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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1792/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1792/2020 R.G. tra c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Emanuele Massuoli;
Attori
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ermes Farinazzo;
P.IVA_1
Convenuta
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Francesca Bicorgni;
Intervenuta
Conclusioni per gli attori: come da note scritte del 27/12/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 08/01/2025.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 07/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e in proprio e nella qualità di eredi di agivano Parte_1 Parte_2 Persona_1 nei confronti della società premettendo di essere soci, Controparte_3 unitamente a della società e Controparte_2 Controparte_3
1 allegando che il loro dante causa aveva effettuato in vita numerosi pagamenti in Persona_1 favore della società, sia versando direttamente denaro nel conto di quest'ultima, sia pagando i creditori della società. Chiedevano quindi la condanna della Controparte_3
in via principale ai sensi dell'art. 2041 c.c. e in subordine ai sensi degli artt. 2033 o
[...]
1813 c.c., alla restituzione di € 121.000,45, oltre interessi e spese.
Con comparsa del 25/11/2020 interveniva in causa contestando la Controparte_2 domanda attorea e allegando di avere anch'ella eseguito pagamenti di debiti sociali. Chiedeva quindi la condanna della società al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per complessivi €
10.302,05.
Si costituiva, per mezzo di curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., la società
[...]
eccependo il proprio difetto di rappresentanza processuale e, Controparte_3 nel merito, in sintesi, contestando il credito per inesistenza e difetto di prova. Evidenziava, in particolare, come la gestione amministrativa della società fosse stata condotta con confusione tra i conti societari e quelli intestati ai singoli soci, con conseguente impossibilità di verificare la provenienza delle risorse utilizzate. Allegava inoltre che dalla contabilità societaria emergevano prelevamenti e versamenti nei confronti di e contestava che i pagamenti eseguiti Persona_1 dal socio fossero qualificabili come mutuo in favore della società. Contestava quindi la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2041, 2033 e 1813 c.c., chiedendo il rigetto delle domande e la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
09/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccezione di nullità della citazione
La convenuta eccepisce il difetto di rappresentanza processuale, in quanto Controparte_3
l'atto di citazione sarebbe stato notificato allorquando il curatore speciale Dott.ssa
[...] non aveva ancora accettato formalmente l'incarico conferitole ex art. 78 c.p.c., con Per_2 conseguente nullità della citazione.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, il difetto di rappresentanza esistente al momento della notifica della citazione deve ritenersi sanato, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., con la costituzione del curatore speciale della società, quale persona legittimata a stare in giudizio in rappresentanza della società medesima, che si è difesa anche nel merito.
2 In secondo luogo, a fronte della costituzione della parte convenuta, l'insufficienza del termine a comparire rispetto a quello previsto ex art. 163 bis c.p.c. deve ritenersi parimenti sanata, considerato che la parte convenuta non si è limitata ad eccepire la violazione del termine a comparire ma, come detto, ha svolto difese nel merito (cfr. Cass. Civ., n. 29330/2024).
3. Oggetto del giudizio
Ciò posto in rito, è possibile esaminare il merito della controversia.
La domanda degli attori ha ad oggetto, in via gradata, il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041
c.c., la restituzione ex art. 2033 c.c. o ex art. 1813 c.c., in relazione alle somme che essi assumono, rispettivamente, pagate dal de cuius a terzi creditori della società o versate dal de cuius nel conto della società medesima.
La domanda dell'intervenuta, invece, ha ad oggetto il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041
c.c. in relazione alle somme che ella assume pagate in proprio in favore di terzi creditori della società.
Quest'ultima, al contrario, si è limitata a chiedere il rigetto delle domande avversarie, senza proporre alcuna domanda riconvenzionale.
4. Sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
Gli attori e hanno proposto la loro domanda fornendo un Parte_1 Parte_2 dettagliato elenco di 66 trasferimenti di denaro da parte del de cuius, specificandone la causale.
Nell'ambito di tale elenco possono distinguersi concettualmente diverse operazioni.
Da un lato vi sono i pagamenti che si assumono eseguiti dal socio in favore di creditori sociali
(operazioni n. 1-2-3-4-5-6-7-10-12-13-16-17-19-21-22-24-25-26-27-29-30-31-32-33-34-35-36-
39-40-41-42-43-44-45-48-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66). Nell'ambito di queste operazioni, in particolare, quelle descritte ai n. 43-50 sono prospettate come provenienti anche dal conto intestato in via esclusiva agli attori.
Dall'altro lato vi sono i versamenti (operazioni n. 8-9-11-14-15-18-20-23-28-37-38-46-47-49) che si assumono eseguiti dal socio direttamente in favore della società.
4.1. Pagamenti eseguiti dal socio
Per quanto riguarda i pagamenti eseguiti dal socio verso terzi quali creditori della società, difettano i presupposti sia dell'art. 2041 c.c. che degli artt. 2033 e 1813 c.c.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2267, comma 1, c.c., il socio di società di una società semplice
è personalmente, illimitatamente e solidalmente responsabile verso i terzi dei debiti contratti dalla società.
3 Nella propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c., gli attori hanno dedotto per la prima volta in giudizio che tale responsabilità non sussisterebbe in capo a in quanto esclusa Persona_1 per patto contrario dei soci, ai sensi dell'art. 2267 c.c.
Tale argomento, anche ove considerato ammissibile come mera difesa, è comunque infondato.
Gli attori adducono a comprova della limitazione di responsabilità l'indicazione contenuta nella visura camerale della società, prodotta come doc. 69, alla cui pagina 7 si evince che, in data
29/03/2016, è stata iscritta una modifica della limitazione di responsabilità dei soci, laddove le limitazioni precedenti erano nel senso che “per patto espresso, ai sensi dell'art. 2267 c.c., i soci
[...]
e non rispondono delle obbligazioni sociali e non sono solidalmente responsabili CP_2 Persona_1 con l'amministratore per le obbligazioni assunte dalla società”.
In primo luogo, nel caso di specie i versamenti di cui si chiede la restituzione risultano eseguiti negli anni dal 2009 al 2015, mentre l'indicazione contenuta nella visura camerale e riferita alle limitazioni precedenti al 29/03/2016 non contiene alcuna indicazione in ordine al momento temporale in cui tale precedente patto espresso di limitazione di responsabilità sarebbe stato stipulato. È dunque ignoto il momento di stipula del patto di limitazione di responsabilità, e quindi non vi è prova che esso fosse già vigente allorquando sono stati eseguiti i pagamenti.
Né sul punto sarebbero ammissibili istanze istruttorie, visto che la questione è stata dedotta oltre i termini di preclusione istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In secondo luogo, non vi è alcuna prova del fatto che l'allegato patto di limitazione di responsabilità sia mai stato portato a conoscenza dei terzi, non risultando nella visura camerale alcuna indicazione in questo senso tra la costituzione del 12/01/1999 e il 29/03/2016.
Conseguentemente, i terzi creditori avrebbero comunque potuto avanzare le loro pretese nei confronti di che era quindi senza dubbio interessato all'estinzione Persona_1 dell'obbligazione verso i creditori sociali.
Pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., non essendo ravvisabile la fattispecie in cui un soggetto paghi un debito altrui, laddove nel caso di specie il non Per_1 avendo dimostrato una limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c. vigente al momento dei pagamenti, ha pagato debiti che devono ritenersi anche suoi.
Sono parimenti insussistenti i presupposti di cui all'art. 2033 c.c. e dell'art. 1813 c.c., poiché nei casi in esame il denaro è stato traferito da direttamente ai terzi creditori sociali, Persona_1 non invece da alla società. Persona_1
4 Nella dinamica dell'art. 2033 c.c., infatti, il soggetto tenuto alla restituzione è l'accipiens, ossia colui che ha materialmente ricevuto il denaro non dovuto, laddove nella specie tale denaro è stato versato non alla società, bensì al terzo, a fronte di un titolo (il credito verso la società) la cui esistenza è incontestata.
Per contro, nella dinamica del mutuo l'azione del mutuante presuppone che questi abbia trasferito la somma direttamente in favore del mutuatario obbligato a restituirla, laddove nella specie, per la medesima ragione sopra esposta, tale presupposto non sussiste, visto che nelle operazioni considerate il denaro è stato trasferito da direttamente in favore del Persona_1 terzo e non della società.
Infine, la domanda di restituzione proposta nei confronti della società non potrebbe neppure essere riqualificata in termini di regresso.
Come infatti affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “il socio presta garanzia per un debito sociale, ma al tempo stesso, in quanto illimitatamente responsabile, anche per un debito proprio. Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali dianzi rammentati va ribadito quanto più volte già affermato da questa
Corte e, cioè, che il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei poiché derivano dall'esercizio dell'attività comune, al cui svolgimento, data l'assenza di un'organizzazione corporativa, i soci partecipano direttamente (artt. 2257 e 2258 c.c.). Inoltre, è tenuto a provvedere al loro soddisfacimento, se i fondi sociali risultano insufficienti, anche mediante contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle effettuate in esecuzione dei conferimenti (art. 2280 c.c., comma 2). Ne conseguono
l'inammissibilità, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 1950 c.c., di un'azione di regresso nei confronti della società da parte del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l'inapplicabilità, del resto concordemente riconosciuta, degli artt. 1953, 1955 e 1957 c.c. che trovano il loro presupposto proprio nell'esigenza di salvaguardare le possibilità di regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscono centri di imputazione di situazioni giuridiche, distinti dalle persone dei soci;
la soggettività dei gruppi organizzati ha, infatti, carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad essi imputati destinati a tradursi (e questa volta definitivamente) in situazioni giuridiche individuali in capo ai singoli membri (cfr. Cass. nn. 12310/1999, 7228/1996, 12733/1995,
11151/1995, 3773/1994), (Cass. 23669/06)” (così Cass. Civ., S.U., n. 3022/2015).
Per tali ragioni, le domande proposte dagli attori nei confronti della società con riferimento ai pagamenti eseguiti dal conto personale del socio non possono trovare accoglimento.
5 Va poi osservato che, tra le operazioni qui considerate, quelle descritte ai n. 43-50 sono prospettate come provenienti anche dal conto intestato in via esclusiva agli attori, che hanno proposto la domanda non solo come eredi di ma anche in proprio. Persona_1
In particolare, nell'operazione n. 43 risultano prospettati tre bonifici rispettivamente del
29/07/2015 per € 312,50, del 04/05/2015 per € 200,00 e del 01/06/2015 per € 200,00, che si assumono eseguiti dal conto n. 1000/11394 di Casse di Risparmio dell'Umbria s.p.a. intestato a e . Invece, nell'operazione n. 50 risulta Parte_1 CP_3 Controparte_4 prospettato un bonifico del 12/12/2014 per € 1.000,00 addebitato sul c/ c CR Umbria n.
