Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
r.g.n. 156/24
Successivamente all'udienza del 26.2.2025 il giudice, dott.ssa Francesca Capuzzi, dà atto del provvedimento del 2.10.2024, con cui veniva disposta la celebrazione dell'odierna udienza a mezzo di trattazione scritta;
parte attrice ha depositato note di udienza che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
Il giudice in camera di consiglio così decide la controversia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156/2024 del R.G.A.C., pendente tra
( ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vetralla (VT), via Cima 10, autorizzata in via Anticipata e Provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento rubricato al n. 664/2023 registro P.S.S. dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, riunito in data 28.11.2023 (doc n. 1), elettivamente domiciliata in Viterbo, Corso Italia n.
100 presso lo studio dell'avv. Vania BRACALETTI (C.F.: che la rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in calce all'atto di citazione. attrice e
(c.f. ), nato in [...] il [...] rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Maurizio Todini, (c.f. pec: C.F._4
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_1
quest'ultimo in Viterbo, Via Guglielmo Marconi 7.
Convenuto
Oggetto: risoluzione contratto preliminare di vendita e risarcimento del danno.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc la ricorrente chiedeva dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in Villa San Giovanni in Tuscia (VT), via Mazzini n. 11, stipulato con registrato all'Agenzia delle Entrate il 5 CP_1
gennaio 2022; in particolare, deduceva di aver immesso nell'immediato possesso del bene il promissario acquirente;
di aver pattuito il prezzo di € 50.000,00, da corrispondersi, quanto ad €
8.400,00, in 24 rate mensili pari ad € 350,00 a partire dal 30 dicembre 2021 sino a novembre 2023
e, quanto ad € 41.600,00, al momento del rogito definitivo, da effettuare entro il 31 dicembre 2023.
Inoltre, deduceva di aver ricevuto solo € 2.950,00, a fronte dell'occupazione dell'immobile protrattasi dalla data del preliminare, pertanto chiedeva che venisse ordinato il rilascio in proprio favore dell'immobile e che il resistente venisse condannato a corrispondere la somma di € 5.450, pari alle rate non versate sino al 30 novembre, e di tutte le ulteriori mensilità pari ad € 350 mensili,
a titolo di indennità di occupazione, oltre al risarcimento dei danni da stabilirsi in via equitativa.
Rinviata la prima udienza per garantire il rispetto dei termini a comparire su eccezione del convenuto, costituitosi solo a tal fine, e acquisiti i documenti prodotti, la causa era chiamata all'udienza odierna per la discussione orale.
La domanda è fondata e va accolta;
la ricorrente ha provato il fatto costitutivo del suo diritto, avendo prodotto il contratto preliminare stipulato il 13 dicembre 2021 e registrato il 5 gennaio 2022, da cui si evince che le parti si erano accordate per la vendita dell'immobile di cui è causa al prezzo di €
50.000; che il resistente è stato immesso nel possesso materiale del bene alla data del preliminare;
che il prezzo sarebbe stato corrisposto mediante 24 rate mensili consecutive di € 350 ciascuna dal
28 Febbraio 2021 al 30 novembre 2023, mentre la restante somma di € 41.600 sarebbe stata corrisposta all'atto della rogito definitivo, da stipulare entro il 31 dicembre 2023.
L'inadempimento allegato non è di scarsa importanza poiché, a fronte di un prezzo di vendita pattuito in € 50.000, corrispondente all'interesse all'affare da parte della sig.ra Pt_1
quest'ultima ha ottenuto solo il modesto importo di € 2.950,00, mentre il resistente non ha provato e neppure allegato, come era suo onere in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova,
l'esatto adempimento, così che la domanda di risoluzione deve essere accolta.
Di conseguenza, venendo meno il titolo in forza del quale il sig. possedeva l'immobile, CP_1
egli è tenuto a restituirlo e, per effetto della valenza retroattiva della risoluzione, dovrà corrispondere una somma per averne goduto in difetto di valido titolo. La misura dell'indennità va stabilita tenendo conto delle rate di € 350 mensili che le parti avevano stabilito che il promittente acquirente dovesse versare, quale acconto sul prezzo, a fronte dell'immediato possesso dell'immobile, cosicché tale importo corrisponde al valore attribuito dalle stesse parti, nel bilanciamento dei reciproci interessi, a tale possesso.
Considerato tuttavia che è già stato corrisposto l'importo di € 2.950, corrispondente a circa 8 rate, il resistente dovrà pagare € 350 mensili a far data dal 13 agosto 2022 fino alla restituzione.
Trattandosi di debito di valore, sull'importo delle singole rate andranno conteggiati gli interessi al tasso legale dalla maturazione, mese per mese, fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore minimo, per la semplicità delle questioni trattate, dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, poiché ad oggi l'importo dovuto è pari a € 10.150.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così decide:
1. dichiara risolto per inadempimento il contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in Villa San Giovanni in Tuscia (VT), via Mazzini n. 11 stipulato tra e Parte_1
il 13 dicembre 2021 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 5 gennaio 2022; CP_1
2. ordina al di rilasciare immediatamente in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
l'immobile sito in Villa San Giovanni in Tuscia (VT), via Mazzini n. 11, libero da
[...]
persone, cose ed animali, nella disponibilità della proprietaria;
3. condanna a pagare a l'importo di € 350 mensili a far data CP_1 Parte_1
dal 13 agosto 2022 fino alla restituzione del bene, oltre interessi da calcolare come indicato in motivazione;
4. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700 per compensi, CP_1
oltre accessori di legge, da corrispondersi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R.
n. 115/2002 attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla loro dimidiazione ai sensi dell'art. 130 del medesimo d.P.R. soltanto in sede di successivo decreto di liquidazione delle spese del difensore della parte ammessa.
Così deciso in Viterbo all'udienza del 26 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi