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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il GOP Dott.ssa Vanessa Avolio,
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n.
280/2021 da:
L'avv. STASI AGOSTINO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. POLICASTRI GIOVANNI BATTISTA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GOP
Dato atto di quanto sopra, rilevato che non sussistono motivi per procedere a chiamare a chiarimenti i CCTTUU né disporre il rinnovo della CTU atteso che gli ausiliari hanno esaustivamente risposto a quanto richiesto;
ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione e per la discussione per come già disposto
PQM
Si ritira in camera di consiglio per il deposito del provvedimento conclusivo in allegato alla presente ordinanza.
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 280 del RG dell'anno 2021 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di genitori sulla minore (C.F.: C.F._2 Persona_1
) rappresentati e difesi dall'avv. Agostino Stasi e nel cui studio in Corigliano C.F._3
Rossano alla Via C. Colombo n. 6, elettivamente domiciliano;
- attori -
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
), in persona del proprio l.r.p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Anna Curatolo e Rocco P.IVA_1
Mollace e nello studio di quest'ultimo in Reggio di Calabria alla Via Nicolò da Reggio n. 11,
elettivamente domicilia;
- convenuto –
NONCHE'
(nella qualità di impresa assicurativa che ha acquisto il Controparte_2
portafoglio di e Controparte_3 Controparte_4
giusto provvedimento dell'IVASS del 31 luglio 2020) in persona del l.r.p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Recupero e nel cui studio in Misterbianco (CT), via Cavour n.
207, elettivamente domicilia;
- terzo chiamato –
E
Dott. (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni B. CP_5 C.F._4
Policastri e nel cui studio in Corigliano Rossano alla Via Pugliesi (Pal. Roma), elettivamente domicilia;
- convenuto -
E
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t. Controparte_6 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Luciano Celestino e nel cui studio in al Viale Giacomo CP_6
Mancini n.132/A, elettivamente domicilia;
- convenuto -
Conclusioni e discussione: come in atti e come da verbale del 21.07.2025 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Gli odierni attori, nella loro qualità spiegata, hanno convenuto i convenuti identificati in epigrafe chiedendo il risarcimento dei danni patiti “…in conseguenza della condotta omissiva tenuta dai convenuti nonchè
la grave responsabilità medica degli stessi e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro, al risarcimento in favore
dell'attrice, dei danni subiti che si quantificano nella somma di € 130.325,00, o a quella maggiore o minor somma che
dovesse risultare in corso di causa;
4) condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c….”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 16.04.2021 si è costituito il dott. il quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa CP_7
del terzo per essere dallo stesso manlevato. Nel merito contestava in fatto ed indiritto l'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.06.2021 si è costituito il il quale nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.03.2022 si è costituito l' la quale nel merito chiedeva il rigetto della domanda Controparte_8
in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva nella sua qualità spiegata, la quale chiedeva CP_2
volersi dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal dott. e, per l'effetto, CP_5
rigettare qualsivoglia domanda e da chiunque proposta in danno della comparente. Nel merito ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
rigettarla. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, prova testimoniale ed espletamento di CTU
medica e all'udienza cartolare del 21.07.2025 veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Prima di esaminare il merito della vicenda occorre enucleare i principi e le regole che il Giudicante
deve seguire ed applicare per addivenire ad un giudizio di responsabilità o meno dell'operato del medico nel singolo caso concreto sottoposto al suo vaglio.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il rapporto che si instaura tra il paziente e il medico deve qualificarsi alla stregua di un contratto d'opera professionale.
Pertanto, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, trovano applicazione, nelle fattispecie de quibus, il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova ed i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale relativamente alla diligenza e al grado della colpa.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, l'elaborazione giurisprudenziale sul punto va riletta alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30
ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale della struttura sanitaria e/o del medico deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il "contatto" con il professionista e allegare l'inadempimento di quest'ultimo, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento,
restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. 10297/04).
A tal proposito, è opportuno rilevare come, sempre in tema di responsabilità contrattuale del medico,
il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno
(Cass. civ. Sez. III, 21-07-2011, n. 15993).
