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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Valeria Rosetti Presidente estensore
Dr.ssa Eva Scalfati giudice
Dr.ssa Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22546 /2023 16 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DI CIOMMO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
Parte ricorrente
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti DI SALVO SETTIMIO e MARCHESE C.F._2
VALENTINA presso i quali elettivamente domicilia
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2023, la parte ricorrente chiedeva la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
n MASSA LUBRENSE il 18/12/1982 (atto n. 87, P. II, Serie. A, anno 1982), riferendo
[...] che dall'unione tra i predetti sono nati l'8/10/1983, Francesco e il 27/02/1987, tutti Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I coniugi comparivano, in data 17/03/2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione personale tra le parti e nominava il G.I.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva ed i termini ex art. 183.6 c.p.c.
In data 25/12/2023 veniva pubblicata la sentenza non definitiva sullo status e, con ordinanza, veniva rimessa la causa sul ruolo del GI per il prosieguo in ordine alle condizioni accessorie.
Nelle more le parti dichiaravano che tra loro erano in corso trattative di bonario componimento;
pertanto si disponevano ripetuti rinvii fino all'udienza cartolare del 21/03/2025 quando i coniugi , con note di udienza ritualmente depositate rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Poiché il Tribunale ha già pronunciato il divorzio, deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie e si rileva che i coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
l'Avv. , con decorrenza già dal 5 marzo 2025, corrisponderà alla Dott.ssa Parte_1
l'assegno divorzile di euro 12.000,00 (dodicimila/00) mensili. Tale Controparte_1 somma sarà aggiornata secondo l'indice ISTAT con decorrenza annuale dal 5 marzo 2026;
l'Avv. corrisponderà tale somma con le stesse modalità fino ad oggi utilizzate per il Parte_1
pagamento di mantenimento fissato dalla sentenza n.3686/2020.
Poiché le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle recepire provvedendo in conformità.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• Dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in MASSA LUBRENSE in data 18/12/1982 Controparte_1
(atto n. 87, P. II, Serie. A, anno 1982) già pronunciata giusta sentenza n° 11837/23 pubblicata in data 27.12.23, sia regolata secondo le condizioni sopra riportate.
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Valeria Rosetti Presidente estensore
Dr.ssa Eva Scalfati giudice
Dr.ssa Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22546 /2023 16 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. DI CIOMMO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
Parte ricorrente
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti DI SALVO SETTIMIO e MARCHESE C.F._2
VALENTINA presso i quali elettivamente domicilia
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/10/2023, la parte ricorrente chiedeva la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
n MASSA LUBRENSE il 18/12/1982 (atto n. 87, P. II, Serie. A, anno 1982), riferendo
[...] che dall'unione tra i predetti sono nati l'8/10/1983, Francesco e il 27/02/1987, tutti Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I coniugi comparivano, in data 17/03/2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione personale tra le parti e nominava il G.I.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva ed i termini ex art. 183.6 c.p.c.
In data 25/12/2023 veniva pubblicata la sentenza non definitiva sullo status e, con ordinanza, veniva rimessa la causa sul ruolo del GI per il prosieguo in ordine alle condizioni accessorie.
Nelle more le parti dichiaravano che tra loro erano in corso trattative di bonario componimento;
pertanto si disponevano ripetuti rinvii fino all'udienza cartolare del 21/03/2025 quando i coniugi , con note di udienza ritualmente depositate rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Poiché il Tribunale ha già pronunciato il divorzio, deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie e si rileva che i coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
l'Avv. , con decorrenza già dal 5 marzo 2025, corrisponderà alla Dott.ssa Parte_1
l'assegno divorzile di euro 12.000,00 (dodicimila/00) mensili. Tale Controparte_1 somma sarà aggiornata secondo l'indice ISTAT con decorrenza annuale dal 5 marzo 2026;
l'Avv. corrisponderà tale somma con le stesse modalità fino ad oggi utilizzate per il Parte_1
pagamento di mantenimento fissato dalla sentenza n.3686/2020.
Poiché le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle recepire provvedendo in conformità.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• Dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in MASSA LUBRENSE in data 18/12/1982 Controparte_1
(atto n. 87, P. II, Serie. A, anno 1982) già pronunciata giusta sentenza n° 11837/23 pubblicata in data 27.12.23, sia regolata secondo le condizioni sopra riportate.
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti