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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice unico, all'esito delle memorie ex art. 190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 10973/16 R.G., avente ad oggetto:
risarcimento danni;
vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusto mandato in atti, dagli CodiceFiscale_2
Avv.ti
Carlo Bottigliero, Emilio Napoli e Roberta Landi, elettivamente domiciliati presso lo
Studio dell'Avv. Carlo Bottigliero, sito in Castiglione del ES (SA) alla via
Calvanico n. 8;
ATTORI
E
c.f. c.f. CP_1 C.F._3 Parte_3
in proprio e nella qualità di tutore di , c.f. C.F._4 Parte_4
, c.f. , C.F._5 Controparte_2 C.F._6
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo D'Ascoli, come da procura a margine della comparsa di costituzione, presso il cui Studio elettivamente domiciliano in Salerno, Via
E. Bottiglieri n.9;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.07.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite hanno rassegnato le conclusioni di cui in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
premettevano di essere proprietari dell'appartamento ubicato in Castiglione del Pt_2
ES (SA) al Corso V. Emanuele III n. 35, identificato in Catasto Fabbricati al Fol.
7, P.lla 741, sub 18, piano primo, nonché del vano deposito, parimenti ivi ubicato,
identificato in Catasto Fabbricati al Fol. 7, P.lla 741, sub 9, piano primo e del vano cucina con bagno, parimenti ivi ubicati, identificati in Catasto Fabbricati al Fol. 7, P.lla 741, sub
13, piano secondo.
Deducevano che i predetti immobili erano interessati da infiltrazioni che avevano causato danni per euro 42.159,36 oltre accessori, da addebitarsi in toto ai germani e CP_1
, per l'incuria e l'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, stante Parte_5
lo stato di totale abbandono dei loro immobili.
Evidenziavano, altresì, che nell'appartamento di proprietà dei germani erano stati CP_1
eseguiti lavori di manutenzione straordinaria la cui esecuzione aveva causato danni per euro 6.156,56 oltre accessori all'appartamento di proprietà degli attori posto al primo piano dello stabile.
2 Ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata dell'art. 2043 c.c. chiedevano, pertanto,
di accertare che i danni lamentati da essi attori erano riconducibili esclusivamente ai germani per incuria ed inerzia di manutenzione dei loro immobili, con condanna CP_1
al risarcimento danni per euro 48.324,92, oltre accessori, oltre al danno da mancato utilizzo degli immobili di loro proprietà, con accertamento delle opere da eseguirsi nelle unità immobiliari oggetto di causa al fine di eliminare le cause dei danni.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti i quali, nell'impugnare CP_3
quanto ex avverso dedotto, concludevano per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
2.1. Evidenziavano, in particolare, che l'intero fabbricato composto dagli immobili oggetto di causa – di proprietà dei sig.ri da un lato e dei sig.ri Parte_6 Pt_7
dall'altro – risultava in condizioni fatiscenti sin dal sisma del 23.11.1980.
[...]
Deducevano, altresì, che l'omessa esecuzione degli interventi manutentivi era imputabile a tutti i condomini e che, a fronte delle richieste più volte reiterate di essi convenuti all'Ufficio tecnico comunale competente al rilascio dei permessi edilizi, gli stessi attori avevano serbato una condotta ostruzionistica.
3. Istruita la causa mediante prove testimoniali, acquisizioni documentali e CTU sullo stato dei luoghi, la stessa - all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.07.2024 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Prima di procedere all'esame nel merito della domanda, appare necessario qualificare la stessa, evidenziandosi che il diritto al risarcimento del danno è un diritto eterodeterminato, sicché l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva
3 dell'individuazione del relativo petitum e della causa petendi, così come rappresentata dal danneggiato in sede di citazione
1.1. Rileva questo giudicante che, in considerazione delle allegazioni in fatto di cui all'atto di citazione, in applicazione del principio iura novit curia, la domanda proposta vada qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale azione di risarcimento dei danni in forma specifica;
danni asseritamente derivanti dalla res altrui.
Invero, la responsabilità fatta valere dalla parte attrice nei confronti dei germani CP_1
va qualificata come responsabilità da cosa in custodia, poiché, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte e fatte valere gli eventi lesivi sarebbero stati determinati dall'assenza totale di manutenzione degli immobili facenti capo ai convenuti.
La domanda di reintegrazione ex art. 2058 c.c. può poi consistere nella domanda di restituzione dello stesso bene o di bene uguale a quello distrutto o danneggiato oppure,
come nella specie, nella richiesta di esecuzione, a spese del danneggiante, delle opere necessarie per ripristinare lo stato originario della cosa.
1.2. Chi agisce per il risarcimento del danno ha quindi l'onere di provare il fatto lesivo,
come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre la responsabilità del (custode) convenuto, è
esclusa dalla prova del fortuito, ovvero un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell'immobile o di parte di esso.
2. Venendo al merito la domanda è infondata e va rigettata.
2.1. Nella consulenza tecnica d'ufficio redatta previa accurata disamina della documentazione agli atti e dello stato dei luoghi, l'Ing. ha, in primo luogo, CP_4
accertato lo stato di fatto degli immobili per cui è causa.
4 Gli immobili oggetto di contenzioso sono localizzati in Corso Vittorio Emanuele III nel
Comune di Castiglione Del ES (SA).
Essi possono essere suddivisi in 3 corpi di fabbrica diversi ed autonomi, anche se attigui:
a) Corpo di fabbrica centrale ove è ubicata l'abitazione oggetto di infiltrazioni di acqua e lesioni murarie;
b) Torrino laterale aggiunto ove sono lamentate infiltrazioni e ammaloramenti delle travi metalliche dei solai;
c) Fabbrica nuova retrostante. Comunemente nominata dalle Parti come “cucina”, ove sono lamentate ulteriori problematiche di infiltrazioni.
2.2. Orbene il CTU, con motivazione congrua che il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina dello stato dei luoghi, anche mediante utilizzo di telecamera endoscopica, ha evidenziato quale causa delle problematiche in essere “…l'elevato
degrado nelle finiture esterne, che ne pregiudicano l'impermeabilità dagli agenti
atmosferici. Tra i 3 corpi di fabbrica, il torrino “b)” è quello che presenta un elevato
degrado anche interno, come si potrà meglio osservare nelle foto a seguire, ed al
momento risulta estremamente fatiscente. A parere del CTU è a rischio di crollo, per
autocollassamento per usura delle travi metalliche dei solai nel giro di pochi ulteriori
anni” (cft. pag. 7 della CTU depositata in data 4.11.2019).
Si rimanda, altresì, alla documentazione fotografica allegata alla CTU dalla quale emerge chiaramente lo stato di avanzato degrado sia dell'intera condominiale struttura sia degli immobili attorei.
Come si può evincere dalle foto la facciata del fabbricato “a)” si presenta con un intonaco di vecchissima posa e presenta numerose fessurazioni, diffuse su tutta la facciata. Sulla
facciata sono infissi numerosi chiodi e tasselli, che ne diminuiscono la tenuta all'acqua.
5 L'appartamento al 1° piano, di proprietà di Parte Attrice, presenta numerosi scrostamenti dello strato superficiale dell'intonaco, le pareti della facciata, all'altezza del terrazzino,
si presentano ricche di lesioni. Il torrino si presenta in stato di estrema fatiscenza:
“…sono presenti fori nei solai (foto n. 50,51,55,60,61); risulta aperta alle intemperie la
finestra al primo piano (foto n. 1, 65); risulta privo di intonaco di protezione dalle
intemperie (foto n. n. 1, 65), lasciando il compito ai soli mattoni nudi di confinare l'acqua
meteorica; la guaina posta sul terrazza non è a perfetta tenuta. Dalla foto n. 46 si può
osservare che è presente un possibile varco tra gli strati, che potenzialmente può far
passare l'acqua. Inoltre, risulta visibile la crescita di vegetazione, che con le radici
potrebbe averne deteriorato la tenuta. Da verifica con videocamera endoscopica (foto
n.44) si è accertato che la canalizzazione dell'acqua sulla terrazza sfocia all'esterno del
fabbricato. Risulta una percolazione di acqua attraverso i solai. Ciò è determinabile
dalla diffusa presenza di umidità e dal cospicuo accumulo all'interno della vasca
dell'impastatrice al piano terra (foto n. 57); risultano estremamente ossidati, oltre che
sfaldati, le travi metalliche di tutti i solai (foto n.47,48,49,50,45,45,55,56,58,60,61)”.