Per verificare le cause dell'insorgenza di tale patologia, gli attori, come detto, addebitata ad imperizia e negligenza del medico convenuto, il Giudice ha disposto CTU medico-legale.
Il collegio peritale nel suo elaborato, dopo avere minuziosamente descritto l'iter medico – diagnostico della dal dott. e sottoposto a sua volta a visita ed esami la stessa, ha Pt_2 CP_9 CP_7
analizzato l'operato del convenuto acclarando che “…..Dalla documentazione in atti che ha trovato conforto
nelle risultanze del nostro accertamento deve ritenersi acclarato che trattasi si una neonata nata a [...] gravidanza
e portatrice di sindrome adrenogenitale classica diagnosticata presso la UOC di Neonatologia dell'Ospedale . CP_6
La sindrome adrenogenitale, nota anche come iperplasia surrenalica congenita (CAH), è un gruppo di disordini genetici
che colpiscono le ghiandole surrenali determinando un deficit nella produzione di determinati ormoni. La causa
principale della sindrome adrenogenitale è una mutazione genetica. La forma più comune di CAH è dovuta a una carenza
dell'enzima 21-idrossilasi, che è fondamentale per la biosintesi di cortisolo e aldosterone nella corteccia surrenale.
Questo deficit enzimatico porta ad un accumulo di ormoni precursori che vengono poi convertiti in androgeni con
conseguente virilizzazione e altri squilibri ormonali. Anche le mutazioni in altri enzimi coinvolti nella steroidogenesi
surrenalica possono portare a diverse forme di CAH, sebbene meno frequentemente. La sindrome adrenogenitale è
ereditata secondo uno schema autosomico recessivo, il che significa che entrambi i genitori devono essere portatori di
una copia del gene mutato affinché il loro figlio ne sia affetto. I portatori che possiedono solo una copia del gene in
genere non mostrano sintomi ma possono trasmettere il gene alla loro prole. La clinica della sindrome adrenogenitale varia notevolmente in base al tipo e alla gravità della carenza enzimatica….”.
I CCTTUU evidenziavano poi, “….Parte ricorrente addebita omessa diagnosi di patologia genetica per mancata
esecuzione sulla scorta dei valori patologici della translucenza nucale la amniocentesi genetica con studio del DNA
consistente nell'effettuare sul feto, oltre all'esame del cariotipo tradizionale, peraltro effettuato mediante amniocentesi
tradizionale e con esito di assenza di alterazioni numeriche e strutturali a carico dei cromosomi, anche uno screening
genetico multiplo finalizzato alla diagnosi delle gravi malattie genetiche più frequenti nella popolazione. Tale doglianza
non può essere accolta poiché la letteratura del tempo avrebbe imposto l'esecuzione di tale ulteriore indagine in caso di
uno o ambedue i genitori portatori di tale patologia né erano presenti in anamnesi ulteriori fattori di rischio attesa anche
la precedente nascita nel 2010 in seno alla coppia genitoriale di un figlio sano. Nel caso in esame genitori non portatori noti di patologia genetica, analisi cromosomiale nella norma mediante esecuzione di amniocentesi e malformazioni fetali
escluse mediante ecografia non legittimavano l'esecuzione di amniocentesi genetica e pertanto si ritiene che l'operato
del ginecologo curante sia esente da censure e che abbia agito nel rispetto delle LG dell'epoca in tema di diagnosi
prenatale. Altresì manlevati da ogni responsabilità i Sanitari dell' per aver solo e soltanto Controparte_10
eseguito la indagine cromosomiale che, risultata nella norma, non prevedeva consiglio e/o informazione per ulteriore
esecuzione di indagini più approfondite…..”.
