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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PRATO FEDERICO, Presidente
LE GI, EL
FORNATARO FABRIZIO, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 854/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 07/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T630EZA00877 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6308ZA00878 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6309ZA00879 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Per effetto della riunione disposta dalla corte di giustizia tributaria di primo grado la presente sentenza concerne i ricorsi introduttivi proposti da “Resistente_1 S.R.L.”:
1.1) R.G.R. 102/2023, avverso l'avviso di accertamento n. T6308ZA00878/2022, per l'anno 2016;
1.2) R.G.R. 101/2023, avverso l'avviso di accertamento n. T6309ZA00879/2022, per l'anno 2016;
1.3) R.G.R 100/202, avverso l'avviso di accertamento n. T630EZA00877/2022, per l'anno 2016;
2) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: agli avvisi di accertamento impugnati, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria.
3) La fonte d'innesco della controversia è il processo verbale di constatazione redatto a conclusione di una verifica a carico della società “Resistente_1 S.R.L.”, con il quale i verificatori hanno disconosciuto il credito d'imposta utilizzato dalla società in applicazione delle norme sull'aiuto alla crescita economica (cd. ACE), maturato a seguito di un'operazione infra-gruppo nell'ambito della quale:
3.1) in data 18/12/2012, è stata costituita la società “Resistente_1 S.r.l.”, con capitale sociale di 10.000 euro, interamente versato dal socio unico “Società_3 sas”.
3.2) in data 28/12/2012: “Resistente_1 S.r.l.” ha acquistato da “Società_3 SAS” l'intera partecipazione di quest'ultima in “Resistente_1 S.r.l.” al prezzo di 230.000.000 di euro.
3.3) In data 29/12/2012: “Società_3 SAS” ha rinunciato al credito derivante dalla predetta cessione della partecipazione che “Resistente_1 S.r.l.” ha iscritto a riserva di patrimonio netto quale
“Versamenti in conto capitale”, successivamente iscritto in bilancio quale riserva straordinaria di cui al conto n. 3010161011 del nuovo gestionale e n. 106300 del vecchio gestionale.
4) La società ha ritenuto che da tale operazione è maturato un credito d'imposta ai sensi delle norme agevolative sull'aiuto alla crescita economica (cd. ACE), per un importo pari a 10.925.000 euro, utilizzato nel periodo d'imposta 2016 per complessivi 4.276.049,60 euro.
5) L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che tale credito ha determinato una patrimonializzazione della società assicurando un aumento del suo capitale netto, ma essendo derivato dalla rinuncia al corrispettivo della cessione della partecipazione ha natura commerciale e quindi non rientra nell'ambito della disciplina agevolativa “ACE”.
Conseguentemente ha emesso nei confronti della società “Resistente_1” in qualità di consolidata e consolidante, i tre avvisi di accertamento in controversia, tutti notificati in data 23/11/2022.
5.1) Con l'avviso di accertamento n. T6308ZA00878/2022, per l'anno 2016, (ricorso R.G.R. 102/2023),
l'Ufficio ha accertato un minor ammontare di “ACE” utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo pari a 3.883.927 euro;
5.2) Con l'avviso di accertamento n. T6309ZA00879/2022, per l'anno 2016, (ricorso R.G.R. 101/2023) l'Ufficio ha rettificato da zero a 3.883.927 euro il reddito globale del consolidato, liquidato la maggiore IRES in
1.068.080 euro e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 961.272 euro.
5.3) Con l'avviso di accertamento n. T630EZA00877/2022, per l'anno 2016 (ricorso R.G.R 100/2023), l'Ufficio ha accertato, ai fini IRES il maggior reddito imponibile pari a 392.122,60 euro, liquidato la maggiore imposta in 107.834 euro e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 97.050,60 euro.
6) Pronunciando sui ricorsi riuniti, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha ritenuto che, per effetto dell'operazione contestata, si è verificata una patrimonializzazione della società con corrispondente aumento del suo capitale netto e «Ciò è sufficiente per giustificare l'applicazione della disciplina agevolativa ACE accordata dalla legge ((art. 1 comma 5 del d.l. n. 201 del 2011 e art. 5, comma 2, lett. a) del d.m. 14.03.2012)
»
I primi giudici hanno altresì osservato che «... la lettura restrittiva proposta dall'Ufficio è fondata soltanto su varie circolari che non sono fonti del diritto e non sono idonee a restringere la portata applicativa di una legge: “Le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice;
pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto tributario.” (così da ultimo Cass civile Sez.
5 - Ordinanza n. 35098 del 29/11/2022; sulla portata della riserva di legge in materia tributaria cfr. anche Cass civile Sez. 5, Sentenza n. 20819 del 30/09/2020).».
Per tali ragioni, con la sentenza n 163/2^/2023, del 28/03/2023, depositata il 07/04/2023, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati, con assorbimento dei restanti motivi e compensato le spese di lite «... essendosi comportata l'Amministrazione in conformità alle regole dettate dal superiore gerarchico.».
7) L'Agenzia delle Entrate ha proposto un appello con il quale chiede l'integrale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto, la conferma della legittimità e fondatezza dell'operato dell'Ufficio, che, per mero scrupolo difensivo, ripropone le argomentazioni difensive svolte nelle controdeduzioni in sede di primo grado.
8) La società si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale replica all'appello di parte contribuente e insiste per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) Con l'unico motivo d'appello l'Agenzia delle Entrate deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'art 1 comma 5 del d.l. 201/2011 convertito con legge 214/2011 e dell'art. 5 comma 2 lettera a) del decreto ministeriale 14.03.2012.» .
Ad avviso dell'Ufficio la Corte di primo grado non avrebbe considerato che l'operato dell'Ufficio non deriva da una circolare dell'Amministrazione Finanziaria, bensì dal decreto ministeriale e dalla relativa relazione illustrativa al d.m. 14/03/2012 con la quale è stato dato seguito alla legge che ha introdotto l'agevolazione di cui si discute, nella quale è precisato che «... hanno natura di conferimento in denaro anche le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società ovvero la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale. A tal fine, in coerenza con il dettato normativo, la rinuncia ai crediti o la loro compensazione non può che riguardare esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.».
Analogamente, con la circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che la rinuncia ai crediti o la loro compensazione riguarda esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti,da precedenti finanziamenti in denaro e «... il chiarimento contenuto nella, relazione illustrativa, in altri termini, integra il dettato normativo - che si è limitato a stabilire le tipologie di elementi da considerare come variazioni positive del capitale proprio – escludendo qualunque tipologia di credito avente natura commerciale, cioè non derivante da precedenti finanziamenti in denaro, sia in caso di rinuncia da parte dei soci sia in caso di loro compensazione. In realtà, il legislatore ha voluto dare rilievo alla circostanza che all'origine del diritto di credito ci fosse un flusso di denaro per evitare che, ammettendo la rilevanza delle rinunce e delle compensazioni di tutte le tipologie dei crediti, la disciplina ACE fosse esposta a facili arbitraggi volti a trasformare gli apporti in natura in apporti di capitale.».
10) La società replica che la propria condotta è in linea con il dettato dell'art. 5, comma 2, lett. a) del D.M.
14.03.2012, ai sensi del quale «... rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1: a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti;
si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti di cui alla presente lettera eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, senza quindi operare alcun distinguo circa la natura e l'origine del credito oggetto di rinuncia da parte del socio.».
11) Ai fini del decidere va evidenziato come dagli atti di causa risulti provato che l'operazione societaria descritta al capo 3) si è resa necessaria in quanto la società “Società_2 Spa” ha negato ad “Società_3 SAS” la possibilità di effettuare l'acquisto del 100 % del capitale di “Società_1 S.r.l.” della quale era risultata aggiudicataria per il tramite di una società holding italiana.
Pertanto, tale operazione è sorretta da una valida ragione economica e societaria non speculativa.
12) Ciò premesso va osservato che la normativa sull'aiuto alla crescita economica (cd. ACE) all'origine della controversia è stata introdotta dal legislatore allo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese in forma di accantonamenti di utili a riserva e conferimenti in denaro, al fine di rendere più equilibrato il trattamento tra capitale proprio e capitale di debito. Il secondo inciso dell'art. 1, comma 5, del d.l. 201/2011, stabilisce che «Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.».
Va, pertanto confermato, così come ritenuto dai primi giudici, che la norma agevolativa trova applicazione in tutte le ipotesi di patrimonializzazione delle società e quindi, sia nel caso di conferimenti in denaro che di rinuncia ad un credito che incrementa il patrimonio societario, come nel caso in esame.
13) Peraltro, questo collegio non ravvisa alcuna valida ragione per discostarsi dal condivisibile orientamento espresso dall'allora commissione tributaria regionale per il Lazio, che nell'esprimersi in analoga controversia ha osservato come «... includere tra i "conferimenti in danaro" le rinunzie dei soci a crediti pecuniari, anche non originati da finanziamenti alla società ai sensi dell' , risulta del tutto art.2467 cc coerente con la ratio della norma agevolativa, che è quella di favorire l'autofinanziamento delle società in crisi, mediante ricorso a risorse proprie, conferite a capitale per rafforzare la struttura patrimoniale della società stessa. Rispetto a tale finalità, dichiarata dallo stesso legislatore, la distinzione operata con propria interpretazione dall'Agenzia delle Entrate, tra crediti originati o meno da finanziamento alla società, oltre a porre un limite non previsto dalla legge, risulta invece restrittiva dell'ambito di operatività della norma, non conserva alcun senso nel nuovo contesto contabile, né può trovare la sua giustificazione nella tutela della sfera dei diritti dei terzi creditori della società, atteso che, come ha rilevato la Corte di cassazione, la trasformazione dei crediti commerciali in capitale a rischio non pregiudica i diritti di terzi (Cassazione 3946/2018 che ammette la compensazione di crediti anche commerciali dei soci con debiti da aumento di capitale della società) ed anzi amplia la garanzia generica dei creditorie. … ai fini del decidere assume portata determinante non l'accertare la originaria finalità, dei crediti rinunziati, di finanziamento alla società, ma la loro natura di conferimenti in danaro, cioè di crediti pecuniari (e non in natura), nonché la finalità della rinunzia medesima, che deve essere quella di costituire un apporto di capitale alla società. Pertanto, gli accertamenti qui impugnati devono essere annullati per essere basati su una diversa e non legittima interpretazione della norma agevolativa
» (C.T.R. Lazio 5103/2^/2019).
14) Per tali ragioni, assorbita ogni altra questione dedotta e deducibile, va rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata.
15) Tenuto conto che la controversia concerne l'interpretazione di una norma legislativa, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ex art. 15, comma 2, del d.lgs.
546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale del Veneto, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 05/05/2025.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PRATO FEDERICO, Presidente
LE GI, EL
FORNATARO FABRIZIO, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 854/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 07/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T630EZA00877 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6308ZA00878 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6309ZA00879 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Per effetto della riunione disposta dalla corte di giustizia tributaria di primo grado la presente sentenza concerne i ricorsi introduttivi proposti da “Resistente_1 S.R.L.”:
1.1) R.G.R. 102/2023, avverso l'avviso di accertamento n. T6308ZA00878/2022, per l'anno 2016;
1.2) R.G.R. 101/2023, avverso l'avviso di accertamento n. T6309ZA00879/2022, per l'anno 2016;
1.3) R.G.R 100/202, avverso l'avviso di accertamento n. T630EZA00877/2022, per l'anno 2016;
2) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: agli avvisi di accertamento impugnati, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria.
3) La fonte d'innesco della controversia è il processo verbale di constatazione redatto a conclusione di una verifica a carico della società “Resistente_1 S.R.L.”, con il quale i verificatori hanno disconosciuto il credito d'imposta utilizzato dalla società in applicazione delle norme sull'aiuto alla crescita economica (cd. ACE), maturato a seguito di un'operazione infra-gruppo nell'ambito della quale:
3.1) in data 18/12/2012, è stata costituita la società “Resistente_1 S.r.l.”, con capitale sociale di 10.000 euro, interamente versato dal socio unico “Società_3 sas”.
3.2) in data 28/12/2012: “Resistente_1 S.r.l.” ha acquistato da “Società_3 SAS” l'intera partecipazione di quest'ultima in “Resistente_1 S.r.l.” al prezzo di 230.000.000 di euro.
3.3) In data 29/12/2012: “Società_3 SAS” ha rinunciato al credito derivante dalla predetta cessione della partecipazione che “Resistente_1 S.r.l.” ha iscritto a riserva di patrimonio netto quale
“Versamenti in conto capitale”, successivamente iscritto in bilancio quale riserva straordinaria di cui al conto n. 3010161011 del nuovo gestionale e n. 106300 del vecchio gestionale.
4) La società ha ritenuto che da tale operazione è maturato un credito d'imposta ai sensi delle norme agevolative sull'aiuto alla crescita economica (cd. ACE), per un importo pari a 10.925.000 euro, utilizzato nel periodo d'imposta 2016 per complessivi 4.276.049,60 euro.
5) L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che tale credito ha determinato una patrimonializzazione della società assicurando un aumento del suo capitale netto, ma essendo derivato dalla rinuncia al corrispettivo della cessione della partecipazione ha natura commerciale e quindi non rientra nell'ambito della disciplina agevolativa “ACE”.
Conseguentemente ha emesso nei confronti della società “Resistente_1” in qualità di consolidata e consolidante, i tre avvisi di accertamento in controversia, tutti notificati in data 23/11/2022.
5.1) Con l'avviso di accertamento n. T6308ZA00878/2022, per l'anno 2016, (ricorso R.G.R. 102/2023),
l'Ufficio ha accertato un minor ammontare di “ACE” utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo pari a 3.883.927 euro;
5.2) Con l'avviso di accertamento n. T6309ZA00879/2022, per l'anno 2016, (ricorso R.G.R. 101/2023) l'Ufficio ha rettificato da zero a 3.883.927 euro il reddito globale del consolidato, liquidato la maggiore IRES in
1.068.080 euro e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 961.272 euro.
5.3) Con l'avviso di accertamento n. T630EZA00877/2022, per l'anno 2016 (ricorso R.G.R 100/2023), l'Ufficio ha accertato, ai fini IRES il maggior reddito imponibile pari a 392.122,60 euro, liquidato la maggiore imposta in 107.834 euro e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 97.050,60 euro.
6) Pronunciando sui ricorsi riuniti, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha ritenuto che, per effetto dell'operazione contestata, si è verificata una patrimonializzazione della società con corrispondente aumento del suo capitale netto e «Ciò è sufficiente per giustificare l'applicazione della disciplina agevolativa ACE accordata dalla legge ((art. 1 comma 5 del d.l. n. 201 del 2011 e art. 5, comma 2, lett. a) del d.m. 14.03.2012)
»
I primi giudici hanno altresì osservato che «... la lettura restrittiva proposta dall'Ufficio è fondata soltanto su varie circolari che non sono fonti del diritto e non sono idonee a restringere la portata applicativa di una legge: “Le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice;
pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto tributario.” (così da ultimo Cass civile Sez.
5 - Ordinanza n. 35098 del 29/11/2022; sulla portata della riserva di legge in materia tributaria cfr. anche Cass civile Sez. 5, Sentenza n. 20819 del 30/09/2020).».
Per tali ragioni, con la sentenza n 163/2^/2023, del 28/03/2023, depositata il 07/04/2023, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati, con assorbimento dei restanti motivi e compensato le spese di lite «... essendosi comportata l'Amministrazione in conformità alle regole dettate dal superiore gerarchico.».
7) L'Agenzia delle Entrate ha proposto un appello con il quale chiede l'integrale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto, la conferma della legittimità e fondatezza dell'operato dell'Ufficio, che, per mero scrupolo difensivo, ripropone le argomentazioni difensive svolte nelle controdeduzioni in sede di primo grado.
8) La società si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale replica all'appello di parte contribuente e insiste per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) Con l'unico motivo d'appello l'Agenzia delle Entrate deduce la «Violazione e falsa applicazione dell'art 1 comma 5 del d.l. 201/2011 convertito con legge 214/2011 e dell'art. 5 comma 2 lettera a) del decreto ministeriale 14.03.2012.» .
Ad avviso dell'Ufficio la Corte di primo grado non avrebbe considerato che l'operato dell'Ufficio non deriva da una circolare dell'Amministrazione Finanziaria, bensì dal decreto ministeriale e dalla relativa relazione illustrativa al d.m. 14/03/2012 con la quale è stato dato seguito alla legge che ha introdotto l'agevolazione di cui si discute, nella quale è precisato che «... hanno natura di conferimento in denaro anche le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società ovvero la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale. A tal fine, in coerenza con il dettato normativo, la rinuncia ai crediti o la loro compensazione non può che riguardare esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.».
Analogamente, con la circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che la rinuncia ai crediti o la loro compensazione riguarda esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti,da precedenti finanziamenti in denaro e «... il chiarimento contenuto nella, relazione illustrativa, in altri termini, integra il dettato normativo - che si è limitato a stabilire le tipologie di elementi da considerare come variazioni positive del capitale proprio – escludendo qualunque tipologia di credito avente natura commerciale, cioè non derivante da precedenti finanziamenti in denaro, sia in caso di rinuncia da parte dei soci sia in caso di loro compensazione. In realtà, il legislatore ha voluto dare rilievo alla circostanza che all'origine del diritto di credito ci fosse un flusso di denaro per evitare che, ammettendo la rilevanza delle rinunce e delle compensazioni di tutte le tipologie dei crediti, la disciplina ACE fosse esposta a facili arbitraggi volti a trasformare gli apporti in natura in apporti di capitale.».
10) La società replica che la propria condotta è in linea con il dettato dell'art. 5, comma 2, lett. a) del D.M.
14.03.2012, ai sensi del quale «... rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1: a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti;
si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti di cui alla presente lettera eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, senza quindi operare alcun distinguo circa la natura e l'origine del credito oggetto di rinuncia da parte del socio.».
11) Ai fini del decidere va evidenziato come dagli atti di causa risulti provato che l'operazione societaria descritta al capo 3) si è resa necessaria in quanto la società “Società_2 Spa” ha negato ad “Società_3 SAS” la possibilità di effettuare l'acquisto del 100 % del capitale di “Società_1 S.r.l.” della quale era risultata aggiudicataria per il tramite di una società holding italiana.
Pertanto, tale operazione è sorretta da una valida ragione economica e societaria non speculativa.
12) Ciò premesso va osservato che la normativa sull'aiuto alla crescita economica (cd. ACE) all'origine della controversia è stata introdotta dal legislatore allo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese in forma di accantonamenti di utili a riserva e conferimenti in denaro, al fine di rendere più equilibrato il trattamento tra capitale proprio e capitale di debito. Il secondo inciso dell'art. 1, comma 5, del d.l. 201/2011, stabilisce che «Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.».
Va, pertanto confermato, così come ritenuto dai primi giudici, che la norma agevolativa trova applicazione in tutte le ipotesi di patrimonializzazione delle società e quindi, sia nel caso di conferimenti in denaro che di rinuncia ad un credito che incrementa il patrimonio societario, come nel caso in esame.
13) Peraltro, questo collegio non ravvisa alcuna valida ragione per discostarsi dal condivisibile orientamento espresso dall'allora commissione tributaria regionale per il Lazio, che nell'esprimersi in analoga controversia ha osservato come «... includere tra i "conferimenti in danaro" le rinunzie dei soci a crediti pecuniari, anche non originati da finanziamenti alla società ai sensi dell' , risulta del tutto art.2467 cc coerente con la ratio della norma agevolativa, che è quella di favorire l'autofinanziamento delle società in crisi, mediante ricorso a risorse proprie, conferite a capitale per rafforzare la struttura patrimoniale della società stessa. Rispetto a tale finalità, dichiarata dallo stesso legislatore, la distinzione operata con propria interpretazione dall'Agenzia delle Entrate, tra crediti originati o meno da finanziamento alla società, oltre a porre un limite non previsto dalla legge, risulta invece restrittiva dell'ambito di operatività della norma, non conserva alcun senso nel nuovo contesto contabile, né può trovare la sua giustificazione nella tutela della sfera dei diritti dei terzi creditori della società, atteso che, come ha rilevato la Corte di cassazione, la trasformazione dei crediti commerciali in capitale a rischio non pregiudica i diritti di terzi (Cassazione 3946/2018 che ammette la compensazione di crediti anche commerciali dei soci con debiti da aumento di capitale della società) ed anzi amplia la garanzia generica dei creditorie. … ai fini del decidere assume portata determinante non l'accertare la originaria finalità, dei crediti rinunziati, di finanziamento alla società, ma la loro natura di conferimenti in danaro, cioè di crediti pecuniari (e non in natura), nonché la finalità della rinunzia medesima, che deve essere quella di costituire un apporto di capitale alla società. Pertanto, gli accertamenti qui impugnati devono essere annullati per essere basati su una diversa e non legittima interpretazione della norma agevolativa
» (C.T.R. Lazio 5103/2^/2019).
14) Per tali ragioni, assorbita ogni altra questione dedotta e deducibile, va rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata.
15) Tenuto conto che la controversia concerne l'interpretazione di una norma legislativa, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ex art. 15, comma 2, del d.lgs.
546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale del Veneto, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 05/05/2025.