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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1042/2023 promossa con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2023.
d a
(C.F. con sede in Roma in Viale Parte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, rappresentato e difeso dall'avv. OCONE VINCENZO (C.F.
) del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come C.F._1
da procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 30 c o n t r o
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.7.1961 residente a [...], rappresentata,
assistita e difesa dall'avv. RITA PERSICO (C. F. ) del C.F._3
Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 15 gennaio 2025 avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 12
aprile 2023 con il n. 770/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento
del presente appello, riformare la sentenza n. 770/2023, pubblicata il
12.04.2023, resa dal Tribunale di Bergamo – Giudice Dott.ssa Daniela
Quartarone - nel procedimento n. 9274/2021 R.G. (non notificata) e così
giudicare:
- nel merito:
- respingere, in applicazione del DM 23.6.1997 (G.U. n. 145 del 24 giugno
1997), in quanto infondata in fatto e in diritto, la maggior pretesa di
pagina 2 di 30 pagamento di controparte nei confronti di riconoscendo Parte_1
quali somme dovute quelle quantificate dall'odierna appellante nel doc. n. 2
allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e già
correttamente corrisposte dall'ufficio postale nell'occasione della richiesta di
pagamento da parte della signora;
Controparte_1
conseguentemente:
-condannare parte appellata alla restituzione della maggior somma già
corrisposta da in esecuzione della decisione di primo Parte_1
grado per i buoni fruttiferi postali oggetto di causa.
in ogni caso: rigettare l'appello incidentale proposto dalla appellante
incidentale perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del
giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE
a) respingere in quanto infondata in fatto e in diritto l'impugnazione promossa
dalla società avverso la sentenza n. 770/2023 - n. Parte_1
9274/2021 R.G., emessa in data 11.4.2023 dal Tribunale di Bergamo e
pubblicata il successivo 12.4.2023; pagina 3 di 30 IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
v) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria e
conseguente applicazione dell'art. 7, 3 c., D.M. 23.6.1997, accertare e
dichiarare, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D.
Lgs. n. 239/1996 (1.1.1997)1 e sino alla scadenza di ciascun titolo,
l'illegittimità del sistema di capitalizzazione annua degli interessi maturati dai
bfp oggetto di causa «al netto» della tassazione prevista e, conseguentemente,
condannare al pagamento in favore della signora Parte_1 CP_1
della somma di € 1.671,96 oltre interessi ex art. 1284, 4 comma,
[...]
c.c. dalla data della prima richiesta al saldo;
IN OGNI CASO: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
interamente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
deduceva di essere titolare n. 4 buoni postali del valore Controparte_1
nominale di €. 500.000 ciascuno della serie P-Q di cui ai numeri da 000.410 a
000.413 emessi in data 07/06/1989 (con rendimenti indicati sul retro del titolo e previsti per la durata di anni trenta). Parte attrice esponeva che all'atto della riscossione le erano stati liquidati € 11.347,24 ma sosteneva che tale somma era inferiore rispetto all'importo spettante in forza dei tassi di interessi espressamente indicati sul lato posteriore di ciascun titolo, in quanto si trattava pagina 4 di 30 di buoni emessi successivamente al DM 13/06/1986 e che nessuna modifica dei tassi era stata apportata quanto alla terza decade.
Inoltre, il risparmiatore affermava di aver diritto anche al risarcimento del danno atteso che tale comportamento aveva ingenerato un falso affidamento nei suoi confronti e in generale dei sottoscrittori, avendo violato i propri Pt_1
doveri informativi.
Ulteriormente parte attrice si doleva anche della scorretta applicazione del trattamento fiscale e invocava la disapplicazione dell'art. 7, comma 3 DM
23/06/1997, in quanto in contrasto con l'art. 1, comma 2 D.L. 556/1986 e 26
DPR n. 600/1973, rilevato che la tassazione dei redditi di capitale doveva avvenire secondo il principio di cassa e dunque gli interessi dovevano essere tassati solo con riferimento al periodo di imposta in cui venivano incassati e non quando maturavano e non erano ancora nella disponibilità dei risparmiatori, mentre invece aveva calcolato la somma spettante Parte_1
decurtando dal montante maturato di anno in anno la ritenuta fiscale nella misura applicabile ex DM 23/06/1997.
In considerazione di quanto premesso il risparmiatore chiedeva che
[...]
venisse condannata al pagamento in suo favore di € 9.401,08, pari alla Pt_1
differenza fra quanto già corrisposto al momento del rimborso dei medesimi e le maggiori somme dovute in forza dei rendimenti indicati sul retro del titolo e con disapplicazione dell'art. 7 DM 23/06/1997 oppure, in subordine, della pagina 5 di 30 somma di €. 8750,00 in caso di rigetto della richiesta di disapplicazione del predetto DM, o ancora di €. 2.176,84 in caso del solo accoglimento della censura relativa alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale.
Costituendosi in giudizio contestava la fondatezza in fatto Parte_1
ed in diritto delle deduzioni di parte attrice.
Il tribunale, preso atto di quanto premesso, riteneva che i buoni postali fruttiferi oggetto di causa appartenessero alla serie P/Q, essendo state apposte sui moduli cartacei le timbrature richieste dalle modificazioni normative intervenute, e pertanto non essendo possibile applicare le condizioni cartolari apposte sul retro del titolo né riconoscere alcuna somma a titolo di risarcitorio per violazione da parte di dei doveri informativi. Pt_1
Il tribunale reputava invece fondata la censura di parte attrice relativa alle modalità di calcolo utilizzate da per pervenire alla somma Parte_1
da liquidare, ovvero tramite decurtazione dal montante maturato di anno in anno della ritenuta fiscale, nella misura applicabile ratione temporis, sulla base del DM 23/06/1997, essendo in contrasto con la normativa di settore.
Il giudice di prime cure reputava dirimente effettuare in primo luogo una ricognizione delle modifiche del quadro normativo di riferimento intervenute:
<L'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, nello specifico, prevedeva
l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai
pagina 6 di 30 Contr
enunciando che “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale
sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico,
dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla Cassa depositi e prestiti […]”.
Successivamente alla data di emissione dei BFP della serie “Q”, avvenuta per
il tramite del D.M. del 13/06/1986, è intervenuto il D.L. n. 556 del 19/09/1986,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato
“modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e
altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.
Con tale normativa è venuta meno l'esenzione pregressa, prevista dal
precedente articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, istituendosi, invece,
una ritenuta d'imposta, per le persone fisiche, sugli interessi, premi ed altri
frutti “corrisposti” ai possessori, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973 ratione temporis applicabile.
Ha fatto, quindi, seguito poi il Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996, che
ha ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BFP dalle
disposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta
sostitutiva in misura comunque pari al 12,50% e disponendo precisamente che
“sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del pagina 7 di 30 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri tioli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel
territorio dello Stato: a) persone fisiche (…)”.
Orbene, come ben evidenziato dall'uso dei termini “corrisposti” e “percepiti”,
le discipline fiscali suesposte rispondono al c.d. principio di cassa, di talché
esse collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito
dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il
rimborso del buono.
Viceversa, come ammesso dalla parte convenuta, l'emittente dei buoni ha
ritenuto di dover capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta
maturati, al netto dei trattamenti tributari suesposti e non già al lordo, così
anticipando illegittimamente il momento impositivo degli stessi ad una fase
anteriore (effettiva e non fittizia, come prospettato da ) alla Parte_1
percezione degli importi da parte del risparmiatore.
Sul punto, a nulla rileva che il D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del
24/06/1997) abbia previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta
fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni
Q, R, S emessi fino al 31/12/1996 (art. 7): trattasi, infatti, di un provvedimento
sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove pagina 8 di 30 difforme da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene
all'indebita anticipazione del momento impositivo, e che non trova ulteriore
ragione normativa di efficacia nella sua eventuale corrispondenza ad anteriori
prassi e/o alla Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 58 /E del 9
maggio 2000, che certo non assurgono a normazione primaria.
Tale disapplicazione e il portato delle norme primarie soprarichiamate
rendono superfluo osservare altresì come anche i prospetti di calcolo riportati
sui buoni in esame e nella tabella allegata al D.M. del 13/06/1986 evidenziano
l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati
al lordo dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, con ciò
smentendosi ulteriormente l'attendibilità dei criteri di computo “al netto”
indicati dal D.M. del 23/06/1997.
Non contrasterebbe le predette conclusioni nemmeno la valorizzazione della
circostanza per cui, sui buoni, fosse alternativamente specificato che
“l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla
legge”, oppure che “l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute
fiscali alla data di emissione”.
Si tratta invero di dizioni che non consentono di affermare che con esse le
parti abbiano voluto o potuto validamente e negozialmente derogare alla
normativa tributaria suesposta, prevedendo un momento impositivo anteriore
a quello normativo del c.d. principio di cassa. pagina 9 di 30 Ciò in quanto, tali dizioni non prendono espressamente posizione circa il
momento impositivo, anzi rinviano la prima alla “legge” e, dunque, alla sopra
esplicata normazione primaria, e la seconda alla “data di emissione” solo per
individuare la disciplina normativa ratione temporis applicabile, non anche il
momento impositivo che, infatti, nemmeno nell'illegittima prassi di
[...]
importa l'applicazione di una imposta/ritenuta una tantum ed all'atto Pt_1
dell'emissione del buono>>
In considerazione di quanto esposto e rilevato che la contestazione della convenuta circa l'ammontare calcolato da parte attrice non investiva il dato matematico esposto nella tabella allegata all'atto di citazione, ma era riferita unicamente all'accoglimento delle censure sul trattamento tributario, il tribunale riteneva che dovesse liquidarsi l'importo capitale di € 2.176,84 (€.
13.536,08 – 11.359,04) oltre interessi ex art. 1284, comma 1 c.c. dalla data della costituzione in mora stragiudiziale del 3/11/2021 sino alla data della domanda giudiziale del 17/12/2021, ed oltre interessi legali ex art. 1284,
comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale del 17/12/2021 e sino al soddisfo.
Infine, il tribunale condannava alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore di che venivano liquidate in €. 2.127,00 per Controparte_1
compensi professionali, €. 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%
ed accessori di legge.
pagina 10 di 30 ***
Propone appello avverso la predetta sentenza contestando Parte_1
la violazione e falsa applicazione delle norme in materia fiscale (in particolare il DPR 602/73, art. 3, comma 2, lett. d), e), f), nonché dell'art. 7 del DM
23/06/1997).
Parte appellante afferma preliminarmente che i frutti derivanti dai buoni fruttiferi postali sono oggetto di imposizione fiscale da diversi decenni.
Sono rimasti esenti da ritenuta fiscale gli interessi maturati dai buoni fruttiferi postali emessi fino a tutto il 20 settembre 1986 mentre, in ragione di quanto stabilito dal D.L. 19 settembre 1986 n. 556, convertito dalla L. n. 17 novembre
1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25 % gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986
al 31 agosto 1987 e sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50% gli interessi riconosciuti per i buoni emessi dal 1 settembre 1987 al 23 giugno
1997.
La ritenuta fiscale è stata successivamente abrogata dal d.l. n. 239/96 che ha istituito l'imposta sostitutiva sugli interessi, per quanto concerne i buoni,
sempre nella misura del 12,50%.
afferma dunque che il procedimento di calcolo corretto è quello Parte_1
secondo il quale devono essere capitalizzati gli interessi per i primi 20 anni al pagina 11 di 30 netto di ritenuta fiscale e di imposta sostitutiva, e poi deve essere utilizzato il montante che risulta al ventesimo anno, quale base per calcolare gli interessi per i successivi 10 anni.
Parte appellante afferma infatti che per i primi venti anni di durata del buono viene applicato il sistema della capitalizzazione composta e dal ventunesimo anno e per i restanti dieci l'interesse semplice del 12%, assumendo come base di calcolo il montante raggiunto al termine dei primi 20 anni.
Gli interessi pertanto non maturano in modo continuo e regolare per tutto il periodo di durata del buono avendo come base di calcolo il capitale investito,
ma per i primi venti anni per effetto dell'applicazione del sistema della capitalizzazione composta, alla fine di ciascun anno vengono quantificati gli interessi che sono maturati in quell'anno.
Tali interessi così quantificati vengono assegnati al titolare del buono per essere reinvestiti.
Dunque, risulta coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione che avviene quindi al netto dell'imposizione fiscale, applicata anno per anno.
Parte appellante eccepisce che neppure quanto disposto dal DPR n. 600/73
pagina 12 di 30 all'art. 26 risulta in contrasto con il calcolo degli interessi al netto della ritenuta fiscale poiché afferma che questa si applica agli “interessi ed altri proventi”, né
ritiene che il DM 23/06/1997 possa essere disapplicato poiché le disposizioni ivi contenute risultano adottate in presenza di un'idonea base legislativa.
Inoltre, parte appellante espone che all'atto della sottoscrizione dei buoni fruttiferi la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il principio di competenza e non il principio di cassa.
Ulteriormente l'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 239/1996 rimette la definizione delle modalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferi postali ad un decreto ministeriale, rappresentato dal DM del 23 giugno 1997.
Tale decreto costituisce pertanto una norma secondaria con la funzione di specificare il contenuto della disposizione di rango primario di cui all'art.2,
comma 3 d.lgs. n. 239/96 potendone stabilire “particolari modalità
applicative”, ed acquisendo in tal modo lo stesso rango.
Pertanto, esso non può essere disapplicato poiché disciplina esattamente la fattispecie specifica e particolare del momento impositivo.
In considerazione di quanto premesso afferma che il dovere Parte_1
impositivo dell'intermediario coincide con quello della maturazione periodica dei rendimenti e non con il momento del rimborso dei titoli, in conformità
anche a quanto disposto dall'art. 3 del DM 23/12/1998 n. 511.
pagina 13 di 30 Sotto altro profilo il DM non può essere disapplicato anche in considerazione del fatto che trova la sua origine nei poteri affidati al Ministero dal DPR n.
156/1973.
In conclusione, parte appellante afferma che la sentenza impugnata deve essere riformata in quanto viola il DPR n. 602/1973, art. 3, comma 3 lett. d e f nonché
in quanto il DM 23/06/1997 non poteva essere disapplicato.
***
Costituendosi in giudizio contesta in fatto ed in diritto tutto Controparte_1
quanto esposto nell'appello di eccependo che il Parte_1
meccanismo di remunerazione dei buoni postali si fonda su un sistema opposto rispetto a quello prospettato da parte appellante, ovvero sul fatto di non consentire mai una autonoma disponibilità degli interessi, via via maturati.
Infatti, per disporre degli interessi il risparmiatore dovrebbe chiedere necessariamente anche il pagamento dell'intero capitale, e chiudere l'investimento realizzato.
Dunque, di remunerazione e di reddito per il soggetto che ha investito i propri risparmi in buoni fruttiferi postali può parlarsi solo rispetto al tempo della scadenza dei titoli o comunque solo al momento in cui viene richiesta la restituzione del capitale.
Né si può supporre che i buoni postali producano un reddito disponibile.
pagina 14 di 30 Ulteriormente, parte appellata propone appello condizionato incidentale, in quanto nella denegata ipotesi in cui venga accolto il primo motivo di appello,
parte appellata chiede che venga accertata e dichiarata, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D. lgs. n. 239/1996 e sino alla scadenza di ciascun titolo, l'illegittimità del sistema di capitalizzazione annua degli interessi maturati dai buoni postali de quibus al netto della tassazione prevista.
Infatti, anche a non voler ritenere che l'art.3, comma 2, lett. d del DPR n.
602/1973 si riferisca a redditi diversi rispetto a quelli oggetto di causa, non può
non essere ritenuto in considerazione il disposto del D.lgs.n. 239/1996 e del successivo D.M. 511/1998.
In particolare, risulta dirimente l'art.5, comma 2 del suddetto decreto il quale chiarisce che per gli interessi, i premi e gli altri frutti dei bfp la tassazione viene applicata dal sostituto d'imposta al momento di “percezione alla scadenza”.
In seguito, il regime tributario dei buoni postali fruttiferi ha trovato compiuta regolamentazione nel DM n. 511/98, il quale richiama il principio di cassa.
Dunque, la regolamentazione prevista dal DPR N. 602/1973 è stata in ogni caso superata dal D.lgs. n. 239/1996.
Quanto all'art. 7, comma 3 del DM 23/06/1997, contrario alle norme primarie pagina 15 di 30 richiamate nel precedente paragrafo ed in contrasto con quanto riportato sul titolo, parte appellata rileva che la collocazione della norma rende evidente la contraddittorietà della stessa rispetto a quanto sancito dalle altre fonti legislative.
Dunque, parte appellata chiede che, nella denegata ipotesi in cui venga accolto il primo motivo di appello, venga accertato e dichiarato che il calcolo delle somme dovute dall'appellante incidentale deve essere realizzato mediante il riconoscimento dei rendimenti previsi per la serie ordinaria di appartenenza con:
- capitalizzazione annuale al netto della ritenuta dalla data di ogni singolo investimento sino al 31/12/1996;
- sul montante maturato alla data sopracitata applicare la capitalizzazione annuale al lordo della ritenuta e così fino al termine del ventesimo anno successivo all'investimento;
- sul montante maturato alla data sopracitata applicare, con sistema di capitalizzazione semplice, il tasso massimo raggiunto dal ventunesimo e sino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione;
- per l'effetto condannare a rimborsare all'esponente l'importo Pt_1
complessivo dovuto alla scadenza pari a €. 1.671,96, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della prima richiesta al saldo.
pagina 16 di 30 Inoltre, nella propria comparsa conclusionale parte appellata richiede il rinvio pregiudiziale della questione controversa alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, affinchè vengano sottoposti i seguenti quesiti:
“Chiarisca la Corte di giustizia:
a) se la normativa europea o altra normativa applicabile ratione temporis in
particolare gli articoli da 110 a 113 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione europea in materia di imposizione fiscale, integrata dall'art. 38
della Carta, nonché il rispetto dei principi generali di diritto Ue della certezza
del diritto e del legittimo affidamento, ostano a una normativa quale l'art. 7
co. 3 D.M. 23.6.1997 che dispongono la capitalizzazione composta degli
interessi maturati sui buoni postali fruttiferi al netto della ritenuta fiscale
senza che tale importo venga corrisposto dal sostituto d'imposta alle casse
erariali, bensì venga erogato solo in sede di richiesta integrale di rimborso
che, nel caso di specie, non è ancora avvenuta;
b) se l'applicazione di tale sistema non configuri un trattamento peggiorativo e
discriminatorio, in violazione sia del diritto di proprietà (art. 17 Carta), sia
del diritto alla parità di trattamento (artt. 20 - 21 Carta) privo di
giustificazione.
c) se la tutela del consumatore, nell'ipotesi specifica “investitore”, intesa
quale principio generale dell'ordinamento dell'Unione europea osti ad una
pagina 17 di 30 normativa nazionale, quale quella rilevante nella fattispecie e sopra descritta,
che abbia l'effetto di far trattenere al sostituto di imposta somme per un lungo
lasso di tempo (fino ad un massimo di anni 30) e riconoscere all'investitore
nonché allo Stato una somma inferiore;
a maggior ragione anche in
considerazione della finalità della norma (art. 38 Carta) che obbliga a
garantire un “livello elevato” di protezione, quanto meno al consumatore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto premettere che la Corte non intende aderire alla richiesta svolta da parte appellata, in sede di comparsa conclusionale, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia in modo da sottoporle i quesiti di cui alle pagine 14
e 15 della comparsa conclusionale.
Ed infatti, per un verso, la Corte non ritiene che tale contrasto vi sia e,
dall'altro, l'obbligo di provvedervi sussiste unicamente per le Corti di ultima istanza.
Come già evidenziato da questo Collegio in altri analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 267 TFUE l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è finalizzata all'interpretazione della disciplina comunitaria, in caso di dubbio sull'esatta interpretazione della stessa, e non anche, invece, a quella della normativa nazionale, al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento unieuropeo,
trattandosi di valutazione spettante al giudice nazionale, il quale, com'è noto,
pagina 18 di 30 in caso di ravvisato contrasto tra le disposizioni dei due ordinamenti deve disapplicare quella dell'ordinamento nazionale.
Inoltre, il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, secondo il disposto di cui all'art. 267 TFUE, diviene obbligatorio solo “quando una questione del
genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un organo
giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso
giurisdizionale di diritto interno”; va, comunque, rilevato che esso presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario, non invece in ordine all'applicazione di una norma di diritto interno, quale è certamente l'art. 7 comma 3 D.M. 23.6.1997.
Per altro verso, non è dato rinvenire alcuna incompatibilità tra tale disposizione e la disciplina comunitaria, sì da ritenere fondata la istanza di sua disapplicazione.
Quanto al merito della controversia anzitutto si reputa opportuno precisare che i quattro buoni emessi in data 07/06/1989, di cui ai numeri da 000.410 a
000.413, oggetto della presente controversia, appartengono alla serie Q/P, a cui
è applicabile la disciplina inerente ai buoni Q.
Rispetto alla disciplina normativa applicabile, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
pagina 19 di 30 In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle obbligazioni
pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei
buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari CP_3
emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per
l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in
regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto,
non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli
interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai
sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della
pagina 20 di 30 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia
ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la
disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza
tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse
anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: a) a norma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); b) mediante
versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da
altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle
ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo
comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al comma 3 lett. b) dell'art. 1,
l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti diretti”,
il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al comma 2 lett. d):
“Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
pagina 21 di 30 provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR 600/773
ndr), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere
eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi
nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31
maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal
medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto
disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste
italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della pagina 22 di 30 presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente
con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la
differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata
interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i titoli di
cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli intermediari di
cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque
percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti
all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi
di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che
ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e
le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di
versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni,
previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che “…Per i
buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" pagina 23 di 30 emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1 comma 3
lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va, quindi, operata con le modalità
di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit. Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa, acquistati da parte appellata ed emessi nel 1989,
devono essere riscossi, ancorché non corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R.
n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente, al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice,
ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza pagina 24 di 30 (dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi (secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento
(principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì, natura cogente in virtù
degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 239/96,
in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia,
abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
Va ulteriormente rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma pagina 25 di 30 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che:
1. Per i buoni postali fruttiferi,
collocati per conto della depositi e prestiti tramite la CP_3 Parte_1
le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si
[...]
applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Ai
buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica
integralmente la previgente disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente
incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della pagina 26 di 30 base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale
(poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale.
Nello stesso senso la Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che <<…il
termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel
diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del
diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto
dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione
diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione
di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento
della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il
pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del
diritto">> (Cass. ord., n. 2082/2021).
In conclusione, quindi, ritiene la corte di non poter confermare la statuizione di cui alla sentenza impugnata con cui il giudice di prime cure ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 ult. Co. del D.M. 23 giugno 1997, norma la quale, in coerenza con la disciplina primaria più sopra esaminata, prevede che “per i
buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S"
emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
pagina 27 di 30 continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Tutto quanto considerato il Collegio accoglie l'appello proposto da
[...]
mentre rigetta per le argomentazioni sopraesposte l'appello Parte_1
incidentale proposto da parte appellata, e conseguentemente condanna CP_1
alla restituzione della maggior somma corrisposta da
[...] Parte_1
in esecuzione della decisione di primo grado.
[...]
Spese
Con riferimento alle spese di lite il Collegio osserva che l'art. 92 c.p.c.
statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero”.
Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La
compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della
soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione
trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte
costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni
dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o
pagina 28 di 30 maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste
dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782).
In considerazione di quanto sopra, atteso l'accoglimento dell'appello alla luce di un nuovo dibattito giurisprudenziale circa la questione dell'applicazione della ritenuta fiscale, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-in riforma dell'impugnata sentenza n. 770/2023 del Tribunale di Bergamo,
respinge la domanda di condanna proposta nei confronti della società
[...]
dall'appellata rivolta ad ottenere il pagamento, Parte_1 Controparte_1
per il rimborso dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, di somma di denaro maggiore rispetto a quella offerta dall'appellante;
- condanna pertanto l'appellata alla restituzione Controparte_1
all'appellante società della maggior somma corrisposta a Parte_1
titolo di liquidazione dei buoni fruttiferi postali in esecuzione della decisione di primo grado nonché di quanto da essa corrisposto agli appellati a titolo di rimborso spese di lite;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per ambo i gradi di giudizio. pagina 29 di 30 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 30 di 30
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1042/2023 promossa con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2023.
d a
(C.F. con sede in Roma in Viale Parte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, rappresentato e difeso dall'avv. OCONE VINCENZO (C.F.
) del Foro di Milano, procuratore domiciliatario come C.F._1
da procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 30 c o n t r o
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.7.1961 residente a [...], rappresentata,
assistita e difesa dall'avv. RITA PERSICO (C. F. ) del C.F._3
Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 15 gennaio 2025 avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 12
aprile 2023 con il n. 770/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento
del presente appello, riformare la sentenza n. 770/2023, pubblicata il
12.04.2023, resa dal Tribunale di Bergamo – Giudice Dott.ssa Daniela
Quartarone - nel procedimento n. 9274/2021 R.G. (non notificata) e così
giudicare:
- nel merito:
- respingere, in applicazione del DM 23.6.1997 (G.U. n. 145 del 24 giugno
1997), in quanto infondata in fatto e in diritto, la maggior pretesa di
pagina 2 di 30 pagamento di controparte nei confronti di riconoscendo Parte_1
quali somme dovute quelle quantificate dall'odierna appellante nel doc. n. 2
allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e già
correttamente corrisposte dall'ufficio postale nell'occasione della richiesta di
pagamento da parte della signora;
Controparte_1
conseguentemente:
-condannare parte appellata alla restituzione della maggior somma già
corrisposta da in esecuzione della decisione di primo Parte_1
grado per i buoni fruttiferi postali oggetto di causa.
in ogni caso: rigettare l'appello incidentale proposto dalla appellante
incidentale perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del
giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE
a) respingere in quanto infondata in fatto e in diritto l'impugnazione promossa
dalla società avverso la sentenza n. 770/2023 - n. Parte_1
9274/2021 R.G., emessa in data 11.4.2023 dal Tribunale di Bergamo e
pubblicata il successivo 12.4.2023; pagina 3 di 30 IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
v) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria e
conseguente applicazione dell'art. 7, 3 c., D.M. 23.6.1997, accertare e
dichiarare, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D.
Lgs. n. 239/1996 (1.1.1997)1 e sino alla scadenza di ciascun titolo,
l'illegittimità del sistema di capitalizzazione annua degli interessi maturati dai
bfp oggetto di causa «al netto» della tassazione prevista e, conseguentemente,
condannare al pagamento in favore della signora Parte_1 CP_1
della somma di € 1.671,96 oltre interessi ex art. 1284, 4 comma,
[...]
c.c. dalla data della prima richiesta al saldo;
IN OGNI CASO: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
interamente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
deduceva di essere titolare n. 4 buoni postali del valore Controparte_1
nominale di €. 500.000 ciascuno della serie P-Q di cui ai numeri da 000.410 a
000.413 emessi in data 07/06/1989 (con rendimenti indicati sul retro del titolo e previsti per la durata di anni trenta). Parte attrice esponeva che all'atto della riscossione le erano stati liquidati € 11.347,24 ma sosteneva che tale somma era inferiore rispetto all'importo spettante in forza dei tassi di interessi espressamente indicati sul lato posteriore di ciascun titolo, in quanto si trattava pagina 4 di 30 di buoni emessi successivamente al DM 13/06/1986 e che nessuna modifica dei tassi era stata apportata quanto alla terza decade.
Inoltre, il risparmiatore affermava di aver diritto anche al risarcimento del danno atteso che tale comportamento aveva ingenerato un falso affidamento nei suoi confronti e in generale dei sottoscrittori, avendo violato i propri Pt_1
doveri informativi.
Ulteriormente parte attrice si doleva anche della scorretta applicazione del trattamento fiscale e invocava la disapplicazione dell'art. 7, comma 3 DM
23/06/1997, in quanto in contrasto con l'art. 1, comma 2 D.L. 556/1986 e 26
DPR n. 600/1973, rilevato che la tassazione dei redditi di capitale doveva avvenire secondo il principio di cassa e dunque gli interessi dovevano essere tassati solo con riferimento al periodo di imposta in cui venivano incassati e non quando maturavano e non erano ancora nella disponibilità dei risparmiatori, mentre invece aveva calcolato la somma spettante Parte_1
decurtando dal montante maturato di anno in anno la ritenuta fiscale nella misura applicabile ex DM 23/06/1997.
In considerazione di quanto premesso il risparmiatore chiedeva che
[...]
venisse condannata al pagamento in suo favore di € 9.401,08, pari alla Pt_1
differenza fra quanto già corrisposto al momento del rimborso dei medesimi e le maggiori somme dovute in forza dei rendimenti indicati sul retro del titolo e con disapplicazione dell'art. 7 DM 23/06/1997 oppure, in subordine, della pagina 5 di 30 somma di €. 8750,00 in caso di rigetto della richiesta di disapplicazione del predetto DM, o ancora di €. 2.176,84 in caso del solo accoglimento della censura relativa alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale.
Costituendosi in giudizio contestava la fondatezza in fatto Parte_1
ed in diritto delle deduzioni di parte attrice.
Il tribunale, preso atto di quanto premesso, riteneva che i buoni postali fruttiferi oggetto di causa appartenessero alla serie P/Q, essendo state apposte sui moduli cartacei le timbrature richieste dalle modificazioni normative intervenute, e pertanto non essendo possibile applicare le condizioni cartolari apposte sul retro del titolo né riconoscere alcuna somma a titolo di risarcitorio per violazione da parte di dei doveri informativi. Pt_1
Il tribunale reputava invece fondata la censura di parte attrice relativa alle modalità di calcolo utilizzate da per pervenire alla somma Parte_1
da liquidare, ovvero tramite decurtazione dal montante maturato di anno in anno della ritenuta fiscale, nella misura applicabile ratione temporis, sulla base del DM 23/06/1997, essendo in contrasto con la normativa di settore.
Il giudice di prime cure reputava dirimente effettuare in primo luogo una ricognizione delle modifiche del quadro normativo di riferimento intervenute:
<L'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, nello specifico, prevedeva
l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai
pagina 6 di 30 Contr
enunciando che “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale
sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico,
dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla Cassa depositi e prestiti […]”.
Successivamente alla data di emissione dei BFP della serie “Q”, avvenuta per
il tramite del D.M. del 13/06/1986, è intervenuto il D.L. n. 556 del 19/09/1986,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato
“modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e
altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.
Con tale normativa è venuta meno l'esenzione pregressa, prevista dal
precedente articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, istituendosi, invece,
una ritenuta d'imposta, per le persone fisiche, sugli interessi, premi ed altri
frutti “corrisposti” ai possessori, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del
29/09/1973 ratione temporis applicabile.
Ha fatto, quindi, seguito poi il Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996, che
ha ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BFP dalle
disposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta
sostitutiva in misura comunque pari al 12,50% e disponendo precisamente che
“sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del pagina 7 di 30 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri tioli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel
territorio dello Stato: a) persone fisiche (…)”.
Orbene, come ben evidenziato dall'uso dei termini “corrisposti” e “percepiti”,
le discipline fiscali suesposte rispondono al c.d. principio di cassa, di talché
esse collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito
dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il
rimborso del buono.
Viceversa, come ammesso dalla parte convenuta, l'emittente dei buoni ha
ritenuto di dover capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta
maturati, al netto dei trattamenti tributari suesposti e non già al lordo, così
anticipando illegittimamente il momento impositivo degli stessi ad una fase
anteriore (effettiva e non fittizia, come prospettato da ) alla Parte_1
percezione degli importi da parte del risparmiatore.
Sul punto, a nulla rileva che il D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del
24/06/1997) abbia previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta
fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni
Q, R, S emessi fino al 31/12/1996 (art. 7): trattasi, infatti, di un provvedimento
sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove pagina 8 di 30 difforme da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene
all'indebita anticipazione del momento impositivo, e che non trova ulteriore
ragione normativa di efficacia nella sua eventuale corrispondenza ad anteriori
prassi e/o alla Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 58 /E del 9
maggio 2000, che certo non assurgono a normazione primaria.
Tale disapplicazione e il portato delle norme primarie soprarichiamate
rendono superfluo osservare altresì come anche i prospetti di calcolo riportati
sui buoni in esame e nella tabella allegata al D.M. del 13/06/1986 evidenziano
l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati
al lordo dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, con ciò
smentendosi ulteriormente l'attendibilità dei criteri di computo “al netto”
indicati dal D.M. del 23/06/1997.
Non contrasterebbe le predette conclusioni nemmeno la valorizzazione della
circostanza per cui, sui buoni, fosse alternativamente specificato che
“l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla
legge”, oppure che “l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute
fiscali alla data di emissione”.
Si tratta invero di dizioni che non consentono di affermare che con esse le
parti abbiano voluto o potuto validamente e negozialmente derogare alla
normativa tributaria suesposta, prevedendo un momento impositivo anteriore
a quello normativo del c.d. principio di cassa. pagina 9 di 30 Ciò in quanto, tali dizioni non prendono espressamente posizione circa il
momento impositivo, anzi rinviano la prima alla “legge” e, dunque, alla sopra
esplicata normazione primaria, e la seconda alla “data di emissione” solo per
individuare la disciplina normativa ratione temporis applicabile, non anche il
momento impositivo che, infatti, nemmeno nell'illegittima prassi di
[...]
importa l'applicazione di una imposta/ritenuta una tantum ed all'atto Pt_1
dell'emissione del buono>>
In considerazione di quanto esposto e rilevato che la contestazione della convenuta circa l'ammontare calcolato da parte attrice non investiva il dato matematico esposto nella tabella allegata all'atto di citazione, ma era riferita unicamente all'accoglimento delle censure sul trattamento tributario, il tribunale riteneva che dovesse liquidarsi l'importo capitale di € 2.176,84 (€.
13.536,08 – 11.359,04) oltre interessi ex art. 1284, comma 1 c.c. dalla data della costituzione in mora stragiudiziale del 3/11/2021 sino alla data della domanda giudiziale del 17/12/2021, ed oltre interessi legali ex art. 1284,
comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale del 17/12/2021 e sino al soddisfo.
Infine, il tribunale condannava alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore di che venivano liquidate in €. 2.127,00 per Controparte_1
compensi professionali, €. 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%
ed accessori di legge.
pagina 10 di 30 ***
Propone appello avverso la predetta sentenza contestando Parte_1
la violazione e falsa applicazione delle norme in materia fiscale (in particolare il DPR 602/73, art. 3, comma 2, lett. d), e), f), nonché dell'art. 7 del DM
23/06/1997).
Parte appellante afferma preliminarmente che i frutti derivanti dai buoni fruttiferi postali sono oggetto di imposizione fiscale da diversi decenni.
Sono rimasti esenti da ritenuta fiscale gli interessi maturati dai buoni fruttiferi postali emessi fino a tutto il 20 settembre 1986 mentre, in ragione di quanto stabilito dal D.L. 19 settembre 1986 n. 556, convertito dalla L. n. 17 novembre
1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25 % gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986
al 31 agosto 1987 e sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50% gli interessi riconosciuti per i buoni emessi dal 1 settembre 1987 al 23 giugno
1997.
La ritenuta fiscale è stata successivamente abrogata dal d.l. n. 239/96 che ha istituito l'imposta sostitutiva sugli interessi, per quanto concerne i buoni,
sempre nella misura del 12,50%.
afferma dunque che il procedimento di calcolo corretto è quello Parte_1
secondo il quale devono essere capitalizzati gli interessi per i primi 20 anni al pagina 11 di 30 netto di ritenuta fiscale e di imposta sostitutiva, e poi deve essere utilizzato il montante che risulta al ventesimo anno, quale base per calcolare gli interessi per i successivi 10 anni.
Parte appellante afferma infatti che per i primi venti anni di durata del buono viene applicato il sistema della capitalizzazione composta e dal ventunesimo anno e per i restanti dieci l'interesse semplice del 12%, assumendo come base di calcolo il montante raggiunto al termine dei primi 20 anni.
Gli interessi pertanto non maturano in modo continuo e regolare per tutto il periodo di durata del buono avendo come base di calcolo il capitale investito,
ma per i primi venti anni per effetto dell'applicazione del sistema della capitalizzazione composta, alla fine di ciascun anno vengono quantificati gli interessi che sono maturati in quell'anno.
Tali interessi così quantificati vengono assegnati al titolare del buono per essere reinvestiti.
Dunque, risulta coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione che avviene quindi al netto dell'imposizione fiscale, applicata anno per anno.
Parte appellante eccepisce che neppure quanto disposto dal DPR n. 600/73
pagina 12 di 30 all'art. 26 risulta in contrasto con il calcolo degli interessi al netto della ritenuta fiscale poiché afferma che questa si applica agli “interessi ed altri proventi”, né
ritiene che il DM 23/06/1997 possa essere disapplicato poiché le disposizioni ivi contenute risultano adottate in presenza di un'idonea base legislativa.
Inoltre, parte appellante espone che all'atto della sottoscrizione dei buoni fruttiferi la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il principio di competenza e non il principio di cassa.
Ulteriormente l'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 239/1996 rimette la definizione delle modalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferi postali ad un decreto ministeriale, rappresentato dal DM del 23 giugno 1997.
Tale decreto costituisce pertanto una norma secondaria con la funzione di specificare il contenuto della disposizione di rango primario di cui all'art.2,
comma 3 d.lgs. n. 239/96 potendone stabilire “particolari modalità
applicative”, ed acquisendo in tal modo lo stesso rango.
Pertanto, esso non può essere disapplicato poiché disciplina esattamente la fattispecie specifica e particolare del momento impositivo.
In considerazione di quanto premesso afferma che il dovere Parte_1
impositivo dell'intermediario coincide con quello della maturazione periodica dei rendimenti e non con il momento del rimborso dei titoli, in conformità
anche a quanto disposto dall'art. 3 del DM 23/12/1998 n. 511.
pagina 13 di 30 Sotto altro profilo il DM non può essere disapplicato anche in considerazione del fatto che trova la sua origine nei poteri affidati al Ministero dal DPR n.
156/1973.
In conclusione, parte appellante afferma che la sentenza impugnata deve essere riformata in quanto viola il DPR n. 602/1973, art. 3, comma 3 lett. d e f nonché
in quanto il DM 23/06/1997 non poteva essere disapplicato.
***
Costituendosi in giudizio contesta in fatto ed in diritto tutto Controparte_1
quanto esposto nell'appello di eccependo che il Parte_1
meccanismo di remunerazione dei buoni postali si fonda su un sistema opposto rispetto a quello prospettato da parte appellante, ovvero sul fatto di non consentire mai una autonoma disponibilità degli interessi, via via maturati.
Infatti, per disporre degli interessi il risparmiatore dovrebbe chiedere necessariamente anche il pagamento dell'intero capitale, e chiudere l'investimento realizzato.
Dunque, di remunerazione e di reddito per il soggetto che ha investito i propri risparmi in buoni fruttiferi postali può parlarsi solo rispetto al tempo della scadenza dei titoli o comunque solo al momento in cui viene richiesta la restituzione del capitale.
Né si può supporre che i buoni postali producano un reddito disponibile.
pagina 14 di 30 Ulteriormente, parte appellata propone appello condizionato incidentale, in quanto nella denegata ipotesi in cui venga accolto il primo motivo di appello,
parte appellata chiede che venga accertata e dichiarata, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del D. lgs. n. 239/1996 e sino alla scadenza di ciascun titolo, l'illegittimità del sistema di capitalizzazione annua degli interessi maturati dai buoni postali de quibus al netto della tassazione prevista.
Infatti, anche a non voler ritenere che l'art.3, comma 2, lett. d del DPR n.
602/1973 si riferisca a redditi diversi rispetto a quelli oggetto di causa, non può
non essere ritenuto in considerazione il disposto del D.lgs.n. 239/1996 e del successivo D.M. 511/1998.
In particolare, risulta dirimente l'art.5, comma 2 del suddetto decreto il quale chiarisce che per gli interessi, i premi e gli altri frutti dei bfp la tassazione viene applicata dal sostituto d'imposta al momento di “percezione alla scadenza”.
In seguito, il regime tributario dei buoni postali fruttiferi ha trovato compiuta regolamentazione nel DM n. 511/98, il quale richiama il principio di cassa.
Dunque, la regolamentazione prevista dal DPR N. 602/1973 è stata in ogni caso superata dal D.lgs. n. 239/1996.
Quanto all'art. 7, comma 3 del DM 23/06/1997, contrario alle norme primarie pagina 15 di 30 richiamate nel precedente paragrafo ed in contrasto con quanto riportato sul titolo, parte appellata rileva che la collocazione della norma rende evidente la contraddittorietà della stessa rispetto a quanto sancito dalle altre fonti legislative.
Dunque, parte appellata chiede che, nella denegata ipotesi in cui venga accolto il primo motivo di appello, venga accertato e dichiarato che il calcolo delle somme dovute dall'appellante incidentale deve essere realizzato mediante il riconoscimento dei rendimenti previsi per la serie ordinaria di appartenenza con:
- capitalizzazione annuale al netto della ritenuta dalla data di ogni singolo investimento sino al 31/12/1996;
- sul montante maturato alla data sopracitata applicare la capitalizzazione annuale al lordo della ritenuta e così fino al termine del ventesimo anno successivo all'investimento;
- sul montante maturato alla data sopracitata applicare, con sistema di capitalizzazione semplice, il tasso massimo raggiunto dal ventunesimo e sino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione;
- per l'effetto condannare a rimborsare all'esponente l'importo Pt_1
complessivo dovuto alla scadenza pari a €. 1.671,96, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della prima richiesta al saldo.
pagina 16 di 30 Inoltre, nella propria comparsa conclusionale parte appellata richiede il rinvio pregiudiziale della questione controversa alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, affinchè vengano sottoposti i seguenti quesiti:
“Chiarisca la Corte di giustizia:
a) se la normativa europea o altra normativa applicabile ratione temporis in
particolare gli articoli da 110 a 113 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione europea in materia di imposizione fiscale, integrata dall'art. 38
della Carta, nonché il rispetto dei principi generali di diritto Ue della certezza
del diritto e del legittimo affidamento, ostano a una normativa quale l'art. 7
co. 3 D.M. 23.6.1997 che dispongono la capitalizzazione composta degli
interessi maturati sui buoni postali fruttiferi al netto della ritenuta fiscale
senza che tale importo venga corrisposto dal sostituto d'imposta alle casse
erariali, bensì venga erogato solo in sede di richiesta integrale di rimborso
che, nel caso di specie, non è ancora avvenuta;
b) se l'applicazione di tale sistema non configuri un trattamento peggiorativo e
discriminatorio, in violazione sia del diritto di proprietà (art. 17 Carta), sia
del diritto alla parità di trattamento (artt. 20 - 21 Carta) privo di
giustificazione.
c) se la tutela del consumatore, nell'ipotesi specifica “investitore”, intesa
quale principio generale dell'ordinamento dell'Unione europea osti ad una
pagina 17 di 30 normativa nazionale, quale quella rilevante nella fattispecie e sopra descritta,
che abbia l'effetto di far trattenere al sostituto di imposta somme per un lungo
lasso di tempo (fino ad un massimo di anni 30) e riconoscere all'investitore
nonché allo Stato una somma inferiore;
a maggior ragione anche in
considerazione della finalità della norma (art. 38 Carta) che obbliga a
garantire un “livello elevato” di protezione, quanto meno al consumatore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto premettere che la Corte non intende aderire alla richiesta svolta da parte appellata, in sede di comparsa conclusionale, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia in modo da sottoporle i quesiti di cui alle pagine 14
e 15 della comparsa conclusionale.
Ed infatti, per un verso, la Corte non ritiene che tale contrasto vi sia e,
dall'altro, l'obbligo di provvedervi sussiste unicamente per le Corti di ultima istanza.
Come già evidenziato da questo Collegio in altri analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 267 TFUE l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è finalizzata all'interpretazione della disciplina comunitaria, in caso di dubbio sull'esatta interpretazione della stessa, e non anche, invece, a quella della normativa nazionale, al fine di verificarne la compatibilità con l'ordinamento unieuropeo,
trattandosi di valutazione spettante al giudice nazionale, il quale, com'è noto,
pagina 18 di 30 in caso di ravvisato contrasto tra le disposizioni dei due ordinamenti deve disapplicare quella dell'ordinamento nazionale.
Inoltre, il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, secondo il disposto di cui all'art. 267 TFUE, diviene obbligatorio solo “quando una questione del
genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un organo
giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso
giurisdizionale di diritto interno”; va, comunque, rilevato che esso presuppone la sussistenza di un dubbio interpretativo in ordine all'applicazione di una norma di diritto eurounitario, non invece in ordine all'applicazione di una norma di diritto interno, quale è certamente l'art. 7 comma 3 D.M. 23.6.1997.
Per altro verso, non è dato rinvenire alcuna incompatibilità tra tale disposizione e la disciplina comunitaria, sì da ritenere fondata la istanza di sua disapplicazione.
Quanto al merito della controversia anzitutto si reputa opportuno precisare che i quattro buoni emessi in data 07/06/1989, di cui ai numeri da 000.410 a
000.413, oggetto della presente controversia, appartengono alla serie Q/P, a cui
è applicabile la disciplina inerente ai buoni Q.
Rispetto alla disciplina normativa applicabile, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
pagina 19 di 30 In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73, rubricato “interessi delle obbligazioni
pubbliche”: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei
buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari CP_3
emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per
l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in
regime di monopolio”.
L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto,
non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli
interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai
sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della
pagina 20 di 30 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia
ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la
disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza
tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse
anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: a) a norma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); b) mediante
versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da
altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle
ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo
comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al comma 3 lett. b) dell'art. 1,
l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti diretti”,
il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al comma 2 lett. d):
“Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
pagina 21 di 30 provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR 600/773
ndr), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere
eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi
nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31
maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal
medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti
residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto
disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste
italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della pagina 22 di 30 presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente
con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la
differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata
interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “
2. Per i titoli di
cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli intermediari di
cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque
percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti
all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi
di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che
ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e
le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli
intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di
versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni,
previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che “…Per i
buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" pagina 23 di 30 emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1 comma 3
lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va, quindi, operata con le modalità
di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit. Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa, acquistati da parte appellata ed emessi nel 1989,
devono essere riscossi, ancorché non corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R.
n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente, al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice,
ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza pagina 24 di 30 (dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi (secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento
(principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì, natura cogente in virtù
degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 239/96,
in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia,
abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
Va ulteriormente rilevato che, con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante
modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma pagina 25 di 30 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che:
1. Per i buoni postali fruttiferi,
collocati per conto della depositi e prestiti tramite la CP_3 Parte_1
le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si
[...]
applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Ai
buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica
integralmente la previgente disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse “effettivamente
incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della pagina 26 di 30 base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale
(poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale.
Nello stesso senso la Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che <<…il
termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel
diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del
diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto
dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione
diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione
di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento
della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il
pagamento in danaro, attraverso il compimento di "atti di disposizione del
diritto">> (Cass. ord., n. 2082/2021).
In conclusione, quindi, ritiene la corte di non poter confermare la statuizione di cui alla sentenza impugnata con cui il giudice di prime cure ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 ult. Co. del D.M. 23 giugno 1997, norma la quale, in coerenza con la disciplina primaria più sopra esaminata, prevede che “per i
buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S"
emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi
pagina 27 di 30 continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Tutto quanto considerato il Collegio accoglie l'appello proposto da
[...]
mentre rigetta per le argomentazioni sopraesposte l'appello Parte_1
incidentale proposto da parte appellata, e conseguentemente condanna CP_1
alla restituzione della maggior somma corrisposta da
[...] Parte_1
in esecuzione della decisione di primo grado.
[...]
Spese
Con riferimento alle spese di lite il Collegio osserva che l'art. 92 c.p.c.
statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero”.
Inoltre, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La
compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della
soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione
trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte
costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni
dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o
pagina 28 di 30 maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste
dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782).
In considerazione di quanto sopra, atteso l'accoglimento dell'appello alla luce di un nuovo dibattito giurisprudenziale circa la questione dell'applicazione della ritenuta fiscale, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-in riforma dell'impugnata sentenza n. 770/2023 del Tribunale di Bergamo,
respinge la domanda di condanna proposta nei confronti della società
[...]
dall'appellata rivolta ad ottenere il pagamento, Parte_1 Controparte_1
per il rimborso dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, di somma di denaro maggiore rispetto a quella offerta dall'appellante;
- condanna pertanto l'appellata alla restituzione Controparte_1
all'appellante società della maggior somma corrisposta a Parte_1
titolo di liquidazione dei buoni fruttiferi postali in esecuzione della decisione di primo grado nonché di quanto da essa corrisposto agli appellati a titolo di rimborso spese di lite;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite per ambo i gradi di giudizio. pagina 29 di 30 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 30 di 30