Pertanto, il collegio peritale ha formulato le conclusioni, il cui iter logico seguito è scevro di vizi logici e magteriali e pertanto fatto proprio da questo giudicante “…In conclusione, sulla scorta dei dati
anamnestico - clinici e della documentazione sanitaria avuta in visione, in piena coscienza e scienza di probo medico
legale e specialistica riteniamo che la condotta dei sanitari che ebbero in cura la Sig.ra fu conforme Parte_3
ai parametri della normale diligenza e che si sono attenuti alle raccomandazioni e/o alle buone pratiche clinico-
assistenziali ratione temporis vigenti. La diagnosi della sindrome adrenogenitale viene posta sulla base di una
valutazione clinica, test di laboratorio e analisi genetica. La letteratura del tempo avrebbe imposto l'esecuzione di tale
ulteriore indagine in caso di uno o ambedue i genitori portatori di tale patologia né erano presenti in anamnesi ulteriori
fattori di rischio attesa anche la precedente nascita nel 2010 in seno alla coppia genitoriale di un figlio sano. Nel caso
in esame genitori non portatori noti di patologia genetica, analisi cromosomiale nella norma mediante esecuzione di
amniocentesi e malformazioni fetali escluse mediante ecografia non legittimavano l'esecuzione di amniocentesi genetica
e pertanto si ritiene che l'operato del ginecologo curante sia esente da censure e che abbia agito nel rispetto delle LG dell'epoca in tema di diagnosi prenatale…..”.
Alla luce di quanto sopra, vanno dunque rigettate le istanze istruttorie volte ad ottenere chiarimenti o rinnovi di CTU, tese alla valutazione dei danni asseritamente arrecati agli attori in considerazione che le conclusioni dei CCTTUU inglobano, per logica , le risposte agli ulteriori quesiti posti dal Tribunale
(“…..La risposta agli altri quesiti si ritiene inglobata in quanto precisato innanzi, rimanendo ovviamente a disposizione
per ulteriori precisazioni….”).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, non si può che concludere con il mancato riconoscimento della responsabilità dei convenuti per i danni lamentati dagli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivi,
Le spese di C.T.U., per come liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna le parti attrici al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti convenute che liquida in euro 2.540,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
3. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Castrovillari, 22 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
SEZIONE CIVILE
Il GOP Dott.ssa Vanessa Avolio,
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n.
280/2021 da:
L'avv. STASI AGOSTINO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. POLICASTRI GIOVANNI BATTISTA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GOP
Dato atto di quanto sopra, rilevato che non sussistono motivi per procedere a chiamare a chiarimenti i CCTTUU né disporre il rinnovo della CTU atteso che gli ausiliari hanno esaustivamente risposto a quanto richiesto;
ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione e per la discussione per come già disposto
PQM
Si ritira in camera di consiglio per il deposito del provvedimento conclusivo in allegato alla presente ordinanza.
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 280 del RG dell'anno 2021 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di genitori sulla minore (C.F.: C.F._2 Persona_1
) rappresentati e difesi dall'avv. Agostino Stasi e nel cui studio in Corigliano C.F._3
Rossano alla Via C. Colombo n. 6, elettivamente domiciliano;
- attori -
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
), in persona del proprio l.r.p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Anna Curatolo e Rocco P.IVA_1
Mollace e nello studio di quest'ultimo in Reggio di Calabria alla Via Nicolò da Reggio n. 11,
elettivamente domicilia;
- convenuto –
NONCHE'
(nella qualità di impresa assicurativa che ha acquisto il Controparte_2
portafoglio di e Controparte_3 Controparte_4
giusto provvedimento dell'IVASS del 31 luglio 2020) in persona del l.r.p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Recupero e nel cui studio in Misterbianco (CT), via Cavour n.
207, elettivamente domicilia;
- terzo chiamato –
E
Dott. (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni B. CP_5 C.F._4
Policastri e nel cui studio in Corigliano Rossano alla Via Pugliesi (Pal. Roma), elettivamente domicilia;
- convenuto -
E
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t. Controparte_6 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Luciano Celestino e nel cui studio in al Viale Giacomo CP_6
Mancini n.132/A, elettivamente domicilia;
- convenuto -
Conclusioni e discussione: come in atti e come da verbale del 21.07.2025 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Gli odierni attori, nella loro qualità spiegata, hanno convenuto i convenuti identificati in epigrafe chiedendo il risarcimento dei danni patiti “…in conseguenza della condotta omissiva tenuta dai convenuti nonchè
la grave responsabilità medica degli stessi e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro, al risarcimento in favore
dell'attrice, dei danni subiti che si quantificano nella somma di € 130.325,00, o a quella maggiore o minor somma che
dovesse risultare in corso di causa;
4) condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c….”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 16.04.2021 si è costituito il dott. il quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa CP_7
del terzo per essere dallo stesso manlevato. Nel merito contestava in fatto ed indiritto l'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.06.2021 si è costituito il il quale nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.03.2022 si è costituito l' la quale nel merito chiedeva il rigetto della domanda Controparte_8
in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva nella sua qualità spiegata, la quale chiedeva CP_2
volersi dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa invocata dal dott. e, per l'effetto, CP_5
rigettare qualsivoglia domanda e da chiunque proposta in danno della comparente. Nel merito ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
rigettarla. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, prova testimoniale ed espletamento di CTU
medica e all'udienza cartolare del 21.07.2025 veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Prima di esaminare il merito della vicenda occorre enucleare i principi e le regole che il Giudicante
deve seguire ed applicare per addivenire ad un giudizio di responsabilità o meno dell'operato del medico nel singolo caso concreto sottoposto al suo vaglio.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il rapporto che si instaura tra il paziente e il medico deve qualificarsi alla stregua di un contratto d'opera professionale.
Pertanto, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, trovano applicazione, nelle fattispecie de quibus, il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova ed i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale relativamente alla diligenza e al grado della colpa.
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, l'elaborazione giurisprudenziale sul punto va riletta alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite con la sentenza 30
ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale della struttura sanitaria e/o del medico deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il "contatto" con il professionista e allegare l'inadempimento di quest'ultimo, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento,
restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. 10297/04).
A tal proposito, è opportuno rilevare come, sempre in tema di responsabilità contrattuale del medico,
il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno
(Cass. civ. Sez. III, 21-07-2011, n. 15993).
Per verificare le cause dell'insorgenza di tale patologia, gli attori, come detto, addebitata ad imperizia e negligenza del medico convenuto, il Giudice ha disposto CTU medico-legale.
Il collegio peritale nel suo elaborato, dopo avere minuziosamente descritto l'iter medico – diagnostico della dal dott. e sottoposto a sua volta a visita ed esami la stessa, ha Pt_2 CP_9 CP_7
analizzato l'operato del convenuto acclarando che “…..Dalla documentazione in atti che ha trovato conforto
nelle risultanze del nostro accertamento deve ritenersi acclarato che trattasi si una neonata nata a [...] gravidanza
e portatrice di sindrome adrenogenitale classica diagnosticata presso la UOC di Neonatologia dell'Ospedale . CP_6
La sindrome adrenogenitale, nota anche come iperplasia surrenalica congenita (CAH), è un gruppo di disordini genetici
che colpiscono le ghiandole surrenali determinando un deficit nella produzione di determinati ormoni. La causa
principale della sindrome adrenogenitale è una mutazione genetica. La forma più comune di CAH è dovuta a una carenza
dell'enzima 21-idrossilasi, che è fondamentale per la biosintesi di cortisolo e aldosterone nella corteccia surrenale.
Questo deficit enzimatico porta ad un accumulo di ormoni precursori che vengono poi convertiti in androgeni con
conseguente virilizzazione e altri squilibri ormonali. Anche le mutazioni in altri enzimi coinvolti nella steroidogenesi
surrenalica possono portare a diverse forme di CAH, sebbene meno frequentemente. La sindrome adrenogenitale è
ereditata secondo uno schema autosomico recessivo, il che significa che entrambi i genitori devono essere portatori di
una copia del gene mutato affinché il loro figlio ne sia affetto. I portatori che possiedono solo una copia del gene in
genere non mostrano sintomi ma possono trasmettere il gene alla loro prole. La clinica della sindrome adrenogenitale varia notevolmente in base al tipo e alla gravità della carenza enzimatica….”.
I CCTTUU evidenziavano poi, “….Parte ricorrente addebita omessa diagnosi di patologia genetica per mancata
esecuzione sulla scorta dei valori patologici della translucenza nucale la amniocentesi genetica con studio del DNA
consistente nell'effettuare sul feto, oltre all'esame del cariotipo tradizionale, peraltro effettuato mediante amniocentesi
tradizionale e con esito di assenza di alterazioni numeriche e strutturali a carico dei cromosomi, anche uno screening
genetico multiplo finalizzato alla diagnosi delle gravi malattie genetiche più frequenti nella popolazione. Tale doglianza
non può essere accolta poiché la letteratura del tempo avrebbe imposto l'esecuzione di tale ulteriore indagine in caso di
uno o ambedue i genitori portatori di tale patologia né erano presenti in anamnesi ulteriori fattori di rischio attesa anche
la precedente nascita nel 2010 in seno alla coppia genitoriale di un figlio sano. Nel caso in esame genitori non portatori noti di patologia genetica, analisi cromosomiale nella norma mediante esecuzione di amniocentesi e malformazioni fetali
escluse mediante ecografia non legittimavano l'esecuzione di amniocentesi genetica e pertanto si ritiene che l'operato
del ginecologo curante sia esente da censure e che abbia agito nel rispetto delle LG dell'epoca in tema di diagnosi
prenatale. Altresì manlevati da ogni responsabilità i Sanitari dell' per aver solo e soltanto Controparte_10
eseguito la indagine cromosomiale che, risultata nella norma, non prevedeva consiglio e/o informazione per ulteriore
esecuzione di indagini più approfondite…..”.
Pertanto, il collegio peritale ha formulato le conclusioni, il cui iter logico seguito è scevro di vizi logici e magteriali e pertanto fatto proprio da questo giudicante “…In conclusione, sulla scorta dei dati
anamnestico - clinici e della documentazione sanitaria avuta in visione, in piena coscienza e scienza di probo medico
legale e specialistica riteniamo che la condotta dei sanitari che ebbero in cura la Sig.ra fu conforme Parte_3
ai parametri della normale diligenza e che si sono attenuti alle raccomandazioni e/o alle buone pratiche clinico-
assistenziali ratione temporis vigenti. La diagnosi della sindrome adrenogenitale viene posta sulla base di una
valutazione clinica, test di laboratorio e analisi genetica. La letteratura del tempo avrebbe imposto l'esecuzione di tale
ulteriore indagine in caso di uno o ambedue i genitori portatori di tale patologia né erano presenti in anamnesi ulteriori
fattori di rischio attesa anche la precedente nascita nel 2010 in seno alla coppia genitoriale di un figlio sano. Nel caso
in esame genitori non portatori noti di patologia genetica, analisi cromosomiale nella norma mediante esecuzione di
amniocentesi e malformazioni fetali escluse mediante ecografia non legittimavano l'esecuzione di amniocentesi genetica
e pertanto si ritiene che l'operato del ginecologo curante sia esente da censure e che abbia agito nel rispetto delle LG dell'epoca in tema di diagnosi prenatale…..”.
Alla luce di quanto sopra, vanno dunque rigettate le istanze istruttorie volte ad ottenere chiarimenti o rinnovi di CTU, tese alla valutazione dei danni asseritamente arrecati agli attori in considerazione che le conclusioni dei CCTTUU inglobano, per logica , le risposte agli ulteriori quesiti posti dal Tribunale
(“…..La risposta agli altri quesiti si ritiene inglobata in quanto precisato innanzi, rimanendo ovviamente a disposizione
per ulteriori precisazioni….”).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, non si può che concludere con il mancato riconoscimento della responsabilità dei convenuti per i danni lamentati dagli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivi,
Le spese di C.T.U., per come liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna le parti attrici al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti convenute che liquida in euro 2.540,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
3. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
Così deciso in Castrovillari, 22 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio