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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/12/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Maria Mitola - Presidente
2) dr. Michele Prencipe - Consigliere
3) dr. MA ZI Consigliere rel. ha pronunziato la seguente:
Sentenza
Nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 54 nel registro generale dell'anno 2025 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto la revocazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n. 1599, pubblicata il giorno
11.12.2024; tra
, nato a [...] l'[...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in Bari Persona_1
l'8.4.2021, rappresentati e difesi dall'avv.Massimiliano Lattanzio e dal prof. avv. Pierantonio
Lisi ed elettivamente domiciliati nel loro Studio in Monopoli alla via Sant'Anna, n. 33/A;
Attori in revocazione
e
CP_1
Convenuta in revocazione
Avv. Alessandro Volpe, in qualità di Liquidatore nominato con sentenza del Tribunale di
Bari n. 187/2024 pubblicata il 18.6.2024, Rep. 279/2024, di apertura della liquidazione
pagina 1 di 11 controllata di previa l'autorizzazione da parte del G.D. Dott.ssa Raffaella CP_1
Simone in data 10.3.2025;
Intervenuto
Conclusioni: All'udienza collegiale del 2.12.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa
è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione per revocazione straordinaria ex art.395 n. 5 e n. 4, c.p.c. notificato il
7.01.2025, i sig.ri e hanno chiesto la revocazione della sentenza Parte_1 Parte_2 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n. 1599, pubblicata il giorno
11.12.2024, in quanto: 1) contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata e, precisamente, alla sentenza resa dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, n.
4232/2023 del 25.10.2023, in difetto di pronuncia sulla relativa eccezione in quanto mai formulata;
pertanto, impugnabile per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.; 2) frutto di un errore materiale risultante dagli atti e documenti di causa, consistente nella supposizione del fatto che l'esecuzione forzata sia stata preannunciata con precetto fondato su titoli cambiari (e, quindi, su titoli esecutivi di formazione stragiudiziale) anziché su decreto ingiuntivo (titolo esecutivo di formazione giudiziale); pertanto, impugnabile per revocazione ex art. 395, n. 4,
c.p.c.. Più precisamente, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in sede rescindente, revocare la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n.
1599/2024, pubblicata il giorno 11.12.2024, resa nel giudizio contrassegnato dal numero di R.G.
1545/2022: a) ai sensi del disposto dell'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto contraria alla sentenza resa tra le stesse parti dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, n. 4232/2023, pubblicata il giorno
25.10.2023, in relazione alle statuizioni ivi contenute e passate in giudicato relative alla titolarità Part sostanziale del credito e alla legittimazione attiva dei sigg.ri b) ovvero, in subordine, ai sensi
pagina 2 di 11 dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. per l'errore di fatto meglio descritto sopra e consistente nella supposizione che l'esecuzione preannunciata mediante il precetto impugnato si fondasse su titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (titoli cambiari); - per l'effetto, voglia, in sede rescissoria, rigettare l'appello proposto ex adverso avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3702/2022 pubblicata il giorno 12.10.2022;- accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e del presente procedimento”.
Gli attori hanno premesso, in fatto, che, , nella dichiarata qualità di erede del sig. Persona_1
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari, in data 24.5.2018, il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 2112, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 4.6.2018, sulla base di n. 15 cambiali a suo tempo emessi da in favore di quest'ultimo ); che, CP_1 Parte_3
con atto di precetto notificato il 27.6.2018, il sig. intimava il pagamento del Persona_1
complessivo importo di € 141.203,01 alla sig.ra che quest'ultima instaurava CP_1
due distinti giudizi- a) con atto di citazione del 16.7.2018, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. n. 11910/18); b) con atto di citazione di pari data, proponeva opposizione a precetto, sempre dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. n.
11414/2018)- sulla base dei medesimi motivi, in primis, “ …Difetto di legittimazione attiva del sig. in quanto gli effetti sono asseritamente emessi in favore di tale e non Persona_1 Parte_3
già di ”. Persona_1
Con sentenza n. 4232/2023 del 25.10.2023 il Tribunale di Bari, Sezione Seconda Civile, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo rilevando che:«Quanto al dedotto “difetto di legittimazione attiva” del creditore opposto, ha assunto, sin nel ricorso Persona_1 monitorio, di essere succeduto all'originario creditore in cui favore sono state rilasciate le Parte_3 cambiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo. La qualità di erede fatta valere dal creditore opposto non è mai stata specificamente contestata dall'opponente, che, pur a fronte dalla affermazione, da parte del ricorrente in sede monitoria, di aver ereditato il credito oggetto della controversia, si è limitato a censurare, del tutto genericamente, il difetto di legittimazione attiva dell'opposto, in base al solo rilievo per cui gli effetti cambiari sono
pagina 3 di 11 stati rilasciati in favore di un soggetto diverso (l'opponente, inoltre, con prospettazione peraltro oscura ed involuta, qualifica come “indeterminato” lo “status di erede del mandante”, senza tuttavia negare specificamente la qualità di erede in capo all'opposto e, soprattutto, senza contestare specificamente la titolarità del rapporto controverso, essendo peraltro la citata locuzione utilizzata al precipuo scopo di eccepire la assunta violazione dell'art. 83 c.p.c. per difetto della legittimazione processuale del procuratore costituito). Il difetto di specifica contestazione consente di ritenere provata, ex art. 115 co. 1 c.p.c., la titolarità del credito oggetto della controversia che l'opposto assume di aver ereditato. È del resto noto che la giurisprudenza ha più volte ribadito che “La parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili” (cfr. Trib. Catanzaro, sez. II civile, ordinanza 29 settembre 2009). Ciò significa che la contestazione generica equivale a difetto di contestazione e, pertanto, il fatto genericamente contestato non necessita di prova. Pur non implicando l'inversione dell'onus probandi, la disposizione di cui all'art. 115 c.p.c. è infatti chiara: determinano un vincolo per il giudice “i fatti non specificatamente contestati”. Ciò consente di ritenere la legittimazione processuale dell'odierno opposto. A ciò si aggiunga, quanto alla legittimazione all'azione monitoria intrapresa dall'opposto, che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (cfr. Cass., S.U., n. 24657/2007): e ciò risolve, in radice, ogni questione relativa al dedotto difetto di legittimazione dell'odierno opposto» (pp. 2-3)”. La menzionata sentenza veniva impugnata con atto di appello notificato il 24.11.2023, sulla base dell' unico motivo, attinente alla prescrizione (intitolato “violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c.”), senza muovere alcuna censura al capo della sentenza con cui veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. (connessa all'emissione degli effetti cambiari in Persona_1
favore del sig. ) ed accertata la titolarità sostanziale del credito fatto valere in capo Parte_3
al suddetto sig. . La statuizione sul punto, pertanto, ad avviso della difesa di Persona_1 parte attrice, sarebbe passata in giudicato a far data dal 24.11.2023, giorno in cui la sig.ra avrebbe consumato il proprio potere di impugnazione rispetto alla sentenza di primo CP_1
grado, sebbene la causa sia ancora pendente dinanzi a questa Corte d'appello, Seconda pagina 4 di 11 Sezione Civile, R.G. 1498/2023, (prossima udienza del 6.2.2026 per la precisazione delle conclusioni).
In parallelo, il giudizio di opposizione a precetto veniva deciso in primo grado con sentenza
n. 3702/2022 del 12.10.2022 emessa dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, che rigettava la domanda e dichiarava inammissibili le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione, «trattandosi di doglianze inerenti il merito della pretesa creditoria e che la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo
n. 2112 emesso dal Tribunale di Bari in data 24/5/2018, in ossequio al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (si veda, ex multis, Cass. 3,
Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020)». Avverso detta sentenza, la sig.ra interponeva CP_1
appello, riproponendo, con i motivi di impugnazione, le medesime eccezioni, rigettate nei giudizi di primo grado, tra cui quella di difetto di legittimazione passiva. La Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, accoglieva il primo motivo di appello proposto dall' CP_1
ritenendo ammissibile e fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva/titolarità del rapporto controverso del sig. , sulla base del rilievo che la posizione creditoria Persona_1
fatta valere da quest'ultimo ineriva soggettivamente a in favore del quale Parte_3 CP_1
rilasciò i titoli cambiari posti a fondamento dell'azione esecutiva, mentre gli appellati,
[...]
nella loro dichiarata qualità di eredi di , non risultavano aver provato, attraverso Persona_1
apposita produzione documentale, il titolo (legale o negoziale) in virtù del quale si era verificato il trasferimento dell'appartenenza del credito dall'originario creditore, beneficiario degli effetti cambiari, al loro dante causa.
Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta del 11.03.2025, l' Avv. Alessandro
Volpe, in qualità di Liquidatore nominato con sentenza del Tribunale di Bari n. 187/2024 pubblicata il 18.6.2024, Rep. 279/2024, di apertura della liquidazione controllata di CP_1
pagina 5 di 11 evidenziando che, a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, non CP_1 potevano essere iniziate né proseguite azioni esecutive individuali nei confronti della sig.ra
; che la domanda di ammissione al passivo della procedura, tempestivamente CP_1
avanzata dai signori e , era stata ritenuta ammissibile e fondata, per Parte_1 Parte_2
quanto di ragione, e lo stato passivo, esecutivo, era divenuto definitivo per non interposta Part opposizione;
che i signori sarebbero stati, pertanto, soddisfatti, nel rispetto della par condicio creditorum, all'esito della pendente procedura di liquidazione controllata, in funzione del credito ammesso e con il privilegio di competenza;
tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni :”in disparte ogni valutazione in merito alla procedibilità del presente giudizio per revocazione, posto che lo stesso è stato promosso nei confronti di un soggetto
( privo della capacità processuale…chiede a Cod. Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler CP_1 dichiarare la cessata materia del contendere tra le parti”. Con successive note difensive del
10.09.2025, il liquidatore ha precisato quanto segue: “nulla osta a che, con la pronuncia di cessata materia del contendere, la Corte d'Appello adita, sulla base del criterio della soccombenza virtuale che informa tali tipi di pronunce giudiziarie, statuisca in ordine alle spese processuali del presente e dei precedenti gradi di giudizio, andandosi così espressamente a sostituire, in punto di spese di giudizio, alle statuizioni contenute nella sentenza qui gravata. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale che viene pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza dichiarativa con cui viene stabilito che non si può procedere nel giudizio ed alla definizione, perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso;
nel caso de quo, ad essere carente è proprio l'utilità di una pronuncia Part giurisdizionale nel merito, residuando (in capo agli ) esclusivamente l'interesse particolare alla modifica delle statuizioni in materia di spese della sentenza impugnata (più precisamente, la caducazione del titolo esecutivo in favore dell'avv. Lorusso), interesse che ben potrebbe essere perseguito attraverso la pronuncia di cessata materia del contendere, la cui richiesta, dunque, in questa sede di reitera.”
pagina 6 di 11 Con le note difensive del 18.11.2025, gli attori hanno concluso come segue: ”rilevata la permanenza di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte degli attori, chiede che la causa venga decisa con accoglimento delle domande formulate negli atti e verbali di causa, senza opporsi all'eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere – come richiesta dall'avv.
Volpe – con pronuncia in ordine alle spese processuali del presente e dei precedenti gradi di giudizio in favore degli attori in revocazione”.
All'udienza del 2.12. 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
****
In via preliminare, deve rilevarsi che il presente procedimento è stato promosso nei confronti di una parte, la sig.ra che, all'epoca della notifica del 7.01.2025, era priva di CP_1 capacità processuale in quanto, con sentenza n. 187/2024 del 18.6.2024, il Tribunale di Bari aveva dichiarato l'apertura della liquidazione controllata R.G. n. 63/2024, a carico della stessa.
Di conseguenza, la sovraindebitata – in seguito alla perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione controllata – è rimasta privata della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale, attiva e passiva, per i giudizi a venire e per quelli in corso, esclusivamente al liquidatore fino alla cessazione della liquidazione controllata ex art.143
CCII richiamato dall'art.270, co.5, CCII.
Nell'ipotesi di controversia relativa a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella procedura, come nella specie, sta in giudizio il curatore/liquidatore, sempre che il creditore intenda proseguire il giudizio al fine di ottenere un titolo da far valere eventualmente nei confronti della debitrice nel caso sia reimmessa in bonis, intenzione non manifestata nel caso concreto dagli attori.
pagina 7 di 11 Va, infatti, considerato che, in base all'art.151 del CCII, applicabile per il rinvio dell'art.270
CCII anche alla liquidazione controllata1, la domanda di accertamento di un credito nei confronti di un soggetto in liquidazione giudiziale è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex art. 151 d.lgs. n. 14/2019, secondo il quale, ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del medesimo codice, ossia mediante la procedura di accertamento dello stato passivo. Con la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, si viene, infatti, a determinare il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e l'art. 151 del Codice, in linea di continuità con quanto disposto dall'art. 52 L.F., fissa a tal proposito il principio generale in forza del quale le pretese a contenuto patrimoniale da far valere sul ricavato della liquidazione giudiziale devono essere verificate attraverso la procedura di accertamento del passivo. L'attività di accertamento ha ad oggetto qualsivoglia credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare. Si tratta di una disposizione che trova applicazione anche nei confronti dei creditori dispensati dal divieto di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore, i quali debbono essere pertanto ammessi al passivo per poter trattenere quanto ricavato dalle azioni esecutive.
La difesa degli attori ha, infondatamente, insistito, anche con le note finali, nell'affermare la permanenza del proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo che la causa venga decisa con accoglimento delle domande formulate negli atti e verbali di causa, sul presupposto che, con la sentenza di appello impugnata, gli attori sono stati condannati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, distratte in favore del difensore della sig.ra avv. Francesco Lorusso, il quale ultimo avrebbe un titolo esecutivo (solo) da lui CP_1
Part direttamente azionabile nei confronti dei sigg.ri . Tale soggetto, non sarebbe investito da pagina 8 di 11 nessun evento privativo della capacità, rappresentando un “centro di interessi” distinto e autonomo rispetto alla sua assistita, divenendo – in relazione a detti interessi – parte in senso sostanziale del giudizio. Contraddittoriamente la medesima difesa ha, altresì, dichiarato di non opporsi all'eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere – come richiesta dal liquidatore– con pronuncia in ordine alle spese processuali del presente e dei precedenti gradi di giudizio in favore degli attori in revocazione.
Occorre, quindi, verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta dalla curatela.
Rileva la Corte che è pacifico e documentato in atti che il credito degli attori, di cui oggi si controverte, è stato ammesso al passivo nel procedimento della liquidazione controllata, per la somma di € 143.255,43 al privilegio ipotecario di primo grado e per la somma di € 50.284,68 in chirografo e lo stato passivo, esecutivo, è divenuto definitivo per non interposta Part opposizione. Pertanto, i signori saranno soddisfatti, nel rispetto della par condicio creditorum, all'esito della pendente procedura di liquidazione controllata, in funzione del credito ammesso e con il privilegio che loro compete e, pertanto, essi non hanno interesse alla prosecuzione del presente giudizio ( avente ad oggetto opposizione a precetto), atteso che, norma dell'art.150 del CCII2, richiamato dall'art.270 co.5 del CCII, a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive individuali nei confronti della sig.ra . CP_1
Com'è noto, in base all'indirizzo dominante della Corte di Cassazione condiviso da questa
Corte “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla
pagina 9 di 11 definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.” (Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n. 4167).
Va, altresì, precisato che, a seguito della sentenza di liquidazione controllata, il credito per spese legali dell'avvocato (distrattario) nei confronti della sovraindebitata, è CP_1
diventato di natura concorsuale e privilegiato in quanto, nonostante la pronuncia sulla distrazione, il credito del difensore rimane un credito per spese processuali rapportabile alla parte e non al difensore;
di conseguenza, qualora quest'ultimo eserciti il proprio diritto quale distrattario e venga pagato dalla controparte, sarebbe comunque tenuto a restituire quanto ricevuto perché il pagamento diretto altererebbe la par condicio dei creditori. Di conseguenza, non possono sorgere dubbi sul venire meno di ogni interesse degli attori ad una pronuncia nel merito.
D'altra parte, gli attori hanno comunque insistitonella pronuncia di condanna alle spese processuali del presente e dei precedenti gradi di giudizio in loro favore, in base al principio della soccombenza virtuale, senza considerare che detta pronuncia sarebbe improcedibile sia nei confronti della parte originaria convenuta del presente giudizio di revocazione, la sig.ra in quanto priva di capacità processuale, sia nei confronti del liquidatore, CP_1
perché come si è innanzi chiarito, alla statuizione di una pronuncia di condanna alle spese del liquidatore, osterebbe l'art.151 del CCII, , a norma del quale, come si è innanzi chiarito, la domanda di accertamento di un credito nei confronti di un soggetto in liquidazione giudiziale
( o controllata) è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex art. 151 d.lgs. n.
14/2019, secondo il quale, ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del medesimo codice, ossia mediante la procedura di accertamento dello stato passivo.
pagina 10 di 11 In conclusione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di revocazione mentre deve essere dichiarata improcedibile, per le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea di condanna del liquidatore al pagamento delle spese dei precedenti gradi del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.
Quanto alle spese del presente del procedimento, ritiene la Corte che la particolare natura delle questioni controverse e la condotta processuale delle parti ed in particolare dello stesso liquidatore, il quale, costituendosi in giudizio , non ha chiesto la condanna degli attori al pagamento delle spese del presente giudizio, rimettendosi a questa Corte per la valutazione delle stesse e di quelle relative ai giudizi precedenti in base al principio della soccombenza virtuale, costituiscano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese medesime .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione per revocazione straordinaria ex art.395 n. 5 e n. 4, c.p.c. notificato il 7.01.2025, dai sig.ri e co.1 n.1 c.p.c., avverso la sentenza emessa dalla Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n. 1599, pubblicata il giorno 11.12.2024, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di revocazione e dichiara improcedibile la richiesta attorea di condanna del liquidatore al pagamento delle spese dei precedenti gradi del giudizio;
2) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese del presente procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima Sezione Civile della Corte, addì
4.12.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa MA ZI
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Concorso dei creditori 1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150. 2 L'art. 150 del Codice riafferma innanzitutto il principio della intangibilità del patrimonio del debitore, donde viene riproposto quanto disposto dall'art. 51 L.F.. La norma prescrive infatti che non può essere iniziata o proseguita alcuna azione individuale esecutiva o cautelare sui beni compresi nella procedura a partire dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.La preclusione ha ad oggetto peraltro anche i crediti maturati durante la liquidazione giudiziale.La disposizione risponde non solo all'esigenza di garantire che la procedura venga svolta in modo ordinato da parte del curatore, ma anche alla necessità che sia assicurata l'osservanza della regola generale della par condicio creditorum.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Maria Mitola - Presidente
2) dr. Michele Prencipe - Consigliere
3) dr. MA ZI Consigliere rel. ha pronunziato la seguente:
Sentenza
Nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 54 nel registro generale dell'anno 2025 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto la revocazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n. 1599, pubblicata il giorno
11.12.2024; tra
, nato a [...] l'[...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 nella qualità di eredi del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in Bari Persona_1
l'8.4.2021, rappresentati e difesi dall'avv.Massimiliano Lattanzio e dal prof. avv. Pierantonio
Lisi ed elettivamente domiciliati nel loro Studio in Monopoli alla via Sant'Anna, n. 33/A;
Attori in revocazione
e
CP_1
Convenuta in revocazione
Avv. Alessandro Volpe, in qualità di Liquidatore nominato con sentenza del Tribunale di
Bari n. 187/2024 pubblicata il 18.6.2024, Rep. 279/2024, di apertura della liquidazione
pagina 1 di 11 controllata di previa l'autorizzazione da parte del G.D. Dott.ssa Raffaella CP_1
Simone in data 10.3.2025;
Intervenuto
Conclusioni: All'udienza collegiale del 2.12.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa
è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione per revocazione straordinaria ex art.395 n. 5 e n. 4, c.p.c. notificato il
7.01.2025, i sig.ri e hanno chiesto la revocazione della sentenza Parte_1 Parte_2 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n. 1599, pubblicata il giorno
11.12.2024, in quanto: 1) contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata e, precisamente, alla sentenza resa dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, n.
4232/2023 del 25.10.2023, in difetto di pronuncia sulla relativa eccezione in quanto mai formulata;
pertanto, impugnabile per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.; 2) frutto di un errore materiale risultante dagli atti e documenti di causa, consistente nella supposizione del fatto che l'esecuzione forzata sia stata preannunciata con precetto fondato su titoli cambiari (e, quindi, su titoli esecutivi di formazione stragiudiziale) anziché su decreto ingiuntivo (titolo esecutivo di formazione giudiziale); pertanto, impugnabile per revocazione ex art. 395, n. 4,
c.p.c.. Più precisamente, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in sede rescindente, revocare la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n.
1599/2024, pubblicata il giorno 11.12.2024, resa nel giudizio contrassegnato dal numero di R.G.
1545/2022: a) ai sensi del disposto dell'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto contraria alla sentenza resa tra le stesse parti dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, n. 4232/2023, pubblicata il giorno
25.10.2023, in relazione alle statuizioni ivi contenute e passate in giudicato relative alla titolarità Part sostanziale del credito e alla legittimazione attiva dei sigg.ri b) ovvero, in subordine, ai sensi
pagina 2 di 11 dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. per l'errore di fatto meglio descritto sopra e consistente nella supposizione che l'esecuzione preannunciata mediante il precetto impugnato si fondasse su titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (titoli cambiari); - per l'effetto, voglia, in sede rescissoria, rigettare l'appello proposto ex adverso avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3702/2022 pubblicata il giorno 12.10.2022;- accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e del presente procedimento”.
Gli attori hanno premesso, in fatto, che, , nella dichiarata qualità di erede del sig. Persona_1
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari, in data 24.5.2018, il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 2112, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 4.6.2018, sulla base di n. 15 cambiali a suo tempo emessi da in favore di quest'ultimo ); che, CP_1 Parte_3
con atto di precetto notificato il 27.6.2018, il sig. intimava il pagamento del Persona_1
complessivo importo di € 141.203,01 alla sig.ra che quest'ultima instaurava CP_1
due distinti giudizi- a) con atto di citazione del 16.7.2018, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. n. 11910/18); b) con atto di citazione di pari data, proponeva opposizione a precetto, sempre dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. n.
11414/2018)- sulla base dei medesimi motivi, in primis, “ …Difetto di legittimazione attiva del sig. in quanto gli effetti sono asseritamente emessi in favore di tale e non Persona_1 Parte_3
già di ”. Persona_1
Con sentenza n. 4232/2023 del 25.10.2023 il Tribunale di Bari, Sezione Seconda Civile, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo rilevando che:«Quanto al dedotto “difetto di legittimazione attiva” del creditore opposto, ha assunto, sin nel ricorso Persona_1 monitorio, di essere succeduto all'originario creditore in cui favore sono state rilasciate le Parte_3 cambiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo. La qualità di erede fatta valere dal creditore opposto non è mai stata specificamente contestata dall'opponente, che, pur a fronte dalla affermazione, da parte del ricorrente in sede monitoria, di aver ereditato il credito oggetto della controversia, si è limitato a censurare, del tutto genericamente, il difetto di legittimazione attiva dell'opposto, in base al solo rilievo per cui gli effetti cambiari sono
pagina 3 di 11 stati rilasciati in favore di un soggetto diverso (l'opponente, inoltre, con prospettazione peraltro oscura ed involuta, qualifica come “indeterminato” lo “status di erede del mandante”, senza tuttavia negare specificamente la qualità di erede in capo all'opposto e, soprattutto, senza contestare specificamente la titolarità del rapporto controverso, essendo peraltro la citata locuzione utilizzata al precipuo scopo di eccepire la assunta violazione dell'art. 83 c.p.c. per difetto della legittimazione processuale del procuratore costituito). Il difetto di specifica contestazione consente di ritenere provata, ex art. 115 co. 1 c.p.c., la titolarità del credito oggetto della controversia che l'opposto assume di aver ereditato. È del resto noto che la giurisprudenza ha più volte ribadito che “La parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili” (cfr. Trib. Catanzaro, sez. II civile, ordinanza 29 settembre 2009). Ciò significa che la contestazione generica equivale a difetto di contestazione e, pertanto, il fatto genericamente contestato non necessita di prova. Pur non implicando l'inversione dell'onus probandi, la disposizione di cui all'art. 115 c.p.c. è infatti chiara: determinano un vincolo per il giudice “i fatti non specificatamente contestati”. Ciò consente di ritenere la legittimazione processuale dell'odierno opposto. A ciò si aggiunga, quanto alla legittimazione all'azione monitoria intrapresa dall'opposto, che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (cfr. Cass., S.U., n. 24657/2007): e ciò risolve, in radice, ogni questione relativa al dedotto difetto di legittimazione dell'odierno opposto» (pp. 2-3)”. La menzionata sentenza veniva impugnata con atto di appello notificato il 24.11.2023, sulla base dell' unico motivo, attinente alla prescrizione (intitolato “violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c.”), senza muovere alcuna censura al capo della sentenza con cui veniva rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. (connessa all'emissione degli effetti cambiari in Persona_1
favore del sig. ) ed accertata la titolarità sostanziale del credito fatto valere in capo Parte_3
al suddetto sig. . La statuizione sul punto, pertanto, ad avviso della difesa di Persona_1 parte attrice, sarebbe passata in giudicato a far data dal 24.11.2023, giorno in cui la sig.ra avrebbe consumato il proprio potere di impugnazione rispetto alla sentenza di primo CP_1
grado, sebbene la causa sia ancora pendente dinanzi a questa Corte d'appello, Seconda pagina 4 di 11 Sezione Civile, R.G. 1498/2023, (prossima udienza del 6.2.2026 per la precisazione delle conclusioni).
In parallelo, il giudizio di opposizione a precetto veniva deciso in primo grado con sentenza
n. 3702/2022 del 12.10.2022 emessa dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, che rigettava la domanda e dichiarava inammissibili le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione, «trattandosi di doglianze inerenti il merito della pretesa creditoria e che la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo
n. 2112 emesso dal Tribunale di Bari in data 24/5/2018, in ossequio al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (si veda, ex multis, Cass. 3,
Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020)». Avverso detta sentenza, la sig.ra interponeva CP_1
appello, riproponendo, con i motivi di impugnazione, le medesime eccezioni, rigettate nei giudizi di primo grado, tra cui quella di difetto di legittimazione passiva. La Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, accoglieva il primo motivo di appello proposto dall' CP_1
ritenendo ammissibile e fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva/titolarità del rapporto controverso del sig. , sulla base del rilievo che la posizione creditoria Persona_1
fatta valere da quest'ultimo ineriva soggettivamente a in favore del quale Parte_3 CP_1
rilasciò i titoli cambiari posti a fondamento dell'azione esecutiva, mentre gli appellati,
[...]
nella loro dichiarata qualità di eredi di , non risultavano aver provato, attraverso Persona_1
apposita produzione documentale, il titolo (legale o negoziale) in virtù del quale si era verificato il trasferimento dell'appartenenza del credito dall'originario creditore, beneficiario degli effetti cambiari, al loro dante causa.
Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta del 11.03.2025, l' Avv. Alessandro
Volpe, in qualità di Liquidatore nominato con sentenza del Tribunale di Bari n. 187/2024 pubblicata il 18.6.2024, Rep. 279/2024, di apertura della liquidazione controllata di CP_1
pagina 5 di 11 evidenziando che, a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, non CP_1 potevano essere iniziate né proseguite azioni esecutive individuali nei confronti della sig.ra
; che la domanda di ammissione al passivo della procedura, tempestivamente CP_1
avanzata dai signori e , era stata ritenuta ammissibile e fondata, per Parte_1 Parte_2
quanto di ragione, e lo stato passivo, esecutivo, era divenuto definitivo per non interposta Part opposizione;
che i signori sarebbero stati, pertanto, soddisfatti, nel rispetto della par condicio creditorum, all'esito della pendente procedura di liquidazione controllata, in funzione del credito ammesso e con il privilegio di competenza;
tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni :”in disparte ogni valutazione in merito alla procedibilità del presente giudizio per revocazione, posto che lo stesso è stato promosso nei confronti di un soggetto
( privo della capacità processuale…chiede a Cod. Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler CP_1 dichiarare la cessata materia del contendere tra le parti”. Con successive note difensive del
10.09.2025, il liquidatore ha precisato quanto segue: “nulla osta a che, con la pronuncia di cessata materia del contendere, la Corte d'Appello adita, sulla base del criterio della soccombenza virtuale che informa tali tipi di pronunce giudiziarie, statuisca in ordine alle spese processuali del presente e dei precedenti gradi di giudizio, andandosi così espressamente a sostituire, in punto di spese di giudizio, alle statuizioni contenute nella sentenza qui gravata. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale che viene pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza dichiarativa con cui viene stabilito che non si può procedere nel giudizio ed alla definizione, perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso;
nel caso de quo, ad essere carente è proprio l'utilità di una pronuncia Part giurisdizionale nel merito, residuando (in capo agli ) esclusivamente l'interesse particolare alla modifica delle statuizioni in materia di spese della sentenza impugnata (più precisamente, la caducazione del titolo esecutivo in favore dell'avv. Lorusso), interesse che ben potrebbe essere perseguito attraverso la pronuncia di cessata materia del contendere, la cui richiesta, dunque, in questa sede di reitera.”
pagina 6 di 11 Con le note difensive del 18.11.2025, gli attori hanno concluso come segue: ”rilevata la permanenza di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte degli attori, chiede che la causa venga decisa con accoglimento delle domande formulate negli atti e verbali di causa, senza opporsi all'eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere – come richiesta dall'avv.
Volpe – con pronuncia in ordine alle spese processuali del presente e dei precedenti gradi di giudizio in favore degli attori in revocazione”.
All'udienza del 2.12. 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
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In via preliminare, deve rilevarsi che il presente procedimento è stato promosso nei confronti di una parte, la sig.ra che, all'epoca della notifica del 7.01.2025, era priva di CP_1 capacità processuale in quanto, con sentenza n. 187/2024 del 18.6.2024, il Tribunale di Bari aveva dichiarato l'apertura della liquidazione controllata R.G. n. 63/2024, a carico della stessa.
Di conseguenza, la sovraindebitata – in seguito alla perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione controllata – è rimasta privata della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale, attiva e passiva, per i giudizi a venire e per quelli in corso, esclusivamente al liquidatore fino alla cessazione della liquidazione controllata ex art.143
CCII richiamato dall'art.270, co.5, CCII.
Nell'ipotesi di controversia relativa a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella procedura, come nella specie, sta in giudizio il curatore/liquidatore, sempre che il creditore intenda proseguire il giudizio al fine di ottenere un titolo da far valere eventualmente nei confronti della debitrice nel caso sia reimmessa in bonis, intenzione non manifestata nel caso concreto dagli attori.
pagina 7 di 11 Va, infatti, considerato che, in base all'art.151 del CCII, applicabile per il rinvio dell'art.270
CCII anche alla liquidazione controllata1, la domanda di accertamento di un credito nei confronti di un soggetto in liquidazione giudiziale è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex art. 151 d.lgs. n. 14/2019, secondo il quale, ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del medesimo codice, ossia mediante la procedura di accertamento dello stato passivo. Con la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, si viene, infatti, a determinare il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e l'art. 151 del Codice, in linea di continuità con quanto disposto dall'art. 52 L.F., fissa a tal proposito il principio generale in forza del quale le pretese a contenuto patrimoniale da far valere sul ricavato della liquidazione giudiziale devono essere verificate attraverso la procedura di accertamento del passivo. L'attività di accertamento ha ad oggetto qualsivoglia credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare. Si tratta di una disposizione che trova applicazione anche nei confronti dei creditori dispensati dal divieto di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore, i quali debbono essere pertanto ammessi al passivo per poter trattenere quanto ricavato dalle azioni esecutive.
La difesa degli attori ha, infondatamente, insistito, anche con le note finali, nell'affermare la permanenza del proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo che la causa venga decisa con accoglimento delle domande formulate negli atti e verbali di causa, sul presupposto che, con la sentenza di appello impugnata, gli attori sono stati condannati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, distratte in favore del difensore della sig.ra avv. Francesco Lorusso, il quale ultimo avrebbe un titolo esecutivo (solo) da lui CP_1
Part direttamente azionabile nei confronti dei sigg.ri . Tale soggetto, non sarebbe investito da pagina 8 di 11 nessun evento privativo della capacità, rappresentando un “centro di interessi” distinto e autonomo rispetto alla sua assistita, divenendo – in relazione a detti interessi – parte in senso sostanziale del giudizio. Contraddittoriamente la medesima difesa ha, altresì, dichiarato di non opporsi all'eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere – come richiesta dal liquidatore– con pronuncia in ordine alle spese processuali del presente e dei precedenti gradi di giudizio in favore degli attori in revocazione.
Occorre, quindi, verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta dalla curatela.
Rileva la Corte che è pacifico e documentato in atti che il credito degli attori, di cui oggi si controverte, è stato ammesso al passivo nel procedimento della liquidazione controllata, per la somma di € 143.255,43 al privilegio ipotecario di primo grado e per la somma di € 50.284,68 in chirografo e lo stato passivo, esecutivo, è divenuto definitivo per non interposta Part opposizione. Pertanto, i signori saranno soddisfatti, nel rispetto della par condicio creditorum, all'esito della pendente procedura di liquidazione controllata, in funzione del credito ammesso e con il privilegio che loro compete e, pertanto, essi non hanno interesse alla prosecuzione del presente giudizio ( avente ad oggetto opposizione a precetto), atteso che, norma dell'art.150 del CCII2, richiamato dall'art.270 co.5 del CCII, a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive individuali nei confronti della sig.ra . CP_1
Com'è noto, in base all'indirizzo dominante della Corte di Cassazione condiviso da questa
Corte “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla
pagina 9 di 11 definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.” (Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, n. 4167).
Va, altresì, precisato che, a seguito della sentenza di liquidazione controllata, il credito per spese legali dell'avvocato (distrattario) nei confronti della sovraindebitata, è CP_1
diventato di natura concorsuale e privilegiato in quanto, nonostante la pronuncia sulla distrazione, il credito del difensore rimane un credito per spese processuali rapportabile alla parte e non al difensore;
di conseguenza, qualora quest'ultimo eserciti il proprio diritto quale distrattario e venga pagato dalla controparte, sarebbe comunque tenuto a restituire quanto ricevuto perché il pagamento diretto altererebbe la par condicio dei creditori. Di conseguenza, non possono sorgere dubbi sul venire meno di ogni interesse degli attori ad una pronuncia nel merito.
D'altra parte, gli attori hanno comunque insistitonella pronuncia di condanna alle spese processuali del presente e dei precedenti gradi di giudizio in loro favore, in base al principio della soccombenza virtuale, senza considerare che detta pronuncia sarebbe improcedibile sia nei confronti della parte originaria convenuta del presente giudizio di revocazione, la sig.ra in quanto priva di capacità processuale, sia nei confronti del liquidatore, CP_1
perché come si è innanzi chiarito, alla statuizione di una pronuncia di condanna alle spese del liquidatore, osterebbe l'art.151 del CCII, , a norma del quale, come si è innanzi chiarito, la domanda di accertamento di un credito nei confronti di un soggetto in liquidazione giudiziale
( o controllata) è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex art. 151 d.lgs. n.
14/2019, secondo il quale, ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del medesimo codice, ossia mediante la procedura di accertamento dello stato passivo.
pagina 10 di 11 In conclusione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di revocazione mentre deve essere dichiarata improcedibile, per le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea di condanna del liquidatore al pagamento delle spese dei precedenti gradi del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.
Quanto alle spese del presente del procedimento, ritiene la Corte che la particolare natura delle questioni controverse e la condotta processuale delle parti ed in particolare dello stesso liquidatore, il quale, costituendosi in giudizio , non ha chiesto la condanna degli attori al pagamento delle spese del presente giudizio, rimettendosi a questa Corte per la valutazione delle stesse e di quelle relative ai giudizi precedenti in base al principio della soccombenza virtuale, costituiscano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese medesime .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione per revocazione straordinaria ex art.395 n. 5 e n. 4, c.p.c. notificato il 7.01.2025, dai sig.ri e co.1 n.1 c.p.c., avverso la sentenza emessa dalla Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, n. 1599, pubblicata il giorno 11.12.2024, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di revocazione e dichiara improcedibile la richiesta attorea di condanna del liquidatore al pagamento delle spese dei precedenti gradi del giudizio;
2) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese del presente procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima Sezione Civile della Corte, addì
4.12.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa MA ZI
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Concorso dei creditori 1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150. 2 L'art. 150 del Codice riafferma innanzitutto il principio della intangibilità del patrimonio del debitore, donde viene riproposto quanto disposto dall'art. 51 L.F.. La norma prescrive infatti che non può essere iniziata o proseguita alcuna azione individuale esecutiva o cautelare sui beni compresi nella procedura a partire dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.La preclusione ha ad oggetto peraltro anche i crediti maturati durante la liquidazione giudiziale.La disposizione risponde non solo all'esigenza di garantire che la procedura venga svolta in modo ordinato da parte del curatore, ma anche alla necessità che sia assicurata l'osservanza della regola generale della par condicio creditorum.