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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 5905/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 24.03.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5905/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
(CF. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Margherita La Mattina
Parte attrice
CONTRO
La TT (CF ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato Francesca Crescimanno e dall'Avvocato Monica Palazzolo Parte convenuta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.04.2021, la IG.ra conveniva in giudizio Parte_1 la TT . Controparte_1
All'uopo si rappresentava che l'attrice si sarebbe rivolta alla TT convenuta al fine di realizzare e porre in opera degli infissi all'interno del complesso immobiliare di sua proprietà.
La convenuta, secondo la ricostruzione attorea, si sarebbe impegnata a fornire degli infissi con solidità strutturale, con linee pulite da adattare alle eIGenze della committente, offrendo duratura e leggerezza.
Inoltre, la convenuta avrebbe dovuto realizzare porzioni di vetrate da collocare negli spigoli di due prospetti, nonché nel bagno ubicato al piano terra, per come descritte nei corrispondenti elaborati progettuali, di cui la convenuta era perfettamente a conoscenza, il tutto per un importo scontato e pattuito in Euro 40.000,00 comprensivo di Iva, regolarmente saldato in data 20.05.2020.
La , al fine di ultimare il proprio immobile per renderlo abitabile, nelle more, dava un nuovo Parte_1 incarico alla medesima convenuta, la quale dal canto suo si impegnava ulteriormente a fornire e collocare altre porzioni di vetrate volte a costituire un wc/doccia ed una cabina armadio al piano primo, per le quali emetteva fattura nr 57 del 23 giugno 2020, di importo complessivo, compresa IVA, pari ad euro 5.279,04.
Orbene, ultimati i lavori, l'attrice riscontrava molteplici problematiche, che si erano presentate subito dopo il montaggio degli infissi e delle vetrate e la medesima convenuta effettuava dei sopralluoghi con la presenza di un tecnico.
Il permanere dei vizi lamentati dall'attrice e dei danni conseguenti, avrebbe dunque costretto ad intraprendere l'azione giudiziaria nei confronti della convenuta.
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle proprie note conclusive Reietta ogni avversa istanza, eccezione e difesa.-
Preliminarmente, dichiarare tardiva e quindi inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in comparsa di risposta, perché depositata detta comparsa ben oltre il prescritto termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti indicata in atto di citazione (22 Luglio 2021), che è stata differita d'ufficio al 08.09.2021, ai sensi dell'art.168 bis IVcomma c.p.c. e non con decreto del G.U., ex art. 168 bis V comma c.p.c.- Nel merito, ritenere e dichiarare che la TT convenuta, contravvenendo alle intercorse pattuizioni contrattuali, non ha effettuato a perfetta regola
d'arte i lavori commissionatile, oggetto del contratto misto a prestazioni corrispettive di vendita degli infissi a marchio
“ e delle vetrate, avente ad oggetto anche un facere costituito dall'assemblaggio, realizzazione, collocazione e dal Pt_2 montaggio dei medesimi beni venduti, presso l'immobile della attrice, contravvenendo ulteriormente agli accordi volti al collaudo degli infissi de quibus, nonché alla consegna di tutte le garanzie di fabbrica, nonostante l'integrale pagamento del prezzo stabilito, pari ad € 40.000,00, regolarmente effettuato dall'attrice. - Conseguentemente, stante la presenza dei vizi/difetti lamentati nei beni di cui sopra, disporre, ai sensi dell'art.1490 c.c., la riduzione del prezzo di vendita per un importo di € 14.066,86, oltre IVA, anche all'esito della CTU che si è espressa sul punto, confermando in toto le lamentele di parte attrice, condannando la TT convenuta alla sua restituzione, oltre rivalutazione ed interessi, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. - Condannare, altresì, la TT convenuta, ex art.1494 c.c., al risarcimento dei danni cagionati all'abitazione della eziologicamente connessi ai vizi/difetti dei beni venduti ed al loro inesatto montaggio, Parte_1 quantificati nella somma di € 2.671,63, oltre IVA, riconosciuto in toto dal C.T.U. Ing. nella relazione conclusiva, Per_1 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo. - Condannare, ancora, la convenuta al risarcimento dei danni morali arrecati all'attrice, in via equitativa e di giustizia, ex art.1226 c.c., trattandosi di danni certamente sussistenti, causalmente connessi all'illecito atteggiamento della medesima convenuta, ma di non facile quantificazione nel loro preciso ammontare, determinandoli in una somma non inferiore ad € 5.000,00, tenendo conto della situazione di sconforto e frustrazione in cui si è trovata la nonché l'intera famiglia. - Porre definitivamente a carico dell'odierna Parte_1 convenuta le spese di C.T.U. espletata nel presente procedimento. - In ogni caso, per i motivi ampiamente dedotti in narrativa, cui ci si riporta interamente, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e diritto o, comunque, rigettare, con qualsiasi statuizione, tutte le domande avanzate della convenuta che risultano pure del tutto mancanti di prova idonea, ivi inclusa la spiegata domanda riconvenzionale palesemente tardiva e pretestuosa. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore dell'antescritto procuratore.
Si costituiva il IG, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, rilevando che i Controparte_1 manufatti forniti fossero perfettamente integri, non avendo alcun difetto o vizio, sia esso esplicito o tacito e contestualmente asserendo la realizzazione degli stessi a regola d'arte: gli interventi, infatti, secondo la ricostruzione del convenuto, sarebbero stati effettuati, solo ed esclusivamente, al fine di porre rimedio ai danni causati da terzi soggetti intervenuti ad eseguire i lavori, presso l'abitazione della IG.ra . Parte_1
Dunque, il IG. così concludeva le proprie note Preliminarmente, per le ragioni sopra esposte, rigettare Parte_1 integralmente le domande di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, stante la corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalla Ritenere che i danni lamentati non sono conseguenza dei lavori eseguiti dalla TT Controparte_2 CP_1
e, per l'effetto, dichiarare infondata la richiesta di riduzione del prezzo di vendita che, pertanto, va rigettata;
[...]
Rigettare la richiesta di risarcimento, per l'insussistenza del nesso causale tra il danno denunciato dall'attrice e l'esecuzione delle opere realizzate dalla Rigettare la richiesta di risarcimento del danno morale, quantificato Controparte_2 arbitrariamente in € 5.000,00 lamentato dalla SI.ra , perché non supportato da alcuna allegazione Parte_1 probatoria;
In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare il IG. creditore della IG.ra , Controparte_1 Parte_1 in virtù della fattura n. 57 del 23/06/2020, già richiamata in comparsa di costituzione e risposta, dell'importo di € 5.279,04 rimasta insoluta;
Ritenere e dichiarare il IG. creditore della IG.ra , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 3.364,66, relativo alla fattura emessa dalla società per la sostituzione dei carrelli delle guide Parte_3 scorrevoli degli infissi;
Ritenere e dichiarare il IG. creditore della IG.ra , dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 500,00 relativo alle spese sostenute per l'intervento di n. 2 muratori per opere di sistemazione edili eseguite presso
l'immobile di proprietà dell'attrice; Ritenere e dichiarare il IG. creditore della IG.ra , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 2.000,00 relativo alle spese sostenute per l'interventi extra eseguiti dagli operai della Controparte_2 presso l'abitazione di proprietà dell'attrice; Condannare la IG.ra , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'importo di € 11.143,70 o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in Controparte_2 esito al presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. In subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse accogliere la domanda formulata da parte attrice, rideterminare l'importo eventualmente dovuto, compensando con i crediti dovuti alla tenendo conto dell'errore di calcolo relativo all'importo richiesto nell'atto di citazione e Controparte_2 correttamente indicato nella CTU;
Per l'effetto, Con condanna alle spese ed onorai del giudizio.
Con provvedimento dell'08.09.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, fissando la successiva udienza al 03.02.2022.
Con provvedimento del 03.02.2022 veniva fissata udienza al 17.10.2022 per l'interrogatorio formale di parte attrice.
Con il successivo provvedimento del 25.10.2022 si fissava l'udienza del 31.05.2022 per l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 31.05.2023, venivano escussi i testimoni ed il IG. Testimone_1 Tes_2
.
[...]
All'udienza del 30.11.2023 venivano escussi i testimoni , Testimone_3 Testimone_4
e . Testimone_5 Testimone_6
Con provvedimento del 04.12.2023 veniva nominato CTU il IG. e si fissava l'udienza Persona_2 del 22.02.2024 per il giuramento.
In data 07.10.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con provvedimento del 04.11.2024 si fissava l'udienza al 03.07.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa era assegnata allo scrivente GOP, il quale anticipava l'udienza al 24.03.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Prima di valutare il merito della controversia, visto il contenuto delle note conclusive delle parti, appare necessario affrontare la questione inerente all'asserita tardiva e quindi inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in comparsa di risposta, perché depositata detta comparsa ben oltre il prescritto termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti indicata in atto di citazione (22 Luglio 2021), che è stata differita d'ufficio al 08.09.2021, ai sensi dell'art.168 bis IVcomma c.p.c. e non con decreto del G.U., ex art. 168 bis V comma c.p.c
Orbene, la data fissata in citazione dall'attore era il giorno 22.07.2021.
La costituzione del convenuto è avvenuta in data 17.07.2021.
La prima udienza fissata è stata fissata per il giorno 08.09.2021.
Ebbene, il differimento dal giorno 22.07.2021 al giorno 08.09.2021, è stato disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 168 bis IV comma cpc.
Infatti, il differimento è avvenuto poiché “nel giorno fissato per la comparizione, il giudice istruttore deIGnato non tiene udienza la comparizione delle pari è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice deIGnato”.
Ovviamente se il differimento fosse avvenuto ai sensi dell'art. 168 bis V comma cpc, come asserito dalla difesa del convenuto, vi sarebbe dovuto essere un decreto ed in “In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”.
Nel caso che occupa è pacifico quindi che il differimento sia avvenuto dal 22.07.2021 all'08.09.2021 ai sensi dell'art. 168 bis IV comma cpc.
Ebbene, l'art 166 cpc disponeva chiaramente che il convenuto doveva costituirsi “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione…o almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art
168 bis, quinto comma…”
In sostanza il convenuto essendosi costituito venti giorni prima dell'udienza differita ai sensi dell'art. 168 bis IV comma cpc è incorso nelle decadenze di cui all'art. 167 comma secondo cpc.
Dunque, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve ritenersi inammissibile poiché tardiva risulta essere la costituzione del convenuto.
Orbene, per quanto riguarda il merito della controversia, all'esito dell'istruttoria orale espletata, deve ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine l'azione giudiziaria.
Infatti, come ammesso dallo stesso convenuto nel proprio atto di costituzione e risposta, a pagina 3, si legge che “Una volta accettato il preventivo della committente e versato un acconto di euro 10.000,00, il IG. provvedeva all'ordine dei materiali e si determinava ad iniziare i lavori”. Controparte_1 Inoltre, la IG.ra al momento dell'interrogatorio formale, rispondendo sul capitolo 18 Parte_1 della memoria 183 VI comma punto 2) cpc di parte convenuta, che “E' vero in ordine al capitolo 18 che si provvedeva ad effettuare il bonifico reiterando le lamentale già avanzate”.
Quindi risulta accertato che il IG. abbia ricevuto il denaro per la fornitura dei materiali, Controparte_1
l'assemblamento ed il collocamento degli infissi esterni dell'abitazione della IG.ra . Parte_1
Dirimente per la decisione della controversia è la perizia tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale redatta dal CTU Ing. . Persona_2
Appare opportuno specificare che la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e che questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. Civ. Sez. III n.6155/2009).
Dunque, le conclusioni del CTU, vista l'ampia motivazione prodromica alle stesse e le argomentazioni assolutamente condivisibili, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Orbene all'Ing. venivano posti i seguenti quesiti indicati dalla parte attrice: Persona_2
Contr sulla scorta del preventivo sottoscritto, vrebbe dovuto posizionare i telai e controtelai nonché la canaletta e gli scarichi
(e non il giunto di dilazione) degli infissi ?; al quale il Consulente Tecnico rispondeva “Dal momento che nel preventivo non vi è esplicita indicazione relativa alla posa in opera di telai, controtelai, canaletta e scarichi degli infissi, è possibile ritenere che l'onere di tale compito ricadeva sull'impresa esecutrice dei lavori, fermo restando l'onere dell'installatore di verificare la corretta posa in opera di tali parti e segnalare problematiche”
4) è giustificabile il fatto che la TT convenuta dichiari di aver utilizzato maestranze di altra TT presente in cantiere, non adeguatamente istruite né qualificate per il montaggio, seppur parziale degli infissi ? al quale il Consulente Tecnico rispondeva “ In merito a tale quesito si rimanda a quanto indicato nella risposta relativa al punto n. 1). In ogni caso, l'onere della corretta posa ricade sulla TT incaricata da parte attrice della fornitura e posa in opera. L'eventuale affidamento della posa ad altra TT non può avere rilevanze e conseguenze sul committente, in assenza di espresso avallo dello stesso” 5) è corretto fornire un tipo di infisso certificato “Ponzio”, adattando componentistica (giunto di dilatazione e/o canaletta) diversa da quella indicata dalla stessa casa madre ? al quale il Consulente Tecnico rispondeva “Menzionando la norma UNI 10818:2015 è indicato che “al distributore/rivenditore che commercializza manufatti con il marchio di un fabbricante, competono gli ambiti operativi e responsabilità seguenti: il mantenimento di idonee condizioni di conservazione o trasporto affinché il prodotto non subisca compromissioni rispetto a quanto risultante dalla Dichiarazione di Prestazione, ove prevista, o altra documentazione di accompagnamento;
la consegna della documentazione tecnica, conformemente alle norme di prodotto e alle disposizioni di legge esistenti, contenenti la documentazione di accompagnamento alla marcatura CE, ove prevista, e la documentazione sulle eventuali garanzie”, specificando che “se il distributore/rivenditore invece immette sul mercato il manufatto con il proprio nome o marchio o senza marchio alcuno o modifica un manufatto già immesso sul mercato in misura tale da variarne le caratteristiche prestazionali, la sua figura e le sue responsabilità sono identiche a quelle del fabbricante”.
