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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 4340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4340 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10196 del Ruolo Generale dell'anno 2022
avente ad oggetto: divisione dei beni caduti in successione
TRA
e rapp.ti e difesi dall'avv. Luisa Fasano ed elett.te domiciliati Parte_1 Controparte_1 presso il suo studio in Colliano, alla via Ponte Maiale, 9
ATTORI
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Donato Mensa ed elett.te domiciliata presso il suo Controparte_2 studio in san Gregorio Magno alla via E. Berlinguer, 10
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Controparte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la germana al fine di procedere alla Controparte_2 divisione giudiziale del compendio ereditario loro pervenuto per successione del genitore Per_1
, costituito da : 1) c.c. n.82130477 intestazione con saldo
[...] Controparte_3 attivo alla data del 04/05/2022 di euro 6.835,58, salvo ulteriori addebito canone conto e imposta bollo;
2) libretto Postale n.20614778 intestazione con saldo attivo alla Controparte_3 data del 04/05/2022 di euro 2.304,34; 3) Polizza vita Postafuturo Fedeltà II n.50010145841 con capitale iniziale di euro 9.743,69; 4) Beni mobili quali minute personali in oro. Deducevano che per i predetti rapporti, essi eredi, di comune accordo, attivavano presso l'ufficio di di CP_4
Colliano la relativa pratica di divisione, predisponendo la dovuta documentazione che, tuttavia, la sig.ra , dapprima d'accordo, si rifiutava di sottoscrivere. Pertanto, Persona_2 impossibilitati ad addivenire ad una bonaria divisione dei beni appartenuti alla de cuius CP_3
, chiedevano:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l'apertura
[...] della successione della de cuius ed ordinare la divisione dei cespiti ereditari Persona_1 descritti in premessa con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
2) porre le spese di lite oltre accessori a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare
l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
3) valutare ex art.96 c.p.c. la condotta ascrivibile alla convenuta. Si chiede nominarsi CTU per la formazione delle quote ereditarie”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla Controparte_5 chiesta divisione, precisando che il saldo attivo del conto corrente e del libretto postale doveva essere calcolato con riferimento alla data del 04.12.2019, giorno del decesso della loro madre.
Concludeva :” Voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno, così provvedere: 1) dichiarare l'apertura della successione della de cuius ed ordinare la divisione dei cespiti ereditari di Controparte_3 proprietà della stessa con riferimento alla data del decesso, attribuendone la quota agli eredi;
2) il rigetto delle altre richieste di parte attorea. Porre le spese di lite, competenze ed onorari del presente giudizio a carico degli eredi.”
Instauratosi il contraddittorio e depositate le memorie di cui all'art. 183 cpc, con ordinanza del il
GI dott.ssa D'Ambrosio, veniva formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. Essa ( proposta) prevedeva: ripartizione tra gli attori e la convenuta, nella misura di 1/3 cadauno, del saldo attivo presente sul c.c. n. 82130477, sul libretto Postale n. 20614778 e della Polizza vita Postafuturo
Fedeltà II n. 50010145841, con assegnazione alla convenuta di un oggetto in oro appartenuto alla
“de cuius”, con rinuncia reciproca delle parti a qualsivoglia ulteriore domanda, pretesa ed eccezione e compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 27.10.25, le parti, presenti personalmente, dichiaravano di aderire alla proposta ex art. 185 bis cpc del 26.08.24 e nel contempo, parte convenuta dichiarava di rinunciare agli oggetti in oro offerti dagli attori, ( catenina in oro con medaglietta e un paio di orecchini) asserendo che ve ne fossero altri ( altri oggetti in oro) e che era sua intenzione non accontentarsi. Le parti, comunque, si impegnavano a recarsi presso l'Ufficio Postale di Colliano entro quindici giorni dall'emissione della sentenza. Al termine del confronto, questo giudicante si riservava di decidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, terzo comma.
In via preliminare va dichiarata cessata la materia del contendere, attesa la conciliazione tra le parti, avvenuta in aula di udienza, il 27.10.25, tra le parti assistite dai rispettivi procuratori, alle condizioni di cui alla proposta del 26.08.26.
Un accordo raggiunto tramite l'art. 185 bis c.p.c. porta alla cessazione della materia del contendere quando le parti accettano la proposta conciliativa del giudice, facendo venire meno l'interesse a proseguire il giudizio. In tal caso, il giudice pronuncia la cessazione della materia del contendere e si occupa delle spese processuali, generalmente secondo il principio della soccombenza virtuale, a meno che non si decida di compensarle.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite.
Il giudice può in qualsiasi stato e grado del giudizio, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio stesso, se ne riscontri i presupposti, è cioè se risulti acquisita o ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso, atteso che, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito.
Pertanto, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del 5.11.2019). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez. II n. 19845 del
23.07.2019 est. , deve assumere la forma di sentenza. Per_3
Nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda introduttiva del giudizio è data dal mutamento della situazione sostanziale, verificatasi in virtù dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, le quali hanno dichiarato di rinunciare alle rispettive pretese.
Infine, in ordine alle spese di giudizio, la statuizione di cessazione della materia del contendere impone al giudice di pronunciarsi sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, dove l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.
Nel caso in esame, dalle dichiarazioni rese, si rileva che le parti hanno stabilito che le spese legali restano interamente compensate.
Per tale motivo esse andranno compensate tra le parti.
Si dà atto della dichiarazione dei procuratori delle parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito all'accettazione della proposta conciliativa formulata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 29.10.25
Il gop
Dott.ssa Paola Corabi