Dalle disamina delle fotografie prodotte il CTU ha inoltre evidenziato che: “…la porta
di ingresso al locale “cucina” sia fatiscente e non adatta ad una chiusura verso l'esterno.
Inoltre, è assente una qualsivoglia forma di protezione superiore dalle intemperie, come
ad esempio una pensilina. La soglia, infine, essendo una porta per esterni, si presenta
eccessivamente bassa. La porta del vano accessorio alla “cucina” (foto n.63 e 69) si
presenta non ermetica”.
Quanto alle infiltrazioni nell'appartamento Sub 18 – Fabbrica “a)” il consulente ritiene,
dunque, “che la causa delle problematiche di infiltrazione sia imputabile a mancanza di
manutenzione alla facciata del fabbricato”.
6 Quanto alle lesioni – secondo la prospettazione di parte attrice riconducibili all'intervento di ristrutturazione operato dai convenuti – la circostanza non ha trovato riscontro.
Il CTU sul punto ha ribadito come sia l'assenza di manutenzione delle parti comuni dello stabile ad aver causato le lamentate problematiche.
Si riporta stralcio delle conclusioni rese dall'ausiliario: “Analizzando le lesioni presenti,
visibili nelle foto n. .20,23,24,25,26,31,32,34 si può osservare come tali lesioni, siano
diffuse in tutte le direzioni e sono molto superficiali. A ciò si associa l'analisi del grado
di vetustà della struttura portante, e l'assenza di interventi strutturali di risanamento
negli ultimi decenni, nonché la già citata evidente incuria verso le parti comuni. Di
conseguenza. il CTU stima che le lesioni dovute al martello pneumatico siano
trascurabili e che siano imputabili ad un naturale assestamento del vetusto fabbricato in
muratura portante”.
Quanto ai danni lamentati da parte attrice per la presenza di infiltrazioni nel locale deposito F.7 P.lla 741 Sub 9 – Torrino “b)”, il CTU ribadisce che il torrino è a rischio di crollo per autocollassamento, per usura delle travi metalliche dei solai.
Le cause delle infiltrazioni di acqua presso il locale deposito F.7 P.lla 741 Sub 9 – Torrino
“b)”, sono peraltro dovute ad una vasta costellazione di cause concomitanti tra le quali,
ancora una volta, la mancanza di intonaco di protezione esterno imputabile ad una erronea costruzione iniziale ed alla incuria verso le parti comuni;
la mancanza di chiusura a tenuta della finestra al primo piano;
imputabile a scarsa manutenzione ordinaria di parte attrice;
la presenza di fori nel solaio superiore del locale oggetto di contenzioso.
In relazione a tale ultima concausa non è provato chi abbia realizzato tali fori, né risulta possibile stimare con precisione la quantità di acqua meteorica che passa attraverso tali
Quanto infine alle lamentate infiltrazioni da porta “cucina” nel fabbricato retrostante “c)”
– Sub 13 e agli avvallamenti del solaio, premesso che il CTU dà atto dell'avvenuta
7 ristrutturazione, non è stato possibile stabilire con certezza se la causa sia imputabile ad incuria nella manutenzione della copertura e/o a mancata tenute delle aperture.
Quanto all'appartamento posto al primo piano di proprietà attrice, il CTU ribadisce che l'opera necessaria per eliminare la causa delle infiltrazioni è il rifacimento di tutta la facciata del corpo di Fabbrica “a)” su Corso Vittorio Emanuele III e che tali opere sono da eseguire sulle parti comuni ed i costi sono da attribuirsi ai proprietari delle parti comuni.
2.3. Può solo aggiungersi che le contestazioni alla CTU mosse dal CTP di parte attrice non appaiono dirimenti.
Le stesse si fondano, essenzialmente, sulla critica di omessa disamina di tutta la documentazione agli atti, compresa quella fotografica.
Sul punto il Tribunale si riporta alle risposte fornite dal CTU che, come già indicato, ha dato atto di aver ben esaminato lo stato effettivo dei luoghi, basando le proprie considerazioni tecniche anche sulla disamina delle fotografie in atti, specie laddove gli interventi di recupero edilizio abbiano modificato gli ambienti di causa.
2.4. Non da ultimo, si rimanda alla relazione tecnica prodotta dai convenuti in allegato alla citazione, a firma Ing. , particolarmente significativa in quanto redatta a Persona_1
seguito dei noti eventi sismici del 1980, ove il tecnico dà atto che “…A causa del sisma
del 23 XI.80 il fabbricato ha subito notevoli danni sia alle strutture verticali che
orizzontali”.
3. In definitiva, alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti, l'evento lesivo – ove risultato provato – è derivato dalla incuria nella gestione/custodia delle parti comuni dello stabile,
con una evidente responsabilità del oltre al concorso di colpa della stessa CP_5
parte attrice.
8 Tenuto conto della prospettazione degli attori di danni derivanti dalla res di proprietà
esclusiva dei convenuti germani (il diritto al risarcimento del danno, come sopra CP_1
premesso, è eterodeterminato) non è dunque possibile accogliere le domande attoree che vanno quindi rigettate.
4. Non resta che disciplinare le spese di lite, comprese quelle di CTU.
Esse, in applicazione del principio della soccombenza e della causalità, vanno poste a carico di parte attrice, secondo il principio del disputatum (indeterminabile-basso, stante la richiesta anche di danni non esattamente quantificabili) in base alle tariffe di cui al DM
55/14 valori medi costituenti la regola dai quali non vi è ragione di discostarsi, con liquidazione unitaria e complessiva in favore dei convenuti, stante l'omogeneità delle rispettive difese.
Parimenti, va disposta la distrazione delle predette spese di lite in favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dr. Francesco Rossini in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio r.g.t. 10973/2016, ogni istanza, eccezione disattesa,
così provvede:
1) rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore di , in proprio e nella qualità di tutore di CP_1 Parte_3
, e di delle spese di lite, che si liquidano in euro Parte_4 Controparte_2
7.616,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge al 15%; pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico di parte
9 attrice;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.
Rodolfo D'Ascoli dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Salerno il 13.01.2025
Il Giudice
(Francesco Rossini)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice unico, all'esito delle memorie ex art. 190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 10973/16 R.G., avente ad oggetto:
risarcimento danni;
vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusto mandato in atti, dagli CodiceFiscale_2
Avv.ti
Carlo Bottigliero, Emilio Napoli e Roberta Landi, elettivamente domiciliati presso lo
Studio dell'Avv. Carlo Bottigliero, sito in Castiglione del ES (SA) alla via
Calvanico n. 8;
ATTORI
E
c.f. c.f. CP_1 C.F._3 Parte_3
in proprio e nella qualità di tutore di , c.f. C.F._4 Parte_4
, c.f. , C.F._5 Controparte_2 C.F._6
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo D'Ascoli, come da procura a margine della comparsa di costituzione, presso il cui Studio elettivamente domiciliano in Salerno, Via
E. Bottiglieri n.9;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 18.07.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite hanno rassegnato le conclusioni di cui in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
premettevano di essere proprietari dell'appartamento ubicato in Castiglione del Pt_2
ES (SA) al Corso V. Emanuele III n. 35, identificato in Catasto Fabbricati al Fol.
7, P.lla 741, sub 18, piano primo, nonché del vano deposito, parimenti ivi ubicato,
identificato in Catasto Fabbricati al Fol. 7, P.lla 741, sub 9, piano primo e del vano cucina con bagno, parimenti ivi ubicati, identificati in Catasto Fabbricati al Fol. 7, P.lla 741, sub
13, piano secondo.
Deducevano che i predetti immobili erano interessati da infiltrazioni che avevano causato danni per euro 42.159,36 oltre accessori, da addebitarsi in toto ai germani e CP_1
, per l'incuria e l'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, stante Parte_5
lo stato di totale abbandono dei loro immobili.
Evidenziavano, altresì, che nell'appartamento di proprietà dei germani erano stati CP_1
eseguiti lavori di manutenzione straordinaria la cui esecuzione aveva causato danni per euro 6.156,56 oltre accessori all'appartamento di proprietà degli attori posto al primo piano dello stabile.
2 Ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata dell'art. 2043 c.c. chiedevano, pertanto,
di accertare che i danni lamentati da essi attori erano riconducibili esclusivamente ai germani per incuria ed inerzia di manutenzione dei loro immobili, con condanna CP_1
al risarcimento danni per euro 48.324,92, oltre accessori, oltre al danno da mancato utilizzo degli immobili di loro proprietà, con accertamento delle opere da eseguirsi nelle unità immobiliari oggetto di causa al fine di eliminare le cause dei danni.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti i quali, nell'impugnare CP_3
quanto ex avverso dedotto, concludevano per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
2.1. Evidenziavano, in particolare, che l'intero fabbricato composto dagli immobili oggetto di causa – di proprietà dei sig.ri da un lato e dei sig.ri Parte_6 Pt_7
dall'altro – risultava in condizioni fatiscenti sin dal sisma del 23.11.1980.
[...]
Deducevano, altresì, che l'omessa esecuzione degli interventi manutentivi era imputabile a tutti i condomini e che, a fronte delle richieste più volte reiterate di essi convenuti all'Ufficio tecnico comunale competente al rilascio dei permessi edilizi, gli stessi attori avevano serbato una condotta ostruzionistica.
3. Istruita la causa mediante prove testimoniali, acquisizioni documentali e CTU sullo stato dei luoghi, la stessa - all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.07.2024 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Prima di procedere all'esame nel merito della domanda, appare necessario qualificare la stessa, evidenziandosi che il diritto al risarcimento del danno è un diritto eterodeterminato, sicché l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva
3 dell'individuazione del relativo petitum e della causa petendi, così come rappresentata dal danneggiato in sede di citazione
1.1. Rileva questo giudicante che, in considerazione delle allegazioni in fatto di cui all'atto di citazione, in applicazione del principio iura novit curia, la domanda proposta vada qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale azione di risarcimento dei danni in forma specifica;
danni asseritamente derivanti dalla res altrui.
Invero, la responsabilità fatta valere dalla parte attrice nei confronti dei germani CP_1
va qualificata come responsabilità da cosa in custodia, poiché, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte e fatte valere gli eventi lesivi sarebbero stati determinati dall'assenza totale di manutenzione degli immobili facenti capo ai convenuti.
La domanda di reintegrazione ex art. 2058 c.c. può poi consistere nella domanda di restituzione dello stesso bene o di bene uguale a quello distrutto o danneggiato oppure,
come nella specie, nella richiesta di esecuzione, a spese del danneggiante, delle opere necessarie per ripristinare lo stato originario della cosa.
1.2. Chi agisce per il risarcimento del danno ha quindi l'onere di provare il fatto lesivo,
come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre la responsabilità del (custode) convenuto, è
esclusa dalla prova del fortuito, ovvero un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell'immobile o di parte di esso.
2. Venendo al merito la domanda è infondata e va rigettata.
2.1. Nella consulenza tecnica d'ufficio redatta previa accurata disamina della documentazione agli atti e dello stato dei luoghi, l'Ing. ha, in primo luogo, CP_4
accertato lo stato di fatto degli immobili per cui è causa.
4 Gli immobili oggetto di contenzioso sono localizzati in Corso Vittorio Emanuele III nel
Comune di Castiglione Del ES (SA).
Essi possono essere suddivisi in 3 corpi di fabbrica diversi ed autonomi, anche se attigui:
a) Corpo di fabbrica centrale ove è ubicata l'abitazione oggetto di infiltrazioni di acqua e lesioni murarie;
b) Torrino laterale aggiunto ove sono lamentate infiltrazioni e ammaloramenti delle travi metalliche dei solai;
c) Fabbrica nuova retrostante. Comunemente nominata dalle Parti come “cucina”, ove sono lamentate ulteriori problematiche di infiltrazioni.
2.2. Orbene il CTU, con motivazione congrua che il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina dello stato dei luoghi, anche mediante utilizzo di telecamera endoscopica, ha evidenziato quale causa delle problematiche in essere “…l'elevato
degrado nelle finiture esterne, che ne pregiudicano l'impermeabilità dagli agenti
atmosferici. Tra i 3 corpi di fabbrica, il torrino “b)” è quello che presenta un elevato
degrado anche interno, come si potrà meglio osservare nelle foto a seguire, ed al
momento risulta estremamente fatiscente. A parere del CTU è a rischio di crollo, per
autocollassamento per usura delle travi metalliche dei solai nel giro di pochi ulteriori
anni” (cft. pag. 7 della CTU depositata in data 4.11.2019).
Si rimanda, altresì, alla documentazione fotografica allegata alla CTU dalla quale emerge chiaramente lo stato di avanzato degrado sia dell'intera condominiale struttura sia degli immobili attorei.
Come si può evincere dalle foto la facciata del fabbricato “a)” si presenta con un intonaco di vecchissima posa e presenta numerose fessurazioni, diffuse su tutta la facciata. Sulla
facciata sono infissi numerosi chiodi e tasselli, che ne diminuiscono la tenuta all'acqua.
5 L'appartamento al 1° piano, di proprietà di Parte Attrice, presenta numerosi scrostamenti dello strato superficiale dell'intonaco, le pareti della facciata, all'altezza del terrazzino,
si presentano ricche di lesioni. Il torrino si presenta in stato di estrema fatiscenza:
“…sono presenti fori nei solai (foto n. 50,51,55,60,61); risulta aperta alle intemperie la
finestra al primo piano (foto n. 1, 65); risulta privo di intonaco di protezione dalle
intemperie (foto n. n. 1, 65), lasciando il compito ai soli mattoni nudi di confinare l'acqua
meteorica; la guaina posta sul terrazza non è a perfetta tenuta. Dalla foto n. 46 si può
osservare che è presente un possibile varco tra gli strati, che potenzialmente può far
passare l'acqua. Inoltre, risulta visibile la crescita di vegetazione, che con le radici
potrebbe averne deteriorato la tenuta. Da verifica con videocamera endoscopica (foto
n.44) si è accertato che la canalizzazione dell'acqua sulla terrazza sfocia all'esterno del
fabbricato. Risulta una percolazione di acqua attraverso i solai. Ciò è determinabile
dalla diffusa presenza di umidità e dal cospicuo accumulo all'interno della vasca
dell'impastatrice al piano terra (foto n. 57); risultano estremamente ossidati, oltre che
sfaldati, le travi metalliche di tutti i solai (foto n.47,48,49,50,45,45,55,56,58,60,61)”.
Dalle disamina delle fotografie prodotte il CTU ha inoltre evidenziato che: “…la porta
di ingresso al locale “cucina” sia fatiscente e non adatta ad una chiusura verso l'esterno.
Inoltre, è assente una qualsivoglia forma di protezione superiore dalle intemperie, come
ad esempio una pensilina. La soglia, infine, essendo una porta per esterni, si presenta
eccessivamente bassa. La porta del vano accessorio alla “cucina” (foto n.63 e 69) si
presenta non ermetica”.
Quanto alle infiltrazioni nell'appartamento Sub 18 – Fabbrica “a)” il consulente ritiene,
dunque, “che la causa delle problematiche di infiltrazione sia imputabile a mancanza di
manutenzione alla facciata del fabbricato”.
6 Quanto alle lesioni – secondo la prospettazione di parte attrice riconducibili all'intervento di ristrutturazione operato dai convenuti – la circostanza non ha trovato riscontro.
Il CTU sul punto ha ribadito come sia l'assenza di manutenzione delle parti comuni dello stabile ad aver causato le lamentate problematiche.
Si riporta stralcio delle conclusioni rese dall'ausiliario: “Analizzando le lesioni presenti,
visibili nelle foto n. .20,23,24,25,26,31,32,34 si può osservare come tali lesioni, siano
diffuse in tutte le direzioni e sono molto superficiali. A ciò si associa l'analisi del grado
di vetustà della struttura portante, e l'assenza di interventi strutturali di risanamento
negli ultimi decenni, nonché la già citata evidente incuria verso le parti comuni. Di
conseguenza. il CTU stima che le lesioni dovute al martello pneumatico siano
trascurabili e che siano imputabili ad un naturale assestamento del vetusto fabbricato in
muratura portante”.
Quanto ai danni lamentati da parte attrice per la presenza di infiltrazioni nel locale deposito F.7 P.lla 741 Sub 9 – Torrino “b)”, il CTU ribadisce che il torrino è a rischio di crollo per autocollassamento, per usura delle travi metalliche dei solai.
Le cause delle infiltrazioni di acqua presso il locale deposito F.7 P.lla 741 Sub 9 – Torrino
“b)”, sono peraltro dovute ad una vasta costellazione di cause concomitanti tra le quali,
ancora una volta, la mancanza di intonaco di protezione esterno imputabile ad una erronea costruzione iniziale ed alla incuria verso le parti comuni;
la mancanza di chiusura a tenuta della finestra al primo piano;
imputabile a scarsa manutenzione ordinaria di parte attrice;
la presenza di fori nel solaio superiore del locale oggetto di contenzioso.
In relazione a tale ultima concausa non è provato chi abbia realizzato tali fori, né risulta possibile stimare con precisione la quantità di acqua meteorica che passa attraverso tali
Quanto infine alle lamentate infiltrazioni da porta “cucina” nel fabbricato retrostante “c)”
– Sub 13 e agli avvallamenti del solaio, premesso che il CTU dà atto dell'avvenuta
7 ristrutturazione, non è stato possibile stabilire con certezza se la causa sia imputabile ad incuria nella manutenzione della copertura e/o a mancata tenute delle aperture.
Quanto all'appartamento posto al primo piano di proprietà attrice, il CTU ribadisce che l'opera necessaria per eliminare la causa delle infiltrazioni è il rifacimento di tutta la facciata del corpo di Fabbrica “a)” su Corso Vittorio Emanuele III e che tali opere sono da eseguire sulle parti comuni ed i costi sono da attribuirsi ai proprietari delle parti comuni.
2.3. Può solo aggiungersi che le contestazioni alla CTU mosse dal CTP di parte attrice non appaiono dirimenti.
Le stesse si fondano, essenzialmente, sulla critica di omessa disamina di tutta la documentazione agli atti, compresa quella fotografica.
Sul punto il Tribunale si riporta alle risposte fornite dal CTU che, come già indicato, ha dato atto di aver ben esaminato lo stato effettivo dei luoghi, basando le proprie considerazioni tecniche anche sulla disamina delle fotografie in atti, specie laddove gli interventi di recupero edilizio abbiano modificato gli ambienti di causa.
2.4. Non da ultimo, si rimanda alla relazione tecnica prodotta dai convenuti in allegato alla citazione, a firma Ing. , particolarmente significativa in quanto redatta a Persona_1
seguito dei noti eventi sismici del 1980, ove il tecnico dà atto che “…A causa del sisma
del 23 XI.80 il fabbricato ha subito notevoli danni sia alle strutture verticali che
orizzontali”.
3. In definitiva, alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti, l'evento lesivo – ove risultato provato – è derivato dalla incuria nella gestione/custodia delle parti comuni dello stabile,
con una evidente responsabilità del oltre al concorso di colpa della stessa CP_5
parte attrice.
8 Tenuto conto della prospettazione degli attori di danni derivanti dalla res di proprietà
esclusiva dei convenuti germani (il diritto al risarcimento del danno, come sopra CP_1
premesso, è eterodeterminato) non è dunque possibile accogliere le domande attoree che vanno quindi rigettate.
4. Non resta che disciplinare le spese di lite, comprese quelle di CTU.
Esse, in applicazione del principio della soccombenza e della causalità, vanno poste a carico di parte attrice, secondo il principio del disputatum (indeterminabile-basso, stante la richiesta anche di danni non esattamente quantificabili) in base alle tariffe di cui al DM
55/14 valori medi costituenti la regola dai quali non vi è ragione di discostarsi, con liquidazione unitaria e complessiva in favore dei convenuti, stante l'omogeneità delle rispettive difese.
Parimenti, va disposta la distrazione delle predette spese di lite in favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dr. Francesco Rossini in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio r.g.t. 10973/2016, ogni istanza, eccezione disattesa,
così provvede:
1) rigetta le domande proposte dagli attori;
2) condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore di , in proprio e nella qualità di tutore di CP_1 Parte_3
, e di delle spese di lite, che si liquidano in euro Parte_4 Controparte_2
7.616,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge al 15%; pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico di parte
9 attrice;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv.
Rodolfo D'Ascoli dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Salerno il 13.01.2025
Il Giudice
(Francesco Rossini)
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