Articolo 7 della Legge 19 luglio 1991, n. 216
Articolo 6
Versione
7 agosto 1991
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti "Interventi a favore dei minori" e "Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 agosto 1991