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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2024, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2024 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Indennità di nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha coordinamento pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2702/2023 R.G. N. 2702/23
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 08.11.2024, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Indennità di coordinamento”; N. _______________
e vertente
REPERTORIO tra
Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Costabile e
[...] n. 263/2024 R.B
Italia Giordano del Foro di Salerno in virtù di mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Discusso nel termine
Cava de' Tirreni, Via F. Vecchione, n. 8; del 08.11.2024 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
, in persona del legale rappr. Controparte_1 Deposito minuta p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Forlenza in virtù di procura _________________
generale allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata in Salerno, Via Nizza, n. 146;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Parte_2
§§§
All'udienza di discussione del giorno 08.11.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 12.05.2023 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva, quale dipendente della
, presso il CP_2 Controparte_3
, in qualità di Coordinatore Infermieristico dell'U.O.C. di
[...]
Ortopedia e Traumatologia, categoria D del CCNL del Personale del
Comparto Sanità in data 07.04.1999, in virtù di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con espletamento di funzioni di coordinatore infermieristico senza soluzione di continuità dall'anno
2011 fino al all'anno 2022, di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1)
Dichiarare il diritto di esso ricorrente al riconoscimento della indennità di coordinamento, parte fissa, di cui all'art. 10 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 20.09.2001 – II. biennio economico 2000/2001
e successive modifiche e integrazioni, a far data dal 2017 al 31.12.2022,
2) Condannare la resistente al pagamento della somma di euro CP_1
8.521,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare la parte resistente al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica agli atti), si costituiva in giudizio l' CP_1
resistente, quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Parte_2 l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 08.11.2024 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, pertanto, va Parte_1
accolta.
Invero, va richiamato in subiecta materia l'orientamento già espresso dall'adito Tribunale in analoghi giudizi con le sentenze n. 1621/2022 e n.
1568/2023, le cui argomentazioni, chiare ed esaustive, vengono in toto condivise e fatte proprie dal Tribunale adito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sotto tale ultimo profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del
16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere,
“cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Parte_2 convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In particolare, il Tribunale adito ha già evidenziato quanto segue
(cfr., in particolare, la sentenza n. 1568/2023):
“Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
In prima battuta è opportuno analizzare la normativa regolatrice di riferimento. Nello specifico, l'art. 10, rubricato “Coordinamento”, del
CCNL Comparto Sanità II biennio economico 2000 – 2001 invocato dalla parte ricorrente a sostegno delle pretese creditorie in esame sancisce:”
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al
31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Parte_2 decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto
2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. Ë rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del
CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Parte_2 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto.”
Inquadrato il contesto normativo in cui si inserisce l'indennità richiesta, la questione del diritto all'indennità di coordinamento per il personale inquadrato quale collaboratore professionale sanitario categoria D, come la ricorrente, assume una valenza peculiare in quanto la declaratoria contrattuale relativa a tale profilo professionale prevede, tra l'altro, anche capacità organizzative, di coordinamento e gestionale,
e che rientra nel profilo professionale l'attività di coordinamento del personale addetto anche attraverso la predisposizione dei piani di lavoro.
Occorre, allora, precisare per il personale appartenente alla categoria
D quale sia l'attività di coordinamento propria del profilo e in cosa consista il coordinamento che, presupponendo un quid pluris, dà diritto all'indennità di cui all'art. 10.
In altri termini, poiché l'attività di coordinamento fa parte del profilo professionale di appartenenza, il mero svolgimento di attività di coordinamento non può automaticamente dare diritto all'indennità di coordinamento che presuppone il conferimento di un incarico di coordinatore.
Ciò premesso si osserva che il riconoscimento formale dell'incarico da parte dell'azienda, sia pure attraverso un atto ricognitivo a posteriori, deve ritenersi presupposto necessario ed indispensabile per l'attribuzione della funzione qui rivendicata (la quale risulta soggetta a valutazione e revocabile). Il formale incarico è infatti necessario per attuare la volontà della P.A. di investire il dipendente della responsabilità della funzione di coordinamento, in relazione alla
"attività dei servizi di assegnazione e del personale" conformemente alle scelte organizzative del datore di lavoro.
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Parte_2 La Suprema Corte in più occasioni ha chiarito che "In tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del CCNL
Comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale." (ex multis, Cass. 22 settembre 2015; 8 novembre 2013, n. 25198 e 27 aprile 2010, n. 10008).
Requisito imprescindibile, quindi, per il riconoscimento di tale diritto a detta indennità è, dunque, il coordinamento anche del personale. In questo quadro il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nel comma 3 dell'art.10 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente, avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente.
Il coordinamento, d'altra parte, come espressamente previsto dal comma
I dell'art. 10 riguarda le "attività dei servizi di assegnazione e del personale con assunzione di responsabilità del proprio operato".
Presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo è l'assunzione di responsabilità del proprio operato, assunzione di responsabilità che può conseguire solo ad un incarico formale e non anche ad un ruolo di fatto, ruolo che come visto in sé è insito nelle mansioni proprie della categoria
D.
Nella fattispecie in esame, analizzata tutta la documentazione prodotta in giudizio, è pacifico l'effettivo conferimento in favore della ricorrente
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Parte_2 dell'incarico di coordinatore, tanto che dalla documentazione prodotta Part dalla stessa ricorrente risulta che presso l' di riferimento l'incarico di coordinamento è stato attribuito effettivamente alla stessa.
Sulla base dell'interpretazione sopra indicata si può affermare che spetti in favore del ricorrente l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del c.c.n.l. citato. (doc. nn.4), 5 e 6)) produzione di parte ricorrente).
Possono utilizzarsi i conteggi depositati da parte ricorrente che non sono oggetto di specifica contestazione contabile”.
Orbene, ciò posto, nel caso di specie, alla stregua della documentazione allegata risulta l'effettivo conferimento in favore della parte ricorrente dell'incarico di coordinatore (cfr. allegati al fascicolo di parte ricorrente e all. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo di parte resistente): inoltre, dagli atti allegati risulta, come evidenziato dalla parte ricorrente, il pagamento dell'indennità di coordinamento solamente per l'anno 2017 (esclusa la
13a mensilità 2017), non per gli anni successivi richiesti (cfr. la busta paga di gennaio 2018, all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Infine, è infondata, ad avviso del Tribunale, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente. Infatti, il credito per CP_1
l'indennità in oggetto risulta maturato mese per mese dall'anno 2018 in poi, momento in cui il diritto di credito poteva essere esercitato ex art. 2935 cod. civ., sicché il termine di prescrizione quinquennale non è decorso: al riguardo, del tutto inconferente risulta de plano il riferimento della parte resistente alla data del 16.12.2011, semplicemente data di assegnazione ad altra U.O. del dipendente e della sua Parte_3
sostituzione con l'odierno ricorrente (cfr. all. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), momento in cui il detto ricorrente non poteva di certo esercitare un diritto di credito maturato, mese per mese, solo negli anni successivi, in particolare dal 2018 in poi.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta, con le conseguenti statuizioni di legge.
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Parte_2 III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell' CP_1
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , con ricorso depositato in data CP_2
12.05.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1)Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della indennità di coordinamento, parte fissa, di cui all'art. 10 del CCNL del Personale del
Comparto Sanità del 20.09.2001 – II. biennio economico 2000/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la13a mensilità anno 2017 e per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022,
3) Condanna l resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma di euro 8.521,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
4) Condanna l resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 118,50 per spese vive ed euro 1.550,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 08.11.2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 Parte_2