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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 907/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Stoppa Parte_1
-ricorrente-
contro
DEL Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi CP_2
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente espone di essere stato assunto a tempo indeterminato dal resistente, con la qualifica di personale educativo e con decorrenza CP_1
giuridica dal 1° settembre 2019. Lamenta di non aver percepito, a decorrere dalla data di immissione in ruolo e fino all'a.s. 2023/2024, la somma di € 500,00 annua,
Pag. 1 a 6 destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»). Eccepisce l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, e chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, con conseguente condanna del alla Controparte_1 corresponsione dell'importo nominale di € 2.500,00.
2. Parte resistente eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
3. Il ricorso deve essere accolto.
4. Come stabilito, da ultimo, da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961,
l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, così come disciplinata dall'art. 282 d.lgs. n. 297/1994 e dagli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto.
4.1. Nello specifico, l'indirizzo del sistema formativo è stato declinato dalla l. n.
107 del 2015, che stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, comma 124).
4.2. Nell'ambito di tale sistema di principi, la stessa l. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della Carta Docente (art. 1, comma 121), stabilendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
Pag. 2 a 6 l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
4.3. Ora, la questione della comparabilità dell'educatore e del docente, ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con diverse pronunce (sent. n. 32104 del 31/10/2022 e ordinanza 12 aprile 2024 n.
9984), che hanno statuito l'equiparabilità tra le due figure professionali.
4.4. In particolare la Suprema Corte, dopo aver richiamato le fonti istitutive del bonus, ossia l'art. 1 della l. n. 107/2015 ed il successivo comma 122, ha evidenziato che l'art. 395 del d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato “funzione docente”, prevede che
“la funzione docente è intesa come esplicitazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione di giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”. Il CCNL Comparto scuola 2016-2018, inoltre, all'art. 25, ricomprende nell'area professionale del personale docente il personale educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (co. 1), nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili (co. 2) e nel successivo art. 127 specifica che la “funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori”. L'art. 128 individua, poi, quali finalità dell'attività educativa la promozione dei processi di crescita umana, civile e
Pag. 3 a 6 culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, nonché l'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative.
4.5. Dalla lettura coordinata delle disposizioni di legge e del CCNL, seguendo il ragionamento della Cassazione, “emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori”.
4.6. La Corte ha, quindi, concluso riconoscendo agli educatori il diritto al bonus, gravando sui predetti gli stessi obblighi formativi dei docenti. La circostanza che il d.lgs. n. 297/1994 all'art. 398 distingua il ruolo del personale docente da quello educativo, non rafforza la tesi volta a dimostrare la diversità delle mansioni, in quanto il successivo comma 2 di detto articolo testualmente sancisce: “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”. Vengono quindi estese al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, creandosi un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, proprio in relazione alla complementarietà delle rispettive funzioni. Stante detta equiparazione, non sussiste, quindi, alcuna valida motivazione per escludere il diritto al bonus del ricorrente (cfr., anche per i richiami giurisprudenziali contenuti,
Trib. Massa, sez. lav., sent. n. 30/2025).
4.7. L'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 deve essere, dunque, interpretato nel senso che il diritto al bonus per la formazione del personale docente spetta anche al personale educativo.
4.8. Di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Pag. 4 a 6 5. Quanto alle modalità concrete di attuazione del diritto qui rivendicato, conviene premettere come la struttura dell'obbligazione disegnata dalla norma, sia quella propria di una obbligazione pecuniaria condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
5.1. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
5.2. E' necessario, allora, precisare che il provvederà ad erogare al CP_1
ricorrente ricorrente la prestazione oggetto di causa, previo accredito sulla Carta
Docente della somma complessiva di € 2.500,00.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 2.500,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, con riconoscimento dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024;
- condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.500,00,
Pag. 5 a 6 solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.388,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.339,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 12/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 907/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Stoppa Parte_1
-ricorrente-
contro
DEL Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi CP_2
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente espone di essere stato assunto a tempo indeterminato dal resistente, con la qualifica di personale educativo e con decorrenza CP_1
giuridica dal 1° settembre 2019. Lamenta di non aver percepito, a decorrere dalla data di immissione in ruolo e fino all'a.s. 2023/2024, la somma di € 500,00 annua,
Pag. 1 a 6 destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»). Eccepisce l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, e chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, con conseguente condanna del alla Controparte_1 corresponsione dell'importo nominale di € 2.500,00.
2. Parte resistente eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
3. Il ricorso deve essere accolto.
4. Come stabilito, da ultimo, da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961,
l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, così come disciplinata dall'art. 282 d.lgs. n. 297/1994 e dagli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto.
4.1. Nello specifico, l'indirizzo del sistema formativo è stato declinato dalla l. n.
107 del 2015, che stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, comma 124).
4.2. Nell'ambito di tale sistema di principi, la stessa l. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della Carta Docente (art. 1, comma 121), stabilendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
Pag. 2 a 6 l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
4.3. Ora, la questione della comparabilità dell'educatore e del docente, ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con diverse pronunce (sent. n. 32104 del 31/10/2022 e ordinanza 12 aprile 2024 n.
9984), che hanno statuito l'equiparabilità tra le due figure professionali.
4.4. In particolare la Suprema Corte, dopo aver richiamato le fonti istitutive del bonus, ossia l'art. 1 della l. n. 107/2015 ed il successivo comma 122, ha evidenziato che l'art. 395 del d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato “funzione docente”, prevede che
“la funzione docente è intesa come esplicitazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione di giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”. Il CCNL Comparto scuola 2016-2018, inoltre, all'art. 25, ricomprende nell'area professionale del personale docente il personale educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (co. 1), nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili (co. 2) e nel successivo art. 127 specifica che la “funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori”. L'art. 128 individua, poi, quali finalità dell'attività educativa la promozione dei processi di crescita umana, civile e
Pag. 3 a 6 culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, nonché l'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative.
4.5. Dalla lettura coordinata delle disposizioni di legge e del CCNL, seguendo il ragionamento della Cassazione, “emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori”.
4.6. La Corte ha, quindi, concluso riconoscendo agli educatori il diritto al bonus, gravando sui predetti gli stessi obblighi formativi dei docenti. La circostanza che il d.lgs. n. 297/1994 all'art. 398 distingua il ruolo del personale docente da quello educativo, non rafforza la tesi volta a dimostrare la diversità delle mansioni, in quanto il successivo comma 2 di detto articolo testualmente sancisce: “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”. Vengono quindi estese al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, creandosi un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, proprio in relazione alla complementarietà delle rispettive funzioni. Stante detta equiparazione, non sussiste, quindi, alcuna valida motivazione per escludere il diritto al bonus del ricorrente (cfr., anche per i richiami giurisprudenziali contenuti,
Trib. Massa, sez. lav., sent. n. 30/2025).
4.7. L'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 deve essere, dunque, interpretato nel senso che il diritto al bonus per la formazione del personale docente spetta anche al personale educativo.
4.8. Di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Pag. 4 a 6 5. Quanto alle modalità concrete di attuazione del diritto qui rivendicato, conviene premettere come la struttura dell'obbligazione disegnata dalla norma, sia quella propria di una obbligazione pecuniaria condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
5.1. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
5.2. E' necessario, allora, precisare che il provvederà ad erogare al CP_1
ricorrente ricorrente la prestazione oggetto di causa, previo accredito sulla Carta
Docente della somma complessiva di € 2.500,00.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 2.500,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, con riconoscimento dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024;
- condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.500,00,
Pag. 5 a 6 solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.388,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.339,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 12/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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