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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 89/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 89/2025 promossa da
, C.F.: residente in Cavallermaggiore (CN), al Parte_1 C.F._1 Corso Piemonte 6 ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Parco Margherita n. 8 presso e nello studio dell'avv. Mario Manzo, C.F.
che la rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_1 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2
società del con sede legale in Roma, via G. Grezar
[...] Controparte_3 14, c.f. , in persona del dott. in qualità di P.IVA_1 Controparte_4 Responsabile Contenzioso PIEMONTE, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Lupi, C.F.: , C.F._3 fax 06-3222274, PEC ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio in Roma, in Via Marcantonio Bragadin n. 96, int. 7,
(C.F. ) in persona Controparte_5 P.IVA_2 del Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n. 15 nell'ufficio legale dell rappresentato e difeso dall'avv. Marcella CA CP ( t), in forza di procura C.F._4 Email_2 generale alle liti del 22/3/2024 ti Dott. Notaio in Fiumicino, Persona_2
RESISTENTI
Pag. 1 a 5 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 037 2024 9007834800000 ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e Parte_1 Cont previdenza sociale, contro l (d'ora in poi e Controparte_7 contro l (d'ora in poi per chiedere Controparte_5 CP l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via cautelare: sospendere, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs 546/92 cosi come modificato dalla L. 556/96, l'intimazione ad adempiere n. 03720249007834800000, notificata in data 10.12.24, dall
[...] sede di Cuneo, fissando con decreto presidenziale la trattazione della presente Controparte_7 istanza per la prima camera di consiglio utile, ritenendo fondati, dai motivi di ricorso proposti, il periculum in mora ed il fumus boni iuris.
Nel merito : accertare e dichiarare l'irregolarità / l'inefficacia/ la nullità della notifica degli avvisi di addebito n. 33720160000391911000, 33720160001473943000, 33720170000547663000, 33720180001825281000, 33720190000410452000, 33720190001438813000, 33720210000456716000, 33720220000372183000, il cui Ente creditore è la spett.le per CP tutti i motivi esposti nel presente atto, dichiarando eventualmente prescritto il credito in essi preteso e, di conseguenza, in ragione dell'irregolarità dell'atto presupposto, accertare e dichiarare l'irregolarità, la nullità e/o l'inefficacia della intimazione ad adempiere 03720249007834800000, notificata in data 10.12.24, dall sede di Cuneo. Controparte_7
SEMPRE NEL MERITO: accertare e dichiarare la prescrizione degli avvisi di addebito n. 33720160000391911000, 33720160001473943000, 33720170000547663000, 33720180001825281000, 33720190000410452000, 33720190001438813000, aventi ad oggetto contributi previdenziali, il cui Ente ceditore è l di Cuneo per tutti i motivi esposti nella narrativa CP del presente atto ed, in particolare, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione e, di conseguenza, dichiarare nulla o, comunque, inefficace l'intimazione ad adempiere n. 03720249007834800000, notificata in data 10.12.24, dall' sede di Cuneo. Controparte_7
Con vittoria si spese, diritti, onorari e rimborso forfetario con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Cont L' ha invece così concluso:
“Piaccia alla Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
IN VIA CAUTELARE
“”dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'istanza di inibitoria mancandone i presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora””;
IN VIA PRELIMINARE
Pag. 2 a 5
“”accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo in violazione dell'art. 617 c.p.c. e per l'effetto rigettarlo””;
ANCORA VIA PRELIMINARE
“”dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in merito alle Controparte_9 eccezioni afferenti al merito della pretesa impositiva e, in particolare, alla omessa notificazione degli avvisi di addebito””;
NEL MERITO
""rigettare il ricorso nei confronti dell in quanto infondato in fatto e Controparte_9 in diritto e comunque non provato"".
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge”.
Infine, l ha così concluso: CP
“…respingere le domande tutte come proposte da con il ricorso introduttivo del Parte_1 presente giudizio, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e per l'effetto assolvere l da ogni avversa pretesa, confermando integralmente gli avvisi di addebito e ribadendone l'esecutività CP e dichiarando legittima l' intimazione di pagamento notificata da . CP_2
In via subordinata condannare parte opponente al pagamento della somma di contributi e somme aggiuntive calcolate come per legge fino al dì del soddisfo risultanti all' esito della causa.
Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio.”.
RITENUTO CHE
Va premesso – in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti – che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383; Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore
Pag. 3 a 5 principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204).
Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, preliminarmente è necessario rilevare che il ricorso presentato è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (cfr. al riguardo Tribunale Modena sez. lav., 25/10/2022, n.404, secondo cui "Costituisce una opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine di legge), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto a pena di inammissibilità.").
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n. 03720249007834800000 è stata notificata il 10.12.2024, mentre il ricorso è stato presentato solo il 20.1.2025 e, dunque, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c..
Da tali considerazioni si evince la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, che deve essere pertanto accolta, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi pertanto assorbita.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n. 147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in relazione alla riduzione del 20% degli onorari e compensi spettanti in favore dell considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: CP studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Pag. 4 a 5
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, che CP così si liquidano: in euro 2.157,6 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
Cont
3) condanna parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore di parte Cont resistente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 17.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 89/2025 promossa da
, C.F.: residente in Cavallermaggiore (CN), al Parte_1 C.F._1 Corso Piemonte 6 ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Parco Margherita n. 8 presso e nello studio dell'avv. Mario Manzo, C.F.
che la rappresenta e difende, C.F._2
RICORRENTE
Contro
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_1 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2
società del con sede legale in Roma, via G. Grezar
[...] Controparte_3 14, c.f. , in persona del dott. in qualità di P.IVA_1 Controparte_4 Responsabile Contenzioso PIEMONTE, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Lupi, C.F.: , C.F._3 fax 06-3222274, PEC ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio in Roma, in Via Marcantonio Bragadin n. 96, int. 7,
(C.F. ) in persona Controparte_5 P.IVA_2 del Presidente, come tale legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Santorre di Santarosa n. 15 nell'ufficio legale dell rappresentato e difeso dall'avv. Marcella CA CP ( t), in forza di procura C.F._4 Email_2 generale alle liti del 22/3/2024 ti Dott. Notaio in Fiumicino, Persona_2
RESISTENTI
Pag. 1 a 5 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 037 2024 9007834800000 ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e Parte_1 Cont previdenza sociale, contro l (d'ora in poi e Controparte_7 contro l (d'ora in poi per chiedere Controparte_5 CP l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via cautelare: sospendere, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs 546/92 cosi come modificato dalla L. 556/96, l'intimazione ad adempiere n. 03720249007834800000, notificata in data 10.12.24, dall
[...] sede di Cuneo, fissando con decreto presidenziale la trattazione della presente Controparte_7 istanza per la prima camera di consiglio utile, ritenendo fondati, dai motivi di ricorso proposti, il periculum in mora ed il fumus boni iuris.
Nel merito : accertare e dichiarare l'irregolarità / l'inefficacia/ la nullità della notifica degli avvisi di addebito n. 33720160000391911000, 33720160001473943000, 33720170000547663000, 33720180001825281000, 33720190000410452000, 33720190001438813000, 33720210000456716000, 33720220000372183000, il cui Ente creditore è la spett.le per CP tutti i motivi esposti nel presente atto, dichiarando eventualmente prescritto il credito in essi preteso e, di conseguenza, in ragione dell'irregolarità dell'atto presupposto, accertare e dichiarare l'irregolarità, la nullità e/o l'inefficacia della intimazione ad adempiere 03720249007834800000, notificata in data 10.12.24, dall sede di Cuneo. Controparte_7
SEMPRE NEL MERITO: accertare e dichiarare la prescrizione degli avvisi di addebito n. 33720160000391911000, 33720160001473943000, 33720170000547663000, 33720180001825281000, 33720190000410452000, 33720190001438813000, aventi ad oggetto contributi previdenziali, il cui Ente ceditore è l di Cuneo per tutti i motivi esposti nella narrativa CP del presente atto ed, in particolare, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione e, di conseguenza, dichiarare nulla o, comunque, inefficace l'intimazione ad adempiere n. 03720249007834800000, notificata in data 10.12.24, dall' sede di Cuneo. Controparte_7
Con vittoria si spese, diritti, onorari e rimborso forfetario con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Cont L' ha invece così concluso:
“Piaccia alla Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
IN VIA CAUTELARE
“”dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'istanza di inibitoria mancandone i presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora””;
IN VIA PRELIMINARE
Pag. 2 a 5
“”accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo in violazione dell'art. 617 c.p.c. e per l'effetto rigettarlo””;
ANCORA VIA PRELIMINARE
“”dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in merito alle Controparte_9 eccezioni afferenti al merito della pretesa impositiva e, in particolare, alla omessa notificazione degli avvisi di addebito””;
NEL MERITO
""rigettare il ricorso nei confronti dell in quanto infondato in fatto e Controparte_9 in diritto e comunque non provato"".
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge”.
Infine, l ha così concluso: CP
“…respingere le domande tutte come proposte da con il ricorso introduttivo del Parte_1 presente giudizio, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e per l'effetto assolvere l da ogni avversa pretesa, confermando integralmente gli avvisi di addebito e ribadendone l'esecutività CP e dichiarando legittima l' intimazione di pagamento notificata da . CP_2
In via subordinata condannare parte opponente al pagamento della somma di contributi e somme aggiuntive calcolate come per legge fino al dì del soddisfo risultanti all' esito della causa.
Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio.”.
RITENUTO CHE
Va premesso – in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti – che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383; Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore
Pag. 3 a 5 principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204).
Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, preliminarmente è necessario rilevare che il ricorso presentato è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (cfr. al riguardo Tribunale Modena sez. lav., 25/10/2022, n.404, secondo cui "Costituisce una opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine di legge), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto a pena di inammissibilità.").
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n. 03720249007834800000 è stata notificata il 10.12.2024, mentre il ricorso è stato presentato solo il 20.1.2025 e, dunque, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c..
Da tali considerazioni si evince la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, che deve essere pertanto accolta, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi pertanto assorbita.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n. 147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in relazione alla riduzione del 20% degli onorari e compensi spettanti in favore dell considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: CP studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Pag. 4 a 5
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, che CP così si liquidano: in euro 2.157,6 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
Cont
3) condanna parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore di parte Cont resistente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 17.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5