”. In relazione a quanto emerso, e analizzato il documento di valutazione dei rischi, chi scrive ritiene che gli abiti forniti dalla società al ricorrente debbano qualificarsi DPI. Il documento di valutazione dei rischi prodotto consente di individuare gli specifici rischi cui il lavoratore può essere esposto anche in considerazione delle specifiche mansioni cui è addetto e, pertanto, in relazione ad essi viene condotta l'analisi. In particolare, poi, in relazione alla tuta mono uso, considerato il documento in atti di parte ricorrente, per le mansioni svolte dall'istante viene indicato quale DPI anche un “Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”, rendendo evidente che per la mansione svolta vi sia il rischio fisico derivante da un'attività insudiciante. Alla luce del DVR, emerge che all'interno dell'officina venivano utilizzate, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sostanze tali da determinare un rischio chimico, sia pur basso, nonché il rischio di esposizione ad agenti biologici come confermato proprio nella fornitura della tuta monouso. Occorre, pertanto, verificare se la tuta monouso fosse sufficiente a preservare dal rischio indicato o invece gli abiti da lavoro svolgessero la funzione protettiva dal rischio suddetto. Si riportano per una migliore comprensione della decisione le dichiarazioni dei testi escussi. Cont
ha dichiarato: “Sono dipendente di dal 2012 e dal 2018 sono il responsabile del Testimone_1
SP (servizio responsabile prevenzione e protezione). Conosco il ricorrente poiché lavoriamo nella stessa struttura e conosco anche il tipo di attività che egli svolge perché nelle mie competenze rientra quella di effettuare la valutazione del rischio per ciascuna mansione. Il ricorrente esegue la manutenzione degli impianti telefonici. In dotazione hanno una tuta, intesa come abbigliamento e non come dispositivo di protezione individuale, mentre per l'utilizzo di sostanze chimici, come ad esempio, lo svitol, hanno in dotazione le tute monouso che servono a proteggere. Svolgono tali attività lungo le linee o nelle stazioni dove si trovano i treni, possono cambiare cavi nell'ambito di un cavidotto;
normalmente, quindi, vanno lungo la linea ferroviaria e, pertanto, sono muniti di DPI quali scarpe, giubbino ad alta visibilità, elmetto, se del caso, e guanti nonché mascherina ed occhiali. Nello specifico, o aprono il cavidotto e sfilano il cavo o deve essere infilato o sfilato a seconda dell'impianto che trovano, possono entrare in una centralina e cambiare uno spinotto. Nello svolgimento di tale mansione potrebbero venire in contatto con polveri e anche eccezionalmente con residui biologi (ad esempio nel caso di morte di animale) ma per questo sono dati dall'azienda tuta, guanti, occhiali e mascherina ed anche la tuta in tevex normata. Le tute vengono fornite a loro domanda e consumo poiché, appunto, monouso e può essere che ne servano di più nell'arco di una giornata. L'esposizione ai rischi dipende, in concreto, dall'attività da lui compiuta. L'azienda nel valutare i rischi considera anche quelli residui e proprio in ragione degli stessi fornisce i DPI. La tuta blu non rientra tra i DPI normati e previsti. Quanto alla sua composizione essa è costituita in parte da cotone ed in parte da acrilico. Nello svolgimento delle sue mansioni il ricorrente non è esposto al rischio incendio che comunque è normato. Non svolgono lavori in tensione e, pertanto, non corrono il rischio di prendere la corrente”.
ha affermato: “Attualmente sono pensionato dal 01.12.2023 e precedentemente Testimone_2 Cont lavoravo presso l' con mansione di capoperaio nell'ultimo periodo. Fino al luglio del 2011 ho lavorato con il ricorrente che si occupava oltre che della manutenzione leggera dell'istallazione di videocamere di sorveglianza e di cavi di fibra ottica che venivano sempre da noi messi in servizio Lavoravamo nell'ambito delle ferrovie, anche all'aperto ed anche in galleria. In particolare, nel fare queste attività, utilizzavamo telecamere, cavi e materiale specifico. Poteva capitare che venissimo in contatto con sostanze come quelle che uscivano dai cavi che erano gelatinose e per le quali, quindi, ci venivano date delle tovagliette per pulirci. Mi ricordo che se ci fossimo macchiati non si sarebbe tolto più dagli indumenti. Avevamo delle tute monouso che però tenevamo per 10 minuti perché faceva caldo. La tuta era necessaria solo in occasioni particolari ed in relazioni agli ambienti in cui dovevamo svolgere l'attività. Non era, quindi, necessario l'utilizzo delle tute bianche giornalmente. Successivamente il ricorrente è passato ad un diverso reparto ossia quello di manutenzione ed installazioni di cavi telefonici. Per chi svolgeva la sua stessa attività era possibile che si dovesse scavare nel caso di cavo danneggiato dopo si metteva la muffola e questo poteva capitare una volta alla settimana. Non so dire se il ricorrente abbia in dotazione la tuta bianca perché negli ultimi 14 anni ho lavorato altrove. Le tute monouso ci venivano fornite all'occorrenza e vi è stata carenza solo nel periodo covid. Le tute non le puoi indossare per più di un paio d'ore perché generano eccessivo calore. Durante lo svolgimento delle mansioni è possibile entrare in contatto con residui biologici per la presenza di animali morti. Io non ho mai avuto la mascherina nel periodo in cui ho lavorato con lui”. Gli esiti della prova testimoniale esperita hanno consentito di accertare che la tuta monouso ha una funzione coprente degli abiti civili e preserva dal contatto con sostanze imbrattanti e relativamente nocive così come previsto dal DVR. Trattasi di una dotazione non soggetta a lavaggio che è messa a disposizione e per la quale è prevista sostituzione in caso di usura anche più volte nella stessa giornata, tuttavia, essa non viene sempre utilizzata. Ed infatti l'uso è limitato alle lavorazioni particolarmente insudicianti e, seppur le altre lavorazioni in relazione all'individuazione delle regole per la gestione del rischio chimico e da insudiciamento ne comporterebbero l'utilizzo, non sempre ciò avviene. Di certo sussiste l'obbligo datoriale di vigilare sull'uso del DPI e, se del caso, anche sanzionare il dipendente che a tale uso si sottragga;
in caso contrario, il datore diventa responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato uso del DPI. Cont Nel caso specifico, l'insudiciamento degli indumenti di lavoro non esime da responsabilità l' in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato utilizzo del predetto DPI. In proposito, è stata costantemente affermata dai Giudici di legittimità la responsabilità del datore di lavoro per non aver vigilato sul rispetto delle norme di prevenzione e sul corretto uso dei DPI (cfr. tra le altre Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015; in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 22818 del 28/10/2009 e Cass. Sez. Lav. n. 4656 del 25/2/2011). I principi elaborati in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. in caso di danni da infortunio sul lavoro e malattia professionale, possono essere estesi anche ai danni di natura patrimoniale derivanti. Seppur la società ha demandato alla richiesta dei lavoratori l'uso della tuta mono uso, la scelta degli stessi di non indossarla ha determinato l'imbrattamento degli indumenti di lavoro. Ne consegue, quindi, in ragione della specifica lavorazione cui è addetto il ricorrente, che gli indumenti hanno assunto la funzione di protezione e sono da qualificare DPI con conseguente obbligo della società di manutenere gli stessi anche mediante il lavaggio. In relazione alla quantificazione del danno si ritiene di dover aderire a quanto espresso da altro Giudice di questa sezione cui integralmente ci si riporta ex art 118 dip.att.c.p.c. (30.05.2023 causa
). Parte_3
In particolare: “Venendo, dunque alla quantificazione del danno patrimoniale patito, avendo dovuto l'istante provvedere personalmente e con proprie risorse economiche alla 'manutenzione' dei DPI, il pregiudizio sofferto può essere parametrato al costo sopportato per provvedere ad un lavaggio. La frequenza di una volta alla settimana costituisce il livello sufficiente di garanzia del mantenimento delle condizioni di igiene di cui alla legge 81/08. Non si reputa, invece, congruo il criterio di liquidazione prescelto dal ricorrente, atteso che l'attività in questione, quand'anche la si volesse considerare accessoria rispetto a quella lavorativa, sarebbe posta in essere in ambito domestico, al di fuori di ogni controllo datoriale e compatibile con attività ulteriori”. Va richiamata una pronuncia della Suprema Corte, n.16715 del 23/7/2014, che ha pronunciato su caso analogo, motivatamente indicando i parametri (voci e valori di costo, numero e frequenza dei lavaggi) presi a riferimento per la valutazione ai sensi dell'articolo 432 c.p.c., ragionevole appare, quindi, il riferimento ad una parametrazione del danno riferito al costo indicato in ricorso (ovvero €. 1,20 a lavaggio), assumendo una cadenza di lavaggio di una volta la settimana, in ragione della attività svolte certamente meno insudicianti degli altri lavoratori che espletano manutenzione dei rotabili e non elettriche considerando che per i lavori più insudicianti l'istante fa richiesta e riceve una tuta monouso. Il danno mensile va pertanto, forfettariamente, quantificato in € 5,00 mensili. Ne consegue, quindi, che al ricorrente va riconosciuto l'importo complessivo di € 600,00 da maggio 2014 al maggio 2024, al cui importo va aggiunta la maggiorazione per rivalutazione ed interessi legali. La decorrenza degli interessi legali va calcolata sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti. Le spese di giudizio vanno riconosciute in ragione del minore importo liquidato a carico della parte soccombente.
PQM
Così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la resistente al pagamento di € 600,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 320,00 oltre Iva CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Si Comunichi. Napoli, 13 novembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi