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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2455/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di I Grado iscritti al n. r.g. 2455/2015 e al n. r.g. 10326/2016 vertente
tra
in proprio e in qualità di rappresentante p.t. del Servizi UTL Parte_1 Pt_2
di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ferrarese
OPPONENTE
e
in persona del Dirigente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dal funzionario delegato avv. Alessandro Santo
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.2.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso in riassunzione, depositato in data 23.2.2015, in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. del di Bari, ha adito il Tribunale Parte_3
di Bari al fine di ottenere, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza d'ingiunzione prot. n. 82581 del 25.10.2011, notificata il 29.11.2011, a mezzo della quale è stato
1 ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 116.083,60 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e, nel merito, l'annullamento della suddetta ordinanza.
In data 27.11.2018 si è costituito in giudizio l' (d'ora Controparte_1
Con innanzi, per brevità, solo ) resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
In data 23.4.2019 è stata disposta la riunione al presente procedimento del giudizio recante
R.G. n. 10326/16, instaurato sempre dal avente ad oggetto “ricorso in opposizione a cartella Pt_1
esattoriale” n. 014 2016 00036436 81, notificata il 15.4.2016, emessa sulla scorta dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e, all'odierna udienza, alla quale è
comparsa soltanto l'Amministrazione resistente, è stata decisa nei modi di legge.
2 – L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1 – Nell'ambito del giudizio iscritto al n. 10326/2016 RG, ha eccepito l'intervenuta Pt_1
prescrizione del diritto alla riscossione per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 28 della
L. n. 689/1981 atteso che il 12.10.2007 è cessato “l'asserito rapporto di lavoro” e l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 29.11.2013.
L'eccezione è inaccoglibile in quanto dalla documentazione versata in atti emerge incontrovertibilmente che, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro in questione avvenuta il
12.10.2007, la contestazione degli illeciti amministrativi accertati è stata notificata il 2.12.2008 e l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 82581 del 25.10.2011 è stata ritualmente notificata all'ingiunto il
29.11.2011 (e non, invece, il 29.11.2013), quindi allorché non era ancora decorso il termine di cui all'art. 28 cit.
Peraltro, è appena il caso di rammentare che, come più volte precisato dalla Suprema Corte,
“in tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento
della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., atteso che ogni
atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione
2 della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena
pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. 20.7.2016, n. 14886; cfr. Cass.
26.11.2008 n. 28238)
In particolare, secondo la Corte di Cassazione “atteso che l'ordinanza-ingiunzione ha la
funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo
stragiudiziale, la notificazione della stessa è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione,
ma tale efficacia va riconosciuta anche ad atti diversi (quali la notificazione del verbale di
contestazione dell'infrazione) - comunque da individuarsi specificamente quanto a tutte le concrete
caratteristiche e alla data - e in generale, in forza del rinvio operato dall'art. 28 della legge n. 689
del 1981, a tutti gli atti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ., con la conseguenza che la valida
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non è indispensabile per interrompere la prescrizione”
(Cass. 19.8.2005 n. 17054).
Donde la reiezione dell'eccezione.
2.2 – Venendo al merito, va chiarito che: - l'odierno procedimento è stato riassunto davanti a questo giudice in ragione della dichiarata incompetenza del Giudice del Lavoro di Bati innanzi al quale il ricorso in esame era stato proposto;
- l'ordinanza opposta trae origine dall'accertamento effettuato in data 12.10.2007 dal Nucleo dei Carabinieri della D.P.L. di Bari presso l'associazione
U.G.L. – U.T.L. di Bari, all'esito del quale sono state contestate le seguenti violazioni: - art. 36//bis
comma 7 L. 248/06 per aver impiegato le lavoratrici e , non Parte_4 Persona_1
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- art. 9/bis comma 2 L. 608/96
modificato dall'art. 6 D. Lgs. 297/02 per aver omesso di comunicare, entro 5 giorni, al competente
Centro per l'Impiego, l'assunzione della lavoratrice , occupata dal 05.04.04; - art. Persona_1
4/bis del D. Lgs. 181/00 introdotto dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 297/02, per non aver consegnato,
all'atto dell'assunzione del 05.04.04, prima dell'immissione al lavoro, alla dipendente ER
, una dichiarazione sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro
[...]
matricola, nonché, nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo, per over omesso di indicare
3 la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
durata normale, giornaliera – settimanale di lavoro;
- art. 21 comma 1 L. 264/49 modificato dall'art.
6 D. Lgs. 297/02 per non aver comunicato entro 5 giorni, al competente Centro per l'Impiego, la
cessazione del rapporto di lavoro delle dipendenti e - art. 14 comma 2 D. LGS. Pt_4 ER
38/2000 per non aver comunicato all' il codice fiscale della dipendente CP_3 ER
contestualmente all'instaurazione, in data 05.04.04 del rapporto di lavoro;
- art. 14 comma 2 D. Lgs.
38/2000 per non aver comunicato all' il codice fiscale delle dipendenti e CP_3 Pt_4 ER
contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- artt. 1 e 3 L. 4/53, per aver omesso di
consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga alle
lavoratrici di cui sopra;
- artt. 1 e 3 L. 4/53, per aver omesso di consegnare, all'atto della
corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga alle lavoratrici in questione; - per le suddette violazioni è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 116.083,60.
In data 1°.
4.2008 l'opponente attivava il procedimento di emersione previsto dall'art. 1 commi
1192-1201 L. n. 296/2006, presentando domanda di regolarizzazione per le due lavoratrici.
Cont Istruita la pratica ed espletata l'audizione del responsabile, in data 25.10.2011 la emetteva l'ordinanza-ingiunzione in esame ai fini dell'interruzione della prescrizione, sospendendone l'efficacia fino all'esito del suddetto procedimento di regolarizzazione.
In data 10.7.2012 veniva rigettata la domanda di regolarizzazione presentata da “per Pt_1
non aver completato il pagamento rateale degli obblighi contributivi” previsti dalla L. n. 296/2006,
requisito necessario per il buon esito della procedura.
Carenza, pertanto, interponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro avverso il diniego della domanda di regolarizzazione proposta ai sensi dell'art. 1 commi 1192-1201 L. n
296/2006, rigettato in quanto l'odierno opponente non aveva dato prova di aver sottoscritto gli accordi di conciliazione individuali con le due lavoratrici difettando, pertanto, il presupposto per poter accedere alla regolarizzazione contributiva.
4 Nell'ambito di questo giudizio, l'opponente ha reiterato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione in quanto l'esecuzione comporterebbe un danno grave, ingiusto e irreparabile e poiché adottata in violazione del diritto di difesa.
Nel merito, ha dedotto di aver provveduto al versamento di tutto quanto dovuto ai fini della procedura di regolarizzazione prevista dalla L. n. 296/2006 e che, conseguentemente, l'opposta ordinanza d'ingiunzione sarebbe illegittima.
2.3 – In ordine all'asserita inesistenza della pretesa creditoria azionata con l'impugnata ordinanza ingiunzione e alla conseguente addotta illegittimità della stessa in quanto adottata successivamente all'attivazione della procedura di regolarizzazione, va ribadito, in primo luogo, che
Con l' ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza in attesa dell'esito della procedura di regolarizzazione prevista dalla L. n. 296/2006.
Ebbene, deve rammentarsi che: - ai sensi del comma 1196 dell'art. 1 della L. n. 296/2006,
“all'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai
rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento
di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative
relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all'atto dell'istanza di
una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate
mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte
di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto
di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate”; - il successivo comma 1197 prevede espressamente che “il versamento della somma di cui al comma
1196 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi
e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio
connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per 1'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
5 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali”.
Con Pertanto, correttamente l' ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione de qua in attesa della conclusione dell'attivata procedura di regolarizzazione.
Nondimeno, è altresì vero che tale procedura di regolarizzazione non ha avuto esito positivo.
Infatti, l' , prima, e il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, poi, hanno rigettato la richiesta CP_5
di regolarizzazione proposta poiché manchevole dei requisiti previsti dall'art. 1 commi 1191 -1196
L. 296/2006.
Non risulta, peraltro, che la sentenza emessa dal G.L. di Bari sia stata appellata, ragion per cui deve ritenersi che la stessa sia divenuta definitiva.
Tale circostanza ha fatto, legittimamente, venir meno la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, stante la reiezione della domanda di regolarizzazione, riattivandone l'operatività.
Tanto chiarito, è utile evidenziare che l'ordinanza in questa sede impugnata è stata adottata
Cont sulla scorta del rapporto n. 18818, pervenuto il 2.3.2009, redatto dal Nucleo Carabinieri della di
Bari in occasione e a seguito degli accertamenti iniziati in data 12.10.2007 e definiti in data
28.10.2008, presso la sede del Centro Servizi UTL Bari.
Come è noto, nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento della violazione di legge, ai sensi dell'art. 2700 c.c., "fa
piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come
avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti,
nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle
parti..." (Cass. civ., sez. lav., 07.11.2004, n. 23800).
Ebbene, nel caso concreto, la PA opposta ha provato il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, ossia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e le lavoratrici indicate nell'ordinanza-ingiunzione (peraltro non contestata dall'odierno opponente),
6 producendo in giudizio il “rapporto per illeciti amministrativi” ex art. 17 L. 698/81 (cfr. allegati al fascicolo di parte opposta nel procedimento iscritto al n. R.G. 15657/2012).
Giova rammentare che, secondo l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
9812/2008, Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004), l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e che
“costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia
singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della
prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione,
l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a
disposizione del datore di lavoro”, evenienze evincibili dagli accertamenti operati nel caso di specie.
Ne consegue l'irrogazione delle sanzioni previste in materia di contrasto del cosiddetto
“lavoro sommerso”, di cui all' art. 36 bis, co. 7, L. n. 248 del 2006, stante l'accertata omissione di tutti gli adempimenti (iscrizione del nominativo e dei dati generali nel libro matricola e nel libro paga;
comunicazione preventiva di assunzione) obbligatoriamente prescritti per l'assunzione delle lavoratrici da parte del titolare dell'attività; parimenti, in base agli accertamenti eseguiti dall' risultano pacifiche anche le omissioni delle comunicazioni dovute all' e CP_1 CP_5
all' . CP_3
V'è di più che, come anticipato, nessuna di tali circostanze è stata contestata da parte opponente;
sicché si devono ritenere pacifiche e incontestate tra le parti.
Pertanto, il ricorso in opposizione è da dichiararsi infondato e, dunque, deve essere respinto.
3 – Ad onta della soccombenza del ricorrente, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio poiché l'Amministrazione non si è costituita tramite un legale bensì a mezzo di un funzionario delegato, sicché in tale ipotesi essa avrebbe diritto solo alla rifusione delle spese vive,
diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da
7 indicarsi in apposita nota (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 2.9.2005, n. 17708), atteso che nella nota spese depositata unitamente alla comparsa conclusionale l'Amministrazione non ha documentato le spese vive in concreto affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti da , in proprio e in qualità Parte_1
di legale rappresentante p.t. del di Bari, nell'ambito dei giudizi riuniti iscritti Parte_3
al n. r.g. 2455/2015 e al n. r.g. 10326/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma gli atti e i provvedimenti impugnati;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bari il 25 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di I Grado iscritti al n. r.g. 2455/2015 e al n. r.g. 10326/2016 vertente
tra
in proprio e in qualità di rappresentante p.t. del Servizi UTL Parte_1 Pt_2
di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ferrarese
OPPONENTE
e
in persona del Dirigente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dal funzionario delegato avv. Alessandro Santo
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.2.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso in riassunzione, depositato in data 23.2.2015, in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. del di Bari, ha adito il Tribunale Parte_3
di Bari al fine di ottenere, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza d'ingiunzione prot. n. 82581 del 25.10.2011, notificata il 29.11.2011, a mezzo della quale è stato
1 ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 116.083,60 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e, nel merito, l'annullamento della suddetta ordinanza.
In data 27.11.2018 si è costituito in giudizio l' (d'ora Controparte_1
Con innanzi, per brevità, solo ) resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
In data 23.4.2019 è stata disposta la riunione al presente procedimento del giudizio recante
R.G. n. 10326/16, instaurato sempre dal avente ad oggetto “ricorso in opposizione a cartella Pt_1
esattoriale” n. 014 2016 00036436 81, notificata il 15.4.2016, emessa sulla scorta dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e, all'odierna udienza, alla quale è
comparsa soltanto l'Amministrazione resistente, è stata decisa nei modi di legge.
2 – L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1 – Nell'ambito del giudizio iscritto al n. 10326/2016 RG, ha eccepito l'intervenuta Pt_1
prescrizione del diritto alla riscossione per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 28 della
L. n. 689/1981 atteso che il 12.10.2007 è cessato “l'asserito rapporto di lavoro” e l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 29.11.2013.
L'eccezione è inaccoglibile in quanto dalla documentazione versata in atti emerge incontrovertibilmente che, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro in questione avvenuta il
12.10.2007, la contestazione degli illeciti amministrativi accertati è stata notificata il 2.12.2008 e l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 82581 del 25.10.2011 è stata ritualmente notificata all'ingiunto il
29.11.2011 (e non, invece, il 29.11.2013), quindi allorché non era ancora decorso il termine di cui all'art. 28 cit.
Peraltro, è appena il caso di rammentare che, come più volte precisato dalla Suprema Corte,
“in tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento
della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., atteso che ogni
atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione
2 della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena
pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. 20.7.2016, n. 14886; cfr. Cass.
26.11.2008 n. 28238)
In particolare, secondo la Corte di Cassazione “atteso che l'ordinanza-ingiunzione ha la
funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo
stragiudiziale, la notificazione della stessa è certamente atto idoneo ad interrompere la prescrizione,
ma tale efficacia va riconosciuta anche ad atti diversi (quali la notificazione del verbale di
contestazione dell'infrazione) - comunque da individuarsi specificamente quanto a tutte le concrete
caratteristiche e alla data - e in generale, in forza del rinvio operato dall'art. 28 della legge n. 689
del 1981, a tutti gli atti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ., con la conseguenza che la valida
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non è indispensabile per interrompere la prescrizione”
(Cass. 19.8.2005 n. 17054).
Donde la reiezione dell'eccezione.
2.2 – Venendo al merito, va chiarito che: - l'odierno procedimento è stato riassunto davanti a questo giudice in ragione della dichiarata incompetenza del Giudice del Lavoro di Bati innanzi al quale il ricorso in esame era stato proposto;
- l'ordinanza opposta trae origine dall'accertamento effettuato in data 12.10.2007 dal Nucleo dei Carabinieri della D.P.L. di Bari presso l'associazione
U.G.L. – U.T.L. di Bari, all'esito del quale sono state contestate le seguenti violazioni: - art. 36//bis
comma 7 L. 248/06 per aver impiegato le lavoratrici e , non Parte_4 Persona_1
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- art. 9/bis comma 2 L. 608/96
modificato dall'art. 6 D. Lgs. 297/02 per aver omesso di comunicare, entro 5 giorni, al competente
Centro per l'Impiego, l'assunzione della lavoratrice , occupata dal 05.04.04; - art. Persona_1
4/bis del D. Lgs. 181/00 introdotto dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 297/02, per non aver consegnato,
all'atto dell'assunzione del 05.04.04, prima dell'immissione al lavoro, alla dipendente ER
, una dichiarazione sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro
[...]
matricola, nonché, nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo, per over omesso di indicare
3 la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
durata normale, giornaliera – settimanale di lavoro;
- art. 21 comma 1 L. 264/49 modificato dall'art.
6 D. Lgs. 297/02 per non aver comunicato entro 5 giorni, al competente Centro per l'Impiego, la
cessazione del rapporto di lavoro delle dipendenti e - art. 14 comma 2 D. LGS. Pt_4 ER
38/2000 per non aver comunicato all' il codice fiscale della dipendente CP_3 ER
contestualmente all'instaurazione, in data 05.04.04 del rapporto di lavoro;
- art. 14 comma 2 D. Lgs.
38/2000 per non aver comunicato all' il codice fiscale delle dipendenti e CP_3 Pt_4 ER
contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- artt. 1 e 3 L. 4/53, per aver omesso di
consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga alle
lavoratrici di cui sopra;
- artt. 1 e 3 L. 4/53, per aver omesso di consegnare, all'atto della
corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga alle lavoratrici in questione; - per le suddette violazioni è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 116.083,60.
In data 1°.
4.2008 l'opponente attivava il procedimento di emersione previsto dall'art. 1 commi
1192-1201 L. n. 296/2006, presentando domanda di regolarizzazione per le due lavoratrici.
Cont Istruita la pratica ed espletata l'audizione del responsabile, in data 25.10.2011 la emetteva l'ordinanza-ingiunzione in esame ai fini dell'interruzione della prescrizione, sospendendone l'efficacia fino all'esito del suddetto procedimento di regolarizzazione.
In data 10.7.2012 veniva rigettata la domanda di regolarizzazione presentata da “per Pt_1
non aver completato il pagamento rateale degli obblighi contributivi” previsti dalla L. n. 296/2006,
requisito necessario per il buon esito della procedura.
Carenza, pertanto, interponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro avverso il diniego della domanda di regolarizzazione proposta ai sensi dell'art. 1 commi 1192-1201 L. n
296/2006, rigettato in quanto l'odierno opponente non aveva dato prova di aver sottoscritto gli accordi di conciliazione individuali con le due lavoratrici difettando, pertanto, il presupposto per poter accedere alla regolarizzazione contributiva.
4 Nell'ambito di questo giudizio, l'opponente ha reiterato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione in quanto l'esecuzione comporterebbe un danno grave, ingiusto e irreparabile e poiché adottata in violazione del diritto di difesa.
Nel merito, ha dedotto di aver provveduto al versamento di tutto quanto dovuto ai fini della procedura di regolarizzazione prevista dalla L. n. 296/2006 e che, conseguentemente, l'opposta ordinanza d'ingiunzione sarebbe illegittima.
2.3 – In ordine all'asserita inesistenza della pretesa creditoria azionata con l'impugnata ordinanza ingiunzione e alla conseguente addotta illegittimità della stessa in quanto adottata successivamente all'attivazione della procedura di regolarizzazione, va ribadito, in primo luogo, che
Con l' ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza in attesa dell'esito della procedura di regolarizzazione prevista dalla L. n. 296/2006.
Ebbene, deve rammentarsi che: - ai sensi del comma 1196 dell'art. 1 della L. n. 296/2006,
“all'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai
rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento
di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative
relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all'atto dell'istanza di
una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate
mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte
di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto
di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate”; - il successivo comma 1197 prevede espressamente che “il versamento della somma di cui al comma
1196 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi
e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio
connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per 1'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
5 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali”.
Con Pertanto, correttamente l' ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione de qua in attesa della conclusione dell'attivata procedura di regolarizzazione.
Nondimeno, è altresì vero che tale procedura di regolarizzazione non ha avuto esito positivo.
Infatti, l' , prima, e il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, poi, hanno rigettato la richiesta CP_5
di regolarizzazione proposta poiché manchevole dei requisiti previsti dall'art. 1 commi 1191 -1196
L. 296/2006.
Non risulta, peraltro, che la sentenza emessa dal G.L. di Bari sia stata appellata, ragion per cui deve ritenersi che la stessa sia divenuta definitiva.
Tale circostanza ha fatto, legittimamente, venir meno la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, stante la reiezione della domanda di regolarizzazione, riattivandone l'operatività.
Tanto chiarito, è utile evidenziare che l'ordinanza in questa sede impugnata è stata adottata
Cont sulla scorta del rapporto n. 18818, pervenuto il 2.3.2009, redatto dal Nucleo Carabinieri della di
Bari in occasione e a seguito degli accertamenti iniziati in data 12.10.2007 e definiti in data
28.10.2008, presso la sede del Centro Servizi UTL Bari.
Come è noto, nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento della violazione di legge, ai sensi dell'art. 2700 c.c., "fa
piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come
avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti,
nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle
parti..." (Cass. civ., sez. lav., 07.11.2004, n. 23800).
Ebbene, nel caso concreto, la PA opposta ha provato il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, ossia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e le lavoratrici indicate nell'ordinanza-ingiunzione (peraltro non contestata dall'odierno opponente),
6 producendo in giudizio il “rapporto per illeciti amministrativi” ex art. 17 L. 698/81 (cfr. allegati al fascicolo di parte opposta nel procedimento iscritto al n. R.G. 15657/2012).
Giova rammentare che, secondo l'ormai prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
9812/2008, Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004), l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e che
“costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia
singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della
prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione,
l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a
disposizione del datore di lavoro”, evenienze evincibili dagli accertamenti operati nel caso di specie.
Ne consegue l'irrogazione delle sanzioni previste in materia di contrasto del cosiddetto
“lavoro sommerso”, di cui all' art. 36 bis, co. 7, L. n. 248 del 2006, stante l'accertata omissione di tutti gli adempimenti (iscrizione del nominativo e dei dati generali nel libro matricola e nel libro paga;
comunicazione preventiva di assunzione) obbligatoriamente prescritti per l'assunzione delle lavoratrici da parte del titolare dell'attività; parimenti, in base agli accertamenti eseguiti dall' risultano pacifiche anche le omissioni delle comunicazioni dovute all' e CP_1 CP_5
all' . CP_3
V'è di più che, come anticipato, nessuna di tali circostanze è stata contestata da parte opponente;
sicché si devono ritenere pacifiche e incontestate tra le parti.
Pertanto, il ricorso in opposizione è da dichiararsi infondato e, dunque, deve essere respinto.
3 – Ad onta della soccombenza del ricorrente, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio poiché l'Amministrazione non si è costituita tramite un legale bensì a mezzo di un funzionario delegato, sicché in tale ipotesi essa avrebbe diritto solo alla rifusione delle spese vive,
diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da
7 indicarsi in apposita nota (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 2.9.2005, n. 17708), atteso che nella nota spese depositata unitamente alla comparsa conclusionale l'Amministrazione non ha documentato le spese vive in concreto affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti da , in proprio e in qualità Parte_1
di legale rappresentante p.t. del di Bari, nell'ambito dei giudizi riuniti iscritti Parte_3
al n. r.g. 2455/2015 e al n. r.g. 10326/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma gli atti e i provvedimenti impugnati;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bari il 25 febbraio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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