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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1475/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES IM, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1475/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cristian Longo, Parte_3 C.F._3 presso il cui studio in Tuturano via Adua, 6 sono elettivamente domiciliati parte attrice
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Pennetta, CP_1 C.F._4 presso il cui studio in San Donaci alla via Mazzini,13 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione ventennale, proposta dagli attori, proprietari di un terreno sito in San Donaci e catastalmente individuato al fg. 26 p.lla 205, nei confronti di CP_1
, proprietario della particella confinante individuata al fg. 26 p.lla 894, con riferimento a una
[...] porzione di terreno posta lungo il confine tra le due particelle (205 e 894).
1.1 Gli attori hanno chiarito che la proprietà della p.lla 205 è stata acquistata da
[...]
e dal marito e padre premorto dal dante causa , Pt_1 Persona_1 CP_2 medesimo dante causa del convenuto , per atto notarile del 1980, precisando che CP_1 tale particella si è formata a seguito del frazionamento n. 17 del medesimo anno.
Pag. 1 a 7 Hanno precisato, inoltre, che il convenuto ha promosso un separato giudizio, CP_1 iscritto al n RG. 2560/2019, nei confronti di e di nella cui Parte_1 Persona_1 posizione sono oggi subentrati i figli eredi e , avente a oggetto Parte_2 Parte_3 domanda di regolamento dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c.
In quella sede il convenuto ha lamentato uno sconfinamento da parte degli attori all'interno della p.lla 894 per effetto della realizzazione di un muro di confine, per una porzione di terreno lunga
12,6 e larga 4,09, come accertato dal CTU nominato.
Al riguardo, gli attori hanno dedotto di aver esercitato un possesso pacifico, continuo e ininterrotto sull'intera area acquistata, comprensiva della porzione oggi contestata, sin dall'atto notarile di acquisto del 1980, provvedendo alla costruzione della loro abitazione e alla sistemazione delle pertinenze adibite a giardino privato e sottolineando, altresì, che nessuno ha mai sollevato contestazioni né manifestato alcun interesse sulla porzione di terreno in questione.
Fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, gli attori hanno chiesto, in via preliminare, di disporre la riunione del procedimento con quello iscritto al n RG. 2560/2019 avente oggetto la domanda di regolamento dei confini per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva parziale e, nel merito, hanno chiesto di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 26.09.2023 in CP_1 qualità di proprietario del terreno, sito alla via Confalonieri catastalmente individuato al fg. 26
p.lla 894, acquistato da con atto del notaio del 29.12.2017. CP_2 Persona_2
Preliminarmente, si è opposto alla riunione del procedimento a quello iscritto al n. RG
2650/2019 poiché avete oggetto differente e poiché il procedimento si trova in una fase processale più avanzata.
Ha, poi, rilevato l'inammissibilità della domanda per diverse ragioni: in primo luogo, per indeterminatezza della domanda poiché gli attori non hanno chiarito in modo adeguato l'oggetto del loro possesso e la specifica proprietà che avrebbero eventualmente usucapito;
in secondo luogo, per contraddittorietà della domanda poiché gli attori hanno dichiarato di aver avendo acquistato la particella n. 205 con atto notarile, dunque, deducendo che non si può usucapire un bene già acquistato con atto notarile;
in terzo luogo, poiché hanno fondato la loro domanda su un altro giudizio pendente, formulando una richiesta per relationem; infine, ha dichiarato di non accettare il contradditorio sul punto.
Nel merito, ha rilevato che gli attori hanno utilizzato la porzione di terreno di sua proprietà esclusivamente per mera tolleranza dal precedente proprietario (da cui ha CP_2
Pag. 2 a 7 acquistato nel 2017), il quale avrebbe intimato loro di effettuare rilievi e misurazioni, tollerando solo provvisoriamente l'uso del terreno.
3. All'udienza del 6.10.2023 è stata rigettata la richiesta di riunione con il procedimento
RG. 2650/2019 e la causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e della prova per testi.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art
281sexies c.p.c.
3.1 Negli scritti difensivi finali ha richiamato la sentenza n. 1727/2024 con CP_1 cui è stato accertato lo sconfinamento. Ha, quindi, ribadito le proprie conclusioni, sostenendo il rigetto della domanda di usucapione e sottolineando che la detenzione della porzione di fondo è stata esclusivamente frutto di mera tolleranza.
Dal canto loro, , e , nei loro scritti finali, hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 concluso per l'accoglimento della domanda di usucapione, insistendo sul riconoscimento del diritto sulla porzione di terreno in contestazione.
3.2 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui la parte costituita ha ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
5. Preliminarmente si osserva che le eccezioni di inammissibilità sollevate da parte conventa non sono meritevoli di accoglimento.
5.1 In primo luogo, il convenuto ha sollevato l'eccezione di indeterminatezza e contraddittorietà della domanda, contestando la mancanza di chiarezza in merito all'oggetto del presunto possesso degli attori. Invero, la porzione di terreno oggetto dell'asserito possesso è chiaramente identificata, anche per mezzo della documentazione allegata.
5.2 In secondo luogo, ha contestato l'ammissibilità di un acquisto per usucapione di un bene già acquisito tramite atto notarile.
Se è vero che l'usucapione non possa essere invocata per beni acquistati con atto formale, quale l'atto notarile, è pur vero che la controversia ha un oggetto diverso, ossia la pretesa acquisizione di una porzione di terreno situata sul confine tra le particelle confinanti, in relazione alla quale gli attori invocano il diritto di usucapire una parte del fondo della particella confinante, a seguito di uno sconfinamento risalente nel tempo con uno stato di fatto perdurante per oltre 40anni.
Pag. 3 a 7 5.3 Infine, il convenuto ha eccepito che la domanda sarebbe inammissibile per essere stata formulata per relationem, ossia facendo riferimento ad un altro giudizio in corso in cui si discute dello sconfinamento.
Invero, la domanda degli attori riguarda un fatto autonomo e distinto, che non può essere considerato come una mera trasposizione di quanto già oggetto di altra causa. La richiesta di dichiarare l'usucapione su una porzione di terreno contestata è, invece, perfettamente autonoma e non è formulata in modo da dipendere dal risultato di un altro giudizio.
6. Svolta tale premessa, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
In presenza dei presupposti previsti dagli artt. 1158-1167 c.c. e, in particolare, del possesso ventennale, pacifico e ininterrotto, l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
7. Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio e dagli atti di causa è emerso in modo chiaro e univoco che e il marito prima e, a seguito del decesso di Parte_1 Persona_1 quest'ultimo, la prima insieme ai figli hanno esercitato – con l'animus del proprietario – un possesso pieno, esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre un ventennio il possesso sulla porzione di terreno oggetto della presente controversia.
7.1 Al riguardo, è utile una ricostruzione della vicenda in fatto.
e il de cuius hanno acquistato da la particella n 205 Parte_1 Persona_1 CP_2 con atto del notaio del 1980 (risultante dal frazionamento n. 17 del 1980) su cui hanno Per_3 edificato la propria abitazione, recintando il terreno e creando un'area pertinenziale adibita a giardino privato (circostanza non contestata da convenuto).
L'odierno convenuto , a sua volta ha acquistato la particella confinante n. 894 da CP_1
con atto del notaio del 29.12.2017. Egli ha lamentato uno sconfinamento CP_2 Per_2 nella sua proprietà da parte degli attori rilevando che il precedente proprietario aveva concesso loro l'uso della porzione di terreno solo per mera tolleranza, in attesa di procedere all'accertamento dei confini.
7.2 Ciò detto, dall'esame della documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio non può che darsi atto che gli attori hanno fornito adeguata prova documentale e testimoniale del possesso ad usucapionem esercitato sin dal 1980, in modo inequivocabile e continuativo, come emerge dai seguenti elementi:
Pag. 4 a 7 − Atto notarile di acquisto del 1980, con il quale gli attori hanno acquisito la particella n.
205 sulla quale hanno realizzato un muro di confine per delimitare la proprietà, edificando loro abitazione e adibendo l'area circostante a giardino pertinenziale.;
− Certificato di residenza di allegato in atti, attestante la residenza stabile Parte_1 presso l'immobile sito in via Federico Confalonieri n. 30 in San Donaci sin dal
23.03.1993;
− Dichiarazioni testimoniali, in particolare quella del teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 17.11.2023, che ha confermato come gli attori abbiano costruito nel 1981 la propria abitazione “con annesso muro di cinta”, utilizzando da allora in via esclusiva la porzione di terreno oggetto di causa, e quella rese dal teste , escusso Testimone_2 nella medesima udienza, il quale ha dichiarato di aver frequentato l'abitazione degli attori e di avervi svolto lavori in muratura, affermando che mai alcuno abbia avanzato rivendicazioni o contestazioni sulla proprietà del terreno;
− Dichiarazioni rese dai testi della parte convenuta, escussi alle udienze del 15.05.2024 e del
03.07.2024, i quali hanno genericamente riferito che il dante causa dell'attuale convenuto ha chiesto agli attori di “sistemare il confine” o il muro di recinzione, senza tuttavia precisare con esattezza quando, né con che tenore fu avanzata la richiesta, con ciò non consentendo di ricostruire in modo certo l'effettività o la tempestività dell'asserita contestazione.
La valutazione complessiva di tali elementi, convergenti e reciprocamente coerenti, consente di escludere che il comportamento degli attori possa essere qualificato come mera detenzione tollerata dal proprietario del fondo attiguo.
Si osserva che la tolleranza ricorre soltanto quando il proprietario consente, per ragioni di amicizia, parentela o buon vicinato, che altri utilizzino il proprio bene con la sua tacita o esplicita accondiscendenza;
essa, tuttavia, si caratterizza per la sua transitorietà e saltuarietà, non potendo mai dar luogo a un possesso utile ai fini dell'usucapione. La giurisprudenza ha infatti chiarito che la tolleranza “è configurabile solo in presenza di un godimento temporaneo e occasionale del bene, non già quando vi sia un esercizio sistematico e continuativo di un potere di fatto su di esso” (Cass. civ., sez. II, n.
18651/2004).
Nel caso di specie, risulta evidente che, sin dall'anno 1980, e il marito hanno Parte_1 esercitato un potere di fatto sulla porzione di terreno controversa con l'intento inequivocabile di comportarsi come proprietari.
Pag. 5 a 7 Hanno infatti recintato l'area e adibito la stessa a giardino privato, effettuando, dunque, non solo atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene, ma anche precludendo a terzi la fruizione dello stesso recintando il terreno, senza che nel lungo arco temporale intercorso siano mai intervenute contestazioni in grado di compromettere il pacifico utilizzo della porzione di terreno.
Anche a voler ipotizzare che inizialmente abbia tollerato l'utilizzo della porzione di CP_2 terreno, il comportamento degli attori è prova di un'evidente interversione del possesso, trasformando la detenzione originaria in possesso utile ai fini dell'usucapione, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso sia stato dovuto a mera tolleranza” (Cass. civ., sez. II, n. 9275/2018).
8. Alla stregua di tali considerazioni, deve quindi riconoscersi che gli attori hanno posseduto uti domini, per oltre vent'anni, la porzione di terreno oggetto del presente giudizio, costituita da una striscia di suolo di forma rettangolare, avente lunghezza pari a metri 12,60 e larghezza pari a metri 4,09, posta lungo il confine tra la particella 205 e la particella 894, e ricompresa entro il muro di recinzione dell'immobile degli stessi.
Su tale area essi hanno esercitato una signoria di fatto esclusiva, continua, ininterrotta, pacifica, pubblica e non equivoca.
9. All'accoglimento della domanda attrice segue la condanna di parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione fino a € 1.100 in considerazione del valore della causa, a norma dell'art. 15 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che , e hanno acquistato per Parte_1 Parte_2 Parte_3 usucapione la porzione di terreno sita in San Donaci, posta lungo il confine tra le particelle fg. 26, p.lla 205 e fg. 26 p.lla 894, lunga 12,60metri e larga 4,09metri e posta all'interno del muro di recinzione della proprietà di , e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
Pag. 6 a 7
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1
e , in soldo tra loro, da liquidarsi in complessivi € 705, Parte_2 Parte_3 di cui €662 a titolo di compensi e € 43,00 per borsuali, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Longo Cristian.
