TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/10/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1109/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1109/2022 promossa da:
, , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Parte_3
Persico, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ocone, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni Conclusioni per parte attrice
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in via principale:
1. accertare e dichiarare che la somma dovuta agli attori dalla società convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa (azione restitutoria o risarcitoria), è pari a complessivi € 21.919,46, in applicazione della normativa di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, art. 556 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e artt. 44-45 del DPR n. 917/1986 con conseguenze disapplicazione dell'art. 7 c. 3 DM 23.6.1997 nonché in conformità alle condizioni cartolari espressamente indicate sul retro e, rilevata la corresponsione della minor somma di € 13.091,98, condannare la società al pagamento in favore degli attori Controparte_1 dell'importo di € 8.827,48 oltre interessi ex art. 1284, IV c., c.c., dalla data di riscossione al saldo;
in via subordinata:
2. in accoglimento della domanda formulata dagli attori e volta al riconoscimento dei rendimenti in conformità alle condizioni cartolari espressamente indicate sul retro dei buoni postali fruttiferi oggetto di causa, accertato altresì ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'indebito arricchimento di
[...]
per i motivi in narrativa dedotti, condannare la società convenuta a restituire ai CP_1 signori , ed , l'importo non Parte_1 Parte_2 Parte_3 inferiore a € 8.827,48 ovvero quanto risulterà in corso di causa, indebitamente trattenuta a seguito del mancato versamento all'Erario delle somme così come previsto in applicazione dell'art. 7, 3 comma, DM 23.6.1997 e della normativa fiscale sul punto, con rivalutazione monetaria ed intessi ex art. 1284, 4 c., c.c. dalla data della singola operazione all'effettiva corresponsione delle somme all'Erario; in via ulteriormente subordinata:
3. nel caso in cui si ritenga applicabile l'art. 7, 3 comma, DM 23.6.1997 ma, nel contempo, vengano riconosciuti gli importi facendo applicazione dei rendimenti indicati sul retro di ciascun titolo, accertare e dichiarare che la somma dovuta agli attori dalla società convenuta è pari a complessivi € 21.557,48 e, dato atto della corresponsione della minor somma di € 13.091,98, condannare la società al pagamento in favore degli attori dell'importo di € Controparte_1 8.465,50 oltre interessi ex art. 1284, IV c., c.c., dalla data di riscossione al saldo;
in via di ulteriore subordine:
4. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, qualora non si ritengano dovuti i rendimenti apposti sul retro di ciascun titolo ma, in applicazione della normativa di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, art. 556 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e artt. 44-45 del DPR n. 917/1986 con conseguenze disapplicazione dell'art. 7 c. 3 DM 23.6.1997, accertare e dichiarare che la somma dovuta agli attori dalla società è pari a € 14.302,12 e, dato atto della corresponsione della minor somma di € 13.091,98, condannare la società al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 1.210,14 oltre Controparte_1 interessi ex art. 1284, IV c., c.c., dalla data di riscossione al saldo;
in via di estremo subordine:
5. qualora non si ritengano dovuti i rendimenti apposti sul retro del titolo ma si ravvisi, contestualmente, l'indebito arricchimento di ex dell'art. 2041 c.c per i motivi in Controparte_1 narrativa dedotti, condannare la società convenuta a restituire agli attori la somma non inferiore a
€ 1.210,14 ovvero quanto risulterà in corso di causa, indebitamente trattenuta a seguito del mancato versamento all'Erario delle somme così come previsto in applicazione dell'art. 7, 3 comma, DM 23.6.1997 e della normativa fiscale sul punto, con rivalutazione monetaria ed intessi ex art. 1284, 4 c., c.c. dalla data della singola operazione all'effettiva corresponsione delle somme all'Erario. In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione di C.T.U. contabile volta all'individuazione delle somme dovute agli odierni esponenti in applicazione: (i) dei rendimenti previsti in conformità al contenuto testuale del CP_2 (ii) del D.M. 13.6.1986; facendo applicazione - per i conteggi sub (i) e (ii): a) della normativa primaria applicabile e, segnatamente, degli artt. 26 del DPR n. 600/1973, dall'art. 1 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e dagli artt. 44- 45 del DPR n. 917/1986 (TUIR) per l'intera durata dell'investimento [20.8.1987 - 20.12.2017]; b) della normativa primaria applicabile e, segnatamente, degli artt. 26 del DPR n. 600/1973, dall'art. 1 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e dagli artt. 44- 45 del DPR n. 917/1986 (TUIR) dal 20.8.1987 al 24.6.1997 (entrata in vigore del D.M. 23.6.1997) e capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale dal 25.6.1997 al 20.12.2017. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare che – in applicazione del D.M. 13.6.1986 e del D.M. 23.6.1997 – le somme dovute da a parte attrice risultano essere esclusivamente quelle Controparte_1 calcolate secondo i tassi di interesse ivi specificati, così come quantificate nell'allegato doc. n. 2 e già correttamente corrisposte dall'ufficio postale, conseguentemente respingere ogni maggiore richiesta di pagamento avanzata da parte attrice, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di e sottoscrittori del buono postale fruttifero
[...] Persona_1 Per_2
n.000.018 serie P-Q/P del 20 agosto 1987 e dal valore nominale di L. 2.000,000, hanno chiesto al
Tribunale di Bergamo di condannare a pagare l'importo dovuto a titolo di Controparte_1 rimborso del suddetto buono. In particolare, gli attori:
- hanno chiesto di accertare e dichiarare il diritto a percepire gli importi maturati secondo le condizioni cartolari apposte sul retro delle chartulae, stante l'assenza di indicazioni in ordine ad eventuali modifiche (in virtù di quanto previsto dall'art. 173 del DPR n.