1000/00011394 intestato a (coniuge del de cuius), e Controparte_4 CP_3 [...]
. Parte_1
Anche rispetto a tali pagamenti, la domanda è infondata.
Quanto ai bonifici di cui all'operazione n. 43, gli stessi sono descritti dalla stessa parte attrice come derivanti “dalla scrittura privata stipulata tra l' e la ditta Controparte_3
Agrilinea di OR Casciola, rappresentata dall'avv. Marco Gentili, in data 15.1.2015 a seguito della transazione conseguente all'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell' ”1. Controparte_3
In primo luogo, se per un verso è documentato l'esborso mediante produzione dell'estratto conto, per altro verso non vi è alcuna prova del fatto che il conto corrente in questo fosse intestato esclusivamente agli attori, considerato che l'estratto è sì indirizzato agli attori, ma dalle contabili dei bonifici prodotti sub doc. 43C e 43D si evince che l'ordinante è Persona_1
Del resto, l'accordo in adempimento del quale sono stati eseguiti i bonifici è stato concluso dalla società rappresentata da come si evince dal documento n. 43E di parte Persona_1 attrice.
In secondo luogo, anche laddove il pagamento fosse stato eseguito con denaro degli eredi, essi avrebbero comunque soddisfatto un debito che, oltre che proprio della società, era anche proprio del loro dante causa per le ragioni dette sopra. Sul punto va osservato Persona_1 che gli attori non hanno provato di avere accettato l'eredità di con beneficio di Persona_1 inventario, per cui, a fronte di un'accettazione pura e semplice, il patrimonio del de cuius, comprensivo dei debiti, si è necessariamente confuso con il loro patrimonio, con conseguente applicazione, anche in tal caso, dell'art. 2267 c.c., che impedisce di ravvisare l'ipotesi di pagamento di un debito altrui. 1 Cfr. pag. 14 della citazione 6 Quanto all'operazione n. 50, se da un lato il bonifico del 12/12/2014 vede quali ordinanti gli attori e non invece dall'altro lato la causale del bonifico è rappresentata dal Persona_1 pagamento di debiti sociali. Ne deriva che, anche in tal caso, non è configurabile un pagamento di debito altrui, poiché gli attori hanno sì pagato un debito della società, che però gravava anche sul loro dante causa e che si è trasferito nel loro patrimonio a seguito Persona_1 dell'accettazione senza beneficio di inventario.
La domanda va quindi rigettata anche sotto questo profilo.
4.2. Versamenti eseguiti dal socio
Per quanto riguarda i versamenti eseguiti dal socio direttamente in favore della società, difettano anche in tal caso i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito delle società di persone
“al fine di stabilire se i versamenti di liquidità pecuniaria eseguiti dal socio alla società possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra le parti sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, venendo quindi a tradursi in incrementi del patrimonio netto della società, con la conseguenza che essi non formano oggetto di un diritto alla restituzione durante la vita della società medesima ed al di fuori della liquidazione (cfr. Cass., 19 luglio 2000, n. 9471). Tali apporti di patrimonio, in effetti, sono legittimi, sia qualora siano destinati a colmare un passivo, sia se diretti ad incrementare l'attivo. L'indagine sul punto deve tenere conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati, e deve essere diretta a verificare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti (socio e società) tra i quali il rapporto si è instaurato, con l'ausilio delle regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge” (così Cass. Civ., n. 7427/2002).
Ciò posto in linea generale, nel caso di specie sussistono molteplici elementi che inducono a valutare i versamenti in denaro eseguiti dal socio non già come finanziamenti bensì come immissione della liquidità necessaria ad eseguire i pagamenti.
Invero, confrontando le date dei versamenti con i saldi progressivi del conto corrente della società, così come documentati dalla convenuta con la produzione degli estratti conto sub doc.
16-17, si evince che i versamenti dedotti dagli attori risultano eseguiti da in Persona_1 favore della società in un momento di grave esposizione debitoria di quest'ultima.
7 Quanto ai versamenti di € 2.000,00 del 09/12/2009 (operazione n. 8), di € 7.600,00 del
08/01/2010 (operazione n. 9), di € 1.000,00 del 21/01/2010 (operazione n. 11), di € 2.200,00 del 03/02/2010 (operazione n. 14), di € 3.500,00 del 01/03/2010 (operazione n. 15) e di €
2.500,00 del 30/03/2010 (operazione n. 18), essi risultano eseguiti allorquando il saldo passivo del conto corrente n. 8917 intestato alla società era pari a € -48.130,16 a debito della società alla data del 31/12/2009.
Quanto ai versamenti di € 2.800,00 del 10/05/2010 (operazione n. 20) e di € 9.000,00 del
01/06/2010 (operazione n. 23), essi risultano eseguiti allorquando il saldo passivo del conto corrente n. 8917 intestato alla società era pari a € - 36.997,97 a debito della società alla data del
12/05/2010, come si evince dallo scalare di conto corrente prodotto da parte convenuta, nonché a € - 42.347,56 alla fine del trimestre, ossia al 30/06/2010.
Quanto al versamento di € 3.000,00 del 09/03/2011 (operazione n. 28), esso risulta eseguito allorquando il saldo passivo del conto corrente n. 8917 intestato alla società era pari a € -
41.174,87 a debito della società alla data del 31/12/2010, come si evince dallo scalare di conto corrente prodotto da parte convenuta.
Per converso, il versamento di € 6.700,00 del 28/07/2011 (operazione n. 37), che si assume eseguito nel conto corrente n. 8917 della società, non risulta invero contabilizzato nel corrispondente estratto conto bancario prodotto dalla convenuta come doc. 16, né la parte attrice ha offerto prova effettiva dell'effettivo incasso dell'assegno prodotto in copia nel conto corrente n. 8917.
Infine, i versamenti di € 10.000,00 del 09/09/2010 (operazione n. 46), di € 1.500,00 del
26/07/2012 (operazione n. 47) e di € 400,00 del 13/06/2011 (operazione n. 49) risultano eseguiti allorquando il saldo passivo del conto corrente n. 8917 intestato alla società era pari rispettivamente a € - 40.367,05 alla data del 28/07/2010, a € - 46.077,95 alla data del
30/06/2012 e infine a € - 40.379,99 alla data del 09/06/2011.
I versamenti eseguiti sul conto corrente n. 2525.14 intestato alla medesima società presentano le medesime caratteristiche. Infatti, il versamento di € 3.500,00 del 29/07/2011 (operazione n. 38) risulta eseguito allorquando il saldo passivo del conto corrente n. 2525.14 intestato alla società era pari a € - 26.907,78 a debito della società alla data del 01/07/2011, come si evince dallo scalare di conto corrente prodotto da parte convenuta sub doc. 17.
In primo luogo, tali dati contabili evidenziano in modo univoco che i versamenti del socio in favore della società sono avvenuti in tutti i casi in presenza di un'accentuata esposizione
8 debitoria della società nei confronti della banca, e dunque con la evidente finalità di diminuire la passività gravante sulla società.
In secondo luogo, dagli estratti conto del rapporto n. 8917, e in particolare dal riepilogo scalare, si evince che l'importo medio dell'affidamento concesso alla società era pari a € 40.000,00 per le annualità 2010, 2011 e 2012. Confrontando i saldi contabili presenti nel momento in cui sono stati eseguiti i versamenti è possibile evincere come questi, essendo stati eseguiti allorquando i saldi erano prossimi o superiori al limite del fido, abbiano avuto la funzione di ripristinare la possibilità della società di usufruire dell'apertura di credito concessa dalla banca fino all'importo di € 40.000,00, oppure di rientrare dallo sconfinamento rispetto all'importo affidato.
Per tali ragioni, alla luce del principio di diritto sopra menzionato (Cass. Civ., n. 7427/2002) si deve concludere che i versamenti operati dal socio abbiano avuto non già la funzione di finanziare la società, quanto piuttosto quella di apportare alla stessa risorse finanziarie, ulteriori rispetto ai conferimenti iniziali, finalizzate all'estinzione di passività nella misura necessaria per poter usufruire dell'apertura di credito concessa dalla banca e, in definitiva, per continuare nell'attività di impresa.
Del resto, anche in tal caso, a fronte dell'esposizione debitoria maturata dalla società in conto corrente, e in particolare a fronte dello sconfinamento rispetto al limite del fido, il versamento da parte del socio assumeva una funzione solutoria di un debito (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
24418/2010) che, se da un lato impediva l'ulteriore operatività dell'apertura di credito in favore dell'azienda, dall'altro lato, non essendo provate limitazioni di responsabilità vigenti ratione temporis, rappresentava un debito a carico del medesimo ai sensi dell'art. 2267 Persona_1
c.c., e non certo un finanziamento da parte sua.
La domanda attorea va quindi rigettata anche in relazione a tale categoria di operazioni, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento né ai sensi dell'art. 2041 c.c. né ai sensi degli artt. 2033 o 1813 c.c.
5. Sulla domanda proposta da Controparte_2
Ciò posto in ordine alla domanda restitutoria proposta dagli attori, va esaminata quella proposta da parte dell'intervenuta Controparte_2
Quest'ultima ha dedotto di avere eseguito pagamenti in favore di creditori sociali per complessivi € 10.302,05 chiedendo quindi la condanna della società al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda è infondata.
9 È infatti pacifico che l'intervenuta sia anch'ella socia della società Controparte_2 [...]
Controparte_3
Conseguentemente, trovano applicazione nei suoi confronti le medesime considerazioni in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2041 c.c., laddove l'intervenuta, pagando i creditori sociali, non ha affatto pagato un debito altrui ma un debito proprio, ai sensi dell'art. 2267 c.c., non essendo configurabile un diritto di regresso del socio pagante nei confronti della società, per quanto sopra esposto.
La domanda va quindi rigettata.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, sia la domanda di parte attrice che quella di parte intervenuta sono infondate e vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, pari al disputatum (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 35195/2022), deve ritenersi indeterminabile, in quanto sia la parte attrice che quella intervenuta hanno domandato il pagamento di una somma rispettivamente facendo salva la “diversa somma che risulterà di giustizia”
e la “diversa somma che risulterà in corso di causa”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando, pur essendo stata richiesta la condanna della controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. Civ., n. 10984/2021).
Trova quindi applicazione lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in senso stresso.
Non sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata pretesa dalla parte convenuta, in quanto la parte non ha fornito prova del danno subito a causa della condotta della controparte, né ha dedotto elementi utili alla quantificazione, con conseguente difetto di danno-conseguenza, che se da un lato determina il rigetto della domanda risarcitoria
10 (cfr. Cass. Civ., 21798/2015), dall'altro lato non determina soccombenza reciproca (cfr. Cass.
Civ., n. 18036/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dagli attori;
- Rigetta la domanda proposta dall'intervenuta;
- Condanna gli attori e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 5.000,00.
Perugia, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1792/2020 R.G. tra c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Emanuele Massuoli;
Attori
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ermes Farinazzo;
P.IVA_1
Convenuta
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Francesca Bicorgni;
Intervenuta
Conclusioni per gli attori: come da note scritte del 27/12/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 08/01/2025.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 07/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e in proprio e nella qualità di eredi di agivano Parte_1 Parte_2 Persona_1 nei confronti della società premettendo di essere soci, Controparte_3 unitamente a della società e Controparte_2 Controparte_3
1 allegando che il loro dante causa aveva effettuato in vita numerosi pagamenti in Persona_1 favore della società, sia versando direttamente denaro nel conto di quest'ultima, sia pagando i creditori della società. Chiedevano quindi la condanna della Controparte_3
in via principale ai sensi dell'art. 2041 c.c. e in subordine ai sensi degli artt. 2033 o
[...]
1813 c.c., alla restituzione di € 121.000,45, oltre interessi e spese.
Con comparsa del 25/11/2020 interveniva in causa contestando la Controparte_2 domanda attorea e allegando di avere anch'ella eseguito pagamenti di debiti sociali. Chiedeva quindi la condanna della società al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per complessivi €
10.302,05.
Si costituiva, per mezzo di curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., la società
[...]
eccependo il proprio difetto di rappresentanza processuale e, Controparte_3 nel merito, in sintesi, contestando il credito per inesistenza e difetto di prova. Evidenziava, in particolare, come la gestione amministrativa della società fosse stata condotta con confusione tra i conti societari e quelli intestati ai singoli soci, con conseguente impossibilità di verificare la provenienza delle risorse utilizzate. Allegava inoltre che dalla contabilità societaria emergevano prelevamenti e versamenti nei confronti di e contestava che i pagamenti eseguiti Persona_1 dal socio fossero qualificabili come mutuo in favore della società. Contestava quindi la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2041, 2033 e 1813 c.c., chiedendo il rigetto delle domande e la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
09/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccezione di nullità della citazione
La convenuta eccepisce il difetto di rappresentanza processuale, in quanto Controparte_3
l'atto di citazione sarebbe stato notificato allorquando il curatore speciale Dott.ssa
[...] non aveva ancora accettato formalmente l'incarico conferitole ex art. 78 c.p.c., con Per_2 conseguente nullità della citazione.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, il difetto di rappresentanza esistente al momento della notifica della citazione deve ritenersi sanato, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., con la costituzione del curatore speciale della società, quale persona legittimata a stare in giudizio in rappresentanza della società medesima, che si è difesa anche nel merito.
2 In secondo luogo, a fronte della costituzione della parte convenuta, l'insufficienza del termine a comparire rispetto a quello previsto ex art. 163 bis c.p.c. deve ritenersi parimenti sanata, considerato che la parte convenuta non si è limitata ad eccepire la violazione del termine a comparire ma, come detto, ha svolto difese nel merito (cfr. Cass. Civ., n. 29330/2024).
3. Oggetto del giudizio
Ciò posto in rito, è possibile esaminare il merito della controversia.
La domanda degli attori ha ad oggetto, in via gradata, il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041
c.c., la restituzione ex art. 2033 c.c. o ex art. 1813 c.c., in relazione alle somme che essi assumono, rispettivamente, pagate dal de cuius a terzi creditori della società o versate dal de cuius nel conto della società medesima.
La domanda dell'intervenuta, invece, ha ad oggetto il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041
c.c. in relazione alle somme che ella assume pagate in proprio in favore di terzi creditori della società.
Quest'ultima, al contrario, si è limitata a chiedere il rigetto delle domande avversarie, senza proporre alcuna domanda riconvenzionale.
4. Sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
Gli attori e hanno proposto la loro domanda fornendo un Parte_1 Parte_2 dettagliato elenco di 66 trasferimenti di denaro da parte del de cuius, specificandone la causale.
Nell'ambito di tale elenco possono distinguersi concettualmente diverse operazioni.
Da un lato vi sono i pagamenti che si assumono eseguiti dal socio in favore di creditori sociali
(operazioni n. 1-2-3-4-5-6-7-10-12-13-16-17-19-21-22-24-25-26-27-29-30-31-32-33-34-35-36-
39-40-41-42-43-44-45-48-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66). Nell'ambito di queste operazioni, in particolare, quelle descritte ai n. 43-50 sono prospettate come provenienti anche dal conto intestato in via esclusiva agli attori.
Dall'altro lato vi sono i versamenti (operazioni n. 8-9-11-14-15-18-20-23-28-37-38-46-47-49) che si assumono eseguiti dal socio direttamente in favore della società.
4.1. Pagamenti eseguiti dal socio
Per quanto riguarda i pagamenti eseguiti dal socio verso terzi quali creditori della società, difettano i presupposti sia dell'art. 2041 c.c. che degli artt. 2033 e 1813 c.c.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2267, comma 1, c.c., il socio di società di una società semplice
è personalmente, illimitatamente e solidalmente responsabile verso i terzi dei debiti contratti dalla società.
3 Nella propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c., gli attori hanno dedotto per la prima volta in giudizio che tale responsabilità non sussisterebbe in capo a in quanto esclusa Persona_1 per patto contrario dei soci, ai sensi dell'art. 2267 c.c.
Tale argomento, anche ove considerato ammissibile come mera difesa, è comunque infondato.
Gli attori adducono a comprova della limitazione di responsabilità l'indicazione contenuta nella visura camerale della società, prodotta come doc. 69, alla cui pagina 7 si evince che, in data
29/03/2016, è stata iscritta una modifica della limitazione di responsabilità dei soci, laddove le limitazioni precedenti erano nel senso che “per patto espresso, ai sensi dell'art. 2267 c.c., i soci
[...]
e non rispondono delle obbligazioni sociali e non sono solidalmente responsabili CP_2 Persona_1 con l'amministratore per le obbligazioni assunte dalla società”.
In primo luogo, nel caso di specie i versamenti di cui si chiede la restituzione risultano eseguiti negli anni dal 2009 al 2015, mentre l'indicazione contenuta nella visura camerale e riferita alle limitazioni precedenti al 29/03/2016 non contiene alcuna indicazione in ordine al momento temporale in cui tale precedente patto espresso di limitazione di responsabilità sarebbe stato stipulato. È dunque ignoto il momento di stipula del patto di limitazione di responsabilità, e quindi non vi è prova che esso fosse già vigente allorquando sono stati eseguiti i pagamenti.
Né sul punto sarebbero ammissibili istanze istruttorie, visto che la questione è stata dedotta oltre i termini di preclusione istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In secondo luogo, non vi è alcuna prova del fatto che l'allegato patto di limitazione di responsabilità sia mai stato portato a conoscenza dei terzi, non risultando nella visura camerale alcuna indicazione in questo senso tra la costituzione del 12/01/1999 e il 29/03/2016.
Conseguentemente, i terzi creditori avrebbero comunque potuto avanzare le loro pretese nei confronti di che era quindi senza dubbio interessato all'estinzione Persona_1 dell'obbligazione verso i creditori sociali.
Pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., non essendo ravvisabile la fattispecie in cui un soggetto paghi un debito altrui, laddove nel caso di specie il non Per_1 avendo dimostrato una limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c. vigente al momento dei pagamenti, ha pagato debiti che devono ritenersi anche suoi.
Sono parimenti insussistenti i presupposti di cui all'art. 2033 c.c. e dell'art. 1813 c.c., poiché nei casi in esame il denaro è stato traferito da direttamente ai terzi creditori sociali, Persona_1 non invece da alla società. Persona_1
4 Nella dinamica dell'art. 2033 c.c., infatti, il soggetto tenuto alla restituzione è l'accipiens, ossia colui che ha materialmente ricevuto il denaro non dovuto, laddove nella specie tale denaro è stato versato non alla società, bensì al terzo, a fronte di un titolo (il credito verso la società) la cui esistenza è incontestata.
Per contro, nella dinamica del mutuo l'azione del mutuante presuppone che questi abbia trasferito la somma direttamente in favore del mutuatario obbligato a restituirla, laddove nella specie, per la medesima ragione sopra esposta, tale presupposto non sussiste, visto che nelle operazioni considerate il denaro è stato trasferito da direttamente in favore del Persona_1 terzo e non della società.
Infine, la domanda di restituzione proposta nei confronti della società non potrebbe neppure essere riqualificata in termini di regresso.
Come infatti affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “il socio presta garanzia per un debito sociale, ma al tempo stesso, in quanto illimitatamente responsabile, anche per un debito proprio. Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali dianzi rammentati va ribadito quanto più volte già affermato da questa
Corte e, cioè, che il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei poiché derivano dall'esercizio dell'attività comune, al cui svolgimento, data l'assenza di un'organizzazione corporativa, i soci partecipano direttamente (artt. 2257 e 2258 c.c.). Inoltre, è tenuto a provvedere al loro soddisfacimento, se i fondi sociali risultano insufficienti, anche mediante contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle effettuate in esecuzione dei conferimenti (art. 2280 c.c., comma 2). Ne conseguono
l'inammissibilità, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 1950 c.c., di un'azione di regresso nei confronti della società da parte del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l'inapplicabilità, del resto concordemente riconosciuta, degli artt. 1953, 1955 e 1957 c.c. che trovano il loro presupposto proprio nell'esigenza di salvaguardare le possibilità di regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscono centri di imputazione di situazioni giuridiche, distinti dalle persone dei soci;
la soggettività dei gruppi organizzati ha, infatti, carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad essi imputati destinati a tradursi (e questa volta definitivamente) in situazioni giuridiche individuali in capo ai singoli membri (cfr. Cass. nn. 12310/1999, 7228/1996, 12733/1995,
11151/1995, 3773/1994), (Cass. 23669/06)” (così Cass. Civ., S.U., n. 3022/2015).
Per tali ragioni, le domande proposte dagli attori nei confronti della società con riferimento ai pagamenti eseguiti dal conto personale del socio non possono trovare accoglimento.
5 Va poi osservato che, tra le operazioni qui considerate, quelle descritte ai n. 43-50 sono prospettate come provenienti anche dal conto intestato in via esclusiva agli attori, che hanno proposto la domanda non solo come eredi di ma anche in proprio. Persona_1
In particolare, nell'operazione n. 43 risultano prospettati tre bonifici rispettivamente del
29/07/2015 per € 312,50, del 04/05/2015 per € 200,00 e del 01/06/2015 per € 200,00, che si assumono eseguiti dal conto n. 1000/11394 di Casse di Risparmio dell'Umbria s.p.a. intestato a e . Invece, nell'operazione n. 50 risulta Parte_1 CP_3 Controparte_4 prospettato un bonifico del 12/12/2014 per € 1.000,00 addebitato sul c/ c CR Umbria n.
1000/00011394 intestato a (coniuge del de cuius), e Controparte_4 CP_3 [...]
. Parte_1
Anche rispetto a tali pagamenti, la domanda è infondata.
Quanto ai bonifici di cui all'operazione n. 43, gli stessi sono descritti dalla stessa parte attrice come derivanti “dalla scrittura privata stipulata tra l' e la ditta Controparte_3
Agrilinea di OR Casciola, rappresentata dall'avv. Marco Gentili, in data 15.1.2015 a seguito della transazione conseguente all'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell' ”1. Controparte_3
In primo luogo, se per un verso è documentato l'esborso mediante produzione dell'estratto conto, per altro verso non vi è alcuna prova del fatto che il conto corrente in questo fosse intestato esclusivamente agli attori, considerato che l'estratto è sì indirizzato agli attori, ma dalle contabili dei bonifici prodotti sub doc. 43C e 43D si evince che l'ordinante è Persona_1
Del resto, l'accordo in adempimento del quale sono stati eseguiti i bonifici è stato concluso dalla società rappresentata da come si evince dal documento n. 43E di parte Persona_1 attrice.
In secondo luogo, anche laddove il pagamento fosse stato eseguito con denaro degli eredi, essi avrebbero comunque soddisfatto un debito che, oltre che proprio della società, era anche proprio del loro dante causa per le ragioni dette sopra. Sul punto va osservato Persona_1 che gli attori non hanno provato di avere accettato l'eredità di con beneficio di Persona_1 inventario, per cui, a fronte di un'accettazione pura e semplice, il patrimonio del de cuius, comprensivo dei debiti, si è necessariamente confuso con il loro patrimonio, con conseguente applicazione, anche in tal caso, dell'art. 2267 c.c., che impedisce di ravvisare l'ipotesi di pagamento di un debito altrui. 1 Cfr. pag. 14 della citazione 6 Quanto all'operazione n. 50, se da un lato il bonifico del 12/12/2014 vede quali ordinanti gli attori e non invece dall'altro lato la causale del bonifico è rappresentata dal Persona_1 pagamento di debiti sociali. Ne deriva che, anche in tal caso, non è configurabile un pagamento di debito altrui, poiché gli attori hanno sì pagato un debito della società, che però gravava anche sul loro dante causa e che si è trasferito nel loro patrimonio a seguito Persona_1 dell'accettazione senza beneficio di inventario.
La domanda va quindi rigettata anche sotto questo profilo.
4.2. Versamenti eseguiti dal socio
Per quanto riguarda i versamenti eseguiti dal socio direttamente in favore della società, difettano anche in tal caso i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito delle società di persone
“al fine di stabilire se i versamenti di liquidità pecuniaria eseguiti dal socio alla società possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra le parti sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, venendo quindi a tradursi in incrementi del patrimonio netto della società, con la conseguenza che essi non formano oggetto di un diritto alla restituzione durante la vita della società medesima ed al di fuori della liquidazione (cfr. Cass., 19 luglio 2000, n. 9471). Tali apporti di patrimonio, in effetti, sono legittimi, sia qualora siano destinati a colmare un passivo, sia se diretti ad incrementare l'attivo. L'indagine sul punto deve tenere conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati, e deve essere diretta a verificare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti (socio e società) tra i quali il rapporto si è instaurato, con l'ausilio delle regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge” (così Cass. Civ., n. 7427/2002).
Ciò posto in linea generale, nel caso di specie sussistono molteplici elementi che inducono a valutare i versamenti in denaro eseguiti dal socio non già come finanziamenti bensì come immissione della liquidità necessaria ad eseguire i pagamenti.
Invero, confrontando le date dei versamenti con i saldi progressivi del conto corrente della società, così come documentati dalla convenuta con la produzione degli estratti conto sub doc.
16-17, si evince che i versamenti dedotti dagli attori risultano eseguiti da in Persona_1 favore della società in un momento di grave esposizione debitoria di quest'ultima.
7 Quanto ai versamenti di € 2.000,00 del 09/12/2009 (operazione n. 8), di € 7.600,00 del
08/01/2010 (operazione n. 9), di € 1.000,00 del 21/01/2010 (operazione n. 11), di € 2.200,00 del 03/02/2010 (operazione n. 14), di € 3.500,00 del 01/03/2010 (operazione n. 15) e di €
2.500,00 del 30/03/2010 (operazione n. 18), essi risultano eseguiti allorquando il saldo passivo del conto corrente n. 8917 intestato alla società era pari a € -48.130,16 a debito della società alla data del 31/12/2009.
Quanto ai versamenti di € 2.800,00 del 10/05/2010 (operazione n. 20) e di € 9.000,00 del
01/06/2010 (operazione n. 23), essi risultano eseguiti allorquando il saldo passivo del conto corrente n. 8917 intestato alla società era pari a € - 36.997,97 a debito della società alla data del
12/05/2010, come si evince dallo scalare di conto corrente prodotto da parte convenuta, nonché a € - 42.347,56 alla fine del trimestre, ossia al 30/06/2010.
Quanto al versamento di € 3.000,00 del 09/03/2011 (operazione n. 28), esso risulta eseguito allorquando il saldo passivo del conto corrente n. 8917 intestato alla società era pari a € -
41.174,87 a debito della società alla data del 31/12/2010, come si evince dallo scalare di conto corrente prodotto da parte convenuta.
Per converso, il versamento di € 6.700,00 del 28/07/2011 (operazione n. 37), che si assume eseguito nel conto corrente n. 8917 della società, non risulta invero contabilizzato nel corrispondente estratto conto bancario prodotto dalla convenuta come doc. 16, né la parte attrice ha offerto prova effettiva dell'effettivo incasso dell'assegno prodotto in copia nel conto corrente n. 8917.
Infine, i versamenti di € 10.000,00 del 09/09/2010 (operazione n. 46), di € 1.500,00 del
26/07/2012 (operazione n. 47) e di € 400,00 del 13/06/2011 (operazione n. 49) risultano eseguiti allorquando il saldo passivo del conto corrente n. 8917 intestato alla società era pari rispettivamente a € - 40.367,05 alla data del 28/07/2010, a € - 46.077,95 alla data del
30/06/2012 e infine a € - 40.379,99 alla data del 09/06/2011.
I versamenti eseguiti sul conto corrente n. 2525.14 intestato alla medesima società presentano le medesime caratteristiche. Infatti, il versamento di € 3.500,00 del 29/07/2011 (operazione n. 38) risulta eseguito allorquando il saldo passivo del conto corrente n. 2525.14 intestato alla società era pari a € - 26.907,78 a debito della società alla data del 01/07/2011, come si evince dallo scalare di conto corrente prodotto da parte convenuta sub doc. 17.
In primo luogo, tali dati contabili evidenziano in modo univoco che i versamenti del socio in favore della società sono avvenuti in tutti i casi in presenza di un'accentuata esposizione
8 debitoria della società nei confronti della banca, e dunque con la evidente finalità di diminuire la passività gravante sulla società.
In secondo luogo, dagli estratti conto del rapporto n. 8917, e in particolare dal riepilogo scalare, si evince che l'importo medio dell'affidamento concesso alla società era pari a € 40.000,00 per le annualità 2010, 2011 e 2012. Confrontando i saldi contabili presenti nel momento in cui sono stati eseguiti i versamenti è possibile evincere come questi, essendo stati eseguiti allorquando i saldi erano prossimi o superiori al limite del fido, abbiano avuto la funzione di ripristinare la possibilità della società di usufruire dell'apertura di credito concessa dalla banca fino all'importo di € 40.000,00, oppure di rientrare dallo sconfinamento rispetto all'importo affidato.
Per tali ragioni, alla luce del principio di diritto sopra menzionato (Cass. Civ., n. 7427/2002) si deve concludere che i versamenti operati dal socio abbiano avuto non già la funzione di finanziare la società, quanto piuttosto quella di apportare alla stessa risorse finanziarie, ulteriori rispetto ai conferimenti iniziali, finalizzate all'estinzione di passività nella misura necessaria per poter usufruire dell'apertura di credito concessa dalla banca e, in definitiva, per continuare nell'attività di impresa.
Del resto, anche in tal caso, a fronte dell'esposizione debitoria maturata dalla società in conto corrente, e in particolare a fronte dello sconfinamento rispetto al limite del fido, il versamento da parte del socio assumeva una funzione solutoria di un debito (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
24418/2010) che, se da un lato impediva l'ulteriore operatività dell'apertura di credito in favore dell'azienda, dall'altro lato, non essendo provate limitazioni di responsabilità vigenti ratione temporis, rappresentava un debito a carico del medesimo ai sensi dell'art. 2267 Persona_1
c.c., e non certo un finanziamento da parte sua.
La domanda attorea va quindi rigettata anche in relazione a tale categoria di operazioni, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento né ai sensi dell'art. 2041 c.c. né ai sensi degli artt. 2033 o 1813 c.c.
5. Sulla domanda proposta da Controparte_2
Ciò posto in ordine alla domanda restitutoria proposta dagli attori, va esaminata quella proposta da parte dell'intervenuta Controparte_2
Quest'ultima ha dedotto di avere eseguito pagamenti in favore di creditori sociali per complessivi € 10.302,05 chiedendo quindi la condanna della società al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda è infondata.
9 È infatti pacifico che l'intervenuta sia anch'ella socia della società Controparte_2 [...]
Controparte_3
Conseguentemente, trovano applicazione nei suoi confronti le medesime considerazioni in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2041 c.c., laddove l'intervenuta, pagando i creditori sociali, non ha affatto pagato un debito altrui ma un debito proprio, ai sensi dell'art. 2267 c.c., non essendo configurabile un diritto di regresso del socio pagante nei confronti della società, per quanto sopra esposto.
La domanda va quindi rigettata.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, sia la domanda di parte attrice che quella di parte intervenuta sono infondate e vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, pari al disputatum (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 35195/2022), deve ritenersi indeterminabile, in quanto sia la parte attrice che quella intervenuta hanno domandato il pagamento di una somma rispettivamente facendo salva la “diversa somma che risulterà di giustizia”
e la “diversa somma che risulterà in corso di causa”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando, pur essendo stata richiesta la condanna della controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, la causa deve essere ritenuta di valore indeterminabile, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. Civ., n. 10984/2021).
Trova quindi applicazione lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in senso stresso.
Non sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata pretesa dalla parte convenuta, in quanto la parte non ha fornito prova del danno subito a causa della condotta della controparte, né ha dedotto elementi utili alla quantificazione, con conseguente difetto di danno-conseguenza, che se da un lato determina il rigetto della domanda risarcitoria
10 (cfr. Cass. Civ., 21798/2015), dall'altro lato non determina soccombenza reciproca (cfr. Cass.
Civ., n. 18036/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dagli attori;
- Rigetta la domanda proposta dall'intervenuta;
- Condanna gli attori e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 5.000,00.
Perugia, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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