Brindisi, 27.11.2025
La Giudice
ES IM
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES IM, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1475/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cristian Longo, Parte_3 C.F._3 presso il cui studio in Tuturano via Adua, 6 sono elettivamente domiciliati parte attrice
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Pennetta, CP_1 C.F._4 presso il cui studio in San Donaci alla via Mazzini,13 è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 27.11.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione ventennale, proposta dagli attori, proprietari di un terreno sito in San Donaci e catastalmente individuato al fg. 26 p.lla 205, nei confronti di CP_1
, proprietario della particella confinante individuata al fg. 26 p.lla 894, con riferimento a una
[...] porzione di terreno posta lungo il confine tra le due particelle (205 e 894).
1.1 Gli attori hanno chiarito che la proprietà della p.lla 205 è stata acquistata da
[...]
e dal marito e padre premorto dal dante causa , Pt_1 Persona_1 CP_2 medesimo dante causa del convenuto , per atto notarile del 1980, precisando che CP_1 tale particella si è formata a seguito del frazionamento n. 17 del medesimo anno.
Pag. 1 a 7 Hanno precisato, inoltre, che il convenuto ha promosso un separato giudizio, CP_1 iscritto al n RG. 2560/2019, nei confronti di e di nella cui Parte_1 Persona_1 posizione sono oggi subentrati i figli eredi e , avente a oggetto Parte_2 Parte_3 domanda di regolamento dei confini ai sensi dell'art. 950 c.c.
In quella sede il convenuto ha lamentato uno sconfinamento da parte degli attori all'interno della p.lla 894 per effetto della realizzazione di un muro di confine, per una porzione di terreno lunga
12,6 e larga 4,09, come accertato dal CTU nominato.
Al riguardo, gli attori hanno dedotto di aver esercitato un possesso pacifico, continuo e ininterrotto sull'intera area acquistata, comprensiva della porzione oggi contestata, sin dall'atto notarile di acquisto del 1980, provvedendo alla costruzione della loro abitazione e alla sistemazione delle pertinenze adibite a giardino privato e sottolineando, altresì, che nessuno ha mai sollevato contestazioni né manifestato alcun interesse sulla porzione di terreno in questione.
Fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, gli attori hanno chiesto, in via preliminare, di disporre la riunione del procedimento con quello iscritto al n RG. 2560/2019 avente oggetto la domanda di regolamento dei confini per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva parziale e, nel merito, hanno chiesto di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 26.09.2023 in CP_1 qualità di proprietario del terreno, sito alla via Confalonieri catastalmente individuato al fg. 26
p.lla 894, acquistato da con atto del notaio del 29.12.2017. CP_2 Persona_2
Preliminarmente, si è opposto alla riunione del procedimento a quello iscritto al n. RG
2650/2019 poiché avete oggetto differente e poiché il procedimento si trova in una fase processale più avanzata.
Ha, poi, rilevato l'inammissibilità della domanda per diverse ragioni: in primo luogo, per indeterminatezza della domanda poiché gli attori non hanno chiarito in modo adeguato l'oggetto del loro possesso e la specifica proprietà che avrebbero eventualmente usucapito;
in secondo luogo, per contraddittorietà della domanda poiché gli attori hanno dichiarato di aver avendo acquistato la particella n. 205 con atto notarile, dunque, deducendo che non si può usucapire un bene già acquistato con atto notarile;
in terzo luogo, poiché hanno fondato la loro domanda su un altro giudizio pendente, formulando una richiesta per relationem; infine, ha dichiarato di non accettare il contradditorio sul punto.
Nel merito, ha rilevato che gli attori hanno utilizzato la porzione di terreno di sua proprietà esclusivamente per mera tolleranza dal precedente proprietario (da cui ha CP_2
Pag. 2 a 7 acquistato nel 2017), il quale avrebbe intimato loro di effettuare rilievi e misurazioni, tollerando solo provvisoriamente l'uso del terreno.
3. All'udienza del 6.10.2023 è stata rigettata la richiesta di riunione con il procedimento
RG. 2650/2019 e la causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e della prova per testi.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art
281sexies c.p.c.
3.1 Negli scritti difensivi finali ha richiamato la sentenza n. 1727/2024 con CP_1 cui è stato accertato lo sconfinamento. Ha, quindi, ribadito le proprie conclusioni, sostenendo il rigetto della domanda di usucapione e sottolineando che la detenzione della porzione di fondo è stata esclusivamente frutto di mera tolleranza.
Dal canto loro, , e , nei loro scritti finali, hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 concluso per l'accoglimento della domanda di usucapione, insistendo sul riconoscimento del diritto sulla porzione di terreno in contestazione.
3.2 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui la parte costituita ha ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
5. Preliminarmente si osserva che le eccezioni di inammissibilità sollevate da parte conventa non sono meritevoli di accoglimento.
5.1 In primo luogo, il convenuto ha sollevato l'eccezione di indeterminatezza e contraddittorietà della domanda, contestando la mancanza di chiarezza in merito all'oggetto del presunto possesso degli attori. Invero, la porzione di terreno oggetto dell'asserito possesso è chiaramente identificata, anche per mezzo della documentazione allegata.
5.2 In secondo luogo, ha contestato l'ammissibilità di un acquisto per usucapione di un bene già acquisito tramite atto notarile.
Se è vero che l'usucapione non possa essere invocata per beni acquistati con atto formale, quale l'atto notarile, è pur vero che la controversia ha un oggetto diverso, ossia la pretesa acquisizione di una porzione di terreno situata sul confine tra le particelle confinanti, in relazione alla quale gli attori invocano il diritto di usucapire una parte del fondo della particella confinante, a seguito di uno sconfinamento risalente nel tempo con uno stato di fatto perdurante per oltre 40anni.
Pag. 3 a 7 5.3 Infine, il convenuto ha eccepito che la domanda sarebbe inammissibile per essere stata formulata per relationem, ossia facendo riferimento ad un altro giudizio in corso in cui si discute dello sconfinamento.
Invero, la domanda degli attori riguarda un fatto autonomo e distinto, che non può essere considerato come una mera trasposizione di quanto già oggetto di altra causa. La richiesta di dichiarare l'usucapione su una porzione di terreno contestata è, invece, perfettamente autonoma e non è formulata in modo da dipendere dal risultato di un altro giudizio.
6. Svolta tale premessa, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
In presenza dei presupposti previsti dagli artt. 1158-1167 c.c. e, in particolare, del possesso ventennale, pacifico e ininterrotto, l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
7. Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio e dagli atti di causa è emerso in modo chiaro e univoco che e il marito prima e, a seguito del decesso di Parte_1 Persona_1 quest'ultimo, la prima insieme ai figli hanno esercitato – con l'animus del proprietario – un possesso pieno, esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre un ventennio il possesso sulla porzione di terreno oggetto della presente controversia.
7.1 Al riguardo, è utile una ricostruzione della vicenda in fatto.
e il de cuius hanno acquistato da la particella n 205 Parte_1 Persona_1 CP_2 con atto del notaio del 1980 (risultante dal frazionamento n. 17 del 1980) su cui hanno Per_3 edificato la propria abitazione, recintando il terreno e creando un'area pertinenziale adibita a giardino privato (circostanza non contestata da convenuto).
L'odierno convenuto , a sua volta ha acquistato la particella confinante n. 894 da CP_1
con atto del notaio del 29.12.2017. Egli ha lamentato uno sconfinamento CP_2 Per_2 nella sua proprietà da parte degli attori rilevando che il precedente proprietario aveva concesso loro l'uso della porzione di terreno solo per mera tolleranza, in attesa di procedere all'accertamento dei confini.
7.2 Ciò detto, dall'esame della documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio non può che darsi atto che gli attori hanno fornito adeguata prova documentale e testimoniale del possesso ad usucapionem esercitato sin dal 1980, in modo inequivocabile e continuativo, come emerge dai seguenti elementi:
Pag. 4 a 7 − Atto notarile di acquisto del 1980, con il quale gli attori hanno acquisito la particella n.
205 sulla quale hanno realizzato un muro di confine per delimitare la proprietà, edificando loro abitazione e adibendo l'area circostante a giardino pertinenziale.;
− Certificato di residenza di allegato in atti, attestante la residenza stabile Parte_1 presso l'immobile sito in via Federico Confalonieri n. 30 in San Donaci sin dal
23.03.1993;
− Dichiarazioni testimoniali, in particolare quella del teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 17.11.2023, che ha confermato come gli attori abbiano costruito nel 1981 la propria abitazione “con annesso muro di cinta”, utilizzando da allora in via esclusiva la porzione di terreno oggetto di causa, e quella rese dal teste , escusso Testimone_2 nella medesima udienza, il quale ha dichiarato di aver frequentato l'abitazione degli attori e di avervi svolto lavori in muratura, affermando che mai alcuno abbia avanzato rivendicazioni o contestazioni sulla proprietà del terreno;
− Dichiarazioni rese dai testi della parte convenuta, escussi alle udienze del 15.05.2024 e del
03.07.2024, i quali hanno genericamente riferito che il dante causa dell'attuale convenuto ha chiesto agli attori di “sistemare il confine” o il muro di recinzione, senza tuttavia precisare con esattezza quando, né con che tenore fu avanzata la richiesta, con ciò non consentendo di ricostruire in modo certo l'effettività o la tempestività dell'asserita contestazione.
La valutazione complessiva di tali elementi, convergenti e reciprocamente coerenti, consente di escludere che il comportamento degli attori possa essere qualificato come mera detenzione tollerata dal proprietario del fondo attiguo.
Si osserva che la tolleranza ricorre soltanto quando il proprietario consente, per ragioni di amicizia, parentela o buon vicinato, che altri utilizzino il proprio bene con la sua tacita o esplicita accondiscendenza;
essa, tuttavia, si caratterizza per la sua transitorietà e saltuarietà, non potendo mai dar luogo a un possesso utile ai fini dell'usucapione. La giurisprudenza ha infatti chiarito che la tolleranza “è configurabile solo in presenza di un godimento temporaneo e occasionale del bene, non già quando vi sia un esercizio sistematico e continuativo di un potere di fatto su di esso” (Cass. civ., sez. II, n.
18651/2004).
Nel caso di specie, risulta evidente che, sin dall'anno 1980, e il marito hanno Parte_1 esercitato un potere di fatto sulla porzione di terreno controversa con l'intento inequivocabile di comportarsi come proprietari.
Pag. 5 a 7 Hanno infatti recintato l'area e adibito la stessa a giardino privato, effettuando, dunque, non solo atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene, ma anche precludendo a terzi la fruizione dello stesso recintando il terreno, senza che nel lungo arco temporale intercorso siano mai intervenute contestazioni in grado di compromettere il pacifico utilizzo della porzione di terreno.
Anche a voler ipotizzare che inizialmente abbia tollerato l'utilizzo della porzione di CP_2 terreno, il comportamento degli attori è prova di un'evidente interversione del possesso, trasformando la detenzione originaria in possesso utile ai fini dell'usucapione, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso sia stato dovuto a mera tolleranza” (Cass. civ., sez. II, n. 9275/2018).
8. Alla stregua di tali considerazioni, deve quindi riconoscersi che gli attori hanno posseduto uti domini, per oltre vent'anni, la porzione di terreno oggetto del presente giudizio, costituita da una striscia di suolo di forma rettangolare, avente lunghezza pari a metri 12,60 e larghezza pari a metri 4,09, posta lungo il confine tra la particella 205 e la particella 894, e ricompresa entro il muro di recinzione dell'immobile degli stessi.
Su tale area essi hanno esercitato una signoria di fatto esclusiva, continua, ininterrotta, pacifica, pubblica e non equivoca.
9. All'accoglimento della domanda attrice segue la condanna di parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione fino a € 1.100 in considerazione del valore della causa, a norma dell'art. 15 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che , e hanno acquistato per Parte_1 Parte_2 Parte_3 usucapione la porzione di terreno sita in San Donaci, posta lungo il confine tra le particelle fg. 26, p.lla 205 e fg. 26 p.lla 894, lunga 12,60metri e larga 4,09metri e posta all'interno del muro di recinzione della proprietà di , e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
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2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1
e , in soldo tra loro, da liquidarsi in complessivi € 705, Parte_2 Parte_3 di cui €662 a titolo di compensi e € 43,00 per borsuali, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Longo Cristian.
Brindisi, 27.11.2025
La Giudice
ES IM
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
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