Articolo 290 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 289Articolo 291
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1 gennaio 1993
Art. 290.
(Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole)
1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.
2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo.
3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C..
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993