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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente
CIRIOTTO EDOARDO, LA
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno - Piazzetta Santo Stefano 32100 Belluno BL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01CC00637 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n.
T6Q01CC00637/2024 emesso per l'anno d'imposta 2016 in quanto illegittimo per violazione di legge e difetto di motivazione;
in subordine rideterminare il reddito del ricorrente tenendo conto dei movimenti giustificativi documentati;
condannare l'agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Resistente :In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Giustizia ritenga superabile l'eccezione preliminare di inammissibilità, rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento numero T6Q01C00637/24, preceduto da schema d'atto, l'agenzia delle entrate direzione provinciale di Belluno ha accertato nei confronti di Ricorrente_1 un reddito diverso pari a euro 44.279,94. Dall'istruttoria era emerso che il Ric._1 non presentava dichiarazione dei redditi dal 2012, che il medesimo era rappresentante legale di due società, la Società_1 e la Società_2
, che lo stesso è intestatario di due autovetture Porsche e che sostiene spese pari ad almeno 13.458, come da interrogazioni su applicativo Prog._1. L'istruttoria nei confronti del Ric._1 era stata avviata in quanto durante l'indagine finanziaria nei confronti della madre Nominativo_1, era emerso che lo stesso effettuava bonifici nel conto della madre, del padre e dei fratelli pur in assenza di redditi imponibili dichiarati.
A fronte delle dette anomalie si era avviata per l'anno 2016 un'indagine finanziaria al fine di ricostruire al meglio la situazione economico finanziaria del contribuente. Dall'esame dei conti erano emerse movimentazioni significative di denaro su conti intestati al Ric._1 presso diversi istituti di credito. All'esito dell'invito con cui si chiedevano le provenienze delle movimentazioni in entrata nonché la destinazione dei movimenti con segno negativo, il Ric._1 forniva risposte e allegava documentazione ritenuta insufficiente dall'amministrazione a superare la presunzione di redditività delle movimentazioni sui conti correnti ex articolo
32 del decreto presidente della Repubblica numero 600 del 73. Pertanto, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria e dei dati e notizie fornite, l'agenzia delle entrate direzione provinciale di Belluno emetteva l'avviso di accertamento sopra indicato per l'anno 2016, notificato il 20 febbraio 2025 con il quale si accertava un reddito diverso ex articoli 38 comma 41 del DPR n. 100 del 73 pari a euro 44.279,94 e conseguentemente liquidato le maggiori imposte dovute ed inflitte le relative sanzioni. Con ricorso notificato l'undici luglio 2025 il Ric._1 impugna l'atto chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione del contraddittorio e conseguente nullità dell'atto ex articolo 38 del d.p.r. 600 del 73 e articolo 10 dello statuto del contribuente;
2) inidoneità delle presunzioni redditometriche a fondare gli accertamenti, che risultavano perciò non motivati;
3 ) violazione dell'articolo 7 della legge numero 212 del 2000 ; 4) illegittimità delle sanzioni applicate. Il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2016 in quanto illegittimo per violazione di legge e difetto di motivazione. In subordine chiede la rideterminazione del reddito tenuto conto dei movimenti giustificativi documentati e con condanna dell'agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito l'ufficio che eccepisce in via preliminare pregiudiziale la inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 546 del 92 . Difatti l'avviso di accertamento era stato notificato il 20 febbraio 2025 ed erano decorsi oltre 60 giorni al momento della notifica del ricorso che è dell'undici luglio 2025 e perciò ben oltre la scadenza dei termini di legge. L' atto opposto si era ormai reso definitivo per omessa impugnazione nei termini;
L'ufficio argomenta poi in ordine agli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente ritenendoli infondati e conclude chiedendo in via preliminare venga dichiarata la inammissibilità del ricorso perché tardivo e in subordine instando per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell'art.21 del decreto legislativo 546 del 1992, in quanto notificato fuori termine. Il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (ex art.21 comma 1 del decreto sopra menzionato). Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione;
secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza il ricorrente, su cui gravava il relativo onere, non ha fornito prova della tempestività del ricorso. Di contro, risulta , dalla documentazione dimessa dall'Ufficio, a corredo delle controdeduzioni (cfr. documenti sub 3 e 4 ), che l'avviso di accertamento è stato notificato al Ric._1 in data 20 febbraio 2025, momento dal quale decorrono i sessanta giorni per impugnare l'atto( con scadenza 22 aprile 2025). Invece , il ricorso è stato notificato in data 11 luglio 2025, ben oltre il termine di scadenza fissato per legge. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la definitività dell'atto opposto per omessa impugnazione nei termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Belluno delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di euro 3.500, oltre rimborso forfettario delle spese in ragione del
15% sul compenso.
Belluno, 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente
CIRIOTTO EDOARDO, LA
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno - Piazzetta Santo Stefano 32100 Belluno BL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01CC00637 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n.
T6Q01CC00637/2024 emesso per l'anno d'imposta 2016 in quanto illegittimo per violazione di legge e difetto di motivazione;
in subordine rideterminare il reddito del ricorrente tenendo conto dei movimenti giustificativi documentati;
condannare l'agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Resistente :In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Giustizia ritenga superabile l'eccezione preliminare di inammissibilità, rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento numero T6Q01C00637/24, preceduto da schema d'atto, l'agenzia delle entrate direzione provinciale di Belluno ha accertato nei confronti di Ricorrente_1 un reddito diverso pari a euro 44.279,94. Dall'istruttoria era emerso che il Ric._1 non presentava dichiarazione dei redditi dal 2012, che il medesimo era rappresentante legale di due società, la Società_1 e la Società_2
, che lo stesso è intestatario di due autovetture Porsche e che sostiene spese pari ad almeno 13.458, come da interrogazioni su applicativo Prog._1. L'istruttoria nei confronti del Ric._1 era stata avviata in quanto durante l'indagine finanziaria nei confronti della madre Nominativo_1, era emerso che lo stesso effettuava bonifici nel conto della madre, del padre e dei fratelli pur in assenza di redditi imponibili dichiarati.
A fronte delle dette anomalie si era avviata per l'anno 2016 un'indagine finanziaria al fine di ricostruire al meglio la situazione economico finanziaria del contribuente. Dall'esame dei conti erano emerse movimentazioni significative di denaro su conti intestati al Ric._1 presso diversi istituti di credito. All'esito dell'invito con cui si chiedevano le provenienze delle movimentazioni in entrata nonché la destinazione dei movimenti con segno negativo, il Ric._1 forniva risposte e allegava documentazione ritenuta insufficiente dall'amministrazione a superare la presunzione di redditività delle movimentazioni sui conti correnti ex articolo
32 del decreto presidente della Repubblica numero 600 del 73. Pertanto, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria e dei dati e notizie fornite, l'agenzia delle entrate direzione provinciale di Belluno emetteva l'avviso di accertamento sopra indicato per l'anno 2016, notificato il 20 febbraio 2025 con il quale si accertava un reddito diverso ex articoli 38 comma 41 del DPR n. 100 del 73 pari a euro 44.279,94 e conseguentemente liquidato le maggiori imposte dovute ed inflitte le relative sanzioni. Con ricorso notificato l'undici luglio 2025 il Ric._1 impugna l'atto chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione del contraddittorio e conseguente nullità dell'atto ex articolo 38 del d.p.r. 600 del 73 e articolo 10 dello statuto del contribuente;
2) inidoneità delle presunzioni redditometriche a fondare gli accertamenti, che risultavano perciò non motivati;
3 ) violazione dell'articolo 7 della legge numero 212 del 2000 ; 4) illegittimità delle sanzioni applicate. Il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2016 in quanto illegittimo per violazione di legge e difetto di motivazione. In subordine chiede la rideterminazione del reddito tenuto conto dei movimenti giustificativi documentati e con condanna dell'agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito l'ufficio che eccepisce in via preliminare pregiudiziale la inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 546 del 92 . Difatti l'avviso di accertamento era stato notificato il 20 febbraio 2025 ed erano decorsi oltre 60 giorni al momento della notifica del ricorso che è dell'undici luglio 2025 e perciò ben oltre la scadenza dei termini di legge. L' atto opposto si era ormai reso definitivo per omessa impugnazione nei termini;
L'ufficio argomenta poi in ordine agli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente ritenendoli infondati e conclude chiedendo in via preliminare venga dichiarata la inammissibilità del ricorso perché tardivo e in subordine instando per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell'art.21 del decreto legislativo 546 del 1992, in quanto notificato fuori termine. Il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (ex art.21 comma 1 del decreto sopra menzionato). Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione;
secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza il ricorrente, su cui gravava il relativo onere, non ha fornito prova della tempestività del ricorso. Di contro, risulta , dalla documentazione dimessa dall'Ufficio, a corredo delle controdeduzioni (cfr. documenti sub 3 e 4 ), che l'avviso di accertamento è stato notificato al Ric._1 in data 20 febbraio 2025, momento dal quale decorrono i sessanta giorni per impugnare l'atto( con scadenza 22 aprile 2025). Invece , il ricorso è stato notificato in data 11 luglio 2025, ben oltre il termine di scadenza fissato per legge. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la definitività dell'atto opposto per omessa impugnazione nei termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Belluno delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di euro 3.500, oltre rimborso forfettario delle spese in ragione del
15% sul compenso.
Belluno, 16 dicembre 2025
Il Presidente