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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 658/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
AN PE, Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3469/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande 21 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Inps Direzione Provinciale Caserta - Via Arena 81100 Caserta CE elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007801781000 CONTR. SAN. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007801781000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282004000261884000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (sede centrale e articolazione territoriale di
Caserta), avverso intimazione di pagamento n. 028 2025 90078017 81 000 di complessivi € 11.487,18, notificata in data 03.06.2025.
Il ricorrente esponeva che l'atto impugnato traeva origine da presunti debiti IRPEF relativi all'anno di imposta
1996 e che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva intimato il pagamento senza aver verificato la regolarità del credito vantato, né l'effettiva notifica della cartella esattoriale presupposta, che risultava asseritamente notificata in data 05.03.2004. Deduceva, altresì, che tale credito si fosse ormai prescritto, essendo decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., in assenza di atti interruttivi della prescrizione ritualmente notificati.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento della prescrizione del credito IRPEF e la declaratoria di nullità dell'intimazione, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze concernenti la validità del ruolo e la debenza del tributo, asserendo che tali aspetti ricadevano nella sfera esclusiva di competenza dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta. Precisava, inoltre, che l'intimazione opposta costituiva un atto previsto ex lege (art. 50, co. 2, D.
P.R. 602/1973), meramente sollecitatorio e conforme al ruolo esattoriale ricevuto.
Lamentava che il ricorrente avesse citato in giudizio, per errore, anche l'INPS, nonostante il credito contestato non avesse natura previdenziale ma fosse interamente erariale. In via preliminare, chiedeva quindi che fosse disposta l'estromissione dal giudizio dell'INPS e, in subordine, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta, quale unico soggetto legittimato alla difesa della pretesa fiscale. In ogni caso, richiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese..
Si costituiva altresì l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'intimazione opposta non riguardava in alcun modo contributi previdenziali ma unicamente un credito IRPEF. A sostegno di tale tesi, depositava relazione amministrativa e prospetto informatico attestanti l'inesistenza, nei propri archivi, di cartelle riferibili all'atto impugnato. Concludeva chiedendo l'estromissione dal giudizio, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio accoglie l'eccezione sollevata dall'INPS e ne dispone l'estromissione dal giudizio, rilevando che il credito oggetto dell'intimazione riguarda esclusivamente tributi erariali (IRPEF e contributi addizionali), per i quali l'INPS non riveste alcun ruolo attivo né passivo.
Osserva, poi, il Collegio che il ricorso si fonda unicamente sulla dedotta prescrizione del credito tributario.
Non essendo state sollevate contestazioni inerenti al merito della pretesa, il Collegio non ritiene necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta, titolare del credito.
La cartella esattoriale indicata nell'intimazione risulta, secondo l'estratto di ruolo, notificata in data 5 marzo
2004. L'intimazione impugnata è invece notificata solo il 3 giugno 2025. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non produce alcuna prova documentale idonea a dimostrare né l'effettiva notifica della cartella né l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione nel periodo successivo.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c. e secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione del credito da imposte erariali è di dieci anni. Anche considerando valida la data di notifica del
5 marzo 2004, la prescrizione risulta ormai maturata da tempo. Le sospensioni previste per il periodo emergenziale COVID-19 non giustificano una dilazione superiore a quella ordinariamente prevista.
Poiché la pretesa risulta estinta per intervenuta prescrizione, il ricorso va accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro
500,00 per compensi, oltre CUT e spese generali nella misura del 15%, in favore del ricorrente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
AN PE, Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3469/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande 21 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Inps Direzione Provinciale Caserta - Via Arena 81100 Caserta CE elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007801781000 CONTR. SAN. 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259007801781000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282004000261884000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (sede centrale e articolazione territoriale di
Caserta), avverso intimazione di pagamento n. 028 2025 90078017 81 000 di complessivi € 11.487,18, notificata in data 03.06.2025.
Il ricorrente esponeva che l'atto impugnato traeva origine da presunti debiti IRPEF relativi all'anno di imposta
1996 e che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva intimato il pagamento senza aver verificato la regolarità del credito vantato, né l'effettiva notifica della cartella esattoriale presupposta, che risultava asseritamente notificata in data 05.03.2004. Deduceva, altresì, che tale credito si fosse ormai prescritto, essendo decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., in assenza di atti interruttivi della prescrizione ritualmente notificati.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento della prescrizione del credito IRPEF e la declaratoria di nullità dell'intimazione, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze concernenti la validità del ruolo e la debenza del tributo, asserendo che tali aspetti ricadevano nella sfera esclusiva di competenza dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta. Precisava, inoltre, che l'intimazione opposta costituiva un atto previsto ex lege (art. 50, co. 2, D.
P.R. 602/1973), meramente sollecitatorio e conforme al ruolo esattoriale ricevuto.
Lamentava che il ricorrente avesse citato in giudizio, per errore, anche l'INPS, nonostante il credito contestato non avesse natura previdenziale ma fosse interamente erariale. In via preliminare, chiedeva quindi che fosse disposta l'estromissione dal giudizio dell'INPS e, in subordine, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta, quale unico soggetto legittimato alla difesa della pretesa fiscale. In ogni caso, richiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese..
Si costituiva altresì l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'intimazione opposta non riguardava in alcun modo contributi previdenziali ma unicamente un credito IRPEF. A sostegno di tale tesi, depositava relazione amministrativa e prospetto informatico attestanti l'inesistenza, nei propri archivi, di cartelle riferibili all'atto impugnato. Concludeva chiedendo l'estromissione dal giudizio, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio accoglie l'eccezione sollevata dall'INPS e ne dispone l'estromissione dal giudizio, rilevando che il credito oggetto dell'intimazione riguarda esclusivamente tributi erariali (IRPEF e contributi addizionali), per i quali l'INPS non riveste alcun ruolo attivo né passivo.
Osserva, poi, il Collegio che il ricorso si fonda unicamente sulla dedotta prescrizione del credito tributario.
Non essendo state sollevate contestazioni inerenti al merito della pretesa, il Collegio non ritiene necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta, titolare del credito.
La cartella esattoriale indicata nell'intimazione risulta, secondo l'estratto di ruolo, notificata in data 5 marzo
2004. L'intimazione impugnata è invece notificata solo il 3 giugno 2025. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non produce alcuna prova documentale idonea a dimostrare né l'effettiva notifica della cartella né l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione nel periodo successivo.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c. e secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione del credito da imposte erariali è di dieci anni. Anche considerando valida la data di notifica del
5 marzo 2004, la prescrizione risulta ormai maturata da tempo. Le sospensioni previste per il periodo emergenziale COVID-19 non giustificano una dilazione superiore a quella ordinariamente prevista.
Poiché la pretesa risulta estinta per intervenuta prescrizione, il ricorso va accolto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro
500,00 per compensi, oltre CUT e spese generali nella misura del 15%, in favore del ricorrente.