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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/12/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
AN IN, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 10/12/2025, lette le note depositate dall'avv. PARRINELLO MARCO nell'interesse di ritenuta la Parte_1 causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2424/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PARRINELLO MARCO e SCILABRA GIUSEPPE MARIA
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 C.F._2
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. ANTONINO RIZZO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato in data 20.11.2024, ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa, dal 1.1.2024 al 30.4.2024, senza regolare contratto, in favore dell'associazione non riconosciuta con qualifica di allenatore in seconda e CP_1 tram manager;
ha esposto di avere osservato un orario lavorativa che si dipanava dal lunedì al sabato, dalle 16:00 alle 18:30 nonché la domenica per n. 4 ore ovvero, in caso di trasferta, per l'intera giornata;
ha precisato di avere ricevuto la retribuzione di € 1.000,00; ha lamentato la mancata percezione della retribuzione dal mese di febbraio 2024 al mese di aprile 2024 nonché la mancata erogazione di una retribuzione conforme ai parametri del
CCNL di settore, del TFR e degli oneri contributivi;
ha chiesto di accertare la responsabilità personale di quale presidente dell' dal 21.3.2023 al 8.8.2024 Controparte_2 CP_1
1 e, per l'effetto, lo ha convenuto in giudizio, unitamente all' e all' al CP_1 CP_3 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e
l'associazione non riconosciuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato in nero dal CP_1
01/01/2024 al 30/04/2024;
- Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., la responsabilità personale e solidale dell'ex
Presidente Controparte_2
- Ritenere e dichiarare, il diritto del ricorrente ad aver corrisposto, in applicazione del CCNL di settore,
e in subordine ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., da in solido fra di Parte_2 loro, il pagamento di tutte le differenze retributive, 13° e 14° mensilità, lo straordinario, nonché il T.F.R. oltre accessori di legge;
- Condannare, per gli effetti, e in solido fra di loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore del ricorrente delle spettanze retributive spettantegli per la somma complessiva di € 4.314,42 o della maggiore o minore somma che dovesse emergere dalle risultanze istruttorie, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito;
- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto versamento dei contributi da parte di CP_1
e in solido fra di loro, nei confronti dell
[...] Controparte_2 Controparte_4
nel periodo che va dal 01/01/2024 al 30/04/2024, e per l'effetto accertare la
[...] responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei resistenti per le omissioni contributive relative al periodo indicato, con condanna degli stessi, in solido fra di loro, al risarcimento di tutti i danni pensionistici pregressi e futuri ex art. 2116 c.c. e art. 13 Legge n. 1338/1962;.
2. L' con memoria depositata in data 17.1.2025, ha formulato le seguenti CP_3 conclusioni: “- ammettere le prove richieste dal ricorrente
- ove venga ritenuta raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa con evasione contributiva disporre un breve differimento al fine di consentire all'Istituto la precisa quantificazione delle somme dovute dal datore di lavoro per contributi e somme aggiuntive;
con condanna del datore di lavoro a versare tali ulteriori somme
- con vittoria di spese di lite
- ove la domanda del lavoratore venga ritenuta sfornita di prova, rigettarla con vittoria di spese
- in caso di conciliazione tra le altre parti ammettere le prove chieste dal lavoratore e rinviare per la prosecuzione del giudizio in ordine alla regolarizzazione contributiva.”.
3. La e benché regolarmente evocati non si sono CP_1 Controparte_2 costituiti.
4. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione di testi, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
2 5. La presente causa viene alla decisione del Tribunale al fine di dichiarare lo svolgimento da parte del ricorrente di una attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta associazione nonché, in caso di raggiunta prova in ordine alla suddetta subordinazione, al fine di condannare quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Le domande azionate traggono fondamento dall'asserita sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 del codice civile.
Sul punto va evidenziato che l'art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Dalla lettura della norma si evince che l'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che detta soggezione è elemento essenziale e condicio sine qua non della subordinazione, precisando altresì che le direttive e gli ordini impartiti dal datore di lavoro al lavoratore devono essere puntuali, pregnanti ed assidui, così da tradursi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia (cfr. sul punto, Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 21150/2010; Cass. n. 2317/2012).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che gli ulteriori caratteri del rapporto lavorativo - quali, ad esempio, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio,
l'osservanza di uno specifico orario, le modalità di erogazione della retribuzione - non hanno valore decisivo ai fini della prospettata natura subordinata del lavoro ma carattere sussidiario e funzione indiziaria tutte quelle volte in cui non sia agevole l'accertamento della eterodirezione a causa della peculiarità delle mansioni espletate (cfr. Cass. n. 4500/2007).
Va poi sottolineato che, secondo il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso, la sussistenza del vincolo di soggezione dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. civ. sez. L. n. 2728/2010; Cass. civ. n.
326/1996).
Premesso quanto sopra e dato atto della non operatività del principio di non contestazione in caso di contumacia (cfr. Cass. civ., 14 gennaio 2015, n. 461; Cass. civ., 21 febbraio 2014, n. 4161), si osserva in ogni caso che dall'attività istruttoria compiuta è emersa la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra il ricorrente e la predetta associazione.
3 I testi escussi hanno, invero, confermato che il ricorrente prestava attività di allenatore in seconda e team manager nell'interesse della convenuta, rispettando un orario di lavoro dal martedì al sabato nonché la domenica in occasione delle partite. Essi, inoltre, hanno dichiarato che il ricorrente, il quale era sempre presente in occasione delle preparazioni atletiche e per le partite, non aveva autonomia decisionale nelle scelte tattiche, essendo tenuto a rispettare la volontà del primo allenatore e della dirigenza.
Le prove orali e documentali in atti consentono dunque di ritenere processualmente accertato che il ricorrente, certamente presente alle partite come da documentazione fotografica esibita, abbia prestato attività lavorativa subordinata dal 1.8.2023 al 30.4.2024, osservando un orario giornaliero, dal martedì al sabato, dalle 15:00 alle 18:30 oltre che le domeniche in occasioni delle partite.
6. Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive e contributive, gravava sul datore di lavoro l'onere di provarne il pagamento.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide,
l'attore che agisce per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Orbene, nel caso di specie, la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio sicché la stessa va condannata al pagamento delle voci retributive richieste.
Venendo al quantum della pretesa creditoria azionata, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in quanto determinati alla luce del CCNL allegato in ricorso, in tale sede applicabile soltanto come parametro di riferimento ai fini dell'individuazione di una retribuzione equa e rispondente ai criteri di cui all'art. 36 Cost. Invero, dall'attività istruttoria è emerso che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello terzo del
CCNL allegato in ricorso per avere lo stesso compiuto attività impiegatizie e di allenatore.
Il datore di lavoro va quindi condannato al pagamento della somma di € 2.986,38 a titolo di differenze retributive nonché a provvedere alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del lavoratore per il periodo lavorativo, tenuto conto dei superiori parametri.
Considerato che ai sensi dell'art. 38 c.c. “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente
e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”, Controparte_2
Presidente della ASD convenuta (cfr. attestazione FIGC – LND) al momento
4 dell'instaurazione del rapporto di lavoro e nel corso dello stesso, deve essere condannato, in via solidale, al pagamento delle differenze retributive e contributive.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, nella contumacia di CP_2
SD:
[...] CP_1
a) accoglie il ricorso e condanna solidalmente e al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.986,38 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva;
2) condanna SD AZ e alla regolarizzazione della posizione Controparte_2 contributiva facente capo al lavoratore, mediante versamento in favore dell' della CP_3 contribuzione corrispondente per il periodo di cui è causa;
3) condanna e a rifondere le spese di lite sostenute dal CP_1 Controparte_2 ricorrente che liquida in € 1.314,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna e a rifondere le spese di lite sostenute CP_1 Controparte_2 dall' che liquida in € 1.314,00 oltre accessori di legge. CP_3
Così deciso in Marsala, il 10/12/2025
IL GIUDICE
AN IN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AN IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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