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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale Ordinario di
Bari, per l'anno 2021 sotto il numero d'ordine 7557, avente ad oggetto: “morte”
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Cassano e Domenica Genchi , in virtù Parte_1 di mandato in calce all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vito Barbieri , in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
Nonché
Controparte_2
-convenuta contumace-
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 09.1.2025 celebrata in modalità cartolare
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Bari la per ivi sentire accertare e dichiarare la sua qualità di trasportato Controparte_1 sull'autovettura Daewoo Kalos tg. DB846HX e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire i danni subiti.
1.1. Esponeva, in particolare, che:
-in data 1.01.2018 l'autovettura su cui viaggiava quale terzo trasportato suo figlio stava Persona_1 percorrendo la S.S. 100 proveniente da Taranto verso Bari allorquando, in un tratto strada rettilineo a doppio senso di circolazione, aveva invaso l'opposta corsia di marcia entrando in collisione con il veicolo
Volkswagen Passat di proprietà e condotta da;
Persona_2
-tutti gli occupanti il veicolo Daewoo erano deceduti sul colpo;
-l'autovettura Daewoo era assicurata con la sicchè, con racc. a/r del 28.02.18, egli Controparte_3
l'aveva costituita in mora chiedendo il risarcimento dei danni derivati dall'evento;
-la compagnia aveva offerto una somma che, tuttavia, egli aveva ritenuto incongrua;
- a seguito del sinistro egli aveva subito un danno non patrimoniale di cui chiedeva il risarcimento ai sensi dell'art. 141 cod. ass.
1.1. Sulla base di tali premesse adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni che chiedeva ,in via principale, la riunione del presente giudizio ad altro avviato per il medesimo fatto da (marito della madre del Controparte_4 deceduto) nonché la chiamata in causa di quest'ultimo, inoltre eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore.
La convenuta chiedeva, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo e, nel merito, il rigetto della domanda.
3.Disposta l'integrazione del contraddittorio, nessuno si era costituito per la proprietaria del veicolo , regolarmente evocata in giudizio, e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
4.Con ordinanza del 15.12.22 era rigetta la richiesta di riunione così come quella di autorizzazione alla chiamata del terzo ed erano concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
5. Con ordinanza del 2.11.2023 era fissata un'udienza per la comparizione delle parti al fine di valutare un'intesa transattiva alla luce dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.
6. All'esito della citata udienza , ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, essa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.01.2025.
7. Tenutasi l'udienza in forma cartolare e depositate dalle parti le proprie note, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
///
8. Il presente giudizio va definito sull'eccezione preliminare sollevata dalla in Controparte_1 punto di difetto di legittimazione attiva dell'attore. 8.1.Invero la stessa evidenzia come , qualificandosi come genitore del soggetto deceduto Parte_1 che viaggiava quale terzo trasportato a bordo del veicolo, aveva chiesto alla compagnia assicurativa il risarcimento dei danni subiti iure proprio .
Lo stesso aveva, infatti, agito ex art. 141 Cod. ass. esercitando l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione.
Evidenzia, tuttavia, la suddetta convenuta che l'azione di cui alla citata norma poteva essere esercitata solo dal terzo trasportato e non anche da altri soggetti avendo la previsione carattere eccezionale.
8.2. Ad avviso della scrivente l'eccezione è fondata.
La norma in oggetto detta una tutela speciale a favore del terzo trasportato offrendogli la possibilità di agire direttamente verso la compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale viaggiava senza dover dimostrare la responsabilità del conducente.
Tale norma, tuttavia, limita la sfera dei soggetti legittimati al solo trasportato senza la possibilità di essere estesa a soggetti diversi.
Ciò si evince, innanzitutto, dal tenore della disposizione normativa che statuisce : “1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…). 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall' articolo 148.3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all' articolo 145”.
Tale limitazione si evince, in ogni caso, dalla ratio della norma.
Invero, l'azione diretta di cui all'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni stabilite dall'ordinamento ed è finalizzata ad assicurare al danneggiato una protezione rafforzata, consentendogli di agire contro l'assicuratore del vettore e di conseguire il risarcimento del danno indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, ad eccezione della sola ipotesi di sinistro provocato da caso fortuito.
Siffatta tutela presuppone che nell'occorso siano rimasti coinvolti almeno due veicoli e si realizza attraverso l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
E' chiaro che, nel caso di specie, l'azione è stata esercitata da un soggetto , il genitore del terzo trasportato, privo di legittimazione attiva in quanto soggetto diverso da quest'ultimo .
Ne deriva l'improcedibilità della domanda.
Né , ad avviso del giudicante, può valere quanto dedotto nella prima memoria istruttoria trattandosi di una vera e propria mutatio libelli, come tale non consentita ed inammissibile. 9. La definizione del giudizio sulla base della cd. ragione più liquida esonera il giudice dall'esame della fondatezza del merito della domanda.
10. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali sostenute dalla convenuta costituita , esse vanno poste a carico dell'attore per il principio di soccombenza e liquidate secondo i parametri delle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000 ex dm 147/22 nei medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisoria tenuto conto della complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7557/2021, Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, per l'effetto, improcedibile la domanda ;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1 liquidandole in in € 8.008,00 per compensi professionali , oltre rimborso spese
[...] forfettarie,C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 4.04.2025
Il giudice
Cristina Fasano