156/1973);
- hanno contestato la modalità di applicazione della ritenuta fiscale operata da Controparte_1
stante la contrarietà della stessa rispetto alla normativa di settore. In particolare,
[...]
l'attrice ha dedotto che l'importo dovuto da deve essere calcolato quantificando gli CP_1 interessi maturati annualmente al lordo della ritenuta fiscale fissata per legge e decurtando solo al termine dell'investimento e sul montante maturato la ritenuta fiscale;
in particolare, hanno eccepito che in modo illegittimo sottrae annualmente dall'importo Controparte_1 maturato l'imposta sostitutiva, anziché applicare la detrazione nel momento in cui l'importo diviene effettivamente disponibile ai risparmiatori, vale a dire in seguito al rimborso del titolo.
1.3. Quanto alle ulteriori tre domande formulate dagli attori si richiama quanto sopra riportato sub
“precisazione delle conclusioni per parte attrice” da ritenersi qui integralmente richiamate.
1.4. Si è costituita in giudizio che, in applicazione del D.M. 13.6.1986 e per i Controparte_1 motivi di cui si dirà nel corso della motivazione, ha chiesto di respingere la maggior pretesa di pagamento degli attori in quanto infondata in fatto e in diritto.
Per quanto concerne il regime fiscale da applicarsi ai buoni postali fruttiferi parte convenuta ha eccepito che l'importo maturato per i primi venti anni di durata dell'investimento degli attori deve essere calcolato al netto della ritenuta fiscale, in conformità all'art. 7 del Decreto Ministeriale
(Ministero del Tesoro) 23 giugno 1997 là dove è disposto che gli interessi maturati sui titoli devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e non già, dunque, al momento del rimborso.
2. Rigetto della domanda attorea formulata in via principale e relativa ai due buoni sottoscritti il 12 dicembre 1996 (§ 1.1.). In via preliminare, occorre evidenziare che l'art. 173 del
D.P.R. n. 156/1973 (cd. Codice postale), abrogato dal D.lgs n. 284/1998 ma che ha mantenuto la sua efficacia per i rapporti all'epoca ancora in essere, dispone che
“[l]e variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.”
In virtù del disposto del suddetto art. 173, il D.M. 13.6.1986 è intervenuto variando il saggio di interessi dei buoni postali fruttiferi anche delle serie precedentemente già emesse. L'art. 6 di tale decreto prevede infatti che
“[s]ul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" [di nuova istituzione][…], maturato alla data del 1° gennaio 1987,si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
Dalle norme sopra richiamate emerge chiaramente che, come correttamente eccepito da parte convenuta, nel momento in cui è stato emesso il buono postale oggetto del presente giudizio, una fonte di ragno legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza di rapporto, le condizioni contrattuali stabilite potessero essere modificate da un decreto ministeriale, in peius così come in melius. Tale integrazione extratestuale risulta legittima in virtù del fatto che i buoni postali fruttiferi debbono essere sussunti nella fattispecie di cui all'art. 2002 cod.civ.; pertanto, in quanto documenti di legittimazione, sono passibili di integrazione extratestuale non applicandosi i principi propri dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito (in questo senso, oltre alla uniforme giurisprudenza di merito, cfr. Cass. S.U. n. 13979/2007; cfr. anche Cass. 27809/2005).
Sulla scorta delle medesime norme, è dato evincere altresì che in caso di modifica dei tassi successiva all'emissione dei titoli la tabella riportata sul retro dei buoni postali deve intendersi integrata dalla tabella messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali. Più in particolare, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, già sopra richiamato, all'ultimo comma prevedeva che
“[g]li interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”
Dal dato testuale – che discorre di “messa a disposizione della tabella” – emerge la previsione di un onere in capo al sottoscrittore, cui è rimesso di attivarsi, vale a dire di recarsi presso uno degli uffici postali e prendere visione delle nuove tabelle. Valga precisare che la messa a disposizione della tabella, contrariamente a quanto sostenuto da una parte minoritaria della giurisprudenza di merito non è configurata dal legislatore quale condizione di legittimità dell'esercizio dello ius variandi, che in alcun modo, dal chiaro dato testuale, risulta essere condizionato all' “affissione” delle tabelle di cui discorre parte opposta o dalla loro comunicazione.
Quanto fin qui esposto poggia su un assunto di fondo che trova fondamento costituzionale, in particolare nel disposto dell'art. 73, III comma (oltre che dall'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile) da cui è dato ricavare che, ai fini dell'operatività del principio d'obbligatorietà della legge di cui all'art. 54, I comma Cost., è necessaria e sufficiente la possibilità, offerta a chiunque, di conoscere la norma nel testo promulgato. In virtù del principio di obbligatorietà della legge e della presunzione di conoscenza della legge, le suddette norme devono pertanto essere considerate quanto meno quali conoscibili dai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi. A tal riguardo, sia pure in via di estrema sintesi, in un'ottica sistematica vale osservare che solo nel diritto penale, atteso il connesso coinvolgimento di quel diritto fondamentale inviolabile che è la libertà personale disciplinato dall'art. 13 Cost., il principio di obbligatorietà della legge può trovare una peraltro eccezionale deroga solo nell'ipotesi, eccezionale pur essa, di scusabile ignoranza della legge penale.
Pertanto, in estrema sintesi, deve dirsi che la disposizione avente forza di legge di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1339 cod.civ., prevede una legittima eterointegrazione del regolamento contrattuale per intervento di decreti ministeriali.
Vale precisare inoltre che non è dato procedere alla disapplicazione del D.M. 13.6.1986. Sul punto merita di essere richiamata la giurisprudenza di questo Tribunale ove si chiarisce, con argomenti pienamente condivisi da questo Giudice, che tale provvedimento “è stato emesso in termini assolutamente conformi all'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 ed alla disciplina primaria allora applicabile, senza che possa nemmeno richiamarsi un difetto di motivazione di detto atto amministrativo, attesa la pacifica natura generale di quest'ultimo e la sottrazione degli atti amministrativi generali dall'obbligo di motivazione anche alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa anteriore all'art. 3, comma 2, della L. n. 241 del 1990.
Del resto, la natura di atto amministrativo generale non può essere inficiata dalla circostanza che i “cittadini che tra gli anni 1981 e la metà dell'anno 1986 hanno acquistato i buoni postali fruttiferi oggetto della modifica sono 111.000 e, sono, ben identificati su ciascun titolo con nome, cognome, luogo di nascita e data di nascita”, come […] sostenuto dall'opposta in comparsa conclusionale, e ciò per la circostanza che la giurisprudenza e la dottrina amministrativa ravvisano pacificamente nella non individualità ex ante dei soggetti e nella individuabilità dei medesimi ex post il proprium discretivo degli atti amministrativi generali dai regolamenti amministrativi in senso stretto (in tal senso, a titolo esemplificativo, la pacifica giurisprudenza amministrativa in tema di bando di gara o di concorso).” (Tribunale di
Bergamo, n. 1020/2017).
Da ultimo, deve essere precisato che la fattispecie qui in giudizio non può essere sussunta nella fattispecie su cui si è pronunciata la Corte di cassazione, S.U. n. 13979/2007; tale sentenza si riferisce a buoni postali emessi successivamente al D.M. di modifica e che ciononostante riportava le previgenti condizioni, in tal caso generandosi un'ipotesi di informazioni errate in ordine al regolamento contrattuale.
3. (…Segue). Deve rilevarsi che risulta partimenti infondata la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento di un importo frutto del calcolo dei rendimenti relativi all'ultimo decennio di maturazione dei titoli sulla base delle condizioni riportate sul retro del titolo stesso per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. Nella vicenda oggetto del presente giudizio non è dato riscontrare l'esigenza di tutela di un affidamento incolpevole del sottoscrittore del buono in ordine alla quantificazione degli interessi per l'ultimo decennio. Con il supporto degli argomenti svolti sia dalla giurisprudenza di legittimità che di merito condivisi da questo giudice, occorre porre in evidenza che l'esigenza di tutela dell'affidamento non si pone nel caso di specie in quanto – diversamente dal caso oggetto della sentenza Cass. S.U. n.13979/2007 che riguardava un buono postale privo di alcun timbro informativo – il supporto cartaceo del buono oggetto di causa reca l'apposizione sulla parte anteriore dell'indicazione della serie effettiva e sulla parte posteriore un timbro sostitutivo della stampa preesistente. E' indubbio che tal ultimo timbro non si sovrappone integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo visibile la previsione della precedente serie relativa all'ultimo decennio. Ebbene, nei chiari termini della Corte di cassazione (n. 4384/2022), deve osservarsi che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, lasciandone scoperta una parte, così generando una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non assurge in alcun modo ad una manifestazione di volontà concludente rilevante sul piano negoziale, non essendo dato ravvisare un errore sulla dichiarazione. La chiarezza cristallina delle statuizioni della Corte di cassazione ne impone la citazione per esteso:
“Per altro verso, al medesimo risultato si perviene attraverso l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.”
4. Accoglimento della domanda attorea formulata in relazione al regime fiscale da applicarsi ai buoni oggetto del giudizio. Deve essere accolta la domanda attorea formulata in via subordinata, anche in considerazione del corretto calcolo degli interessi elaborato dagli attori in conformità alla normativa in materia di ritenuta fiscale.
4.1. Sul regime fiscale applicabile ai buoni postali fruttiferi. Premessa in diritto. Sia pure in via di estrema sintesi, in diritto vale premettere che:
- il D.P.R. n. 601/1973 prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai buoni postali fruttiferi;
1 - nel 1986 è intervenuta una modifica legislativa che, in relazione ai buoni postali fruttiferi emessi dal 20 settembre 1986, ha fatto venir meno l'esenzione di cui si è detto all'alinea che precede, istituendo una ritenuta d'imposta da applicarsi sugli interessi ed altri frutti corrisposti ai possessori dei buoni postali;
2
- nel 1996 è intervenuta un'ulteriore modifica legislativa e con D.Lgs. n. 239/1996 per i titoli emessi fino al 31 ottobre 1995 (quali quelli sottoscritti dagli odierni attori) è stata introdotta una imposta sostitutiva nella misura del 12,50% da applicarsi sugli interessi percepiti dei buoni postali;
3
- nello stesso anno 1996 con D.Lgs. n. 239 la ritenuta fiscale è stata abrogata ed è stata contestualmente istituita una nuova imposta, cd. imposta sostitutiva sugli interessi nella misura del 12,50%;
- nel 1997 il Ministro del Tesoro, con Decreto ministeriale n.143, ha disposto che per i buoni delle serie contraddistinte con le lettere Q (quali quelli sottoscritti dagli odierni attori), R ed
S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Da ultimo, sempre in diritto, in ordine al calcolo degli interessi sui buoni postali vale rilevare che l'art. 172 del D.P.R. n. 156/1973 prevede che gli interessi si computano a periodo non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.
4.2. Come correttamente dedotto dagli attori, l'applicazione della ritenuta fiscale deve avvenire in conformità al principio di cassa, atteso che il momento impositivo opera allorquando il reddito viene percepito dal sottoscrittore, dunque quando il reddito è disponibile al sottoscrittore. Tanto emerge in modo univoco dall'interpretazione letterale della normativa richiamata nel § 2 ed in particolare dall'esame delle norme richiamate nel medesimo paragrafo là dove si discorre di interessi “corrisposti” e “percepiti” (in questo stesso senso v. Tribunale di Bergamo, n. 1390/2020). L'applicazione della ritenuta fiscale, dunque, deve operare al lordo della percentuale dovuta a titolo di imposta sostitutiva (pari, come già chiarito, al 12, 50%), pena diminuire in modo indebito l'importo che spetta al sottoscrittore.
4.3. La convenuta ha eccepito che per computare in modo esatto il valore del Controparte_1 rimborso del buono fruttifero postale occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 7, comma 3 del D.M. del 23 giugno 1997.
Come già chiarito, tale articolo prevede che la capitalizzazione degli interessi sui titoli collocati fino al 31 dicembre 1996 continuerà ad essere eseguita annualmente, al netto della ritenuta fiscale
(prima) e dell'imposta sostitutiva (poi).
L'infondatezza di tale argomento emerge da un duplice ordine di considerazioni:
A) il suddetto decreto ministeriale nel discorrere di una capitalizzazione al netto che
“continuerà” ad essere eseguita annualmente intende riferirsi ad una prassi fino ad allora seguita e non già ad una pregressa disposizione normativa, fonte della facoltà di capitalizzare annualmente al netto dell'imposta; si tratta dunque di un richiamo ad una mera prassi, prassi che – come lo stesso art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, per le ragioni che si vanno ad esplicitare sub lett. B) – è in conflitto con una norma gerarchicamente sovraordinata.
B) L'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 è in contrasto con le norme sovraordinate richiamate nel §
2 e pertanto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 2248/1865, All. E, deve essere disapplicata, pena consentire a di anticipare in modo indebito il momento impositivo che, come CP_1 già chiarito, opera al momento della corresponsione del rimborso, della percezione degli interessi (in questo stesso senso v. la già richiamata sentenza Tribunale di Bergamo, n.
1390/2020).
4.4. Non depone in senso contrario quanto statuito da questo stesso Tribunale con la recente sentenza n. 629/2025 del 30 aprile 2025. La normativa richiamata in tale sentenza a supporto dell'accoglimento della prospettazione difensiva di (v. in particolare pag. 10 Controparte_1 della sentenza) statuisce che è tenuta al versamento diretto alla Tesoreria dello Controparte_1 stato delle imposte sugli interessi maturati anche se non corrisposti, sicché la capitalizzazione degli interessi deve avvenire calcolandola su un importo al netto della ritenuta.
Ebbene, occorre evidenziare che non ha dimostrato (prima ancora, per il vero, Controparte_1 non ha neanche affermato) che per i primi venti anni di durata dell'investimento ha versato alla
Tesoreria di Stato le somme dovute all'Erario a titolo di ritenuta fiscale: quelle somme, dunque, non sono state versate all'Erario nel corso dei venti anni e per venti anni sono state trattenute dalla s.p.a.
. Il ragionamento posto a fondamento della suddetta pronuncia, dunque, in linea CP_1 teorica, potrebbe prospettarsi quale meritevole di accoglimento se avesse provato di CP_1 aver versato allo Stato gli importi dovuti, avesse provato, cioè, di aver versato alla tesoreria dello
Stato quanto dovuto a titolo di ritenuta/imposta sostitutiva. Tale prova – come già chiarito– non è stata offerta, sicchè la capitalizzazione al netto della ritenuta applicata da si risolve in un mero CP_1 metodo di calcolo della capitalizzazione degli interessi e non già in un'operazione conseguente l'intervenuto versamento allo Stato di quanto dovuto a titolo di imposta.
4.5. Per i motivi esposti parte convenuta deve essere condannata a pagare in favore degli attori la somma di € 14.302,12 (pari al rimborso dei buoni postali fruttiferi calcolato sulla scorta del D.M. del 13.6.1986 più gli importi calcolati per effetto della disapplicazione dell'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997), oltre interessi ex art. 1284 IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. e le spese pertanto sono poste a carico di parte convenuta. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la sussistenza di un diritto di credito di , Parte_1 [...]
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Controparte_1 per l'importo di € 14.302,12.
[...]
2. Condanna a pagare in favore di , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e l'importo di € 14.302,12, oltre interessi ex
[...] Parte_3 art. 1284, IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1
e che liquida in € 3.387,00 Parte_2 Parte_3 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 28 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 31 del DPR 601/1973: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti
[…]”. 2 D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 759/1986 (“Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”). L'art. 1 di tale Decreto legge prevede: “I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.” (Enfasi della sottolineatura aggiunta) Vale precisare inoltre che con tale intervento normativo la misura della ritenuta ratione temporis applicabile viene determinata mediante rinvio all'art. 26 del D.P.R. n. 601/1973. 3 L'art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996 ha modificato il regime impositivo previsto per i buoni postali fruttiferi dalle disposizioni di cui al D.L. n. 556/86 prevedendo che “[s]ono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche […]”. (Enfasi della sottolineatura aggiunta)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1109/2022 promossa da:
, , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Parte_3
Persico, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ocone, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni Conclusioni per parte attrice
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in via principale:
1. accertare e dichiarare che la somma dovuta agli attori dalla società convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa (azione restitutoria o risarcitoria), è pari a complessivi € 21.919,46, in applicazione della normativa di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, art. 556 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e artt. 44-45 del DPR n. 917/1986 con conseguenze disapplicazione dell'art. 7 c. 3 DM 23.6.1997 nonché in conformità alle condizioni cartolari espressamente indicate sul retro e, rilevata la corresponsione della minor somma di € 13.091,98, condannare la società al pagamento in favore degli attori Controparte_1 dell'importo di € 8.827,48 oltre interessi ex art. 1284, IV c., c.c., dalla data di riscossione al saldo;
in via subordinata:
2. in accoglimento della domanda formulata dagli attori e volta al riconoscimento dei rendimenti in conformità alle condizioni cartolari espressamente indicate sul retro dei buoni postali fruttiferi oggetto di causa, accertato altresì ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'indebito arricchimento di
[...]
per i motivi in narrativa dedotti, condannare la società convenuta a restituire ai CP_1 signori , ed , l'importo non Parte_1 Parte_2 Parte_3 inferiore a € 8.827,48 ovvero quanto risulterà in corso di causa, indebitamente trattenuta a seguito del mancato versamento all'Erario delle somme così come previsto in applicazione dell'art. 7, 3 comma, DM 23.6.1997 e della normativa fiscale sul punto, con rivalutazione monetaria ed intessi ex art. 1284, 4 c., c.c. dalla data della singola operazione all'effettiva corresponsione delle somme all'Erario; in via ulteriormente subordinata:
3. nel caso in cui si ritenga applicabile l'art. 7, 3 comma, DM 23.6.1997 ma, nel contempo, vengano riconosciuti gli importi facendo applicazione dei rendimenti indicati sul retro di ciascun titolo, accertare e dichiarare che la somma dovuta agli attori dalla società convenuta è pari a complessivi € 21.557,48 e, dato atto della corresponsione della minor somma di € 13.091,98, condannare la società al pagamento in favore degli attori dell'importo di € Controparte_1 8.465,50 oltre interessi ex art. 1284, IV c., c.c., dalla data di riscossione al saldo;
in via di ulteriore subordine:
4. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, qualora non si ritengano dovuti i rendimenti apposti sul retro di ciascun titolo ma, in applicazione della normativa di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, art. 556 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e artt. 44-45 del DPR n. 917/1986 con conseguenze disapplicazione dell'art. 7 c. 3 DM 23.6.1997, accertare e dichiarare che la somma dovuta agli attori dalla società è pari a € 14.302,12 e, dato atto della corresponsione della minor somma di € 13.091,98, condannare la società al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 1.210,14 oltre Controparte_1 interessi ex art. 1284, IV c., c.c., dalla data di riscossione al saldo;
in via di estremo subordine:
5. qualora non si ritengano dovuti i rendimenti apposti sul retro del titolo ma si ravvisi, contestualmente, l'indebito arricchimento di ex dell'art. 2041 c.c per i motivi in Controparte_1 narrativa dedotti, condannare la società convenuta a restituire agli attori la somma non inferiore a
€ 1.210,14 ovvero quanto risulterà in corso di causa, indebitamente trattenuta a seguito del mancato versamento all'Erario delle somme così come previsto in applicazione dell'art. 7, 3 comma, DM 23.6.1997 e della normativa fiscale sul punto, con rivalutazione monetaria ed intessi ex art. 1284, 4 c., c.c. dalla data della singola operazione all'effettiva corresponsione delle somme all'Erario. In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione di C.T.U. contabile volta all'individuazione delle somme dovute agli odierni esponenti in applicazione: (i) dei rendimenti previsti in conformità al contenuto testuale del CP_2 (ii) del D.M. 13.6.1986; facendo applicazione - per i conteggi sub (i) e (ii): a) della normativa primaria applicabile e, segnatamente, degli artt. 26 del DPR n. 600/1973, dall'art. 1 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e dagli artt. 44- 45 del DPR n. 917/1986 (TUIR) per l'intera durata dell'investimento [20.8.1987 - 20.12.2017]; b) della normativa primaria applicabile e, segnatamente, degli artt. 26 del DPR n. 600/1973, dall'art. 1 del D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla L. n. 759/1986 e dagli artt. 44- 45 del DPR n. 917/1986 (TUIR) dal 20.8.1987 al 24.6.1997 (entrata in vigore del D.M. 23.6.1997) e capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale dal 25.6.1997 al 20.12.2017. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare che – in applicazione del D.M. 13.6.1986 e del D.M. 23.6.1997 – le somme dovute da a parte attrice risultano essere esclusivamente quelle Controparte_1 calcolate secondo i tassi di interesse ivi specificati, così come quantificate nell'allegato doc. n. 2 e già correttamente corrisposte dall'ufficio postale, conseguentemente respingere ogni maggiore richiesta di pagamento avanzata da parte attrice, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di e sottoscrittori del buono postale fruttifero
[...] Persona_1 Per_2
n.000.018 serie P-Q/P del 20 agosto 1987 e dal valore nominale di L. 2.000,000, hanno chiesto al
Tribunale di Bergamo di condannare a pagare l'importo dovuto a titolo di Controparte_1 rimborso del suddetto buono. In particolare, gli attori:
- hanno chiesto di accertare e dichiarare il diritto a percepire gli importi maturati secondo le condizioni cartolari apposte sul retro delle chartulae, stante l'assenza di indicazioni in ordine ad eventuali modifiche (in virtù di quanto previsto dall'art. 173 del DPR n.
156/1973);
- hanno contestato la modalità di applicazione della ritenuta fiscale operata da Controparte_1
stante la contrarietà della stessa rispetto alla normativa di settore. In particolare,
[...]
l'attrice ha dedotto che l'importo dovuto da deve essere calcolato quantificando gli CP_1 interessi maturati annualmente al lordo della ritenuta fiscale fissata per legge e decurtando solo al termine dell'investimento e sul montante maturato la ritenuta fiscale;
in particolare, hanno eccepito che in modo illegittimo sottrae annualmente dall'importo Controparte_1 maturato l'imposta sostitutiva, anziché applicare la detrazione nel momento in cui l'importo diviene effettivamente disponibile ai risparmiatori, vale a dire in seguito al rimborso del titolo.
1.3. Quanto alle ulteriori tre domande formulate dagli attori si richiama quanto sopra riportato sub
“precisazione delle conclusioni per parte attrice” da ritenersi qui integralmente richiamate.
1.4. Si è costituita in giudizio che, in applicazione del D.M. 13.6.1986 e per i Controparte_1 motivi di cui si dirà nel corso della motivazione, ha chiesto di respingere la maggior pretesa di pagamento degli attori in quanto infondata in fatto e in diritto.
Per quanto concerne il regime fiscale da applicarsi ai buoni postali fruttiferi parte convenuta ha eccepito che l'importo maturato per i primi venti anni di durata dell'investimento degli attori deve essere calcolato al netto della ritenuta fiscale, in conformità all'art. 7 del Decreto Ministeriale
(Ministero del Tesoro) 23 giugno 1997 là dove è disposto che gli interessi maturati sui titoli devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e non già, dunque, al momento del rimborso.
2. Rigetto della domanda attorea formulata in via principale e relativa ai due buoni sottoscritti il 12 dicembre 1996 (§ 1.1.). In via preliminare, occorre evidenziare che l'art. 173 del
D.P.R. n. 156/1973 (cd. Codice postale), abrogato dal D.lgs n. 284/1998 ma che ha mantenuto la sua efficacia per i rapporti all'epoca ancora in essere, dispone che
“[l]e variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.”
In virtù del disposto del suddetto art. 173, il D.M. 13.6.1986 è intervenuto variando il saggio di interessi dei buoni postali fruttiferi anche delle serie precedentemente già emesse. L'art. 6 di tale decreto prevede infatti che
“[s]ul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q" [di nuova istituzione][…], maturato alla data del 1° gennaio 1987,si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".
Dalle norme sopra richiamate emerge chiaramente che, come correttamente eccepito da parte convenuta, nel momento in cui è stato emesso il buono postale oggetto del presente giudizio, una fonte di ragno legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza di rapporto, le condizioni contrattuali stabilite potessero essere modificate da un decreto ministeriale, in peius così come in melius. Tale integrazione extratestuale risulta legittima in virtù del fatto che i buoni postali fruttiferi debbono essere sussunti nella fattispecie di cui all'art. 2002 cod.civ.; pertanto, in quanto documenti di legittimazione, sono passibili di integrazione extratestuale non applicandosi i principi propri dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito (in questo senso, oltre alla uniforme giurisprudenza di merito, cfr. Cass. S.U. n. 13979/2007; cfr. anche Cass. 27809/2005).
Sulla scorta delle medesime norme, è dato evincere altresì che in caso di modifica dei tassi successiva all'emissione dei titoli la tabella riportata sul retro dei buoni postali deve intendersi integrata dalla tabella messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali. Più in particolare, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, già sopra richiamato, all'ultimo comma prevedeva che
“[g]li interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”
Dal dato testuale – che discorre di “messa a disposizione della tabella” – emerge la previsione di un onere in capo al sottoscrittore, cui è rimesso di attivarsi, vale a dire di recarsi presso uno degli uffici postali e prendere visione delle nuove tabelle. Valga precisare che la messa a disposizione della tabella, contrariamente a quanto sostenuto da una parte minoritaria della giurisprudenza di merito non è configurata dal legislatore quale condizione di legittimità dell'esercizio dello ius variandi, che in alcun modo, dal chiaro dato testuale, risulta essere condizionato all' “affissione” delle tabelle di cui discorre parte opposta o dalla loro comunicazione.
Quanto fin qui esposto poggia su un assunto di fondo che trova fondamento costituzionale, in particolare nel disposto dell'art. 73, III comma (oltre che dall'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile) da cui è dato ricavare che, ai fini dell'operatività del principio d'obbligatorietà della legge di cui all'art. 54, I comma Cost., è necessaria e sufficiente la possibilità, offerta a chiunque, di conoscere la norma nel testo promulgato. In virtù del principio di obbligatorietà della legge e della presunzione di conoscenza della legge, le suddette norme devono pertanto essere considerate quanto meno quali conoscibili dai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi. A tal riguardo, sia pure in via di estrema sintesi, in un'ottica sistematica vale osservare che solo nel diritto penale, atteso il connesso coinvolgimento di quel diritto fondamentale inviolabile che è la libertà personale disciplinato dall'art. 13 Cost., il principio di obbligatorietà della legge può trovare una peraltro eccezionale deroga solo nell'ipotesi, eccezionale pur essa, di scusabile ignoranza della legge penale.
Pertanto, in estrema sintesi, deve dirsi che la disposizione avente forza di legge di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1339 cod.civ., prevede una legittima eterointegrazione del regolamento contrattuale per intervento di decreti ministeriali.
Vale precisare inoltre che non è dato procedere alla disapplicazione del D.M. 13.6.1986. Sul punto merita di essere richiamata la giurisprudenza di questo Tribunale ove si chiarisce, con argomenti pienamente condivisi da questo Giudice, che tale provvedimento “è stato emesso in termini assolutamente conformi all'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 ed alla disciplina primaria allora applicabile, senza che possa nemmeno richiamarsi un difetto di motivazione di detto atto amministrativo, attesa la pacifica natura generale di quest'ultimo e la sottrazione degli atti amministrativi generali dall'obbligo di motivazione anche alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa anteriore all'art. 3, comma 2, della L. n. 241 del 1990.
Del resto, la natura di atto amministrativo generale non può essere inficiata dalla circostanza che i “cittadini che tra gli anni 1981 e la metà dell'anno 1986 hanno acquistato i buoni postali fruttiferi oggetto della modifica sono 111.000 e, sono, ben identificati su ciascun titolo con nome, cognome, luogo di nascita e data di nascita”, come […] sostenuto dall'opposta in comparsa conclusionale, e ciò per la circostanza che la giurisprudenza e la dottrina amministrativa ravvisano pacificamente nella non individualità ex ante dei soggetti e nella individuabilità dei medesimi ex post il proprium discretivo degli atti amministrativi generali dai regolamenti amministrativi in senso stretto (in tal senso, a titolo esemplificativo, la pacifica giurisprudenza amministrativa in tema di bando di gara o di concorso).” (Tribunale di
Bergamo, n. 1020/2017).
Da ultimo, deve essere precisato che la fattispecie qui in giudizio non può essere sussunta nella fattispecie su cui si è pronunciata la Corte di cassazione, S.U. n. 13979/2007; tale sentenza si riferisce a buoni postali emessi successivamente al D.M. di modifica e che ciononostante riportava le previgenti condizioni, in tal caso generandosi un'ipotesi di informazioni errate in ordine al regolamento contrattuale.
3. (…Segue). Deve rilevarsi che risulta partimenti infondata la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento di un importo frutto del calcolo dei rendimenti relativi all'ultimo decennio di maturazione dei titoli sulla base delle condizioni riportate sul retro del titolo stesso per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. Nella vicenda oggetto del presente giudizio non è dato riscontrare l'esigenza di tutela di un affidamento incolpevole del sottoscrittore del buono in ordine alla quantificazione degli interessi per l'ultimo decennio. Con il supporto degli argomenti svolti sia dalla giurisprudenza di legittimità che di merito condivisi da questo giudice, occorre porre in evidenza che l'esigenza di tutela dell'affidamento non si pone nel caso di specie in quanto – diversamente dal caso oggetto della sentenza Cass. S.U. n.13979/2007 che riguardava un buono postale privo di alcun timbro informativo – il supporto cartaceo del buono oggetto di causa reca l'apposizione sulla parte anteriore dell'indicazione della serie effettiva e sulla parte posteriore un timbro sostitutivo della stampa preesistente. E' indubbio che tal ultimo timbro non si sovrappone integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo visibile la previsione della precedente serie relativa all'ultimo decennio. Ebbene, nei chiari termini della Corte di cassazione (n. 4384/2022), deve osservarsi che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, lasciandone scoperta una parte, così generando una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non assurge in alcun modo ad una manifestazione di volontà concludente rilevante sul piano negoziale, non essendo dato ravvisare un errore sulla dichiarazione. La chiarezza cristallina delle statuizioni della Corte di cassazione ne impone la citazione per esteso:
“Per altro verso, al medesimo risultato si perviene attraverso l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.”
4. Accoglimento della domanda attorea formulata in relazione al regime fiscale da applicarsi ai buoni oggetto del giudizio. Deve essere accolta la domanda attorea formulata in via subordinata, anche in considerazione del corretto calcolo degli interessi elaborato dagli attori in conformità alla normativa in materia di ritenuta fiscale.
4.1. Sul regime fiscale applicabile ai buoni postali fruttiferi. Premessa in diritto. Sia pure in via di estrema sintesi, in diritto vale premettere che:
- il D.P.R. n. 601/1973 prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai buoni postali fruttiferi;
1 - nel 1986 è intervenuta una modifica legislativa che, in relazione ai buoni postali fruttiferi emessi dal 20 settembre 1986, ha fatto venir meno l'esenzione di cui si è detto all'alinea che precede, istituendo una ritenuta d'imposta da applicarsi sugli interessi ed altri frutti corrisposti ai possessori dei buoni postali;
2
- nel 1996 è intervenuta un'ulteriore modifica legislativa e con D.Lgs. n. 239/1996 per i titoli emessi fino al 31 ottobre 1995 (quali quelli sottoscritti dagli odierni attori) è stata introdotta una imposta sostitutiva nella misura del 12,50% da applicarsi sugli interessi percepiti dei buoni postali;
3
- nello stesso anno 1996 con D.Lgs. n. 239 la ritenuta fiscale è stata abrogata ed è stata contestualmente istituita una nuova imposta, cd. imposta sostitutiva sugli interessi nella misura del 12,50%;
- nel 1997 il Ministro del Tesoro, con Decreto ministeriale n.143, ha disposto che per i buoni delle serie contraddistinte con le lettere Q (quali quelli sottoscritti dagli odierni attori), R ed
S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Da ultimo, sempre in diritto, in ordine al calcolo degli interessi sui buoni postali vale rilevare che l'art. 172 del D.P.R. n. 156/1973 prevede che gli interessi si computano a periodo non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.
4.2. Come correttamente dedotto dagli attori, l'applicazione della ritenuta fiscale deve avvenire in conformità al principio di cassa, atteso che il momento impositivo opera allorquando il reddito viene percepito dal sottoscrittore, dunque quando il reddito è disponibile al sottoscrittore. Tanto emerge in modo univoco dall'interpretazione letterale della normativa richiamata nel § 2 ed in particolare dall'esame delle norme richiamate nel medesimo paragrafo là dove si discorre di interessi “corrisposti” e “percepiti” (in questo stesso senso v. Tribunale di Bergamo, n. 1390/2020). L'applicazione della ritenuta fiscale, dunque, deve operare al lordo della percentuale dovuta a titolo di imposta sostitutiva (pari, come già chiarito, al 12, 50%), pena diminuire in modo indebito l'importo che spetta al sottoscrittore.
4.3. La convenuta ha eccepito che per computare in modo esatto il valore del Controparte_1 rimborso del buono fruttifero postale occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 7, comma 3 del D.M. del 23 giugno 1997.
Come già chiarito, tale articolo prevede che la capitalizzazione degli interessi sui titoli collocati fino al 31 dicembre 1996 continuerà ad essere eseguita annualmente, al netto della ritenuta fiscale
(prima) e dell'imposta sostitutiva (poi).
L'infondatezza di tale argomento emerge da un duplice ordine di considerazioni:
A) il suddetto decreto ministeriale nel discorrere di una capitalizzazione al netto che
“continuerà” ad essere eseguita annualmente intende riferirsi ad una prassi fino ad allora seguita e non già ad una pregressa disposizione normativa, fonte della facoltà di capitalizzare annualmente al netto dell'imposta; si tratta dunque di un richiamo ad una mera prassi, prassi che – come lo stesso art. 7 del D.M. 23 giugno 1997, per le ragioni che si vanno ad esplicitare sub lett. B) – è in conflitto con una norma gerarchicamente sovraordinata.
B) L'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 è in contrasto con le norme sovraordinate richiamate nel §
2 e pertanto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 2248/1865, All. E, deve essere disapplicata, pena consentire a di anticipare in modo indebito il momento impositivo che, come CP_1 già chiarito, opera al momento della corresponsione del rimborso, della percezione degli interessi (in questo stesso senso v. la già richiamata sentenza Tribunale di Bergamo, n.
1390/2020).
4.4. Non depone in senso contrario quanto statuito da questo stesso Tribunale con la recente sentenza n. 629/2025 del 30 aprile 2025. La normativa richiamata in tale sentenza a supporto dell'accoglimento della prospettazione difensiva di (v. in particolare pag. 10 Controparte_1 della sentenza) statuisce che è tenuta al versamento diretto alla Tesoreria dello Controparte_1 stato delle imposte sugli interessi maturati anche se non corrisposti, sicché la capitalizzazione degli interessi deve avvenire calcolandola su un importo al netto della ritenuta.
Ebbene, occorre evidenziare che non ha dimostrato (prima ancora, per il vero, Controparte_1 non ha neanche affermato) che per i primi venti anni di durata dell'investimento ha versato alla
Tesoreria di Stato le somme dovute all'Erario a titolo di ritenuta fiscale: quelle somme, dunque, non sono state versate all'Erario nel corso dei venti anni e per venti anni sono state trattenute dalla s.p.a.
. Il ragionamento posto a fondamento della suddetta pronuncia, dunque, in linea CP_1 teorica, potrebbe prospettarsi quale meritevole di accoglimento se avesse provato di CP_1 aver versato allo Stato gli importi dovuti, avesse provato, cioè, di aver versato alla tesoreria dello
Stato quanto dovuto a titolo di ritenuta/imposta sostitutiva. Tale prova – come già chiarito– non è stata offerta, sicchè la capitalizzazione al netto della ritenuta applicata da si risolve in un mero CP_1 metodo di calcolo della capitalizzazione degli interessi e non già in un'operazione conseguente l'intervenuto versamento allo Stato di quanto dovuto a titolo di imposta.
4.5. Per i motivi esposti parte convenuta deve essere condannata a pagare in favore degli attori la somma di € 14.302,12 (pari al rimborso dei buoni postali fruttiferi calcolato sulla scorta del D.M. del 13.6.1986 più gli importi calcolati per effetto della disapplicazione dell'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997), oltre interessi ex art. 1284 IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. e le spese pertanto sono poste a carico di parte convenuta. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la sussistenza di un diritto di credito di , Parte_1 [...]
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Controparte_1 per l'importo di € 14.302,12.
[...]
2. Condanna a pagare in favore di , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e l'importo di € 14.302,12, oltre interessi ex
[...] Parte_3 art. 1284, IV comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1
e che liquida in € 3.387,00 Parte_2 Parte_3 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 28 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 31 del DPR 601/1973: “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti
[…]”. 2 D.L. n. 556/1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 759/1986 (“Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”). L'art. 1 di tale Decreto legge prevede: “I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.” (Enfasi della sottolineatura aggiunta) Vale precisare inoltre che con tale intervento normativo la misura della ritenuta ratione temporis applicabile viene determinata mediante rinvio all'art. 26 del D.P.R. n. 601/1973. 3 L'art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996 ha modificato il regime impositivo previsto per i buoni postali fruttiferi dalle disposizioni di cui al D.L. n. 556/86 prevedendo che “[s]ono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche […]”. (Enfasi della sottolineatura aggiunta)