Ne deriva che chi effettua le modifiche assume il ruolo di fabbricante dell'infisso e le conseguenti responsabilità.”
6) è dovuta la garanzia degli infissi forniti per importi di circa € 40.000,00 e per quanto tempo deve ritenersi valida ?; al quale il Consulente Tecnico rispondeva “Dal momento che la normativa vigente è carente di un testo specifico per tale tipologia di prodotto, la garanzia sullo stesso è regolamentata dal cosiddetto “Codice del consumo” (D.L. 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche ed integrazioni). In particolare, la garanzia post-vendita è affrontata alla Parte IV, Titolo III, Capo I ed I-bis, agli artt. 128 e seguenti e prevede che qualora vi siano difformità rispetto al contratto di vendita, “il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”.E' tuttavia opportuno rilevare che trattandosi di edilizia spesso la garanzia è estesa a
10 anni. Nel caso specifico nulla è indicato nel preventivo, ma sul sito della è indicato che la stessa Pt_2 fornisce “garanzia di 10 anni sul prodotto finito ” esplicitando “insieme a voi riusciamo a garantire Pt_2 le finestre per 10 anni. Forte dell'eccellente qualità dei nostri prodotti, abbiamo deciso di estendere Pt_2 la garanzia prevista dalla legge”.
7) può essere collaudata una fornitura che presenta vizi e non è a regola d'arte ?; al quale il Consulente Tecnico rispondeva “In generale, un collaudo può essere effettuato con prescrizioni, e diventa “valido” non appena vengono effettuate le lavorazioni indicate che elimino le non conformità riscontrate. Il collaudo consiste nel controllo dell'esatto adempimento, ad avvenuta ultimazione dei lavori, delle obbligazioni assunte dall'appaltatore. Questa pratica, di sovente, viene confusa con l'accettazione, soprattutto se il lavoro è assegnato ad un privato. La Cassazione nella pronuncia n. 12981 del 2002, ha stabilito che il collaudo è un atto diverso dall'accettazione, in quanto consiste in quel negozio giuridico bilaterale, avente funzione di accertamento, che per prassi viene svolto da un tecnico incaricato. L'atto è rappresentato da una dichiarazione finale con cui si riconosce che l'opera è stata compiutamente eseguita o meno a regola d'arte, all'esito di una previa verifica ai sensi dell'art. 1665, 3° comma, c.c. Ne discendono importanti effetti: il diritto di eIGere corrispettivo, il riconoscimento della regola d'arte dell'opera ed il passaggio del rischio dall'appaltatore al committente con esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera. Dunque assolve ad uno scopo liberatorio per l'appaltatore. L'accettazione invece, consiste in un atto unilaterale nel quale il committente manifesta all'appaltatore la sua completa condivisione dell'opera e la accetta nella sua globalità. Essa può essere anche tacita. Allo stesso modo, la presa in consegna dell'opera non equivale ad accettazione senza riserve o tacita pur in difetto di verifica, ex art. 1665, comma 4, c.c., ma occorre stabilire di volta in volta se: “nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve”, come sancito dalla Suprema Corte. (Cassazione, Sez. II, 12 luglio 2004 n. 12829). Normalmente non basta scrivere e far sottoscrivere al committente un semplice verbale, poiché l'omissione di talune componenti o la riscontrata assenza di difetti visibili non rilevati al momento del sopralluogo (anche in presenza dei tecnici), può rivelarsi non sufficiente a scongiurare il rischio di una contestazione. Nel caso specifico, peraltro, il verbale di collaudo oltre a non indicare modello degli infissi e ad indicare che alcune criticità
(quindi presenti) derivano da opere di terzi, non è firmato da parte attrice e quindi è un atto unilaterale.”
E venivano posti i seguenti quesiti proposti dalla parte convenuta: ammettere CTU, con nomina di un Consulente Tecnico volta ad accertare:
a) se i danni lamentati dall'attrice sono riconducibili all'operato della al quale il Consulente Controparte_2
Tecnico rispondeva “In particolare, si ribadisce che relativamente agli infissi appare evidente che le problematiche accertate siano provocate da una errata e/o superficiale installazione delle canalette di scolo (addirittura installate nel verso contrario al loro funzionamento) che non riescono a convogliare le acque meteoriche verso la canalizzazione predisposta, provocando le lamentate infiltrazioni all'interno dell'appartamento. Inoltre, gli infissi stessi non risultano adeguatamente IGillati e subiscono un'eccessiva oscillazione e ciò a causa dell'assenza di dispositivi di blocco. Relativamente alle vetrate panoramiche, invece, i vizi riscontrati nel corso delle operazioni peritali sono riconducibili a lacune nell'attività di progettazione
(posizionamento dei vincoli, tipologia di giunzione tra lastre ortogonali e spessore delle lastre di vetro in relazione alla notevole estensione) ed a errori e/o difetti nella posa in opera. Ne deriva che la risposta al quesito è affermativa. Anche in relazione a quanto indicato da parte convenuta circa “manomissioni, guarnizioni spostate, chiusure forzate, polvere e gesso sui meccanismi e sulle guide” ciò non IGnifica che la fornitura non potesse essere resa a regola d'arte, magari con ulteriore spesa per tenere conto di tale aspetto”
b) che i lavori eseguiti dalla sono stati realizzati a regola d'arte; al quale il Controparte_2
Consulente Tecnico rispondeva “Si ribadisce tuttavia che i vizi lamentati dalla parte attrice sono stati accertati nel corso delle operazioni peritali e pertanto non è possibile affermare che tali lavori siano stati eseguiti a regola d'arte”
c) che la presenza delle macchie di umidità e muffe sulle pareti e sui calpestii dell'abitazione dell'odierna attrice erano già esistenti al momento della collocazione degli infissi (valutabile attraverso la documentazione fotografica allegata alla comparsa di costituzione e risposta cfr. all. 15) al quale il Consulente Tecnico rispondeva
“Tenuto conto che la canaletta di scarico dell'infisso era già stata installata e che si è accertato che questa è stata installata in modo errato (installata nel verso contrario al funzionamento) è del tutto probabile che tali ammaloramenti sono stati causati proprio da tale errata installazione della canaletta”
d) che gli infissi e/o scorrevoli panoramici, erano integri e le guide perfettamente pulite al momento del montaggio
(cfr. allegato 3 - documentazione fotografica al momento della collocazione dei serramenti) e che i danneggiamenti subiti dagli stessi sono compatibili con il successivo deposito su di essi di materiale derivante da altre lavorazioni
(gesso calce, terra e detriti) (cfr. allegati 4 - 6 – documentazione fotografica relativa ai mesi successivi
l'installazione); al quale rispondeva il Consulente Tecnico “È tuttavia possibile affermare che gli infissi appaiono integri ed in perfette condizioni, mentre le guide appaiono pulite, sebbene il
9 livello di dettaglio delle fotografie non consenta di eseguire più precisi accertamenti. Il successivo elaborato fotografico (datato 07/01/2020) mostra, invece la presenza di residui di lavorazioni (polvere e materiale di risulta) depositato lungo le guide, nonché verosimile presenza di macchie. Tale stato di conservazione ha certamente contribuito al primo danneggiamento dei carrelli e delle spazzole, tuttavia, tali componenti sono state successivamente sostituite e riparate dall'impresa opposta, come si evince nella documentazione in atti e dalle informazioni assunte nell'espletamento dell'attività peritale, ed al momento del sopralluogo presentavano un grado di usura non compatibile con l'epoca di installazione dell'infisso”
e) che la formazione delle macchie di umidità è dovuta alla errata collocazione e pendenza dei tubi di scarico delle canalette di scolo (eseguita dalla ), oltreché alla possibile occlusione dei tubi per il deposito Controparte_4 di materiale di scarto sopra citato; al quale il Consulente Tecnico rispondeva “rileva tuttavia, per completezza di informazione, che sebbene all'impresa costruttrice siano deputate le opere murarie all'impresa installatrice spetta la verifica della corretta installazione di tali componenti, segnalando eventuali problematiche, sincerandosi del corretto montaggio prima di procedere all'installazione dell'infisso”
f) che la formazione delle umidità presenti sui calpestii dell'abitazione della IG.ra sono dovute Parte_1 al tipo di pavimento posizionato (cemento lisciato) e da questa scelto e dal fatto di non essere stato realizzato a regola d'arte al quale il Consulente Tecnico rispondeva “la tipologia di pavimentazione installata prescinde dalla circostanza che all'interno dell'unità immobiliare non debbano verificarsi episodi di infiltrazione naturalmente la manifestazione di tale problematica è influenzata dalla tipologia di materiale adoperato nel caso specifico in una pavimentazione in cemento si osservano le macchie oggi visibili in una pavimentazione in mattoni di ceramica la problematica si sarebbe manifestata con macchie nelle fughe tra un mattone e l'altro “
g) che nella realizzazione della pavimentazione non sono state adeguatamente calcolate le pendenze e che la fuoriuscita dell'acqua dalla cabina doccia posta al piano superiore dell'immobile sia a questo dovuta” al quale il Consulente Tecnico rispondeva “Nel corso del sopralluogo corso del sopralluogo condotto alla presenza delle parti sono apparsi immediatamente evidenti i difetti di IGillatura delle pareti vetrate, e ciò a prescindere dalla tipologia di pavimentazione e dalla pendenza della stessa”
Pertanto, il consulente nominato dal Giudice ha riscontrato, con motivazione ampia e puntuale, visto che vi è stata risposta esaustiva anche alle osservazioni delle parti, che i vizi lamentati CP_ dall'attrice siano riconducibili all'attività della convenuta.
10 Dunque, rispondendo al quesito in ordine alla quantificazione dei danni, il consulente specificava quanto segue, anche in merito alle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi: “ considerata la richiesta di parte attrice circa la riduzione del prezzo della fornitura, si rileva che il modus operandi dal CT di parte attrice è da considerarsi corretto. Si è quindi determinato che la chiesta riduzione del prezzo può essere quantificata in complessivi Euro 11.411,15 ( oltre iva). Ne deriva che di fatto la predetta riduzione dell'importo complessivo è pari al 26,11% e risulta essere congrua. Per quanto invece concerne il costo delle opere di ripristino lamentate da parte attrice si è determinato che l'importo di euro 2.671,53 (oltre iva) indicato nella perizia di parte attrice è congruo in relazione alle opere da seguire.
Pertanto, si deve disporre la riduzione del prezzo di vendita per un importo di euro 11.411,15
(oltre iva) e la convenuta deve essere condannata al pagamento di euro 2.671,53 (oltre iva) quale costo delle opere di ripristino.
La domanda attorea relativa al risarcimento dei danni morali asseritamente arrecati, alla luce dell'istruttoria svoltasi, deve essere disattesa poiché carente di valida prova: nessun elemento di prova è stato fornito, né mediante prova testimoniale né tramite produzione documentale, che l'attrice abbia patito un non meglio specificato danno morale, conseguente ai fatti di causa.
Le spese seguono la soccombenza ed parziale accoglimento della domanda attorea, rispetto al petitum della domanda della IG.ra , conseguente al rigetto della Parte_1 domanda relativa al risarcimento del danno morale, è motivo per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico dell'attrice mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico del convenuto e vanno liquidate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione del valore compreso tra 5.201 e 26.000 (tenuto conto del decisum), in complessivi Euro
3.384,66 pari ai 2/3 della somma di Euro 5.077,00 così ottenuta: Euro 919 per la fase studio, Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 per la fase istruttoria ed Euro
1701,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, C.U. marca da bollo.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
ACCOGLIE nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di . Controparte_1
11 RIGETTA in quanto inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
DISPONE la riduzione del prezzo di vendita per l'importo di euro 11.411,15 oltre IVA.
CONDANNA il IG. al pagamento della somma di euro 2.671,63 oltre IVA, Controparte_1 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, in favore della IG.ra
[...]
. Parte_1
CONDANNA il IG. al pagamento delle spese di lite in favore della IG.ra Controparte_1
che liquida nella somma di euro 3.384,66 oltre accessori di legge, C.U. marca Parte_1 da bollo, da distrarsi in favore dell'Avvocato Margherita La Mattina.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Palermo 31.03.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
12
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 5905/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 24.03.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5905/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
(CF. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Margherita La Mattina
Parte attrice
CONTRO
La TT (CF ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato Francesca Crescimanno e dall'Avvocato Monica Palazzolo Parte convenuta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.04.2021, la IG.ra conveniva in giudizio Parte_1 la TT . Controparte_1
All'uopo si rappresentava che l'attrice si sarebbe rivolta alla TT convenuta al fine di realizzare e porre in opera degli infissi all'interno del complesso immobiliare di sua proprietà.
La convenuta, secondo la ricostruzione attorea, si sarebbe impegnata a fornire degli infissi con solidità strutturale, con linee pulite da adattare alle eIGenze della committente, offrendo duratura e leggerezza.
Inoltre, la convenuta avrebbe dovuto realizzare porzioni di vetrate da collocare negli spigoli di due prospetti, nonché nel bagno ubicato al piano terra, per come descritte nei corrispondenti elaborati progettuali, di cui la convenuta era perfettamente a conoscenza, il tutto per un importo scontato e pattuito in Euro 40.000,00 comprensivo di Iva, regolarmente saldato in data 20.05.2020.
La , al fine di ultimare il proprio immobile per renderlo abitabile, nelle more, dava un nuovo Parte_1 incarico alla medesima convenuta, la quale dal canto suo si impegnava ulteriormente a fornire e collocare altre porzioni di vetrate volte a costituire un wc/doccia ed una cabina armadio al piano primo, per le quali emetteva fattura nr 57 del 23 giugno 2020, di importo complessivo, compresa IVA, pari ad euro 5.279,04.
Orbene, ultimati i lavori, l'attrice riscontrava molteplici problematiche, che si erano presentate subito dopo il montaggio degli infissi e delle vetrate e la medesima convenuta effettuava dei sopralluoghi con la presenza di un tecnico.
Il permanere dei vizi lamentati dall'attrice e dei danni conseguenti, avrebbe dunque costretto ad intraprendere l'azione giudiziaria nei confronti della convenuta.
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle proprie note conclusive Reietta ogni avversa istanza, eccezione e difesa.-
Preliminarmente, dichiarare tardiva e quindi inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in comparsa di risposta, perché depositata detta comparsa ben oltre il prescritto termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti indicata in atto di citazione (22 Luglio 2021), che è stata differita d'ufficio al 08.09.2021, ai sensi dell'art.168 bis IVcomma c.p.c. e non con decreto del G.U., ex art. 168 bis V comma c.p.c.- Nel merito, ritenere e dichiarare che la TT convenuta, contravvenendo alle intercorse pattuizioni contrattuali, non ha effettuato a perfetta regola
d'arte i lavori commissionatile, oggetto del contratto misto a prestazioni corrispettive di vendita degli infissi a marchio
“ e delle vetrate, avente ad oggetto anche un facere costituito dall'assemblaggio, realizzazione, collocazione e dal Pt_2 montaggio dei medesimi beni venduti, presso l'immobile della attrice, contravvenendo ulteriormente agli accordi volti al collaudo degli infissi de quibus, nonché alla consegna di tutte le garanzie di fabbrica, nonostante l'integrale pagamento del prezzo stabilito, pari ad € 40.000,00, regolarmente effettuato dall'attrice. - Conseguentemente, stante la presenza dei vizi/difetti lamentati nei beni di cui sopra, disporre, ai sensi dell'art.1490 c.c., la riduzione del prezzo di vendita per un importo di € 14.066,86, oltre IVA, anche all'esito della CTU che si è espressa sul punto, confermando in toto le lamentele di parte attrice, condannando la TT convenuta alla sua restituzione, oltre rivalutazione ed interessi, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. - Condannare, altresì, la TT convenuta, ex art.1494 c.c., al risarcimento dei danni cagionati all'abitazione della eziologicamente connessi ai vizi/difetti dei beni venduti ed al loro inesatto montaggio, Parte_1 quantificati nella somma di € 2.671,63, oltre IVA, riconosciuto in toto dal C.T.U. Ing. nella relazione conclusiva, Per_1 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo. - Condannare, ancora, la convenuta al risarcimento dei danni morali arrecati all'attrice, in via equitativa e di giustizia, ex art.1226 c.c., trattandosi di danni certamente sussistenti, causalmente connessi all'illecito atteggiamento della medesima convenuta, ma di non facile quantificazione nel loro preciso ammontare, determinandoli in una somma non inferiore ad € 5.000,00, tenendo conto della situazione di sconforto e frustrazione in cui si è trovata la nonché l'intera famiglia. - Porre definitivamente a carico dell'odierna Parte_1 convenuta le spese di C.T.U. espletata nel presente procedimento. - In ogni caso, per i motivi ampiamente dedotti in narrativa, cui ci si riporta interamente, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e diritto o, comunque, rigettare, con qualsiasi statuizione, tutte le domande avanzate della convenuta che risultano pure del tutto mancanti di prova idonea, ivi inclusa la spiegata domanda riconvenzionale palesemente tardiva e pretestuosa. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore dell'antescritto procuratore.
Si costituiva il IG, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, rilevando che i Controparte_1 manufatti forniti fossero perfettamente integri, non avendo alcun difetto o vizio, sia esso esplicito o tacito e contestualmente asserendo la realizzazione degli stessi a regola d'arte: gli interventi, infatti, secondo la ricostruzione del convenuto, sarebbero stati effettuati, solo ed esclusivamente, al fine di porre rimedio ai danni causati da terzi soggetti intervenuti ad eseguire i lavori, presso l'abitazione della IG.ra . Parte_1
Dunque, il IG. così concludeva le proprie note Preliminarmente, per le ragioni sopra esposte, rigettare Parte_1 integralmente le domande di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, stante la corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalla Ritenere che i danni lamentati non sono conseguenza dei lavori eseguiti dalla TT Controparte_2 CP_1
e, per l'effetto, dichiarare infondata la richiesta di riduzione del prezzo di vendita che, pertanto, va rigettata;
[...]
Rigettare la richiesta di risarcimento, per l'insussistenza del nesso causale tra il danno denunciato dall'attrice e l'esecuzione delle opere realizzate dalla Rigettare la richiesta di risarcimento del danno morale, quantificato Controparte_2 arbitrariamente in € 5.000,00 lamentato dalla SI.ra , perché non supportato da alcuna allegazione Parte_1 probatoria;
In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare il IG. creditore della IG.ra , Controparte_1 Parte_1 in virtù della fattura n. 57 del 23/06/2020, già richiamata in comparsa di costituzione e risposta, dell'importo di € 5.279,04 rimasta insoluta;
Ritenere e dichiarare il IG. creditore della IG.ra , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 3.364,66, relativo alla fattura emessa dalla società per la sostituzione dei carrelli delle guide Parte_3 scorrevoli degli infissi;
Ritenere e dichiarare il IG. creditore della IG.ra , dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 500,00 relativo alle spese sostenute per l'intervento di n. 2 muratori per opere di sistemazione edili eseguite presso
l'immobile di proprietà dell'attrice; Ritenere e dichiarare il IG. creditore della IG.ra , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 2.000,00 relativo alle spese sostenute per l'interventi extra eseguiti dagli operai della Controparte_2 presso l'abitazione di proprietà dell'attrice; Condannare la IG.ra , al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'importo di € 11.143,70 o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in Controparte_2 esito al presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. In subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse accogliere la domanda formulata da parte attrice, rideterminare l'importo eventualmente dovuto, compensando con i crediti dovuti alla tenendo conto dell'errore di calcolo relativo all'importo richiesto nell'atto di citazione e Controparte_2 correttamente indicato nella CTU;
Per l'effetto, Con condanna alle spese ed onorai del giudizio.
Con provvedimento dell'08.09.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, fissando la successiva udienza al 03.02.2022.
Con provvedimento del 03.02.2022 veniva fissata udienza al 17.10.2022 per l'interrogatorio formale di parte attrice.
Con il successivo provvedimento del 25.10.2022 si fissava l'udienza del 31.05.2022 per l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 31.05.2023, venivano escussi i testimoni ed il IG. Testimone_1 Tes_2
.
[...]
All'udienza del 30.11.2023 venivano escussi i testimoni , Testimone_3 Testimone_4
e . Testimone_5 Testimone_6
Con provvedimento del 04.12.2023 veniva nominato CTU il IG. e si fissava l'udienza Persona_2 del 22.02.2024 per il giuramento.
In data 07.10.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con provvedimento del 04.11.2024 si fissava l'udienza al 03.07.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa era assegnata allo scrivente GOP, il quale anticipava l'udienza al 24.03.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Prima di valutare il merito della controversia, visto il contenuto delle note conclusive delle parti, appare necessario affrontare la questione inerente all'asserita tardiva e quindi inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in comparsa di risposta, perché depositata detta comparsa ben oltre il prescritto termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti indicata in atto di citazione (22 Luglio 2021), che è stata differita d'ufficio al 08.09.2021, ai sensi dell'art.168 bis IVcomma c.p.c. e non con decreto del G.U., ex art. 168 bis V comma c.p.c
Orbene, la data fissata in citazione dall'attore era il giorno 22.07.2021.
La costituzione del convenuto è avvenuta in data 17.07.2021.
La prima udienza fissata è stata fissata per il giorno 08.09.2021.
Ebbene, il differimento dal giorno 22.07.2021 al giorno 08.09.2021, è stato disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 168 bis IV comma cpc.
Infatti, il differimento è avvenuto poiché “nel giorno fissato per la comparizione, il giudice istruttore deIGnato non tiene udienza la comparizione delle pari è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice deIGnato”.
Ovviamente se il differimento fosse avvenuto ai sensi dell'art. 168 bis V comma cpc, come asserito dalla difesa del convenuto, vi sarebbe dovuto essere un decreto ed in “In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”.
Nel caso che occupa è pacifico quindi che il differimento sia avvenuto dal 22.07.2021 all'08.09.2021 ai sensi dell'art. 168 bis IV comma cpc.
Ebbene, l'art 166 cpc disponeva chiaramente che il convenuto doveva costituirsi “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione…o almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art
168 bis, quinto comma…”
In sostanza il convenuto essendosi costituito venti giorni prima dell'udienza differita ai sensi dell'art. 168 bis IV comma cpc è incorso nelle decadenze di cui all'art. 167 comma secondo cpc.
Dunque, la domanda riconvenzionale di parte convenuta deve ritenersi inammissibile poiché tardiva risulta essere la costituzione del convenuto.
Orbene, per quanto riguarda il merito della controversia, all'esito dell'istruttoria orale espletata, deve ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine l'azione giudiziaria.
Infatti, come ammesso dallo stesso convenuto nel proprio atto di costituzione e risposta, a pagina 3, si legge che “Una volta accettato il preventivo della committente e versato un acconto di euro 10.000,00, il IG. provvedeva all'ordine dei materiali e si determinava ad iniziare i lavori”. Controparte_1 Inoltre, la IG.ra al momento dell'interrogatorio formale, rispondendo sul capitolo 18 Parte_1 della memoria 183 VI comma punto 2) cpc di parte convenuta, che “E' vero in ordine al capitolo 18 che si provvedeva ad effettuare il bonifico reiterando le lamentale già avanzate”.
Quindi risulta accertato che il IG. abbia ricevuto il denaro per la fornitura dei materiali, Controparte_1
l'assemblamento ed il collocamento degli infissi esterni dell'abitazione della IG.ra . Parte_1
Dirimente per la decisione della controversia è la perizia tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale redatta dal CTU Ing. . Persona_2
Appare opportuno specificare che la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e che questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. Civ. Sez. III n.6155/2009).
Dunque, le conclusioni del CTU, vista l'ampia motivazione prodromica alle stesse e le argomentazioni assolutamente condivisibili, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Orbene all'Ing. venivano posti i seguenti quesiti indicati dalla parte attrice: Persona_2
Contr sulla scorta del preventivo sottoscritto, vrebbe dovuto posizionare i telai e controtelai nonché la canaletta e gli scarichi
(e non il giunto di dilazione) degli infissi ?; al quale il Consulente Tecnico rispondeva “Dal momento che nel preventivo non vi è esplicita indicazione relativa alla posa in opera di telai, controtelai, canaletta e scarichi degli infissi, è possibile ritenere che l'onere di tale compito ricadeva sull'impresa esecutrice dei lavori, fermo restando l'onere dell'installatore di verificare la corretta posa in opera di tali parti e segnalare problematiche”
4) è giustificabile il fatto che la TT convenuta dichiari di aver utilizzato maestranze di altra TT presente in cantiere, non adeguatamente istruite né qualificate per il montaggio, seppur parziale degli infissi ? al quale il Consulente Tecnico rispondeva “ In merito a tale quesito si rimanda a quanto indicato nella risposta relativa al punto n. 1). In ogni caso, l'onere della corretta posa ricade sulla TT incaricata da parte attrice della fornitura e posa in opera. L'eventuale affidamento della posa ad altra TT non può avere rilevanze e conseguenze sul committente, in assenza di espresso avallo dello stesso” 5) è corretto fornire un tipo di infisso certificato “Ponzio”, adattando componentistica (giunto di dilatazione e/o canaletta) diversa da quella indicata dalla stessa casa madre ? al quale il Consulente Tecnico rispondeva “Menzionando la norma UNI 10818:2015 è indicato che “al distributore/rivenditore che commercializza manufatti con il marchio di un fabbricante, competono gli ambiti operativi e responsabilità seguenti: il mantenimento di idonee condizioni di conservazione o trasporto affinché il prodotto non subisca compromissioni rispetto a quanto risultante dalla Dichiarazione di Prestazione, ove prevista, o altra documentazione di accompagnamento;
la consegna della documentazione tecnica, conformemente alle norme di prodotto e alle disposizioni di legge esistenti, contenenti la documentazione di accompagnamento alla marcatura CE, ove prevista, e la documentazione sulle eventuali garanzie”, specificando che “se il distributore/rivenditore invece immette sul mercato il manufatto con il proprio nome o marchio o senza marchio alcuno o modifica un manufatto già immesso sul mercato in misura tale da variarne le caratteristiche prestazionali, la sua figura e le sue responsabilità sono identiche a quelle del fabbricante”.
Ne deriva che chi effettua le modifiche assume il ruolo di fabbricante dell'infisso e le conseguenti responsabilità.”
6) è dovuta la garanzia degli infissi forniti per importi di circa € 40.000,00 e per quanto tempo deve ritenersi valida ?; al quale il Consulente Tecnico rispondeva “Dal momento che la normativa vigente è carente di un testo specifico per tale tipologia di prodotto, la garanzia sullo stesso è regolamentata dal cosiddetto “Codice del consumo” (D.L. 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche ed integrazioni). In particolare, la garanzia post-vendita è affrontata alla Parte IV, Titolo III, Capo I ed I-bis, agli artt. 128 e seguenti e prevede che qualora vi siano difformità rispetto al contratto di vendita, “il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”.E' tuttavia opportuno rilevare che trattandosi di edilizia spesso la garanzia è estesa a
10 anni. Nel caso specifico nulla è indicato nel preventivo, ma sul sito della è indicato che la stessa Pt_2 fornisce “garanzia di 10 anni sul prodotto finito ” esplicitando “insieme a voi riusciamo a garantire Pt_2 le finestre per 10 anni. Forte dell'eccellente qualità dei nostri prodotti, abbiamo deciso di estendere Pt_2 la garanzia prevista dalla legge”.
7) può essere collaudata una fornitura che presenta vizi e non è a regola d'arte ?; al quale il Consulente Tecnico rispondeva “In generale, un collaudo può essere effettuato con prescrizioni, e diventa “valido” non appena vengono effettuate le lavorazioni indicate che elimino le non conformità riscontrate. Il collaudo consiste nel controllo dell'esatto adempimento, ad avvenuta ultimazione dei lavori, delle obbligazioni assunte dall'appaltatore. Questa pratica, di sovente, viene confusa con l'accettazione, soprattutto se il lavoro è assegnato ad un privato. La Cassazione nella pronuncia n. 12981 del 2002, ha stabilito che il collaudo è un atto diverso dall'accettazione, in quanto consiste in quel negozio giuridico bilaterale, avente funzione di accertamento, che per prassi viene svolto da un tecnico incaricato. L'atto è rappresentato da una dichiarazione finale con cui si riconosce che l'opera è stata compiutamente eseguita o meno a regola d'arte, all'esito di una previa verifica ai sensi dell'art. 1665, 3° comma, c.c. Ne discendono importanti effetti: il diritto di eIGere corrispettivo, il riconoscimento della regola d'arte dell'opera ed il passaggio del rischio dall'appaltatore al committente con esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera. Dunque assolve ad uno scopo liberatorio per l'appaltatore. L'accettazione invece, consiste in un atto unilaterale nel quale il committente manifesta all'appaltatore la sua completa condivisione dell'opera e la accetta nella sua globalità. Essa può essere anche tacita. Allo stesso modo, la presa in consegna dell'opera non equivale ad accettazione senza riserve o tacita pur in difetto di verifica, ex art. 1665, comma 4, c.c., ma occorre stabilire di volta in volta se: “nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera senza riserve”, come sancito dalla Suprema Corte. (Cassazione, Sez. II, 12 luglio 2004 n. 12829). Normalmente non basta scrivere e far sottoscrivere al committente un semplice verbale, poiché l'omissione di talune componenti o la riscontrata assenza di difetti visibili non rilevati al momento del sopralluogo (anche in presenza dei tecnici), può rivelarsi non sufficiente a scongiurare il rischio di una contestazione. Nel caso specifico, peraltro, il verbale di collaudo oltre a non indicare modello degli infissi e ad indicare che alcune criticità
(quindi presenti) derivano da opere di terzi, non è firmato da parte attrice e quindi è un atto unilaterale.”
E venivano posti i seguenti quesiti proposti dalla parte convenuta: ammettere CTU, con nomina di un Consulente Tecnico volta ad accertare:
a) se i danni lamentati dall'attrice sono riconducibili all'operato della al quale il Consulente Controparte_2
Tecnico rispondeva “In particolare, si ribadisce che relativamente agli infissi appare evidente che le problematiche accertate siano provocate da una errata e/o superficiale installazione delle canalette di scolo (addirittura installate nel verso contrario al loro funzionamento) che non riescono a convogliare le acque meteoriche verso la canalizzazione predisposta, provocando le lamentate infiltrazioni all'interno dell'appartamento. Inoltre, gli infissi stessi non risultano adeguatamente IGillati e subiscono un'eccessiva oscillazione e ciò a causa dell'assenza di dispositivi di blocco. Relativamente alle vetrate panoramiche, invece, i vizi riscontrati nel corso delle operazioni peritali sono riconducibili a lacune nell'attività di progettazione
(posizionamento dei vincoli, tipologia di giunzione tra lastre ortogonali e spessore delle lastre di vetro in relazione alla notevole estensione) ed a errori e/o difetti nella posa in opera. Ne deriva che la risposta al quesito è affermativa. Anche in relazione a quanto indicato da parte convenuta circa “manomissioni, guarnizioni spostate, chiusure forzate, polvere e gesso sui meccanismi e sulle guide” ciò non IGnifica che la fornitura non potesse essere resa a regola d'arte, magari con ulteriore spesa per tenere conto di tale aspetto”
b) che i lavori eseguiti dalla sono stati realizzati a regola d'arte; al quale il Controparte_2
Consulente Tecnico rispondeva “Si ribadisce tuttavia che i vizi lamentati dalla parte attrice sono stati accertati nel corso delle operazioni peritali e pertanto non è possibile affermare che tali lavori siano stati eseguiti a regola d'arte”
c) che la presenza delle macchie di umidità e muffe sulle pareti e sui calpestii dell'abitazione dell'odierna attrice erano già esistenti al momento della collocazione degli infissi (valutabile attraverso la documentazione fotografica allegata alla comparsa di costituzione e risposta cfr. all. 15) al quale il Consulente Tecnico rispondeva
“Tenuto conto che la canaletta di scarico dell'infisso era già stata installata e che si è accertato che questa è stata installata in modo errato (installata nel verso contrario al funzionamento) è del tutto probabile che tali ammaloramenti sono stati causati proprio da tale errata installazione della canaletta”
d) che gli infissi e/o scorrevoli panoramici, erano integri e le guide perfettamente pulite al momento del montaggio
(cfr. allegato 3 - documentazione fotografica al momento della collocazione dei serramenti) e che i danneggiamenti subiti dagli stessi sono compatibili con il successivo deposito su di essi di materiale derivante da altre lavorazioni
(gesso calce, terra e detriti) (cfr. allegati 4 - 6 – documentazione fotografica relativa ai mesi successivi
l'installazione); al quale rispondeva il Consulente Tecnico “È tuttavia possibile affermare che gli infissi appaiono integri ed in perfette condizioni, mentre le guide appaiono pulite, sebbene il
9 livello di dettaglio delle fotografie non consenta di eseguire più precisi accertamenti. Il successivo elaborato fotografico (datato 07/01/2020) mostra, invece la presenza di residui di lavorazioni (polvere e materiale di risulta) depositato lungo le guide, nonché verosimile presenza di macchie. Tale stato di conservazione ha certamente contribuito al primo danneggiamento dei carrelli e delle spazzole, tuttavia, tali componenti sono state successivamente sostituite e riparate dall'impresa opposta, come si evince nella documentazione in atti e dalle informazioni assunte nell'espletamento dell'attività peritale, ed al momento del sopralluogo presentavano un grado di usura non compatibile con l'epoca di installazione dell'infisso”
e) che la formazione delle macchie di umidità è dovuta alla errata collocazione e pendenza dei tubi di scarico delle canalette di scolo (eseguita dalla ), oltreché alla possibile occlusione dei tubi per il deposito Controparte_4 di materiale di scarto sopra citato; al quale il Consulente Tecnico rispondeva “rileva tuttavia, per completezza di informazione, che sebbene all'impresa costruttrice siano deputate le opere murarie all'impresa installatrice spetta la verifica della corretta installazione di tali componenti, segnalando eventuali problematiche, sincerandosi del corretto montaggio prima di procedere all'installazione dell'infisso”
f) che la formazione delle umidità presenti sui calpestii dell'abitazione della IG.ra sono dovute Parte_1 al tipo di pavimento posizionato (cemento lisciato) e da questa scelto e dal fatto di non essere stato realizzato a regola d'arte al quale il Consulente Tecnico rispondeva “la tipologia di pavimentazione installata prescinde dalla circostanza che all'interno dell'unità immobiliare non debbano verificarsi episodi di infiltrazione naturalmente la manifestazione di tale problematica è influenzata dalla tipologia di materiale adoperato nel caso specifico in una pavimentazione in cemento si osservano le macchie oggi visibili in una pavimentazione in mattoni di ceramica la problematica si sarebbe manifestata con macchie nelle fughe tra un mattone e l'altro “
g) che nella realizzazione della pavimentazione non sono state adeguatamente calcolate le pendenze e che la fuoriuscita dell'acqua dalla cabina doccia posta al piano superiore dell'immobile sia a questo dovuta” al quale il Consulente Tecnico rispondeva “Nel corso del sopralluogo corso del sopralluogo condotto alla presenza delle parti sono apparsi immediatamente evidenti i difetti di IGillatura delle pareti vetrate, e ciò a prescindere dalla tipologia di pavimentazione e dalla pendenza della stessa”
Pertanto, il consulente nominato dal Giudice ha riscontrato, con motivazione ampia e puntuale, visto che vi è stata risposta esaustiva anche alle osservazioni delle parti, che i vizi lamentati CP_ dall'attrice siano riconducibili all'attività della convenuta.
10 Dunque, rispondendo al quesito in ordine alla quantificazione dei danni, il consulente specificava quanto segue, anche in merito alle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi: “ considerata la richiesta di parte attrice circa la riduzione del prezzo della fornitura, si rileva che il modus operandi dal CT di parte attrice è da considerarsi corretto. Si è quindi determinato che la chiesta riduzione del prezzo può essere quantificata in complessivi Euro 11.411,15 ( oltre iva). Ne deriva che di fatto la predetta riduzione dell'importo complessivo è pari al 26,11% e risulta essere congrua. Per quanto invece concerne il costo delle opere di ripristino lamentate da parte attrice si è determinato che l'importo di euro 2.671,53 (oltre iva) indicato nella perizia di parte attrice è congruo in relazione alle opere da seguire.
Pertanto, si deve disporre la riduzione del prezzo di vendita per un importo di euro 11.411,15
(oltre iva) e la convenuta deve essere condannata al pagamento di euro 2.671,53 (oltre iva) quale costo delle opere di ripristino.
La domanda attorea relativa al risarcimento dei danni morali asseritamente arrecati, alla luce dell'istruttoria svoltasi, deve essere disattesa poiché carente di valida prova: nessun elemento di prova è stato fornito, né mediante prova testimoniale né tramite produzione documentale, che l'attrice abbia patito un non meglio specificato danno morale, conseguente ai fatti di causa.
Le spese seguono la soccombenza ed parziale accoglimento della domanda attorea, rispetto al petitum della domanda della IG.ra , conseguente al rigetto della Parte_1 domanda relativa al risarcimento del danno morale, è motivo per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico dell'attrice mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico del convenuto e vanno liquidate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione del valore compreso tra 5.201 e 26.000 (tenuto conto del decisum), in complessivi Euro
3.384,66 pari ai 2/3 della somma di Euro 5.077,00 così ottenuta: Euro 919 per la fase studio, Euro 777 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 per la fase istruttoria ed Euro
1701,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, C.U. marca da bollo.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
ACCOGLIE nei limiti indicati in motivazione la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di . Controparte_1
11 RIGETTA in quanto inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
DISPONE la riduzione del prezzo di vendita per l'importo di euro 11.411,15 oltre IVA.
CONDANNA il IG. al pagamento della somma di euro 2.671,63 oltre IVA, Controparte_1 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, in favore della IG.ra
[...]
. Parte_1
CONDANNA il IG. al pagamento delle spese di lite in favore della IG.ra Controparte_1
che liquida nella somma di euro 3.384,66 oltre accessori di legge, C.U. marca Parte_1 da bollo, da distrarsi in favore dell'Avvocato Margherita La Mattina.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Palermo 31.03.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
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