Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Davide Palmieri – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso iscritto al n. 1091/2023 del R.G.A.C., proposto da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Viterbo, via Genova n. 29, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Anna M. De Facendis, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Russo, come da procura allegata al ricorso
Ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.4.2023 la sig.ra , premessa la rottura della convivenza Parte_1 con il sig. , dalla cui unione sono nati i figli (Viterbo, Controparte_1 Persona_1
19.7.2011) e (Viterbo, 31.8.2013), ha adito l'intestato tribunale per ottenere i Persona_2 provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
in particolare ha chiesto che fosse disposto in suo favore l'affido super esclusivo dei figli e la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre ovvero la sua sospensione nonché di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di pagare di € 700 per il mantenimento dei minori (350 ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda ha allegato che la convivenza con il , in un primo momento CP_1 pacifica, si è poi deteriorata in ragione delle condotte violente e moralmente vessatorie tenute da quest'ultimo sia verso di lei che verso i figli, in particolare verso il figlio affetto da disturbo Per_1 dell'apprendimento; di aver sporto denuncia querela per denunciare tali fatti;
che il P.M. presso il
Tribunale di Viterbo aveva disposto nei confronti del l'immediato allontanamento dalla casa CP_1 familiare e, successivamente, il Gip presso lo stesso Tribunale, aveva previsto il divieto di avvicinamento alla madre, ai minori e ai luoghi frequentati dagli stessi;
che con sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Viterbo era stata applicata la pena di un anno e quattro mesi ex art. 444 cpp, con
che ciò le aveva generato un profondo stato di sofferenza psico-fisica e uno stato confusionale, con conseguente ricovero di circa un mese presso la casa di cura Villa Rosa di Viterbo per amnesia psicogena post traumatica;
che in tale contesto i minori erano stati affidati dai carabinieri alle cure della sig.ra conoscente di famiglia Persona_3
– e successivamente, su istanza del P.M., il Tribunale dei minorenni di Roma aveva sospeso dalla responsabilità genitoriale entrambi i genitori e collocato i minori presso idonea struttura (casa famiglia) previa nomina di un tutore;
che a nulla erano valsi i tentativi per la revoca delle misure limitative nei propri confronti, da ritenersi ingiuste alla luce del decorso positivo della degenza e delle dichiarazioni dei minori in udienza di vivere con disagio la situazione di allontanamento dalla madre e di volersi ricongiungere alla stessa;
che, infine, acquisite su richiesta del Tribunale dei minorenni le relazioni sulle competenze genitoriali, la ricorrente è stata valutata positivamente da parte dei servizi sociali, i quali hanno dato atto del rifiuto del resistente di procedere all'esame. La ricorrente ha anche rappresentato, superata la fase patologica a partire dal settembre 2021, di aver preso in locazione un'abitazione idonea ad accogliere i figli, di aver regolarizzato la propria posizione lavorativa, che la vede alle dipendenze di una ditta di pulizie viterbese e quale assistente familiare, nonché di aver fatto richiesta del reddito di libertà.
Nella contumacia del resistente il giudice istruttore, con provvedimento del 2 settembre 2023, aveva disposto, in via provvisoria, che i minori e fossero collocati in parte presso la madre Per_1 Per_2
e in parte presso la casa - famiglia, prevedendo in particolare che un educatore li prelevasse da scuola e li tenesse presso la casa-famiglia fino alle 17:00 ove la madre li avrebbe ripresi per tenerli con sé fino al rientro a scuola del giorno successivo.
Con successivo provvedimento del 20 marzo 2024 l'istruttore ha reintegrato la ricorrente nella responsabilità genitoriale dei figli e revocato la nomina del tutore, ponendo a carico del sig. CP_1
per il mantenimento dei due figli la somma complessiva di € 350, oltre rivalutazione ISTAT,
[...] nonché il 50 % delle spese di carattere straordinario, disponendo che la sig.ra , quale unico Pt_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale, percepisse integralmente l'Assegno Unico spettante per i due minori.
Disposte le indagini della Guardia di finanza in relazione alla situazione economica del resistente, comparso solo all'udienza del 20 Marzo 2024, ma rimasto contumace, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 Febbraio 2025, con concessione alla ricorrente dei termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.
La documentazione versata in atti dimostra che il resistente ha tenuto condotte gravemente pregiudizievoli per i figli e la convivente, per cui gli è stata applicata dapprima la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e poi quella del divieto di avvicinamento alle persone offese, finché con sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Viterbo, ai sensi dell'art. 444 cpp, ha applicato la pena per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesione personale, ai sensi degli artt. 572 co. 1 e 2
,582, 585, 576 n. 5 cp.
Dall'analitica ricostruzione dei fatti contenuta nella predetta sentenza emerge che il resistente aveva imposto un regime familiare vessatorio e improntato all'autoritarismo, caratterizzato da reiterate condotte di aggressione fisica e violenza psicologica in danno della ricorrente e dei figli, che assistevano alle violenze verbali e fisiche commesse contro la madre e, quanto a , era diretto Per_1 destinatario degli insulti del padre, che lo appellava con frasi quali “sei grasso, sei stupido, non sei come i bambini normali”.
Tali condotte, risalenti al giugno 2021 quando la coppia era ancora unita e stavo vivendo la crisi che ha portato alla disgregazione del nucleo familiare, non sono state successivamente reiterate, sebbene il resistente non abbia manifestato alcun interesse nei confronti dei figli e , Per_1 Per_2 essendo rimasto contumace nel presente giudizio.
Invero, il signor è comparso all'udienza del 20 Marzo 2024, accompagnato dagli Controparte_1 avvocati Giulia Gradellini e Giovanni Bartoletti, che hanno rappresentato la volontà del cliente di partecipare alla vita dei figli, hanno chiesto un termine per costituirsi e hanno evidenziato che il percorso presso il Centro Criminologico di Viterbo, cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, ha avuto esito positivo, essendo stati conseguiti gli obiettivi di recupero.
Le intenzioni manifestate non sono state concretamente perseguite poiché il signor CP_1
non si è costituito in giudizio e non ha fatto nulla per recuperare il rapporto con i figli, che
[...] non vede da tempo, tuttavia il positivo percorso di recupero presso il centro criminologico, confermato dal fatto che in questi anni le condotte di violenza non sono state più reiterate induce a revocare la sospensione dalla potestà genitoriale, nell'auspicio che il padre possa successivamente avviare un percorso di recupero della genitorialità anche con l'ausilio dei servizi sociali.
In ogni caso, l'attuale disinteresse mostrato nei confronti della vita dei figli giustifica l'affidamento esclusivo alla madre che, invece, ha compiuto un percorso di recupero e che ha superato la situazione di disagio emotivo e psicologico che aveva condotto il tribunale dei minori alla sospensione dalla potestà genitoriale;
in particolare, dalla documentazione versata agli atti emerge che le criticità, anche psicologiche, successive alla denuncia, appaiono superate grazie al percorso terapeutico, ciò che ha reso non più necessario, già dal 13 luglio 2022, il ricorso alla terapia farmacologica intrapresa tramite la (cfr. all. n. 15 al ricorso introduttivo); dalle relazioni dei Pt_2 servizi sociali di Viterbo (del 27 luglio 2023 e del 30 marzo 2024) emerge inoltre il progressivo recupero delle capacità genitoriali della ricorrente e in ragione di ciò già il giudice istruttore ha dapprima mutato il regime di permanenza dei minori presso la struttura casa famiglia in regime di semiconvitto, con pernotto a casa della madre, e successivamente ha revocato la sospensione della potestà genitoriale della SI , reintegrandola nell'esercizio del suo ruolo. Pt_1
D'altronde, la relazione dei servizi sociali del 30 Marzo 2024 ha evidenziato chiaramente che nella ricorrente sono presenti la funzione di accudimento, quella affettiva, quella normativa, quella regolativa e quella rappresentazionale, che i bambini vogliono stare con la madre, verso la quale nutrono un profondo attaccamento, e che sono molto legati tra di loro, ragioni per le quali è necessario assicurare la definitiva ricomposizione del nucleo familiare madre - figli confermando la reintegra della ricorrente nell'esercizio della potestà genitoriale.
Anche sotto il profilo economico non vi sono ragioni ostative: la conduce in locazione un Pt_1 immobile sito in Viterbo, via dei Mille n. 10, è dipendente a tempo indeterminato di una ditta di pulizie e percepisce uno stipendio di circa € 1.000, è intestataria di un rapporto di conto corrente MPS e ha contratto un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, con ciò dimostrando di essere in grado di organizzare al meglio la vita dei figli anche sotto il profilo dell'accudimento materiale, che costituisce componente ineludibile dell'esercizio della potestà genitoriale.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato deve, dunque, essere disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, fermo restando l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento dei figli in proporzione alla capacità di lavoro e di guadagno (art. 316 bis c.c.).
Dalle dichiarazioni rese all'udienza del 20 marzo 2024 è emerso che il resistente lavora come muratore e guadagna circa € 1.600/1.700 mensili, circostanze che sono state confermate dalle indagini della Guardia di finanza espletate in corso di causa che hanno riferito che per l'anno 2023 il reddito del resistente è stato pari a circa € 21.887 e che la sua capacità economica è arricchita dalla proprietà di un immobile in Viterbo.
Sulla scorta di tali emergenze e tenuto conto del divario reddituale esistente tra le parti, nonché dell'età dei bambini e delle correlate esigenze, il resistente dovrà corrispondere una somma pari a
€ 600 (€ 300 per ciascun figlio), oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie da determinarsi sulla base del protocollo adottato presso l'intestato tribunale e rivalutazione Istat come per legge.
La natura degli interessi e l'esito complessivo della lite giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. revoca la sospensione della potestà genitoriale di nei confronti dei minori Controparte_2
(Viterbo, 19.7.2011) e (Viterbo, 31.8.2013); Persona_1 Persona_2
3. affida in via esclusiva a i figli (Viterbo, 19.7.2011) e Parte_1 Persona_1
(Viterbo, 31.8.2013); Persona_2
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei minori, Controparte_2 la somma di € 600 mensili (€ 300 ciascuno), oltre rivalutazione Istat, da versare entro il giorno
5 di ogni mese a , nonché il 50 % delle spese straordinarie da determinarsi Parte_1 sulla base del protocollo adottato presso l'intestato tribunale;
5. compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco