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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. IC RA Relatore Consigliere Dr. Stefano Tarantola Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 83/2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA RIVAROLA 55 - 16043 CHIAVARI (GE), rappresentata e difesa dall'Avv. BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO Appellante nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA PNINO BIXIO 34/3 - 16043 CHIAVARI (GE), rappresentato e difeso dall'Avv. DELLACASA RICCARDO Appellato
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata dichiarare la nullità della stessa nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione ha modificato ed integrato la decisione del Giudice del merito e quindi la nullità di quanto disposto alle pagg. 6, 7 e 8 e comunque la inopponibilità di quanto deciso relativamente agli inadempimenti di nei confronti dell'appellante. Controparte_1
Dichiarare che a seguito della rinuncia al precetto effettuata in limine litis da parte appellante era cessata la materia del contendere. Dichiarare la integrale compensazione delle spese del primo grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per i motivi dedotti. Porre le spese e gli onorari del giudizio di appello a carico dell'appellato”.
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Genova, ogni contraria istanza reietta: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 2507/2024 Parte_1 del Tribunale di Genova datata 27.09.24, pubblicata il 30.09.24, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto”.
Fatto e diritto Con sentenza definitiva n. 2507/2024 del 30/09/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, al fine di vedere accolta l'opposizione avverso l'atto di
[...] precetto notificato in data 19/04/2024 in forza del titolo rappresentato dalla sentenza n. 96/2024 della Corte di Appello di Genova, passata in giudicato. Con tale sentenza la Corte di Appello aveva confermato la sentenza n. 2078/2022 del Tribunale di Genova, con la quale il primo giudice – in parziale accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. di Parte_1
(promittente venditrice) – aveva disposto il trasferimento
[...] dell'immobile, sito nel Comune di Leivi, oggetto di contratto preliminare di compravendita concluso in data 02.10.2018, al convenuto CP_1
(promissario acquirente), con condanna dello stesso, a favore di
[...]
, al pagamento della somma di euro 254.311,62 – Parte_1
a titolo di residuo del prezzo – “oltre interessi” dal 30.11.18 al saldo.
2 In data 19/04/2024, mediante notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, intimava a il Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di euro 370.887,66 (importo comprensivo di capitale e di interessi calcolati con il saggio previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.). Il precettato proponeva opposizione avverso l'atto di precetto eccependo l'infondatezza della preannunciata azione esecutiva sulla base delle seguenti ragioni: i) l'avvenuto pagamento del dovuto a in data Parte_1
22.04.2024 (capitale e interessi legali nella misura del primo comma dell'art. 1284 c.c.); ii) la non debenza degli interessi per come quantificati dalla parte creditrice nell'atto di precetto opposto, atteso che gli “interessi” – in aggiunta all'importo capitale di euro 254.311,62 – riconosciuti dal titolo esecutivo (sent. n. 96/2024 C. App. Ge. confermativa della sentenza n. 2078/2022 Trib. Ge.) dovevano qualificarsi quali interessi corrispettivi ex art. 1284, primo comma c.c., e non (come, invece, indicato nell'atto di precetto) ai sensi del quarto comma del medesimo disposto normativo (cioè interessi legali moratori). Con comparsa di costituzione del 05/06/2024 si costituiva in giudizio
. Con tale atto la parte opposta confermava Parte_1
l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, di capitale e interessi legali nella misura del primo comma dell'art. 1284 c.c. e – preso atto della intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12449/2024 del 07.05.2024 che, a parere dell'opposta, risolveva nel senso a sé sfavorevole la questione di diritto oggetto del giudizio di opposizione (cioè se il saggio dell'interesse dovuto fosse quello previsto dal primo o dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.) – rinunciava al seguito dell'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto impugnato e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. Il Tribunale di Genova così decideva: “Dichiara la cessazione della materia del contendere tra e in Controparte_1 Parte_1 ordine all'azione esecutiva prospettata dalla creditrice opposta con precetto dell'11.4.2024. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, condanna
a corrispondere a i tre quarti Parte_1 Controparte_1
3 delle spese di lite, per tale frazione determinate in euro 3162,75 per compensi professionali, oltre euro 759 per rimborso c.u., spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge. ” Avverso tale decisione, con atto regolarmente notificato, proponeva appello, dinanzi a questa Corte, . Parte_1
Con comparsa si costituiva , il quale contestava nel Controparte_1 merito le censure di controparte chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza in data 10/10/2025 la Corte, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., rinviava all'udienza collegiale del 19/11/2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
.*.*.*. Motivi di impugnazione PRIMO MOTIVO – “Omessa applicazione dell'art. 92 c.p.c. Errata applicazione dei DM 55/2014 e 147/2022. Motivazione perplessa, apparente ed erronea in violazione dell'art. 132 c.p.c. ” In relazione a questo primo motivo l'appellante formula tre censure avverso la sentenza impugnata. (1.1) «Per aver determinato la soccombenza virtuale non in relazione al procedimento di opposizione in essere e a quanto dedotto dalle parti, ma ad una valutazione del merito della sentenza 2078/2022 del Tribunale di Genova confermata dalla Corte di Appello di Genova, affermando, in contrasto con quanto deciso dal Giudice che ha formato il titolo, che non sussisteva inadempimento dell'opponente e che il ritardo sarebbe stato giustificato» (pag. 11 dell'atto di appello). In particolare, l'appellante sostiene che il primo Giudice avrebbe erroneamente omesso di applicare l'art. 92, secondo comma c.p.c., il quale sancisce la possibilità di compensazione delle spese di lite nel caso di un
“mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, circostanza che si sarebbe verificata a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12449/2024 che hanno affermato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi corrisponda al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ.”.
4 Dunque, a parere della parte appellante, stante la genericità del dispositivo del titolo esecutivo (sent. n. 96/2024 C. App. Ge. confermativa della sentenza n. 2078/2022 Trib. Ge.) che fa riferimento a “interessi” senza alcuna specificazione, «il caso di specie è un caso di scuola di applicazione del II comma dell'art. 92 c.p.c. e di compensazione integrale delle spese di causa tra le parti» in quanto: (a) nel momento in cui è stato redatto e notificato l'atto di precetto intimando il pagamento degli interessi nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. la giurisprudenza era consolidata nell'affermare che qualora la condanna al pagamento degli interessi non specificasse il tasso, questo dovesse essere determinato ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c.; (b) con la comparsa di costituzione del 05/06/2024, cioè successiva al deposito della sentenza delle Sezioni Unite, la parte opposta, preso atto dell'intervenuto mutamento della giurisprudenza, aveva rinunciato alla esecuzione chiedendo che il giudice dichiarasse la cessazione della materia del contendere (pagg.
9-10 dell'appello). Ne consegue che – ad avviso di – il Tribunale Parte_1 avrebbe dovuto compensare le spese ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., mentre ha determinato la soccombenza virtuale in relazione ad una valutazione del merito del titolo esecutivo, affermando che, non sussistendo inadempimento imputabile a Controparte_1
(promissario acquirente nel giudizio di primo grado concluso con la sentenza n. 2078/2022 del Tribunale di Genova), gli interessi erano da questi dovuti ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. (e non del quarto comma dell'art. 1284 c.c. che fa riferimento agli interessi moratori). (1.2) «per aver compensato le spese tra le parti solo in misura di ¼ quando l'atto di precetto, che peraltro solo minacciava l'esecuzione, era stato notificato in base alla costante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione e prima della pronuncia delle Sezioni Unite n. 12449/2024 senza tener conto che la parte creditrice aveva rinunciato immediatamente alla esecuzione preannunciata con l'atto di precetto e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in “esordio di processo” ed anche a verbale di udienza, aveva dichiarato “che non intendeva coltivare oltre l'azione esecutiva nei confronti dell'odierno opponente”» (pag. 12 dell'atto di appello). (1.3) «per aver liquidato a favore dell'opponente anche gli onorari relativi alla fase decisionale che non avrebbero dovuto essere liquidati posto che 5 “in esordio” con la rinuncia all'esecuzione di parte appellante era già cessata la materia del contendere e che non erano conseguentemente necessarie ulteriori difese e ulteriori fasi processuali, posto che il Giudice avrebbe dovuto contestualmente provvedere alla liquidazione delle spese e dichiarare l'estinzione del giudizio. Aggiungasi che le difese conclusive si sono limitate al deposito di brevi note» (pag. 12 dell'atto di appello). SECONDO MOTIVO – “Violazione degli artt. 615 c.p.c., 2909 c.c., 1284 c.c., DLGS 231/2022, 132 c.p.c., 112 c.p.c. ”. L'appellante censura la sentenza del Tribunale per aver il Giudice di opposizione alla esecuzione «pronunciato una sentenza di accertamento non richiesta e non dovuta sul merito della controversia già decisa in via definitiva con la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 96/2024 e quindi anche in contrasto con il giudicato» (pag. 14 dell'atto di appello). Ad avviso di , infatti, «il Giudice avrebbe dovuto Parte_1 semplicemente dichiarare cessata la materia del contendere, attribuire le spese in virtù del principio della soccombenza virtuale in relazione al procedimento stesso […] ma non poteva statuire, come ha fatto, che il ritardo di fosse giustificato, né affermare che la sig.ra Controparte_1
non abbia diritto ad un risarcimento del danno per il ritardo ed ad Pt_1 un interesse moratorio superiore a quello liquidato» (pag. 14 dell'atto di appello).
.*.*.*. 1. È infondata la preliminare eccezione, proposta da parte appellata, di
“inammissibilità dell'atto di appello in quanto carente della individuazione del/i preciso/i capo/i della sentenza oggetto di impugnazione e della esposizione degli elementi dai quali trarre la rilevanza delle sostenute violazioni di Legge ai fini della decisione.” (pg. 5 c. risp. appello). Invero, il motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c. giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative alla asserita violazione e/o falsa applicazione di norme di legge. L'appello è, peraltro, infondato. 2. Ritiene la Corte di dover esaminare congiuntamente le prime due censure del primo motivo di impugnazione e il secondo motivo di gravame, in quanto connessi fra loro. 2.1 Va premesso che, a fronte della affermazione di Parte_1
di rinunciare all'esecuzione intrapresa con l'atto di precetto
[...]
6 opposto e di voler far dichiarare di cessazione della materia del contendere, il Tribunale di Genova, nella pronuncia qua impugnata, ha rilevato che essendo “venuta meno la prospettiva di un seguito esecutivo, e alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti, il nodo del contendere rimane ancorato intorno alla corretta distribuzione delle spese processuali” (pgg. 4 e 5); che sul punto viene, quindi, in rilievo il principio giurisprudenziale della “soccombenza virtuale” per cui il Giudice – secondo il principio di causalità che fa gravare sulla parte soccombente l'onere di rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte e considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale – deve valutare la fondatezza dei motivi di opposizione. Nel caso di specie la questione atteneva alla qualificazione degli “interessi”
– come interessi ex primo comma, art. 1284 c.c. o come interessi moratori ex quarto comma, art. 1284 c.c. – che il titolo esecutivo aveva riconosciuto a favore dell'odierna appellante senza ulteriore specificazione in merito alla corretta qualificazione degli stessi (cfr. sent. n. 96/2024 C. App. Ge. confermativa della sent, n. 2078/2022 Trib. Ge., che così statuiva:
“condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 254.311,62 oltre interessi dal 30.11.2018 al saldo ..”). A fronte del dispositivo del titolo esecutivo sul punto “obiettivamente generico e suscettibile di ambivalenti letture, perché sono “interessi” – e interessi “legali” - sia quelli del primo, che quelli del quarto comma dell'art. 1284 c.c.” (pg. 6 sent. appellata), il primo giudice rilevava – correttamente – che “una più attenta e diligente disamina della parte motiva avrebbe ragionevolmente determinato una corretta qualificazione, da parte dell'opposta, degli interessi riconosciuti e accertati in via giudiziale, a dispetto della certa qual ambiguità del dispositivo stesso” (ancora pag. 6 della sentenza). Premesso, infatti, che il dispositivo deve essere interpretato anche alla luce della motivazione (cfr. Cass. Civ. n. 19074/2015 “La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda”), il giudice dell'opposizione ha evidenziato che, nella parte motiva del titolo esecutivo (sent. n. 96/2024 C. App. Ge. confermativa della sent, n. 2078/2022 Trib. Ge.), il Tribunale, dopo aver statuito che “il convenuto dovrà essere condannato al pagamento del 7 prezzo residuo pari ad euro 254.311,62 a titolo di residuo del prezzo”, aggiungeva che “a tale somma accedono peraltro gli interessi, decorrenti dal periodo successivo alla data prevista per la stipula del definitivo, e ciò ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione d'inadempimento (Cass. 20860/2014)” (pag. 6 della sentenza appellata). Alla luce di tale passaggio motivazionale deve ritenersi – condividendo le affermazioni del primo giudice – che la parte creditrice, odierna appellante, non potesse vantare un diritto al pagamento delle somme indicate in precetto a titolo di interesse legale moratorio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., ma meramente l'ammontare minore degli interessi legali di cui al primo comma della medesima disposizione. Invero, gli interessi moratori – quantificati con un saggio di entità più gravosa rispetto all'ordinario primo comma – hanno lo scopo di attribuire al creditore un risarcimento del danno da ritardo nel pagamento imputabile al debitore. E il fatto che la sentenza nella parte motiva sottolinei espressamente la non imputabilità al promissario acquirente (odierna parte appellata) del ritardo, esclude la possibilità di qualificare gli interessi come moratori. A ulteriore conferma di quanto affermato, il primo giudice, in sentenza, richiama il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 20860/2014, citata nella sentenza del Tribunale di Genova n. 2078/2022 (confermata dalla C. App. Ge. con sentenza n. 96/2024 C. App. Ge.), secondo cui: “Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ. esclusivamente per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non anche per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del definitivo” (sul fatto che, in tema di contratto di vendita, gli interessi compensativi ex art. 1499 c.c., avendo la funzione di compensare il venditore del mancato godimento della cosa già consegnata nel caso in cui al compratore sia concessa una dilazione nel pagamento del prezzo, prescindono da qualsiasi inadempimento e sono dovuti anche in caso di ritardo non colposo del compratore, v. anche Cass. n. 5930/1978; e che, quindi, sono dovuti automaticamente e senza che 8 debba intervenire la mora o l'inadempimento, al riguardo si veda Cass. 2111/2021). Interpretando, quindi, correttamente il titolo esecutivo – e, in particolare, integrando il dispositivo con la parte motiva della sentenza – emergeva sin da subito l'insussistenza del diritto di di Parte_1 procedere ad esecuzione forzata per ottenere il pagamento di tali interessi moratori sull'ammontare di euro 254.311,62 (e il conseguente accoglimento dell'opposizione di e, dunque, la Controparte_1 non decisività sul punto del mutamento della giurisprudenza avvenuto con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12449/2024: come affermato dal primo giudice, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale – alla luce del dispositivo e della motivazione – escludeva la configurabilità di interessi moratori ex art. art.1284, quarto comma, c.c. Ne consegue che, l'opposizione a precetto di – Controparte_1 fondata, per l'appunto, sulla non debenza degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (chiesti, invece, da controparte nell'atto di precetto notificato) – sarebbe stata da accogliere. Con affermazione del tutto condivisibile, quindi, il primo giudice, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha concluso ponendo a carico di le spese di causa del precedente grado di Parte_1 giudizio, compensandole, peraltro, nella misura di un quarto. Alla luce delle considerazioni sopra esposte devono, quindi, ritenersi infondate la prima e la seconda delle censure mosse avverso la sentenza da con il primo motivo di gravame. Parte_1
2.2 Da quanto sopra discende, altresì, l'infondatezza delle doglianze avanzate col secondo motivo di gravame. Certamente il giudice dell'esecuzione – e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c. quello dell'opposizione – non ha alcun potere di cognizione, per cui non può sovrapporre la propria valutazione giuridica a quella del giudice di merito né può integrare il titolo;
vale, peraltro, il principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 10806/2020; v. anche Cass. 5049/2020) per cui compete al giudice l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale “che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione” (le medesime Sezioni Unite, nella pronuncia n. 12449/2024, affermano “il principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo”; cfr. punto 3 motivazione),
9 La circostanza che la statuizione contenuta nella decisione di primo grado sia passata in giudicato “non esclude che essa, una volta impiegata quale titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva opposta, debba essere soggetta ad interpretazione, specialmente rispetto ad un profilo (..) di contenuto effettivamente incerto. (..) in presenza di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro passata in giudicato, il giudice dell'opposizione deve procedere all'interpretazione del giudicato esterno, individuandone il contenuto precettivo sulla base del dispositivo e della motivazione. Egli non può, cioè, limitarsi a rilevare l'esistenza del giudicato, ma deve pure definirne la portata e chiarire dunque se, sulla base del titolo, gli interessi e la rivalutazione sono dovuti.” (Cass. n. 10806/2020 in motivazione). Risulta, quindi, evidente come sia consentita – e talvolta necessaria – l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale da parte del giudice dell'opposizione. Nel caso di specie, pertanto, sulla base di quanto affermato, deve ritenersi che il Giudice dell'opposizione all'esecuzione non abbia modificato il titolo esecutivo né abbia emesso una sentenza di accertamento integrativa di quanto già disposto dal Giudice della cognizione (come, invece, sostenuto da parte appellante), ma che – conformemente ai principi giurisprudenziali ricordati – abbia meramente interpretato il titolo esecutivo, cogliendone il contenuto precettivo alla luce della motivazione della sentenza. 3. È infondata la terza censura svolta da parte appellante nell'ambito del primo motivo. Invero, per la determinazione delle spese processuali da liquidare l'art. 4 co 5 lett. d) DM 55/2014 e succ. mod. stabilisce che il compenso per la fase decisionale spetta in relazione a svariate attività: “per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”. 10 Sul punto la Corte di cassazione ha precisato che “in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio” (Cass. 5289/2023). È, pertanto, non fondata la censura dell'appellante per aver il primo Giudice liquidato – applicando i minimi tariffari – a favore dell'opponente anche gli onorari relativi alla fase decisionale. Del resto, è la stessa appellante a dichiarare che, nel precedente grado, sono state depositate le difese conclusive, seppur « brevi» (pag. 12 dell'atto di appello). 4. Da ultimo si osserva che il fatto evidenziato dalla difesa dell'appellante nelle note conclusive del presente grado, secondo cui il primo giudice non avrebbe rilevato che al punto 4 della sentenza del Tribunale di Genova n. 2088/2022 è stato condannato al risarcimento del danno, Controparte_1
è privo di rilievo, in quanto - a prescindere da altre considerazioni - la questione insorta fra le parti in sede di opposizione a precetto attiene unicamente sulla statuizione n. 3 della succitata sentenza (“CONDANNA a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 254.311,62 oltre interessi dal 30.11.2018 al saldo, come condizione del suddetto trasferimento.”; cfr. atto di precetto 26.4.2024, in atti) e non anche in merito alla statuizione n. 4 (“CONDANNA CP_1
a corrispondere a la somma di euro
[...] Parte_1
2.969,60 per le ragioni di cui alla narrativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo).
5. Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata merita, quindi, conferma.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse vanno liquidate, in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione tariffario di riferimento da € 52.001 a €260.000), in complessivi euro 14.317,00 (Fase studio €2.977,00; Fase introduttiva
€1.911,00; Fase di trattazione: 4.326,00, Fase decisionale €5.103,00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge. Parte appellante è tenuta anche a versare l'importo di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002. 11
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) respinge l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato, che liquida in complessivi euro 14.317,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, che l'appello è stato respinto.
-Sentenza redatta con la collaborazione del Mot dr.ssa Barbara Sanfilippo-
Genova, Camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
IC RA
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